Art. 17 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono  determinati
secondo l'allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento. 
  2. Con successivo decreto del Ministro, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento,  si
provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni,   all'individuazione   degli   uffici    di    livello
dirigenziale non generale del Ministero nonche' alla definizione  dei
relativi compiti. 
  3. Ciascun dirigente generale  provvede  ad  indicare,  nell'ambito
della  dotazione  organica  dei  dirigenti  in  servizio  presso   il
Ministero, un vicario, che  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello  dirigenziale
generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal  dirigente  con  la
maggiore anzianita' in ruolo in servizio  presso  ciascuna  direzione
generale. 
  4. Le  dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale  del
Ministero  sono  determinate  secondo  l'allegata  Tabella   B,   che
costituisce parte integrante del presente  regolamento.  Al  fine  di
assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo  delle  risorse
umane  alle  effettive  esigenze  operative,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 4-bis,  lettera  e),
          della citata legge n. 400, del  1988,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis,
          del citato decreto legislativo n. 300, del 1999: 
                «Art.    (Disposizioni    sull'organizzazione).     -
          (Omissis). 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6,  del  citato
          decreto legislativo n. 165, del 2001: 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale (Art. 6 del decreto legislativo n. 29  del  1993,
          come sostituito prima dall'art. 4 del  decreto  legislativo
          n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del  decreto  legislativo
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del
          decreto  legislativo  n.  387   del   1998)).   -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche   definiscono   l'organizzazione
          degli uffici per  le  finalita'  indicate  all'articolo  1,
          comma 1, adottando, in conformita' al piano  triennale  dei
          fabbisogni di  cui  al  comma  2,  gli  atti  previsti  dai
          rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale,  ove
          prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
                3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma
          2, ciascuna amministrazione  indica  la  consistenza  della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale
          limite finanziario  massimo  della  medesima  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  garantendo  la  neutralita'
          finanziaria  della  rimodulazione.  Resta  fermo   che   la
          copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle
          assunzioni consentite a legislazione vigente. 
                4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui  all'articolo  35,
          comma 4, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Per le altre  amministrazioni  pubbliche  il
          piano triennale dei fabbisogni,  adottato  annualmente  nel
          rispetto delle previsioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e'
          approvato secondo le modalita'  previste  dalla  disciplina
          dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui  al
          presente comma, e' assicurata  la  preventiva  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                4-bis. Il documento di programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di  cui  al
          comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
          che individuano  i  profili  professionali  necessari  allo
          svolgimento dei compiti istituzionali delle  strutture  cui
          sono preposti. 
                5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per
          il  Ministero  degli  affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
                6. Le amministrazioni pubbliche  che  non  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente  articolo  non  possono
          assumere nuovo personale. 
                6-bis. Sono fatte salve le procedure di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.».