Art. 4
Formalita' per la rinnovazione
1. Per la rinnovazione deve essere presentata al conservatore una
domanda, conforme a quella della precedente formalita', in cui si
dichiara che si intende rinnovare l'iscrizione originaria.
2. Decorso il termine di dieci anni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, il creditore puo' procedere a
nuova iscrizione; in tal caso il pegno prende grado dalla data della
nuova iscrizione.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse.