Art. 6 Pubblicita' delle vicende modificative 1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le vicende modificative del rapporto e della garanzia di cui viene chiesto l'inserimento nel Registro pegni, che vengono eseguite, previa presentazione della domanda di annotazione, con riferimento alla formalita' alla quale si riferiscono.