Art. 3 Formalita' per l'iscrizione 1. La parte che richiede l'iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. Quando l'iscrizione e' richiesta da un rappresentante al conservatore e' presentata anche la procura sottoscritta digitalmente. 2. Nella domanda di iscrizione sono indicati, in conformita' al titolo: a) le generalita' del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di pegno, con indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, per gli imprenditori individuali, ovvero della denominazione o ragione sociale e della sede per le persone giuridiche, le societa' e gli altri enti che svolgono attivita' d'impresa; b) il codice fiscale delle parti; c) il luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno; d) il domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore; f) la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio; g) l'importo massimo garantito; h) la descrizione del credito garantito se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potra' sorgere il credito futuro; i) l'indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l'identificazione, ed in particolare: 1) la natura e se trattasi di bene o credito presente o futuro; 2) il luogo di ubicazione dei beni, se indicato nel titolo; 3) il marchio e il numero identificativo, se indicati nel titolo; 4) la qualita' e la quantita', in caso di insieme di beni; 5) il tipo di diritto di proprieta' industriale o intellettuale e i relativi estremi di registrazione, se indicati nel titolo, ovvero in mancanza di registrazione, i relativi elementi distintivi; 6) la natura, la quantita' e gli estremi identificativi delle azioni, ovvero delle partecipazioni gravate; 7) la categoria merceologica cui appartengono, secondo la nomenclatura stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; 8) il valore complessivo dei beni gravati come indicato nell'atto di pegno; 9) la specifica descrizione del credito gravato, se trattasi di credito presente, o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potra' sorgere il credito futuro; l) la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell'atto di costituzione; m) l'indicazione della facolta', ove prevista, per il creditore di locare il bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione; n) l'indicazione della facolta' per il creditore, ove prevista, di appropriarsi dei beni oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione; o) la specifica indicazione che l'acquisto del bene gia' gravato da pegno mobiliare non possessorio e' stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprieta' o da altro pegno non possessorio, ove ricorra tale ipotesi; p) ove il contratto disponga in tal senso, la volonta' delle parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne); q) la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del pegno, sottoscritta digitalmente e resa a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i beni o i crediti oggetto di pegno, nonche' il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti l'esercizio dell'impresa; r) la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta digitalmente e resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno, costituita a norma di disposizioni diverse dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119; s) le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotativita', ove previsto. 3. E' facolta' delle parti indicare nella domanda di iscrizione ogni altro elemento ritenuto utile alla individuazione del bene, del credito o del rapporto. 4. Le iscrizioni e le altre formalita' non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell'autorita' giudiziaria. 5. E' data facolta' alle parti di redigere il titolo unitamente alla domanda, con sottoscrizione digitale dei contraenti, nel formato definito con il provvedimento di cui all'articolo 7.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», e' il seguente: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' il seguente: «Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi' le modalita', anche temporali, di apposizione della firma. 4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate. 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento; c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.».