Art. 2 Registro pegni 1. Nel Registro pegni sono giornalmente inserite, secondo l'ordine di ricezione, le formalita' presentate, indicando il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta e' fatta, la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda, l'oggetto della richiesta. 2. Oltre al registro di cui al comma 1, il conservatore deve tenere la raccolta delle domande.