Art. 5 Dipartimento energia 1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, approvvigionamento, efficienza e competitivita' energetica, promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. 2. Ai sensi del comma 1, il dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: mercati energetici; efficienza energetica e energie rinnovabili; gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilita' sostenibile; rilascio e gestione titoli minerari; programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili; analisi, programmazione e studi di settore energetico e di geo risorse; sicurezza degli approvvigionamenti; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo e promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica. 3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7. 4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5. 5. Il Dipartimento collabora con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6. 6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG. 7. Il Dipartimento coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica. 8. Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13: «Art. 22 (Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base). - (Omissis). 2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa' di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. (Omissis).».