Art. 16 
 
                        Organismi di supporto 
 
  1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente  dal  Ministero
ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n.  84  e  dell'articolo
135 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  ed  esercitano
funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela  dell'ambiente
marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi  dell'articolo
20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al  Ministero,  dal
Ministro  dipende  il  Comando   unita'   forestali,   ambientali   e
agroalimentari dell'Arma  dei  Carabinieri,  ai  sensi  dell'articolo
174-bis del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  incluso  il
Comando  carabinieri  per  la  tutela  ambientale  e  la  transizione
ecologica ai sensi dell'articolo 8, comma 4,  della  legge  8  luglio
1986, n. 349. Il Ministro si  avvale,  altresi',  dei  reparti  delle
altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  8,  della  citata
          legge n. 349, del 1986: 
                «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
          dalla presente legge il Ministro  dell'ambiente  si  avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri competenti, e di  quelli  delle  unita'  sanitarie
          locali  previa  intesa  con  la  regione,   nonche'   della
          collaborazione degli istituti superiori,  degli  organi  di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti e dei dipartimenti universitari con i  quali  puo'
          stipulare apposite convenzioni. 
                2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre  verifiche
          tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera,  delle
          acque e  del  suolo  e  sullo  stato  di  conservazione  di
          ambienti naturali. Per l'accesso nei  luoghi  dei  soggetti
          incaricati si applica  l'articolo  7,  comma  primo,  della
          legge 25 giugno 1865, n. 2359. 
                3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da
          parte delle regioni, delle province  o  dei  comuni,  delle
          disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e
          qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
          Ministro dell'ambiente, previa diffida ad  adempiere  entro
          congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
          con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
          salvaguardia, anche a carattere  inibitorio  di  opere,  di
          lavoro o di  attivita'  antropiche,  dandone  comunicazione
          preventiva alle amministrazioni competenti. Se  la  mancata
          attuazione o l'inosservanza di cui  al  presente  comma  e'
          imputabile  ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,   il
          Ministro dell'ambiente informa senza  indugio  il  Ministro
          competente da cui l'ufficio dipende,  il  quale  assume  le
          misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se  permane
          la necessita' di un intervento  cautelare  per  evitare  un
          grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
          e' adottata dal Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente. 
                4. Per la vigilanza, la prevenzione e la  repressione
          delle  violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,   il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene  posto  alla
          dipendenza funzionale del Ministro  dell'ambiente,  nonche'
          del Corpo forestale dello Stato, con  particolare  riguardo
          alla tutela del patrimonio naturalistico  nazionale,  degli
          appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze  di
          polizia, previa intesa con i Ministri competenti,  e  delle
          capitanerie di porto, previa intesa con il  Ministro  della
          marina mercantile.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  febbraio
          1994, n. 28. 
                «Art. 3 (Costituzione del comando generale del  Corpo
          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle
          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
          preposto un ammiraglio  ispettore  capo  appartenente  allo
          stesso Corpo,  senza  aumento  di  organico  ne'  di  spese
          complessive, dipende dal Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti nei limiti di quanto dispone il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72, e svolge le attribuzioni  previste  dalle  disposizioni
          vigenti; esercita altresi'  le  competenze  in  materia  di
          sicurezza della navigazione attribuite al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  Le  capitanerie  di  porto
          dipendono  funzionalmente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  le
          materie di rispettiva competenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  135,  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'8
          maggio 2010, n. 106, S.O.: 
                «Art.  135  (Esercizio  di  funzioni  dipendenti  dal
          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
          mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
          costiera    dipende    funzionalmente     dal     Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  ai
          sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  e
          dell'articolo  3  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,
          esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di
          tutela dell'ambiente marino e costiero. 
                2. In dipendenza delle attribuzioni di cui  al  comma
          1, e fermo restando quanto previsto  dall'articolo  12  del
          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle
          capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  esercita,  in
          particolare, le sottoelencate funzioni: 
                  a)  nelle  zone   sottoposte   alla   giurisdizione
          nazionale  svolge,  in  via  prevalente,  le  attivita'  di
          controllo relative all'esatta applicazione delle norme  del
          diritto italiano, del diritto  dell'Unione  europea  e  dei
          trattati internazionali in vigore per l'Italia  in  materia
          di  prevenzione  e  repressione  di   tutti   i   tipi   di
          inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi  e
          da  acque  di  zavorra,  l'inquinamento  da  immersione  di
          rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione  e  di
          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine
          atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
          e della biodiversita'; 
                  b) nelle acque  di  giurisdizione  e  di  interesse
          nazionale esercita, per fini  di  tutela  ambientale  e  di
          sicurezza della navigazione, ai sensi della legge  7  marzo
          2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; 
                  c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2°(gradi)
          comma, e 195, 5°(gradi) comma, del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza  e  all'accertamento
          delle  violazioni  in  materia  di   tutela   delle   acque
          dall'inquinamento e di gestione delle  risorse  idriche  se
          dalle  stesse  possono  derivare  danni  o  situazioni   di
          pericolo per l'ambiente marino  e  costiero,  nonche'  alla
          sorveglianza   e   all'accertamento   degli   illeciti   in
          violazione della normativa in materia  di  rifiuti  e  alla
          repressione  dei  traffici  illeciti  e  degli  smaltimenti
          illegali dei rifiuti; 
                  d) esercita, ai sensi dell'articolo 19 della  legge
          6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree  marine
          protette e sulle aree di reperimento; 
                  e) ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione  al  tenore
          di zolfo dei combustibili per  uso  marittimo,  accerta  le
          violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da  5  a  8
          del predetto articolo; 
                  f) per le attivita' di cui agli articoli  11  e  12
          della legge 31 dicembre 1982, n.  979,  attraverso  la  sua
          organizzazione  periferica  a  livello   di   compartimento
          marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio  1998,  n.
          239,  articolo  7,  sulla  base  di  direttive  vincolanti,
          generali e specifiche, del Ministero  dell'ambiente,  della
          tutela del territorio e del mare; in forza  della  medesima
          disposizione normativa per altri interventi e attivita'  in
          materia  di  tutela  e  difesa  del  mare,   il   Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare  puo'
          avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla
          base di specifiche convenzioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 della  legge  31
          luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in  materia  ambientale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002,  n.
          189: 
                  «Art.  20  (Istituzione  del   Reparto   ambientale
          marino). - 1. Al fine  di  conseguire  un  piu'  rapido  ed
          efficace supporto alle attivita'  di  tutela  e  di  difesa
          dell'ambiente marino e costiero,  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  il
          Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie
          di porto, posto alle  dipendenze  funzionali  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
          Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 174-bis, del citato
          decreto legislativo n. 66, del 2010: 
                «Art.   174-bis   (Organizzazione   per   la   tutela
          forestale,   ambientale    e    agroalimentare).    -    1.
          L'organizzazione  forestale,  ambientale  e  agroalimentare
          comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
          all'espletamento, nell'ambito delle  competenze  attribuite
          all'Arma dei carabinieri,  di  compiti  particolari  o  che
          svolgono attivita' di elevata specializzazione  in  materia
          di tutela dell'ambiente,  del  territorio  e  delle  acque,
          nonche' nel campo  della  sicurezza  e  dei  controlli  nel
          settore  agroalimentare,  a  sostegno  o  con  il  supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
                2. L'organizzazione di cui al comma  1,  si  articola
          in: 
                  a)   Comando   unita'   forestali,   ambientali   e
          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
          dei carabinieri dal Capo di stato  maggiore  della  difesa,
          tramite il comandante generale, per i compiti  militari,  e
          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,  per  i
          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
          ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
          dal Ministro della transizione ecologica,  fatta  salva  la
          dipendenza  funzionale   dal   Ministro   delle   politiche
          agricole, alimentari e forestali  del  Comando  carabinieri
          per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione
          ecologica si avvale del Comando carabinieri per  la  tutela
          agroalimentare   per   lo   svolgimento   delle    funzioni
          riconducibili alle  attribuzioni  del  medesimo  Ministero,
          mentre il Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e
          forestali  si  avvale   del   Comando   unita'   forestali,
          ambientali  e  agroalimentari  per  lo  svolgimento   delle
          funzioni  riconducibili  alle  attribuzioni  del   medesimo
          Ministero.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali   e
          agroalimentari e' retto da un generale  di  corpo  d'armata
          che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
          di  controllo  nei  confronti   dei   comandi   dipendenti,
          collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
          di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di
          divisione  in  servizio  permanente  effettivo  del   ruolo
          forestale; 
                  b) Comandi, retti da generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 
                2-bis. I reparti istituiti con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte
          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio
          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre
          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle
          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I
          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione
          di Comando  carabinieri  per  la  tutela  ambientale  e  la
          transizione ecologica e Comando carabinieri per  la  tutela
          agroalimentare. 
                2-ter. Dal Comando di cui al  comma  2,  lettera  a),
          dipendono  anche  il  Comando  carabinieri  per  la  tutela
          forestale e il Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
          biodiversita' e dei parchi. 
                2-quater. Il Ministro della transizione ecologica  di
          concerto  con  il  Ministro   delle   politiche   agricole,
          alimentari e forestali e con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze definisce gli obiettivi  strategici  generali
          del Comando di cui al comma 2, lettera  a),  nelle  materie
          riconducibili  alle  attribuzioni   dei   Ministeri   della
          transizione   ecologica   e   delle   politiche   agricole,
          alimentari e forestali.».