Art. 4 
 
                   Formalita' per la rinnovazione 
 
  1. Per la rinnovazione deve essere presentata al  conservatore  una
domanda, conforme a quella della precedente  formalita',  in  cui  si
dichiara che si intende rinnovare l'iscrizione originaria. 
  2. Decorso il termine di dieci  anni  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, il  creditore  puo'  procedere  a
nuova iscrizione; in tal caso il pegno prende grado dalla data  della
nuova iscrizione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge  3  maggio
          2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse.