Art. 14 
 
     Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica 
 
  1. La Direzione generale competitivita'  ed  efficienza  energetica
(CEE) svolge le funzioni di competenza  del  Ministero  nei  seguenti
ambiti: 
    a) definizione, attuazione e  monitoraggio  del  Piano  nazionale
integrato energia e clima in coordinamento  con  la  IS,  definizione
della  tempistica  attuativa  per  le  misure  di  decarbonizzazione,
inclusa la programmazione del phase out della produzione  di  energia
elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione
delle emissioni di gas con effetto serra; 
    b) promozione dell'efficienza energetica in tutti  i  settori  di
impiego e definizione  di  sistemi  di  qualificazione  e  normazione
tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia;  definizione  di
piani, strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento
europeo, per il risparmio e  l'efficienza  energetica;  attivita'  in
materia di etichettatura energetica; 
    c) definizione di piani e strumenti di promozione dello  sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei  sistemi  energetici
distribuiti e dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della
domanda al mercato; 
    d) sviluppo di programmi sulla mobilita' sostenibile, in raccordo
con la IE; promozione  della  mobilita'  elettrica  e  di  carburanti
alternativi; sviluppo dell'uso del gas naturale liquefatto (GNL)  nei
trasporti  marittimi  e  terrestri   pesanti;   razionalizzazione   e
adeguamento della rete  di  distribuzione  carburanti  alle  esigenze
della mobilita' sostenibile; 
    e) promozione dell'impiego di biometano,  idrogeno  e  altri  gas
rinnovabili; 
    f) elaborazione di indirizzi e direttive per  l'organizzazione  e
il funzionamento dei mercati elettrico e del  gas,  promozione  della
concorrenza e promozione del mercato interno dell'energia elettrica e
del gas e del mercato dei prodotti petroliferi; 
    g)  monitoraggio  prezzi  all'ingrosso  e  sul  mercato   retail,
sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della
competitivita' dei  settori  industriali;  strumenti  di  tutela  dei
consumatori e di contrasto alla poverta' energetica; 
    h) analisi,  monitoraggio  e  studi  di  settore;  relazioni  con
organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei  settori  di
competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti,
stipulati in coordinamento con il DiAG; 
    i) rapporti, nelle  materie  assegnate  alla  direzione,  con  le
associazioni, le  imprese,  i  concessionari  di  servizio  pubblico,
l'Autorita' di regolazione per energia reti e  ambiente,  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti  europei
di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; 
    l) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie
di competenza della Direzione, con le societa': Gestore  dei  mercati
energetici - GME s.p.a., Gestore dei servizi elettrici - GSE  s.p.a.,
Acquirente  unico  s.p.a.,  Societa'  gestione  impianti  nucleari  -
SO.G.I.N. s.p.a. limitatamente alle attivita' di decommissioning; 
    m) gestione e trasporto dei materiali  radioattivi,  indirizzi  e
monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti  nucleari
dismessi e deposito nazionale dei rifiuti  nucleari;  individuazione,
in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con
la Direzione generale economia circolare, di misure per  la  corretta
gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile  nucleare  esaurito
derivanti dalla passata stagione di produzione di  energia  elettrica
da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma Nazionale ; 
    n) promozione e gestione, in raccordo con la IS, di accordi e  di
intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di  ricerca
europei   e   internazionali   finalizzati   alla   sicurezza,   alla
salvaguardia e alla  non  proliferazione  nucleare  e  allo  sviluppo
tecnologico; 
    o) promozione, nelle materie di competenza  della  direzione,  di
intese e accordi con le amministrazioni  statali,  le  regioni  e  le
amministrazioni  locali  per  assicurare  su  tutto   il   territorio
nazionale l'esercizio omogeneo delle  funzioni  amministrative  negli
ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e  l'omogeneita'
nei livelli essenziali delle forniture; 
    p) relazioni con le organizzazioni europee  ed  internazionali  e
con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita'  della
direzione in coordinamento con la IS  ed  in  raccordo  con  la  AEI;
predisposizione di norme e atti regolamentari per  il  recepimento  e
l'attuazione delle normative europee  nelle  materie  di  competenza;
supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita'  relative
alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando  le
attivita' istruttorie nelle materie di competenza. 
  2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per  la
ristrutturazione della rete di distribuzione  di  carburanti  di  cui
all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n.  124,  e  il
Comitato  tecnico  consultivo  biocarburanti  costituito   ai   sensi
dell'articolo 33, comma 5-sexies, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  100,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          agosto 2017, n. 189: 
              «(Omissis). 
              100. Al fine di incrementare la  concorrenzialita'  del
          mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle
          relative informazioni, la banca dati  istituita  presso  il
          Ministero   dello   sviluppo   economico   in    attuazione
          dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  e'
          ampliata con l'introduzione di un'anagrafe  degli  impianti
          di distribuzione di benzina, gasolio, GPL  e  metano  della
          rete  stradale  e  autostradale.  A  tal  fine,  in   vista
          dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti  presso
          il Ministero dello sviluppo economico  e  presso  l'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli relativamente al settore  della
          distribuzione dei carburanti, da realizzare, in  attuazione
          dei principi del capo  V  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre  2017,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette,  entro  il
          30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il
          1°(gradi) settembre 2017, i dati in suo  possesso  relativi
          agli stessi impianti. All'anagrafe  possono  accedere,  per
          consultazione, le regioni, l'amministrazione competente  al
          rilascio del titolo autorizzativo o concessorio,  l'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio  GPL.  Il
          Ministero dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto,
          provvede  a  riorganizzare  il  comitato  tecnico  per   la
          ristrutturazione della rete  dei  carburanti  di  cui  alla
          delibera del Comitato interministeriale dei  prezzi  n.  18
          del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 218 del 18 settembre 1989,  riducendone  il  numero  dei
          componenti   e   prevedendo   la   partecipazione   di   un
          rappresentante  delle  regioni  e  di   un   rappresentante
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e   2003/30/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo  2011,  n.
          71, S.O.: 
                «Art. 33 (Disposizioni in materia di  biocarburanti).
          - (Omissis). 
                5-sexies. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2013,  le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'articolo  1,  comma  368,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello
          sviluppo economico che le esercita  anche  avvalendosi  del
          Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio  di
          tali competenze e' costituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico un comitato tecnico consultivo  composto
          da rappresentanti del Ministero dello  sviluppo  economico,
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con
          oneri a carico dello stesso  Gestore.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
                (Omissis).».