IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119,
istitutivo del pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti
inerenti l'esercizio dell'impresa;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, del predetto
decreto-legge n. 59 del 2016, che prevede la costituzione presso
l'Agenzia delle entrate di un registro informatizzato denominato
«registro dei pegni non possessori»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, del citato
decreto-legge n. 59 del 2016, a norma del quale con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia sono regolate le operazioni di iscrizione,
consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro
dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali
operazioni, nonche' le modalita' di accesso al registro medesimo, e
stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a
garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed
evoluzione del registro;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196,
che ha espresso parere all'adunanza del 21 giugno 2018;
Acquisito il formale concerto del Ministero della giustizia;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata con nota del 24 dicembre 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Registro dei pegni mobiliari non possessori
1. E' istituito, presso l'Agenzia delle entrate, il registro
informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, di
seguito denominato «Registro pegni».
2. Il Registro pegni e' gestito dall'Agenzia delle entrate con la
vigilanza del Ministero della giustizia, finalizzata ad assicurare la
legittimita' dell'attivita' amministrativa e delle procedure
predisposte per la relativa gestione. Annualmente, l'Agenzia delle
entrate invia al Ministero della giustizia i dati riepilogativi della
gestione.
3. Il Registro pegni e' tenuto da apposito ufficio, situato in
Roma, che provvede alla tenuta del registro in conformita' alle
disposizioni del citato articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016,
n. 59, e del presente regolamento, sotto la vigilanza del Ministero
della giustizia.
4. L'Ufficio e' diretto da un conservatore, depositario del
registro pegni, nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016,
n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di
procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli
investitori in banche in liquidazione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, e'
il seguente:
«Art. 1 (Pegno mobiliare non possessorio). - 1. Gli
imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono
costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti
concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se
determinati o determinabili e con la previsione
dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio
dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su
beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio
dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale
esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni
mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o
determinabili anche mediante riferimento a una o piu'
categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non
sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il
terzo concedente il pegno e' autorizzato a trasformare o
alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o
comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso
il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto
risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della
cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato
con tale corrispettivo, senza che cio' comporti
costituzione di una nuova garanzia. Se il prodotto
risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o
commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie
merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le
facolta' previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore
pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al
datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalita',
sulla base delle stime effettuate con le modalita' di cui
al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle
altre categorie merceologiche che si sono unite o
mescolate. E' fatta salva la possibilita' per il creditore
di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di
abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del
terzo concedente il pegno.
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve
risultare da atto scritto con indicazione del creditore,
del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la
descrizione del bene dato in garanzia, del credito
garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi
esclusivamente con la iscrizione in un registro
informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e
denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento
dell'iscrizione il pegno prende grado ed e' opponibile ai
terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente
costituito ed iscritto, non e' opponibile a chi abbia
finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia
destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da
riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno
anche non possessorio successivo, a condizione che il pegno
non possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al
comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore
ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto
anteriormente.
6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il
debitore, se presente il terzo datore del pegno, la
descrizione del bene dato in garanzia e del credito
garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il
pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per
l'acquisto di un bene determinato, la specifica
individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una
durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di una nuova
iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del
decimo anno. La cancellazione della iscrizione puo' essere
richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e
datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni
di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o
cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di
chi effettua tali operazioni nonche' le modalita' di
accesso al registro stesso sono regolati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, prevedendo modalita' esclusivamente
informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i
diritti di visura e di certificato, in misura idonea a
garantire almeno la copertura dei costi di allestimento,
gestione e di evoluzione del registro. Al fine di
consentire l'avvio delle attivita' previste dal presente
articolo, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per
l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina
l'escussione del pegno, il creditore, previa intimazione
notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di
posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale
terzo concedente il pegno, e previo avviso scritto agli
eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto
nonche' al debitore del credito oggetto del pegno, ha
facolta' di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno
trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito
fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di
informare immediatamente per iscritto il datore della
garanzia dell'importo ricavato e di restituire
contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata dal
creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi
di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate,
salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte
di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di
pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli
interessati; l'operatore esperto e' nominato di comune
accordo tra le parti o, in mancanza, e' designato dal
giudice; in ogni caso e' effettuata, a cura del creditore,
la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui
all'art. 490 del codice di procedura civile;
b) alla escussione o cessione dei crediti oggetto
di pegno fino a concorrenza della somma garantita, dandone
comunicazione al datore della garanzia;
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto
nel registro di cui al comma 4, alla locazione del bene
oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del
proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a
condizione che il contratto preveda i criteri e le
modalita' di determinazione del corrispettivo della
locazione; il creditore pignoratizio comunica
immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa
il corrispettivo e le altre condizioni della locazione
pattuite con il relativo conduttore;
d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto
nel registro di cui al comma 4, all'appropriazione dei beni
oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita,
a condizione che il contratto preveda anticipatamente i
criteri e le modalita' di valutazione del valore del bene
oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto
al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai
fini dell'appropriazione.
7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il
pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque
giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si
propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al
libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di
procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice,
su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento
d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.
7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il
datore della garanzia deve consegnare il bene mobile
oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla
notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la
consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore
puo' fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario
perche' proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di
precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo,
titolo III, del codice di procedura civile, in quanto
compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della
nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4
e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7.
L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata
identificazione, si avvale su istanza del creditore e con
spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal
creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto
stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la
corretta individuazione, anche mediante esame delle
scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno,
tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione
o di alienazione poste in essere a norma del comma 2.
Quando risulta che il pegno si e' trasferito sul
corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene,
l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle
scritture contabili ovvero a norma dell'art. 492-bis del
codice di procedura civile, i crediti del datore della
garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del
comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente
sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno
e del verbale delle operazioni di ricerca redatto
dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente
comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui
all'art. 492-bis del codice di procedura civile e'
concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione
del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione
dell'intimazione.
7-quater. Quando il bene o il credito gia' oggetto
del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad
esecuzione forzata per espropriazione, il giudice
dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza
all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il
tempo e le modalita' dell'escussione a norma del comma 7.
L'eventuale eccedenza e' corrisposta in favore della
procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi
diritto a prelazione anteriore a quella del creditore
istante.
8. In caso di fallimento del debitore il creditore
puo' procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo
credito e' stato ammesso al passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 7, il debitore puo' agire
in giudizio per il risarcimento del danno quando
l'escussione e' avvenuta in violazione dei criteri e delle
modalita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d) e
non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo
della vendita, il corrispettivo della cessione, il
corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a
norma della disposizione di cui alla lettera d).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non
possessorio e' equiparato al pegno.
10-bis. Per quanto non previsto dal presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III,
del codice civile.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 154, comma 4, del decreto
legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e' il seguente:
«Art. 154 (Compiti). - (Omissis).
4. Il Garante collabora con altre autorita'
amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
rispettivi compiti.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse.