Art. 3
Formalita' per l'iscrizione
1. La parte che richiede l'iscrizione nel Registro pegni o il suo
rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica,
il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una
domanda sottoscritta digitalmente. Quando l'iscrizione e' richiesta
da un rappresentante al conservatore e' presentata anche la procura
sottoscritta digitalmente.
2. Nella domanda di iscrizione sono indicati, in conformita' al
titolo:
a) le generalita' del creditore, del debitore e dell'eventuale
terzo datore di pegno, con indicazione del cognome, del nome, del
luogo e della data di nascita, per gli imprenditori individuali,
ovvero della denominazione o ragione sociale e della sede per le
persone giuridiche, le societa' e gli altri enti che svolgono
attivita' d'impresa;
b) il codice fiscale delle parti;
c) il luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del
debitore e del datore del pegno;
d) il domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore
del pegno;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del
datore del pegno e del creditore;
f) la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio;
g) l'importo massimo garantito;
h) la descrizione del credito garantito se trattasi di credito
presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale
potra' sorgere il credito futuro;
i) l'indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione
degli elementi che ne permettono l'identificazione, ed in
particolare:
1) la natura e se trattasi di bene o credito presente o futuro;
2) il luogo di ubicazione dei beni, se indicato nel titolo;
3) il marchio e il numero identificativo, se indicati nel
titolo;
4) la qualita' e la quantita', in caso di insieme di beni;
5) il tipo di diritto di proprieta' industriale o intellettuale
e i relativi estremi di registrazione, se indicati nel titolo, ovvero
in mancanza di registrazione, i relativi elementi distintivi;
6) la natura, la quantita' e gli estremi identificativi delle
azioni, ovvero delle partecipazioni gravate;
7) la categoria merceologica cui appartengono, secondo la
nomenclatura stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
8) il valore complessivo dei beni gravati come indicato
nell'atto di pegno;
9) la specifica descrizione del credito gravato, se trattasi di
credito presente, o la descrizione del rapporto giuridico esistente
dal quale potra' sorgere il credito futuro;
l) la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal
datore del pegno nell'atto di costituzione;
m) l'indicazione della facolta', ove prevista, per il creditore
di locare il bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne
determinano l'escussione;
n) l'indicazione della facolta' per il creditore, ove prevista,
di appropriarsi dei beni oggetto di pegno al verificarsi degli eventi
che ne determinano l'escussione;
o) la specifica indicazione che l'acquisto del bene gia' gravato
da pegno mobiliare non possessorio e' stato finanziato con un credito
garantito da riserva di proprieta' o da altro pegno non possessorio,
ove ricorra tale ipotesi;
p) ove il contratto disponga in tal senso, la volonta' delle
parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare il
bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne);
q) la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del
pegno, sottoscritta digitalmente e resa a norma dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
i beni o i crediti oggetto di pegno, nonche' il credito garantito,
sono destinati ovvero inerenti l'esercizio dell'impresa;
r) la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta
digitalmente e resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'esistenza
o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno,
costituita a norma di disposizioni diverse dall'articolo 1 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
s) le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di
rotativita', ove previsto.
3. E' facolta' delle parti indicare nella domanda di iscrizione
ogni altro elemento ritenuto utile alla individuazione del bene, del
credito o del rapporto.
4. Le iscrizioni e le altre formalita' non si possono eseguire se
non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o
accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o
di provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
5. E' data facolta' alle parti di redigere il titolo unitamente
alla domanda, con sottoscrizione digitale dei contraenti, nel formato
definito con il provvedimento di cui all'articolo 7.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», e' il
seguente:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia
giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»,
e' il seguente:
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale
deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le Linee guida, la validita' del
certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
titolare di firma digitale e del certificatore e gli
eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di
una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti
dal regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato
membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore,
e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.».