Art. 2 
 
                           Registro pegni 
 
  1. Nel Registro pegni sono giornalmente inserite, secondo  l'ordine
di ricezione, le formalita' presentate, indicando il numero d'ordine,
il giorno della richiesta, la persona del richiedente  e  le  persone
per cui la richiesta e' fatta, la data  del  titolo  costitutivo  del
pegno non possessorio presentato  con  la  domanda,  l'oggetto  della
richiesta. 
  2. Oltre al registro di cui al comma 1, il conservatore deve tenere
la raccolta delle domande.