Art. 2
Registro pegni
1. Nel Registro pegni sono giornalmente inserite, secondo l'ordine
di ricezione, le formalita' presentate, indicando il numero d'ordine,
il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le persone
per cui la richiesta e' fatta, la data del titolo costitutivo del
pegno non possessorio presentato con la domanda, l'oggetto della
richiesta.
2. Oltre al registro di cui al comma 1, il conservatore deve tenere
la raccolta delle domande.