Art. 6 
 
               Pubblicita' delle vicende modificative 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in  quanto
compatibili, a tutte le vicende modificative  del  rapporto  e  della
garanzia di cui viene chiesto l'inserimento nel Registro  pegni,  che
vengono eseguite, previa presentazione della domanda di  annotazione,
con riferimento alla formalita' alla quale si riferiscono.