Art. 3 
 
                     Formalita' per l'iscrizione 
 
  1. La parte che richiede l'iscrizione nel Registro pegni o  il  suo
rappresentante deve presentare al conservatore, per  via  telematica,
il titolo costitutivo del pegno non possessorio,  unitamente  ad  una
domanda sottoscritta digitalmente. Quando l'iscrizione  e'  richiesta
da un rappresentante al conservatore e' presentata anche  la  procura
sottoscritta digitalmente. 
  2. Nella domanda di iscrizione sono  indicati,  in  conformita'  al
titolo: 
    a) le generalita' del creditore, del  debitore  e  dell'eventuale
terzo datore di pegno, con indicazione del  cognome,  del  nome,  del
luogo e della data di  nascita,  per  gli  imprenditori  individuali,
ovvero della denominazione o ragione sociale  e  della  sede  per  le
persone giuridiche,  le  societa'  e  gli  altri  enti  che  svolgono
attivita' d'impresa; 
    b) il codice fiscale delle parti; 
    c) il luogo e il numero di iscrizione nel  registro  imprese  del
debitore e del datore del pegno; 
    d) il domicilio del creditore, del debitore e  del  terzo  datore
del pegno; 
    e) l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del
datore del pegno e del creditore; 
    f) la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio; 
    g) l'importo massimo garantito; 
    h) la descrizione del credito garantito se  trattasi  di  credito
presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal  quale
potra' sorgere il credito futuro; 
    i) l'indicazione dei beni o crediti gravati  con  la  descrizione
degli  elementi  che   ne   permettono   l'identificazione,   ed   in
particolare: 
      1) la natura e se trattasi di bene o credito presente o futuro; 
      2) il luogo di ubicazione dei beni, se indicato nel titolo; 
      3) il marchio e  il  numero  identificativo,  se  indicati  nel
titolo; 
      4) la qualita' e la quantita', in caso di insieme di beni; 
      5) il tipo di diritto di proprieta' industriale o intellettuale
e i relativi estremi di registrazione, se indicati nel titolo, ovvero
in mancanza di registrazione, i relativi elementi distintivi; 
      6) la natura, la quantita' e gli estremi  identificativi  delle
azioni, ovvero delle partecipazioni gravate; 
      7) la  categoria  merceologica  cui  appartengono,  secondo  la
nomenclatura stabilita con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
      8)  il  valore  complessivo  dei  beni  gravati  come  indicato
nell'atto di pegno; 
      9) la specifica descrizione del credito gravato, se trattasi di
credito presente, o la descrizione del rapporto  giuridico  esistente
dal quale potra' sorgere il credito futuro; 
    l) la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal
datore del pegno nell'atto di costituzione; 
    m) l'indicazione della facolta', ove prevista, per  il  creditore
di locare il bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne
determinano l'escussione; 
    n) l'indicazione della facolta' per il creditore,  ove  prevista,
di appropriarsi dei beni oggetto di pegno al verificarsi degli eventi
che ne determinano l'escussione; 
    o) la specifica indicazione che l'acquisto del bene gia'  gravato
da pegno mobiliare non possessorio e' stato finanziato con un credito
garantito da riserva di proprieta' o da altro pegno non  possessorio,
ove ricorra tale ipotesi; 
    p) ove il contratto disponga in  tal  senso,  la  volonta'  delle
parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare  il
bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne); 
    q) la dichiarazione del debitore e, se diverso,  del  datore  del
pegno, sottoscritta digitalmente e resa a norma dell'articolo 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
i beni o i crediti oggetto di pegno, nonche'  il  credito  garantito,
sono destinati ovvero inerenti l'esercizio dell'impresa; 
    r)  la  dichiarazione  del   datore   del   pegno,   sottoscritta
digitalmente e  resa  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  sull'esistenza
o meno di precedente garanzia sui beni o i  crediti  dati  in  pegno,
costituita a  norma  di  disposizioni  diverse  dall'articolo  1  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119; 
    s) le  condizioni  contrattuali  che  disciplinano  il  patto  di
rotativita', ove previsto. 
  3. E' facolta' delle parti indicare  nella  domanda  di  iscrizione
ogni altro elemento ritenuto utile alla individuazione del bene,  del
credito o del rapporto. 
  4. Le iscrizioni e le altre formalita' non si possono  eseguire  se
non in forza di atto pubblico, di  scrittura  privata  autenticata  o
accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto  digitalmente  ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o
di provvedimento dell'autorita' giudiziaria. 
  5. E' data facolta' alle parti di  redigere  il  titolo  unitamente
alla domanda, con sottoscrizione digitale dei contraenti, nel formato
definito con il provvedimento di cui all'articolo 7. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  recante  «Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», e' il
          seguente: 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  polizia
          giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge  3  maggio
          2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»,
          e' il seguente: 
                «Art. 24 (Firma digitale). -  1.  La  firma  digitale
          deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
          documento o all'insieme  di  documenti  cui  e'  apposta  o
          associata. 
                2.  L'apposizione  di  firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
                3. Per  la  generazione  della  firma  digitale  deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
                4. Attraverso il certificato  qualificato  si  devono
          rilevare,  secondo  le  Linee  guida,  la   validita'   del
          certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
          titolare di  firma  digitale  e  del  certificatore  e  gli
          eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
          le modalita', anche temporali, di apposizione della firma. 
                4-bis. L'apposizione a un  documento  informatico  di
          una firma digitale o di un altro tipo di firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,  salvo
          che lo stato di sospensione sia stato annullato. La  revoca
          o la sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal
          momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o  chi
          richiede la sospensione, non dimostri che essa era  gia'  a
          conoscenza di tutte le parti interessate. 
                4-ter.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche se la firma elettronica  e'  basata  su  un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
                  a) il certificatore possiede i  requisiti  previsti
          dal regolamento  eIDAS  ed  e'  qualificato  in  uno  Stato
          membro; 
                  b) il certificato qualificato e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui al medesimo regolamento; 
                  c) il certificato qualificato, o il  certificatore,
          e'  riconosciuto  in  forza  di  un  accordo  bilaterale  o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali.».