Art. 12 Direzione generale valutazioni ambientali 1. La Direzione generale valutazioni ambientali (VA) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) attivita' connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero; b) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale; c) gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attivita' ed opere sottoposte a VIA statale nonche' agli scarichi in mare da piattaforma; d) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza; e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici; f) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti; g) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, ferme restando le competenze della Direzione generale incentivi energia (IE) di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e).