Art. 6
Pubblicita' delle vicende modificative
1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto
compatibili, a tutte le vicende modificative del rapporto e della
garanzia di cui viene chiesto l'inserimento nel Registro pegni, che
vengono eseguite, previa presentazione della domanda di annotazione,
con riferimento alla formalita' alla quale si riferiscono.