Art. 12 
 
              Direzione generale valutazioni ambientali 
 
  1. La Direzione generale  valutazioni  ambientali  (VA)  svolge  le
funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)  attivita'  connesse  a  situazioni  a  rischio  di  incidente
rilevante, per quanto di competenza del Ministero; 
    b) concertazione di piani e programmi di settore,  di  competenza
di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale  e  locale,
con rilevanza di impatto ambientale; 
    c) gestione delle procedure di valutazione di impatto  ambientale
e di valutazione ambientale strategica,  e  autorizzazione  integrata
ambientale  (VIA,  VAS   e   AIA),   avvalendosi   delle   rispettive
commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per
attivita' ed opere sottoposte a VIA statale nonche' agli scarichi  in
mare da piattaforma; 
    d) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno  nelle  materie  di  competenza;  cura  dei
rapporti  con  gli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
competenza,  dando  informativa  alla   AEI;   supporto   all'Ufficio
legislativo e  alla  AEI  nelle  attivita'  relative  alle  procedure
d'infrazione e alle  fasi  di  precontenzioso  curando  le  attivita'
istruttorie nelle materie di competenza; 
    e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi
elettromagnetici; 
    f) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti; 
    g) prevenzione dall'inquinamento  atmosferico  e  fissazione  dei
limiti massimi di accettabilita' della concentrazione  e  dei  limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura
chimica, fisica e  biologica,  ferme  restando  le  competenze  della
Direzione generale incentivi energia (IE)  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, lettera e).