IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  3  maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno  2016,  n.  119,
istitutivo del pegno mobiliare non possessorio a garanzia di  crediti
inerenti l'esercizio dell'impresa; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  1,  comma  4,  del   predetto
decreto-legge n. 59 del 2016,  che  prevede  la  costituzione  presso
l'Agenzia delle entrate  di  un  registro  informatizzato  denominato
«registro dei pegni non possessori»; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  1,  comma   6,   del   citato
decreto-legge n. 59 del 2016, a  norma  del  quale  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della  giustizia  sono  regolate   le   operazioni   di   iscrizione,
consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il  «registro
dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali
operazioni, nonche' le modalita' di accesso al registro  medesimo,  e
stabiliti i diritti di visura e di certificato, in  misura  idonea  a
garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione  ed
evoluzione del registro; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  ai  sensi
dell'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196,
che ha espresso parere all'adunanza del 21 giugno 2018; 
  Acquisito il formale concerto del Ministero della giustizia; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota del 24 dicembre 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
             Registro dei pegni mobiliari non possessori 
 
  1. E'  istituito,  presso  l'Agenzia  delle  entrate,  il  registro
informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non  possessori,  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  3  maggio  2016,   n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, di
seguito denominato «Registro pegni». 
  2. Il Registro pegni e' gestito dall'Agenzia delle entrate  con  la
vigilanza del Ministero della giustizia, finalizzata ad assicurare la
legittimita'  dell'attivita'   amministrativa   e   delle   procedure
predisposte per la relativa gestione.  Annualmente,  l'Agenzia  delle
entrate invia al Ministero della giustizia i dati riepilogativi della
gestione. 
  3. Il Registro pegni e' tenuto  da  apposito  ufficio,  situato  in
Roma, che provvede alla  tenuta  del  registro  in  conformita'  alle
disposizioni del citato articolo 1 del decreto-legge 3  maggio  2016,
n. 59, e del presente regolamento, sotto la vigilanza  del  Ministero
della giustizia. 
  4.  L'Ufficio  e'  diretto  da  un  conservatore,  depositario  del
registro pegni, nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alla premesse: 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016,
          n.  59,  recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di
          procedure esecutive e concorsuali, nonche' a  favore  degli
          investitori in banche in  liquidazione»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3  maggio  2016,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n.  119,  e'
          il seguente: 
                «Art. 1 (Pegno mobiliare non possessorio). -  1.  Gli
          imprenditori iscritti nel registro  delle  imprese  possono
          costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti
          concessi  a  loro  o  a  terzi,  presenti  o   futuri,   se
          determinati   o   determinabili   e   con   la   previsione
          dell'importo  massimo  garantito,  inerenti   all'esercizio
          dell'impresa. 
                2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su
          beni mobili,  anche  immateriali,  destinati  all'esercizio
          dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti  a  tale
          esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati. I  beni
          mobili possono essere esistenti  o  futuri,  determinati  o
          determinabili anche  mediante  riferimento  a  una  o  piu'
          categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove  non
          sia diversamente disposto nel contratto, il debitore  o  il
          terzo concedente il pegno e' autorizzato  a  trasformare  o
          alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o
          comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal  caso
          il  pegno  si  trasferisce,  rispettivamente,  al  prodotto
          risultante dalla  trasformazione,  al  corrispettivo  della
          cessione del bene gravato o al bene sostitutivo  acquistato
          con   tale   corrispettivo,   senza   che   cio'   comporti
          costituzione  di  una  nuova  garanzia.  Se   il   prodotto
          risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o
          commistione, piu' beni  appartenenti  a  diverse  categorie
          merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le
          facolta' previste dal comma 7 spettano a ciascun  creditore
          pignoratizio con obbligo da  parte  sua  di  restituire  al
          datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalita',
          sulla base delle stime effettuate con le modalita'  di  cui
          al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile  alle
          altre  categorie  merceologiche  che  si   sono   unite   o
          mescolate. E' fatta salva la possibilita' per il  creditore
          di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso  di
          abuso nell'utilizzo dei beni da parte del  debitore  o  del
          terzo concedente il pegno. 
                3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve
          risultare da atto scritto con  indicazione  del  creditore,
          del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la
          descrizione  del  bene  dato  in  garanzia,   del   credito
          garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. 
                4. Il pegno non possessorio ha effetto verso i  terzi
          esclusivamente   con   la   iscrizione   in   un   registro
          informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate  e
          denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento
          dell'iscrizione il pegno prende grado ed e'  opponibile  ai
          terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. 
                5. Il pegno non possessorio, anche  se  anteriormente
          costituito ed iscritto,  non  e'  opponibile  a  chi  abbia
          finanziato  l'acquisto  di  un  bene  determinato  che  sia
          destinato all'esercizio dell'impresa  e  sia  garantito  da
          riserva della proprieta' sul bene medesimo o  da  un  pegno
          anche non possessorio successivo, a condizione che il pegno
          non possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al
          comma 6 e che al momento della sua iscrizione il  creditore
          ne informi i titolari di  pegno  non  possessorio  iscritto
          anteriormente. 
                6.  L'iscrizione  deve  indicare  il  creditore,   il
          debitore,  se  presente  il  terzo  datore  del  pegno,  la
          descrizione  del  bene  dato  in  garanzia  e  del  credito
          garantito secondo quanto previsto dal comma  1  e,  per  il
          pegno non possessorio che garantisce il  finanziamento  per
          l'acquisto   di   un   bene   determinato,   la   specifica
          individuazione  del  medesimo  bene.  L'iscrizione  ha  una
          durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo  di  una  nuova
          iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del
          decimo anno. La cancellazione della iscrizione puo'  essere
          richiesta di comune accordo  da  creditore  pignoratizio  e
          datore del pegno o domandata giudizialmente. Le  operazioni
          di   iscrizione,   consultazione,   modifica,   rinnovo   o
          cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico  di
          chi  effettua  tali  operazioni  nonche'  le  modalita'  di
          accesso al registro stesso sono regolati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, prevedendo  modalita'  esclusivamente
          informatiche. Con il  medesimo  decreto  sono  stabiliti  i
          diritti di visura e di  certificato,  in  misura  idonea  a
          garantire almeno la copertura dei  costi  di  allestimento,
          gestione  e  di  evoluzione  del  registro.  Al   fine   di
          consentire l'avvio delle attivita'  previste  dal  presente
          articolo, e' autorizzata  la  spesa  di  euro  200.000  per
          l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017. 
                7.  Al  verificarsi  di  un  evento   che   determina
          l'escussione del pegno, il  creditore,  previa  intimazione
          notificata, anche direttamente dal  creditore  a  mezzo  di
          posta elettronica certificata, al debitore e  all'eventuale
          terzo concedente il pegno, e  previo  avviso  scritto  agli
          eventuali titolari di un pegno non  possessorio  trascritto
          nonche' al debitore  del  credito  oggetto  del  pegno,  ha
          facolta' di procedere: 
                  a)  alla  vendita  dei  beni  oggetto   del   pegno
          trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del  credito
          fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di
          informare  immediatamente  per  iscritto  il  datore  della
          garanzia   dell'importo   ricavato    e    di    restituire
          contestualmente l'eccedenza; la vendita e'  effettuata  dal
          creditore tramite procedure competitive  anche  avvalendosi
          di soggetti specializzati, sulla base di stime  effettuate,
          salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da  parte
          di operatori esperti, assicurando, con  adeguate  forme  di
          pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli
          interessati; l'operatore  esperto  e'  nominato  di  comune
          accordo tra le parti  o,  in  mancanza,  e'  designato  dal
          giudice; in ogni caso e' effettuata, a cura del  creditore,
          la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche  di  cui
          all'art. 490 del codice di procedura civile; 
                  b) alla escussione o cessione dei  crediti  oggetto
          di pegno fino a concorrenza della somma garantita,  dandone
          comunicazione al datore della garanzia; 
                  c) ove previsto nel contratto di pegno  e  iscritto
          nel registro di cui al comma 4,  alla  locazione  del  bene
          oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento  del
          proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a
          condizione  che  il  contratto  preveda  i  criteri  e   le
          modalita'  di  determinazione   del   corrispettivo   della
          locazione;    il    creditore     pignoratizio     comunica
          immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa
          il corrispettivo e  le  altre  condizioni  della  locazione
          pattuite con il relativo conduttore; 
                  d) ove previsto nel contratto di pegno  e  iscritto
          nel registro di cui al comma 4, all'appropriazione dei beni
          oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita,
          a condizione che il  contratto  preveda  anticipatamente  i
          criteri e le modalita' di valutazione del valore  del  bene
          oggetto  di  pegno  e   dell'obbligazione   garantita;   il
          creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto
          al datore della garanzia il valore attribuito  al  bene  ai
          fini dell'appropriazione. 
                7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente  il
          pegno hanno diritto di proporre  opposizione  entro  cinque
          giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si
          propone con ricorso a norma delle disposizioni  di  cui  al
          libro  quarto,  titolo  I,  capo  III-bis,  del  codice  di
          procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il  giudice,
          su istanza dell'opponente, puo' inibire, con  provvedimento
          d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7. 
                7-ter. Se il  titolo  non  dispone  diversamente,  il
          datore  della  garanzia  deve  consegnare  il  bene  mobile
          oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni  dalla
          notificazione dell'intimazione di cui al  comma  7.  Se  la
          consegna non ha luogo nel termine stabilito,  il  creditore
          puo' fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario
          perche' proceda, anche non munito di titolo esecutivo e  di
          precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo,
          titolo III, del  codice  di  procedura  civile,  in  quanto
          compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia  della
          nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4
          e  dell'intimazione  notificata  ai  sensi  del  comma   7.
          L'ufficiale  giudiziario,  ove   non   sia   di   immediata
          identificazione, si avvale su istanza del creditore  e  con
          spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal
          creditore e comunque a carico del medesimo, di  un  esperto
          stimatore o di un commercialista  da  lui  scelto,  per  la
          corretta  individuazione,  anche   mediante   esame   delle
          scritture contabili, del bene  mobile  oggetto  del  pegno,
          tenendo conto delle eventuali operazioni di  trasformazione
          o di alienazione poste in  essere  a  norma  del  comma  2.
          Quando  risulta  che  il  pegno  si   e'   trasferito   sul
          corrispettivo   ricavato   dall'alienazione    del    bene,
          l'ufficiale  giudiziario  ricerca,  mediante  esame   delle
          scritture contabili ovvero a norma  dell'art.  492-bis  del
          codice di procedura civile,  i  crediti  del  datore  della
          garanzia, nei limiti della somma  garantita  ai  sensi  del
          comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente
          sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno
          e  del  verbale  delle  operazioni   di   ricerca   redatto
          dall'ufficiale giudiziario. Nel caso  di  cui  al  presente
          comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di  cui
          all'art.  492-bis  del  codice  di  procedura   civile   e'
          concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione
          del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione
          dell'intimazione. 
                7-quater. Quando il bene o il  credito  gia'  oggetto
          del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia  sottoposto  ad
          esecuzione   forzata   per   espropriazione,   il   giudice
          dell'esecuzione, su istanza  del  creditore,  lo  autorizza
          all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il
          tempo e le modalita' dell'escussione a norma del  comma  7.
          L'eventuale  eccedenza  e'  corrisposta  in  favore   della
          procedura esecutiva, fatti salvi  i  crediti  degli  aventi
          diritto a  prelazione  anteriore  a  quella  del  creditore
          istante. 
                8. In caso di fallimento del  debitore  il  creditore
          puo' procedere a norma del comma 7 solo  dopo  che  il  suo
          credito e' stato ammesso al passivo con prelazione. 
                9. Entro tre mesi dalla  comunicazione  di  cui  alle
          lettere a), b), c) e d) del comma 7, il debitore puo' agire
          in  giudizio  per  il   risarcimento   del   danno   quando
          l'escussione e' avvenuta in violazione dei criteri e  delle
          modalita' di cui alle predette lettere a), b), c)  e  d)  e
          non corrispondono ai valori correnti di mercato  il  prezzo
          della  vendita,  il  corrispettivo   della   cessione,   il
          corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a
          norma della disposizione di cui alla lettera d). 
                10. Agli effetti di cui agli articoli  66  e  67  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  il   pegno   non
          possessorio e' equiparato al pegno. 
                10-bis.  Per  quanto  non   previsto   dal   presente
          articolo,  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui al libro sesto, titolo III,  capo  III,
          del codice civile.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          e' il seguente: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                (Omissis).». 
              -  Il  testo  dell'art.  154,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 20 giugno 2003,  n.  196,  recante  «Codice  in
          materia di protezione dei dati personali», e' il seguente: 
                «Art. 154 (Compiti). - (Omissis). 
                4.  Il  Garante   collabora   con   altre   autorita'
          amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
          rispettivi compiti. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge  3  maggio
          2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse.