Art. 2 
 
                           Organizzazione 
 
  1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,
e' articolato in: 
    a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali; 
    b) uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
  2.  I  Dipartimenti  assumono  la  denominazione  di   Dipartimento
amministrazione  generale,  pianificazione  e   patrimonio   naturale
(DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento
energia (DiE). 
  3.  Il  Dipartimento  amministrazione  generale,  pianificazione  e
patrimonio naturale (DiAG) e' articolato nei seguenti quattro  uffici
di livello dirigenziale generale: 
    a) Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA); 
    b) Direzione generale  innovazione  tecnologica  e  comunicazione
(ITC); 
    c) Direzione generale attivita' europea ed internazionale (AEI); 
    d) Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM). 
  4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)  e'  articolato  nei
seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: 
    a) Direzione generale economia circolare (EC); 
    b) Direzione generale uso sostenibile del suolo e  delle  risorse
idriche (USSRI); 
    c) Direzione generale valutazioni ambientali (VA). 
  5. Il Dipartimento energia (DiE) e'  articolato  nei  seguenti  tre
uffici di livello dirigenziale generale: 
    a) Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS); 
    b) Direzione generale  competitivita'  ed  efficienza  energetica
(CEE); 
    c) Direzione generale incentivi energia (IE). 
  6. I Capi dei dipartimenti, dai quali  dipendono  funzionalmente  i
dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale  generale  in
cui  si  articola   ciascun   Dipartimento,   svolgono   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono  responsabili,
a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e dell'articolo 21 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in  attuazione
degli indirizzi  del  Ministro.  Essi  svolgono  i  compiti  previsti
dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n.  300  del
1999, e provvedono, in particolare,  all'assegnazione  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici  di  livello
dirigenziale  generale  compresi  nel  Dipartimento.  Ai   fini   del
perseguimento    dei    risultati    complessivi    della    gestione
amministrativa, il Capo del dipartimento: 
    a) assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici
nello svolgimento delle funzioni; 
    b) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni  con
l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra  le
strutture dipartimentali e  le  altre  amministrazioni  ed  enti  del
settore pubblico; 
    c)  fornisce,  per  il  tramite  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  il
supporto istituzionale alle funzioni del Ministro. 
  7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e  3,
del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300  e  del  combinato
disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  esercitano  un'azione  di  indirizzo,  di  coordinamento  anche
tecnico e di monitoraggio  sull'attivita'  degli  uffici  di  livello
dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive
specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo,
nonche'  per  individuare  categorie  di  atti  e  di   provvedimenti
amministrativi di particolare  rilevanza,  anche  di  spesa,  di  cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Con riferimento a tali  atti  e  provvedimenti  e'  previsto  un
potere sostitutivo in caso di inerzia,  nonche'  il  rilascio  di  un
preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di  idoneita'  al
raggiungimento degli obiettivi e al  rispetto  delle  priorita',  dei
piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi
del Ministro. Il diniego del nulla  osta  e  l'esercizio  del  potere
sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati  al  Ministro  per  il
tramite dell'Ufficio di Gabinetto. 
  8. I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento  dell'azione
amministrativa anche mediante la convocazione  della  Conferenza  dei
dipartimenti  e  delle   direzioni   generali,   nonche'   attraverso
l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro  temporaneo  per
la trattazione di questioni specifiche  o  per  il  perseguimento  di
particolari  obiettivi  che  necessitano   del   concorso   di   piu'
dipartimenti o di piu' direzioni generali,  anche  per  gli  atti  di
pianificazione strategica. 
  9. I dipartimenti e le  direzioni  generali  svolgono  le  funzioni
previste  dal  presente  regolamento,  nonche'  ogni  altra  funzione
attribuita al Ministero dalla vigente  normativa,  coordinandosi  con
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse: 
    a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie
di rispettiva competenza; 
    b) la formulazione  di  proposte,  nelle  materie  di  rispettiva
competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e
all'impiego  dei  fondi  europei,  le  politiche  di   coesione,   la
programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione  dei  piani  e
dei rispettivi fondi assegnati; 
    c) la promozione di strategie di intervento  idonee  a  governare
gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della  mitigazione  e
dell'adattamento; 
    d) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in  materia
ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze; 
    e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e  i  processi
normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione  alla
formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione
delle normative europee sul  piano  interno,  coordinandosi  con  gli
uffici di diretta collaborazione. 
  10. I  dipartimenti  e  le  direzioni  generali  possono  stipulare
convenzioni e accordi con istituti superiori,  organi  di  consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti
a livello  nazionale,  universita'  statali  e  non  statali  e  loro
consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  della  legge  8  luglio
1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al  fine
di   assicurare   l'unitarieta'    e    l'economicita'    dell'azione
dell'amministrazione. 
  11. Il Ministero si  avvale,  per  i  compiti  istituzionali  e  le
attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse
nazionale, dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 
  12. Il Ministero si avvale, altresi', delle societa' in  house  per
le  attivita'  strumentali  alle  finalita'  ed   alle   attribuzioni
istituzionali del Ministero  nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza europea  e  nazionale  per  la
gestione in house nonche' delle societa' controllate, di altri enti e
agenzie vigilate. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  citato
          decreto legislativo n. 300, del 1999: 
                «Art. 5 (I  dipartimenti).  1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
                2.  L'incarico  di  capo   del   dipartimento   viene
          conferito  in  conformita'   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29 e successive modificazioni ed integrazioni. 
                3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
                4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
                5. Nell'esercizio dei poteri  di  cui  ai  precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                  a) determina i programmi per dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                  b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi
          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,
          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                  c)   svolge    funzioni    di    propulsione,    di
          coordinamento, di controllo e di  vigilanza  nei  confronti
          degli uffici del dipartimento; 
                  d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                  e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                  f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio
          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi
          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
          ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29; 
                  g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                  h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16,  del  citato
          decreto legislativo n. 165, del 2001: 
                «Art.  16   (Funzioni   dei   dirigenti   di   uffici
          dirigenziali generali (Art. 16 del decreto  legislativo  n.
          29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del  decreto
          legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - 1.
          I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali,  comunque
          denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4
          esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
                  a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al
          Ministro, nelle materie di sua competenza; 
                  a-bis)  propongono   le   risorse   e   i   profili
          professionali  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          dell'ufficio   cui   sono   preposti    anche    al    fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 
                  b)  curano  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti devono perseguire e attribuiscono le  conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali; 
                  c) adottano gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale; 
                  d)   adottano   gli   atti   e   i    provvedimenti
          amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli  di
          acquisizione delle entrate rientranti nella competenza  dei
          propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
                  d-bis)   adottano    i    provvedimenti    previsti
          dall'articolo 17,  comma  2,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;(85) 
                  e) dirigono, coordinano e  controllano  l'attivita'
          dei  dirigenti  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
                  f) promuovono e resistono alle  liti  ed  hanno  il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto dall'articolo 12, comma 1, della  legge  3  aprile
          1979, n. 103; 
                  g)  richiedono  direttamente  pareri  agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
                  h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione   e
          gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
          e di lavoro; 
                  i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli  atti
          e  i  provvedimenti  amministrativi  non   definitivi   dei
          dirigenti; 
                  l) curano i rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea e degli organismi internazionali nelle  materie  di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
                  l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee
          a prevenire e contrastare i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti; 
                  l-ter) forniscono  le  informazioni  richieste  dal
          soggetto competente per  l'individuazione  delle  attivita'
          nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato   il   rischio
          corruzione  e  formulano  specifiche  proposte  volte  alla
          prevenzione del rischio medesimo; 
                  l-quater)   provvedono   al   monitoraggio    delle
          attivita'  nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato  il
          rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
          disponendo, con provvedimento motivato,  la  rotazione  del
          personale nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o
          disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
                2.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali   generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno. 
                3. L'esercizio dei compiti e dei  poteri  di  cui  al
          comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti  a
          strutture  organizzative  comuni  a  piu'   amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni. 
                4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai  dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici dirigenziali generali di cui  al  presente  articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
                5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  1,  della
          citata legge n. 349, del 1986: 
                «Art. 8. 
                1. Per  l'esercizio  delle  funzioni  previste  dalla
          presente legge il  Ministro  dell'ambiente  si  avvale  dei
          servizi tecnici dello Stato previa intesa  con  i  Ministri
          competenti, e  di  quelli  delle  unita'  sanitarie  locali
          previa intesa con la regione, nonche' della  collaborazione
          degli  istituti  superiori,  degli  organi  di   consulenza
          tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli   enti   pubblici
          specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti
          e dei dipartimenti universitari con i quali puo'  stipulare
          apposite convenzioni. 
                (Omissis).».