Art. 4 Formalita' per la rinnovazione 1. Per la rinnovazione deve essere presentata al conservatore una domanda, conforme a quella della precedente formalita', in cui si dichiara che si intende rinnovare l'iscrizione originaria. 2. Decorso il termine di dieci anni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, il creditore puo' procedere a nuova iscrizione; in tal caso il pegno prende grado dalla data della nuova iscrizione.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse.