Art. 9 
 
         Direzione generale patrimonio naturalistico e mare 
 
  1. La Direzione generale  patrimonio  naturalistico  e  mare  (PNM)
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000; 
    b) supporto nell'elaborazione delle politiche di  tutela  per  la
montagna e per il verde pubblico ai  sensi  della  legge  14  gennaio
2013, n. 10, nonche', per i  profili  di  competenza  del  Ministero,
pianificazione paesaggistica; 
    c) tutela e promozione del capitale  naturale,  della  diversita'
bioculturale e della biodiversita' terrestre, montana e marina, anche
per  quanto  concerne  la  predisposizione  e  l'aggiornamento  della
Strategia nazionale per la biodiversita'; 
    d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e  fauna
terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste
e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali; 
    e)  applicazione  della  normativa   in   materia   di   prodotti
fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di  intesa  con
le altre amministrazioni competenti; 
    f) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni  all'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati  (OGM)
e all'immissione sul mercato  di  OGM  rispetto  agli  effetti  anche
potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita'; 
    g) attuazione, per i profili  di  competenza,  delle  Convenzioni
UNESCO  sul  patrimonio  naturalistico  del  1972  e  sul  patrimonio
immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo  e  Biosfera)  e  degli
altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione  e
valorizzazione  dei  patrimoni  naturalistici  e   delle   tradizioni
connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative  di  supporto
ai territori; 
    h) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno  nelle  materie  di  competenza;  cura  dei
rapporti  con  gli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
competenza; attuazione della Convenzione sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione  (CITES),  della
Convenzione sulla diversita' biologica (CBD), della  Convenzione  per
la   protezione   del   Mar   Mediterraneo,   dell'Accordo   Pelagos,
dell'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, della
Convenzione  sulla  conservazione  delle  specie  migratrici,   dando
informativa alla AEI; supporto all'Ufficio  legislativo  e  alla  AEI
nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle  fasi  di
precontenzioso curando le  attivita'  istruttorie  nelle  materie  di
competenza; 
    i) supporto nell'elaborazione delle politiche per il  mare  e  le
zone umide,  gestione  integrata  della  fascia  costiera  marina,  e
attuazione della Strategia marina; 
    l) sicurezza in mare con particolare riferimento  al  rischio  di
rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento  marino
prodotto  dalle  attivita'  economico-marittime;  valutazione   degli
effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi; 
    m)  politiche  per  il  contrasto  all'inquinamento   atmosferico
prodotto dalle attivita' marittime e  portuali  e  per  la  riduzione
della CO2, in collaborazione con la  Direzione  generale  valutazioni
ambientali (VA); 
    n)  promozione  della  cultura  del   mare   e   del   patrimonio
naturalistico  connesso;  avvio  e  sviluppo  della  marittimita'   e
portualita' partecipata e sostenibile per i profili di competenza del
Ministero; 
    o) vigilanza del patrimonio  naturalistico  nazionale  in  ambito
terrestre e marino. 
  2. Presso  la  Direzione  generale  ha  sede  il  Comitato  per  la
sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8, del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La legge 14  gennaio  2001,  n.  10,  (Norme  per  lo
          sviluppo degli spazi  verdi  urbani)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2013, n. 27. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  18  agosto  2015,  n.  145  (Attuazione  della
          direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza  delle  operazioni  in
          mare nel  settore  degli  idrocarburi  e  che  modifica  la
          direttiva 2004/35/CE.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 16 settembre 2015, n. 215: 
                «Art. 8 (Designazione dell'autorita'  competente).  -
          1.  E'  istituito  il  Comitato  per  la  sicurezza   delle
          operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge  le
          funzioni di autorita' competente responsabile  dei  compiti
          assegnati dal presente decreto. Il Comitato e' composto  da
          un esperto  che  ne  assume  la  presidenza,  nominato  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentito  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, per  una  durata
          di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG,  dal  Direttore  della
          Direzione generale Protezione natura e mare  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
          Direttore  centrale  per  la  Prevenzione  e  la  Sicurezza
          Tecnica del Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  dal
          Comandante  generale  del  Corpo   delle   Capitanerie   di
          Porto-Guardia Costiera, dal  Sottocapo  di  Stato  Maggiore
          della Marina Militare. L'esperto e' scelto  nell'ambito  di
          professionalita'  provenienti   dal   settore   privato   o
          pubblico, compresi universita', istituti scientifici  e  di
          ricerca, con comprovata esperienza in materia di  sicurezza
          delle operazioni in mare  nel  settore  degli  idrocarburi,
          attestata  in  base  a  specifici  titoli   ed   esperienze
          professionali,  e  in  posizione  di   indipendenza   dalle
          funzioni relative allo  sviluppo  economico  delle  risorse
          naturali in mare. Il Comitato ha sede presso  il  Ministero
          dello sviluppo economico. Le articolazioni  sul  territorio
          del Comitato sono costituite da: 
                  a) il Direttore della Sezione UNMIG competente  per
          territorio che assicura il supporto ai lavori; 
                  b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un
          suo rappresentante; 
                  c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare, nominato  dal  Ministero,
          che  si  avvale  del  Direttore  del   Servizio   Emergenze
          Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA; 
                  d)  il  Comandante  della  Capitaneria   di   Porto
          competente per territorio  o  un  Ufficiale  superiore  suo
          rappresentante; 
                  e)  un  Ufficiale  Ammiraglio/Superiore   designato
          dallo Stato Maggiore della Marina Militare. 
                2. Alle riunioni delle articolazioni  sul  territorio
          del Comitato partecipa un  tecnico  competente  in  materia
          ambientale o mineraria,  in  rappresentanza  della  Regione
          interessata e dalla stessa designato. 
                3. Fatto salvo  quanto  prescritto  dai  decreti  del
          Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.  128,  e  24
          maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25  novembre
          1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, e ferme  restanti  le
          competenze delle Sezioni UNMIG in materia di sicurezza  dei
          luoghi di lavoro minerari e di tutela  della  salute  delle
          maestranze addette, il  Comitato  e'  responsabile  per  le
          seguenti funzioni di regolamentazione: 
                  a) valutare e accettare  le  relazioni  sui  grandi
          rischi, valutare le comunicazioni di nuovo  progetto  e  le
          operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo
          tipo   ad   esso   sottoposti,   attraverso   la   verifica
          dell'attivita' svolta dall'UNMIG ai sensi degli articoli 6,
          comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi 2 e 4, e 16, commi 2 e 3,
          del presente decreto; 
                  b) vigilare sul rispetto da parte  degli  operatori
          del presente decreto, anche mediante ispezioni, indagini  e
          misure di esecuzione; 
                  c)  fornire  consulenza  ad   altre   autorita'   o
          organismi, compresa l'autorita' preposta al rilascio  delle
          licenze; 
                  d) elaborare piani annuali  a  norma  dell'articolo
          21, comma 3; 
                  e) elaborare relazioni; 
                  f) cooperare con le autorita' competenti  o  con  i
          punti  di  contatto  degli   Stati   membri   conformemente
          all'articolo 27. 
                4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma
          3, lettere a) e b), sono responsabili le articolazioni  sul
          territorio del Comitato. 
                5. Il Comitato opera,  nello  svolgimento  delle  sue
          funzioni di regolamentazione, in  particolare  rispetto  al
          comma  3,  lettere  a),  b)  e  c),  con  obiettivita'   ed
          indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in  materia
          di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle
          funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in  mare,
          nel settore degli idrocarburi e di riscossione  e  gestione
          degli introiti  derivanti  da  tali  operazioni.  Entro  60
          giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto
          legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
          provvedimenti di competenza  per  apportare  le  necessarie
          modifiche  organizzative  alla  struttura  della  Direzione
          Generale per le risorse minerarie ed energetiche,  al  fine
          di garantire  l'effettiva  separazione  delle  funzioni  di
          regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni  di
          regolamentazione riguardanti lo  sviluppo  economico  delle
          risorse  naturali  in  mare,  compresi  il  rilascio  delle
          licenze e la gestione dei ricavi. 
                6.   Dell'istituzione   del   Comitato,   della   sua
          organizzazione, del motivo per cui e' stato istituito e del
          modo in cui e' garantito lo svolgimento delle  funzioni  di
          regolamentazione previste al comma 1 e  il  rispetto  degli
          obblighi  previsti  al  comma  3   e'   data   informazione
          attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana, nel Bollettino  Ufficiale  degli
          Idrocarburi e della Geotermia e nonche' in forma permanente
          sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico  e
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. Le modalita' di funzionamento del  Comitato  sono
          definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. 
                7. Il Comitato si  avvale  delle  strutture  e  delle
          risorse umane delle amministrazioni che  lo  compongono,  a
          legislazione vigente. Ai componenti  del  Comitato  non  e'
          dovuto alcun  tipo  di  compenso,  gettone  di  presenza  o
          rimborso spese per lo svolgimento delle  funzioni  ad  essi
          attribuite. 
                8. Il Comitato, per il tramite  del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  puo'
          concludere   accordi   formali   con   pertinenti   agenzie
          dell'Unione o altri organismi,  al  fine  di  acquisire  le
          competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle
          sue funzioni di  regolamentazione.  Ai  fini  del  presente
          comma, un organismo non  si  ritiene  adeguato  se  la  sua
          obiettivita'  puo'  essere  compromessa  da  conflitti   di
          interesse. 
                9. Le spese sostenute dal Comitato nello  svolgimento
          dei propri compiti, a  norma  del  presente  decreto,  sono
          poste  a  carico  degli  operatori,  che  sono  tenuti   al
          versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore
          delle  opere  da  realizzare.  I  proventi   sono   versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
          ad apposito capitolo istituito nello  stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento
          delle spese relative alle attivita' del predetto  Comitato.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                10. Gli organismi componenti del Comitato  esercitano
          le  proprie  funzioni  in  modo  indipendente  secondo   le
          modalita' stabilite dalla  legge,  organizzando  le  stesse
          funzioni in modo da  evitarne  duplicazioni.  Il  Comitato,
          relaziona annualmente al  Parlamento  ed  alla  Commissione
          europea in merito all'attivita' di  regolamentazione  e  di
          vigilanza svolta. 
                11.  All'attuazione   del   presente   articolo,   le
          amministrazioni  interessate  provvedono,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.».