Art. 7 
 
              Specifiche tecniche e sistemi informatici 
 
  1. Con  provvedimento  interdirigenziale,  adottato  dal  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  di  concerto  con  il  Ministero  della
giustizia, sono approvate le specifiche  tecniche  per  la  redazione
delle domande  e  dei  correlati  titoli,  nonche'  per  la  relativa
trasmissione al conservatore. 
  2. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalita' per la
registrazione dei titoli, secondo le  procedure  telematiche  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite le
modalita' di versamento dei tributi e dei diritti dovuti. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n.  2,  recante  «Interventi  urgenti  per  i
          settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della  pesca,
          nonche' in materia  di  fiscalita'  d'impresa»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  8  dell'11  gennaio   2006,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, e' il seguente: 
                «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  contribuzione
          previdenziale in  agricoltura  e  di  catasto).  -  3.  Con
          provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie
          delle  entrate  e  del  territorio,  di  concerto  con   il
          Ministero della giustizia,  adottato  entro  quarantacinque
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  della
          progressiva estensione delle procedure telematiche  di  cui
          all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti,  incluse
          la registrazione di atti e  denunce,  la  presentazione  di
          dichiarazioni di successione, le  trascrizioni,  iscrizioni
          ed annotazioni nei registri  immobiliari  ed  alle  volture
          catastali, da qualunque titolo  derivanti.  Con  lo  stesso
          decreto  sono  stabilite,  altresi',  le  modalita'   anche
          tecniche della trasmissione del titolo per  via  telematica
          relative sia alla prima  fase  di  sperimentazione,  che  a
          quella di regime. 
                (Omissis).».