Art. 5 
 
                        Dipartimento energia 
 
  1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di  infrastrutture
e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, approvvigionamento,
efficienza e  competitivita'  energetica,  promozione  delle  energie
rinnovabili e gestione degli incentivi energia. 
  2. Ai sensi del comma 1, il dipartimento esercita, nelle materie di
spettanza  del  Ministero,  le  competenze  in  materia  di:  mercati
energetici; efficienza energetica e energie rinnovabili; gestione dei
rifiuti nucleari; carburanti  e  mobilita'  sostenibile;  rilascio  e
gestione  titoli  minerari;  programmi  di  incentivazione  anche   a
finanziamento europeo in materia  di  energie  rinnovabili;  analisi,
programmazione e studi  di  settore  energetico  e  di  geo  risorse;
sicurezza   degli    approvvigionamenti;    regolamentazione    delle
infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico;
servizi minerari per gli idrocarburi e le geo  risorse;  programmi  e
misure di ricerca e di sviluppo e promozione di nuove tecnologie  per
la transizione energetica. 
  3. Al Dipartimento sono  demandate  le  funzioni  di  coordinamento
anche tecnico e  di  monitoraggio  sulle  attivita'  delle  direzioni
generali nelle materie di competenza  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2, comma 7. 
  4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta  il
DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5. 
  5. Il Dipartimento collabora con il DiAG  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 6. 
  6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali
nelle materie di competenza  delle  direzioni  generali  afferenti  e
fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi  internazionali
di settore al DiAG. 
  7. Il Dipartimento coordina  le  azioni  per  il  monitoraggio,  il
controllo e la  gestione  delle  situazioni  di  crisi  ed  emergenza
energetica. 
  8. Presso il  Dipartimento  opera  la  Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  per  il
supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2 della legge
          9 gennaio 1991, n. 10 (Norme  per  l'attuazione  del  Piano
          energetico  nazionale   in   materia   di   uso   razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di energia.), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13: 
                «Art. 22 (Riorganizzazione della  Direzione  generale
          delle fonti di  energia  e  delle  industrie  di  base).  -
          (Omissis). 
                2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          altresi' prevista presso la Direzione generale delle  fonti
          di energia e delle industrie di  base  la  costituzione  di
          un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
          piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
          scelti fra docenti universitari, ricercatori e  tecnici  di
          societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
          - specificamente operanti nel settore energetico,  di  enti
          pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
          personale del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
          cui al  presente  comma  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          di intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  in  misura  non
          inferiore   a   quello   spettante    presso    l'ente    o
          l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
          pubblici sono collocati fuori  ruolo  per  l'intera  durata
          dell'incarico  o  nell'analoga   posizione   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. 
                (Omissis).».