IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 16 aprile 2014,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  la  direttiva
2006/43/CE; 
  Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
  Visti i decreti ministeriali 20 giugno 2012, nn. 144  e  145  e  25
giugno 2012,  n.  146,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  29  agosto  2012,  n.   201,   concernenti
rispettivamente  le  modalita'  di  iscrizione  e  cancellazione  dal
registro dei revisori legali,  i  requisiti  di  abilitazione  ed  il
tirocinio, in attuazione degli articoli 2,  3,  6  e  7  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 254 del 29 ottobre 2012, con il  quale  e'  istituita  la
Commissione centrale  per  i  revisori  legali  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016,  n.  135,  concernente
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE  che  modifica  la  direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei  conti  annuali  e  dei
conti consolidati; 
  Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
e, in particolare, il comma 3-bis il quale prevede  che  il  Ministro
dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio  regolamento  le
fasi e le modalita' di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel
rispetto delle garanzie per gli iscritti nel Registro; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale, e, in particolare,  il  capo  I  recante  i  principi
generali e la disciplina delle sanzioni amministrative; 
  Viste le disposizioni della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  concernente
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.  679,  relativo  alla  protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali
(GDPR), nonche' alla libera circolazione di tali dati, e  che  abroga
la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice per l'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 ottobre  2019
e del 23 marzo 2021; 
  Vista la nota  n.  6093  del  21  maggio  2021,  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento  per  gli  affari
giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
  a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
39, recante attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle
revisioni legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
modifica le direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la
direttiva 84/253/CEE; 
  b) registro: il registro dei revisori legali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo; 
  c) commissione: la  Commissione  centrale  per  i  revisori  legali
istituita  ai  sensi  dell'articolo  42,   comma   2,   del   decreto
legislativo; 
  d) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  e) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale». 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - La direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e  del
          Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali
          dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica  le
          direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la
          direttiva 84/253/CEE  del  Consiglio  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          concernente:  «Attuazione   della   direttiva   2006/43/CE,
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati, che modifica le direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE,  e  che  abroga  la  direttiva  84/253/CEE»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010,  n.  68,
          S.O. 
              - La direttiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo e  del
          Consiglio del 16 aprile  2014  che  modifica  la  direttiva
          2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
          e dei conti consolidati e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  27
          maggio 2014, n. L 158. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 2,  3,  6,
          7, 21 e 25 del citato decreto legislativo 27 gennaio  2010,
          n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE): 
                «Art. 2. (Abilitazione all'esercizio della  revisione
          legale).  -  1.  L'esercizio  della  revisione  legale   e'
          riservato ai soggetti iscritti nel Registro. 
                2.  Possono  chiedere  l'iscrizione  al  Registro  le
          persone fisiche che: 
                  a) sono in possesso dei requisiti  di  onorabilita'
          definiti   con   regolamento    adottato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
                  b) sono in possesso di una laurea almeno triennale,
          tra  quelle  individuate  con  regolamento   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
                  c)   hanno   svolto   il   tirocinio,   ai    sensi
          dell'articolo 3; 
                  d)   hanno   superato    l'esame    di    idoneita'
          professionale di cui all'articolo 4. 
                3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: 
                  a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della
          revisione  legale  in  uno   degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea, che superano una  prova  attitudinale,
          effettuata in lingua italiana,  vertente  sulla  conoscenza
          della normativa italiana rilevante,  secondo  le  modalita'
          stabilite con  regolamento  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentita la Consob; 
                  b) a condizione che sia garantita  la  reciprocita'
          di trattamento per i revisori legali italiani,  i  revisori
          di un Paese terzo che possiedono  requisiti  equivalenti  a
          quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte  in
          tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
          superano  una  prova  attitudinale,  effettuata  in  lingua
          italiana,  vertente  sulla   conoscenza   della   normativa
          nazionale rilevante, secondo  le  modalita'  stabilite  con
          regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Consob. 
                4. Possono chiedere  l'iscrizione  nel  Registro,  le
          societa' che soddisfano le seguenti condizioni: 
                  a) i componenti del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
          onorabilita'  definiti   con   regolamento   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
                  b) la maggioranza dei componenti del  consiglio  di
          amministrazione, o del consiglio di gestione e'  costituita
          da persone fisiche abilitate all'esercizio della  revisione
          legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
                  c) nelle societa' regolate nei capi II,  III  e  IV
          del titolo V del libro V  del  codice  civile,  maggioranza
          numerica e  per  quote  dei  soci  costituita  da  soggetti
          abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
          Stati membri dell'Unione europea; 
                  d) nelle societa' regolate nei  capi  V  e  VI  del
          titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e
          non trasferibili mediante girata; 
                  e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
          titolo V del libro V del  codice  civile,  maggioranza  dei
          diritti  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  spettante   a
          soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale  in
          uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
                  f)  i  responsabili  della  revisione  legale  sono
          persone fisiche iscritte al Registro; 
                  f-bis) le imprese di revisione legale abilitate  in
          uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di  iscrizione
          al Registro. Tali imprese potranno esercitare la  revisione
          legale a condizione che il responsabile  dell'incarico  che
          effettua la revisione per conto dell'impresa  di  revisione
          soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a). 
                5. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
          di  pubblicita'  previste  dall'articolo  2296  del  codice
          civile. 
                6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso  del
          titolo di revisore legale. 
                7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Consob, definisce  con  regolamento  i  criteri  per  la
          valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al  comma
          3, lettera b), e individua con decreto i  Paesi  terzi  che
          garantiscono tale equivalenza.» 
                «Art. 3. (Tirocinio). - 1. Il tirocinio: 
                  a) e' finalizzato all'acquisizione della  capacita'
          di   applicare   concretamente   le   conoscenze   teoriche
          necessarie  per  il  superamento  dell'esame  di  idoneita'
          professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione
          legale; 
                  b) ha durata triennale; 
                  c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa
          di  revisione  legale  abilitati  in   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea e che hanno la capacita' di  assicurare
          la formazione pratica del tirocinante. Il  revisore  legale
          puo' accogliere un numero massimo di tre tirocinanti; 
                  d)  comporta  l'obbligo  per  il   tirocinante   di
          collaborare allo  svolgimento  di  incarichi  del  revisore
          legale o della societa' di revisione legale presso i  quali
          il tirocinio e' svolto. I revisori legali e le societa'  di
          revisione legale presso cui il tirocinio e'  svolto  devono
          assicurare e  controllare  l'effettiva  collaborazione  del
          tirocinante all'attivita' relativa a uno o  piu'  incarichi
          di revisione legale; la violazione del predetto obbligo  da
          parte dei revisori legali e  delle  societa'  di  revisione
          legale equivale alla violazione delle norme di  deontologia
          professionale; 
                  e)  il  tirocinante  osserva  le  disposizioni   in
          materia di segreto professionale. 
                1-bis.    Il    tirocinio    puo'    essere    svolto
          contestualmente  al  biennio  di   studi   finalizzato   al
          conseguimento di laurea specialistica o  magistrale  ovvero
          ad una sua parte, in base ad appositi accordi,  nell'ambito
          di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca   ed   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                2. Nel registro  del  tirocinio  sono  indicati,  per
          ciascun tirocinante iscritto: 
                  a) le generalita' complete  del  tirocinante  e  il
          recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni
          relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; 
                  b) la data di inizio del tirocinio; 
                  c) il soggetto presso  il  quale  il  tirocinio  e'
          svolto; 
                  d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e
          ogni altro fatto modificativo  concernente  lo  svolgimento
          del tirocinio. 
                3. Le informazioni di cui al comma 2 sono  conservate
          in forma elettronica e sono accessibili  gratuitamente  sul
          sito Internet del  soggetto  incaricato  della  tenuta  del
          registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21. 
                4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun  anno
          di  tirocinio,  il   tirocinante   redige   una   relazione
          sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed  i  compiti
          relativi  ad  attivita'  di  revisione  legale   alla   cui
          predisposizione   e   svolgimento   ha   partecipato,   con
          l'indicazione del  relativo  oggetto  e  delle  prestazioni
          tecnico-pratiche  rilevanti   alla   cui   trattazione   ha
          assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione
          del revisore legale o della societa'  di  revisione  legale
          presso cui e'  stato  svolto  il  tirocinio  attestante  la
          veridicita' delle indicazioni ivi contenute,  e'  trasmessa
          al  soggetto  incaricato  della  tenuta  del  registro  del
          tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere
          applicate le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico  del
          tirocinante e del  revisore  legale  o  della  societa'  di
          revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio. 
                5. Il tirocinante che intende completare  il  periodo
          di tirocinio presso altro revisore  legale  o  societa'  di
          revisione legale, ne da' comunicazione scritta al  soggetto
          incaricato  della  tenuta  del  registro   del   tirocinio,
          allegando le attestazioni di cessazione  e  di  inizio  del
          tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il
          quale il tirocinio e' stato svolto e da  quello  presso  il
          quale e' proseguito. La relazione di  cui  al  comma  4  e'
          redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
          registro  del  tirocinio  anche  in  occasione  di  ciascun
          trasferimento del tirocinio. 
                6. Il periodo di tirocinio svolto presso un  soggetto
          diverso  da  quello   precedentemente   indicato   non   e'
          riconosciuto ai fini dell'abilitazione  in  mancanza  della
          preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5. 
                7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente
          svolto  presso  un  revisore  legale  o  una  societa'   di
          revisione  legale  abilitati  in  un  altro  Stato   membro
          dell'Unione    europea    e'    riconosciuto    ai     fini
          dell'abilitazione, previa attestazione  del  suo  effettivo
          svolgimento da parte dell'autorita' competente dello  Stato
          membro in questione. 
                8. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentita  la
          Consob,  disciplina  con  regolamento   le   modalita'   di
          attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: 
                  a) il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
          delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; 
                  b) le modalita' di svolgimento  del  tirocinio,  ai
          fini del comma 1, lettera a); 
                  c) le cause  di  cancellazione  e  sospensione  del
          tirocinante dal registro del tirocinio; 
                  d) le modalita' di  rilascio  dell'attestazione  di
          svolgimento del tirocinio; 
                  e) gli  obblighi  informativi  degli  iscritti  nel
          registro del tirocinio e dei soggetti  presso  i  quali  il
          tirocinio e' svolto.» 
                «Art. 6. (Iscrizione nel Registro). - 1. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della   giustizia,   sentita   la   Consob,   con   proprio
          regolamento, stabilisce: 
                  a) il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
          delle domande  di  iscrizione  nel  Registro  dei  revisori
          legali e delle societa' di revisione; 
                  b) modalita'  e  termini  entro  cui  esaminare  le
          domande di iscrizione e verificare i requisiti. 
                2. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  se
          accerta l'insussistenza dei requisiti  per  l'abilitazione,
          ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
          non superiore a sei mesi per  sanare  le  carenze.  Qualora
          entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
          il Ministero dell'economia e  delle  finanze  dispone,  con
          proprio decreto, la cancellazione dal Registro. 
                3. Il provvedimento di cancellazione  e'  motivato  e
          notificato all'interessato.» 
                «Art. 7. (Contenuto informativo del Registro).  -  1.
          Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno  le
          seguenti informazioni: 
                  a) il nome, il cognome,  il  luogo  e  la  data  di
          nascita; 
                  b) il numero di iscrizione; 
                  c)  la  residenza,  anche  se  all'estero,  ed   il
          domicilio in Italia,  nonche',  se  diverso,  il  domicilio
          fiscale; 
                  d) il  codice  fiscale  ed  il  numero  di  partita
          I.V.A.; 
                  d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata; 
                  e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo  e
          il  sito  Internet  dell'eventuale  societa'  di  revisione
          legale presso la quale il revisore  e'  impiegato  o  della
          quale e' socio o amministratore; 
                  f)  l'eventuale  iscrizione   in   registri   della
          revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione
          in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi,
          con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative
          autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; 
                  g) la sussistenza di incarichi di revisione  presso
          enti di interesse pubblico o di enti  sottoposti  a  regime
          intermedio; 
                  h) eventuali provvedimenti in  essere,  assunti  ai
          sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e  g),  e  26,
          comma 1, lettere c) e d); 
                  i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene
          il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi  di
          tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti  alla
          rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in
          cui tali informazioni sono accessibili al pubblico.  Per  i
          revisori legali che sono dipendenti, soci o  amministratori
          di societa' di revisione  legale,  tali  informazioni  sono
          fornite unicamente dalla societa' di revisione legale. 
                2. Per ciascuna societa' di  revisione,  il  Registro
          riporta almeno le seguenti informazioni: 
                  a) la denominazione o la ragione sociale; 
                  b) il numero di iscrizione; 
                  c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici; 
                  d) le informazioni per contattare la societa' e  il
          nome del referente, nonche' l'eventuale sito Internet; 
                  e)  nome,  cognome  e  numero  di  iscrizione   dei
          revisori legali impiegati presso la societa' o della  quale
          sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali
          provvedimenti in essere, assunti ai  sensi  degli  articoli
          24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere  c)  e
          d); 
                  f)  nome,  cognome  e  domicilio  in   Italia   dei
          componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio
          di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione
          essi hanno in albi o  registri  di  revisori  legali  o  di
          revisori  dei  conti  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea o in altri  Stati,  e  specificando  gli  eventuali
          numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla  tenuta
          degli albi o registri; 
                  g) il numero di partita I.V.A. della societa'; 
                  h)  nome,  cognome  e  domicilio  dei   soci,   con
          l'indicazione di ogni eventuale iscrizione  essi  hanno  in
          albi o registri di revisori legali o di revisori dei  conti
          in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati,
          e specificando gli eventuali  numeri  di  iscrizione  e  le
          autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; 
                  i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene
          la societa', unitamente ai nomi e agli indirizzi  di  tutti
          gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e
          delle affiliate oppure, in alternativa, del  luogo  in  cui
          tali informazioni sono accessibili al pubblico; 
                  l)  l'eventuale  iscrizione   in   registri   della
          revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione
          in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi,
          con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative
          autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; 
                  m) la sussistenza di incarichi di revisione  presso
          enti di interesse pubblico o di enti  sottoposti  a  regime
          intermedio; 
                  n) eventuali provvedimenti in  essere,  assunti  ai
          sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e  26,  comma
          1, lettera d). 
                3. I revisori e gli enti di revisione  contabile  dei
          Paesi terzi iscritti nel Registro  ai  sensi  dell'articolo
          34, sono chiaramente indicati in quanto  tali  e  non  come
          soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale  in
          Italia. 
                4. Il Registro contiene il  nome  e  l'indirizzo  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con
          l'indicazione  delle  rispettive  competenze  di  vigilanza
          sull'attivita' di revisione legale. 
                5. Le informazioni di cui al presente  articolo  sono
          conservate nel Registro in forma elettronica e  accessibili
          gratuitamente sul sito  Internet  del  soggetto  incaricato
          della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21. 
                6.  I  soggetti  iscritti  nel  Registro   comunicano
          tempestivamente al soggetto  incaricato  della  tenuta  del
          Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative.
          Il soggetto incaricato della tenuta del  Registro  provvede
          all'aggiornamento del Registro. 
                7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita'
          di  attuazione   del   presente   articolo   definendo   in
          particolare il contenuto,  le  modalita'  e  i  termini  di
          trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da
          parte degli iscritti nel Registro.» 
                «Art.  21.  (Competenze  e   poteri   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze).  -   1.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze provvede al  controllo  della
          qualita' sui revisori legali e  le  societa'  di  revisione
          legale che non hanno incarichi di revisione legale su  enti
          di  interesse  pubblico  o  su  enti  sottoposti  a  regime
          intermedio, nonche' in merito: 
                  a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento  del
          tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori  legali
          e delle societa' di revisione legale; 
                  b) la  tenuta  del  Registro  e  del  registro  del
          tirocinio; 
                  c)   l'adozione   dei   principi   di   deontologia
          professionale, dei  principi  di  controllo  interno  della
          qualita'  delle  imprese  di  revisione  contabile  e   dei
          principi di revisione; 
                  d) la formazione continua; 
                  e) la verifica del rispetto delle disposizioni  del
          presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e
          delle societa' di revisione legale che non hanno  incarichi
          di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
          sottoposti a regime intermedio. 
                  f) l'adozione  di  provvedimenti  sanzionatori  nel
          caso di violazione delle disposizioni del presente decreto,
          delle  disposizioni  attuative  e  dei  principi   di   cui
          all'articolo 9, 10 e 11. 
                2. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'
          avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o  privati
          per  lo  svolgimento  dei  compiti,  anche  di  indagine  e
          accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali
          e delle societa' di revisione  legale  e  alla  tenuta  del
          Registro e del registro del tirocinio. 
                3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati  di
          cui  all'articolo  5,  comma  13,  svolgono  i  compiti  in
          conformita'  alle   disposizioni   del   presente   decreto
          legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione  e  di  una
          convenzione stipulata  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
                4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati  di
          cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee
          a prevenire, rilevare e gestire conflitti  di  interesse  o
          altre  circostanze  che,  nello  svolgimento  dei   compiti
          affidati o delegati, possono  compromettere  l'indipendenza
          rispetto agli iscritti nel  Registro  o  nel  registro  del
          tirocinio. 
                5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  vigila
          sul  corretto  e  indipendente  svolgimento   dei   compiti
          affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma  2,
          gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13,  e  puo'
          indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento
          senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i
          compiti delegati. 
                6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e
          5, il Ministero dell'economia e delle finanze puo': 
                  a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e  documenti,  con
          le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; 
                  b)  eseguire  ispezioni  e   assumere   notizie   e
          chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori  legali
          e dai soci, dagli amministratori, dai membri  degli  organi
          di controllo e dai dirigenti della  societa'  di  revisione
          legale; 
                  c)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  sotto
          qualsiasi forma  stabilendo  il  termine  per  la  relativa
          comunicazione  e  procedere  ad  audizione  personale,  nei
          confronti di chiunque possa essere informato dei fatti; 
                  d)  acquisire  direttamente  dal   Registro   delle
          imprese, anche con modalita' telematiche nel  rispetto  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli  incarichi  di
          revisione legale  conferiti  in  conformita'  del  presente
          decreto e tutte le informazioni utili per  gli  adempimenti
          relativi al controllo della qualita'. 
                7.  Lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  dal   presente
          decreto e' finanziato dai  contributi  degli  iscritti  nel
          Registro.  Gli  iscritti  nel  Registro  sono   tenuti   al
          versamento dei contributi entro il 31  gennaio  di  ciascun
          anno.  In  caso  di  omesso  o  ritardato   pagamento   dei
          contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
          adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter. 
                8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono definiti l'entita' dei contributi, commisurati
          ai costi  diretti  o  indiretti  della  vigilanza.  Per  le
          funzioni il cui costo varia in relazione alla  complessita'
          dell'attivita'  svolta  dall'iscritto  nel   Registro,   il
          contributo e' commisurato all'ammontare dei  ricavi  e  dei
          corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da
          garantire l'integrale copertura del costo del servizio. 
                9. Entro il 30 aprile di ciascun  anno  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  pubblica  sul  proprio  sito
          internet  una  relazione   sull'attivita'   svolta.   Nella
          relazione  sono  illustrati,  tra  l'altro,   i   risultati
          complessivi dei controlli della qualita'.» 
                «Art. 25. (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
          amministrative previste nel presente  capo  sono  applicate
          dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   con
          provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
          agli interessati, da effettuarsi entro  centottanta  giorni
          dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta  giorni  se
          l'interessato risiede o ha la sede all'estero,  e  valutate
          le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi  trenta
          giorni. 
                2.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'   retto   dai
          principi del contraddittorio, della conoscenza  degli  atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
                3.  Il  tipo  e  l'entita'  della  sanzione   o   del
          provvedimento amministrativo da adottare sono definiti,  in
          particolare,  tenendo  conto  di   tutte   le   circostanze
          pertinenti tra cui se del caso: 
                  a) la gravita' e la durata della violazione; 
                  b) il grado di responsabilita' della persona che ha
          commesso la violazione; 
                  c)   la   solidita'   finanziaria   della   persona
          responsabile; 
                  d)  l'ammontare  dei  profitti  ricavati  o   delle
          perdite evitate  dalla  persona  responsabile,  se  possono
          essere determinati; 
                  e)  il  livello  di  cooperazione   della   persona
          responsabile con l'autorita' vigilante; 
                  f) precedenti violazioni  della  persona  fisica  o
          giuridica responsabile. 
                3-bis. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          stabilisce con proprio regolamento le fasi e  le  modalita'
          di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto,
          tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro. 
                3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine
          di sei anni dall'evento che  puo'  dar  luogo  all'apertura
          della procedura sanzionatoria. 
                3-quater. Nel caso in  cui  i  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 24 consistano in una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria la medesima sanzione e' ridotta alla  meta'  nel
          caso  di  pagamento  entro  trenta   giorni   dall'avvenuta
          ricezione. 
                4. Avverso il  provvedimento  di  applicazione  delle
          sanzioni previste dal presente capo e' ammessa  opposizione
          alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede  la  societa'
          di revisione o il revisore legale autore  della  violazione
          ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia  applicabile,
          del  luogo  in  cui  la  violazione  e'   stata   commessa.
          L'opposizione   deve   essere   notificata   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua
          comunicazione  e   deve   essere   depositata   presso   la
          cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla
          notifica. 
                5.  L'opposizione  non  sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  Corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 
                6. La Corte d'appello, su istanza delle  parti,  puo'
          fissare  termini  per  la  presentazione   di   memorie   e
          documenti, nonche' consentire l'audizione  anche  personale
          delle parti. 
                7. La  Corte  d'appello  decide  sull'opposizione  in
          camera di consiglio, sentito  il  pubblico  ministero,  con
          decreto motivato. 
                8. Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura  della
          cancelleria   della   Corte    d'appello    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze ai fini  della  pubblicazione
          sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.». 
              - Il  decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  135,
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   2014/56/UE   che
          modifica la direttiva 2006/43/CE concernente  la  revisione
          legale dei  conti  annuali  e  dei  conti  consolidati»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice per l'Amministrazione Digitale» e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
          recante  «Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e
          l'innovazione  digitale»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
                «Art. 1. (Definizioni). -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) «affiliata di una societa' di revisione legale»:
          un ente  legato  alla  societa'  di  revisione  tramite  la
          proprieta' comune, la direzione comune o una  relazione  di
          controllo; 
                  b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice  delle
          assicurazioni private; 
                  c)  «enti  di  interesse  pubblico»:  le   societa'
          individuate ai sensi dell'articolo 16; 
                  c-bis) «enti sottoposti a  regime  intermedio»:  le
          societa' individuate ai sensi dell'articolo 19-bis; 
                  d) «ente di revisione di un Paese terzo»:  un  ente
          che, indipendentemente dalla sua forma giuridica,  effettua
          la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di  una
          societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diverso  da
          un ente iscritto  nel  registro  di  uno  Stato  membro  in
          seguito  all'abilitazione  all'esercizio  della   revisione
          legale; 
                  e) «gruppo»: l'insieme delle societa'  incluse  nel
          consolidamento ai sensi del decreto  legislativo  9  aprile
          1991, n. 127; 
                  f) «Paese terzo»:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea; 
                  f-bis) «principi di  revisione  internazionali»:  i
          principi di revisione internazionali  (ISA),  il  principio
          internazionale sul controllo  della  qualita'  (ISQC  1)  e
          altri  principi   correlati   definiti   dall'International
          Federation of Accountants  (IFAC)  tramite  l'International
          Auditing  and  Assurance  Standards  Board  (IAASB),  nella
          misura in cui gli stessi  siano  rilevanti  ai  fini  della
          revisione legale; 
                  g)  «Registro/Registro  dei  revisori  legali»:  il
          registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze
          nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa'  di
          revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1; 
                  h) «relazione di revisione  legale»:  la  relazione
          del revisore legale o della societa' di revisione legale di
          cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del
          regolamento  n.  537/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio; 
                  i) «responsabile/responsabili dell'incarico»: 
                    1) il revisore legale  o  i  revisori  legali  ai
          quali e' stato conferito l'incarico di revisione  legale  e
          che firmano la relazione di revisione; 
                    2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale
          sia stato conferito ad una societa' di revisione legale, il
          revisore  legale  o  i  revisori  legali  designati   dalla
          societa'   di   revisione    legale    come    responsabili
          dell'esecuzione della  revisione  legale  per  conto  della
          societa' di revisione legale e che firmano la relazione  di
          revisione; 
                  i-bis)  «responsabile/responsabili   chiave   della
          revisione»: 
                    1) il responsabile/i  responsabili  dell'incarico
          come definiti alla lettera i) del presente articolo; 
                    2) nel caso della revisione legale di un  gruppo,
          il revisore o i revisori legali designati da  una  societa'
          di revisione legale  come  i  responsabili  dell'esecuzione
          della revisione legale del bilancio consolidato, nonche' il
          revisore o i revisori legali designati come i  responsabili
          a livello delle societa' controllate significative; 
                  l) «rete»:  la  struttura  piu'  ampia  alla  quale
          appartengono un revisore legale o una societa' di revisione
          legale che e' finalizzata alla cooperazione e che: 
                    1) persegue  chiaramente  la  condivisione  degli
          utili o dei costi o 
                    2)  e'  riconducibile  a   una   proprieta',   un
          controllo o una direzione comuni o 
                    3) condivide  direttive  e  procedure  comuni  di
          controllo della qualita', o una strategia aziendale comune,
          o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune  o
          una parte significativa delle risorse professionali; 
                  m) «revisione legale»: la revisione dei bilanci  di
          esercizio  o  dei   bilanci   consolidati   effettuata   in
          conformita' alle  disposizioni  del  codice  civile  e  del
          presente  decreto  legislativo  o,  nel  caso  in  cui  sia
          effettuata in un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
          alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE,
          come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale
          Stato membro; 
                  n) «revisore legale»: una persona fisica  abilitata
          a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile
          e delle disposizioni del  presente  decreto  legislativo  e
          iscritta nel Registro ovvero una persona  fisica  abilitata
          ad esercitare la revisione legale in un altro Stato  membro
          dell'Unione  europea  ai  sensi   delle   disposizioni   di
          attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  come  modificata
          dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; 
                  o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica
          che  effettua  la  revisione  del  bilancio  d'esercizio  o
          consolidato di una societa' avente sede in un Paese terzo e
          che e' diversa da una persona iscritta nel registro di  uno
          Stato  membro  in  seguito  all'abilitazione  all'esercizio
          della revisione legale; (12) 
                  p) «revisore del gruppo»: il revisore legale  o  la
          societa' di revisione  legale  incaricati  della  revisione
          legale dei conti consolidati; 
                  q) «societa' di  revisione  legale»:  una  societa'
          abilitata a esercitare la revisione legale ai  sensi  delle
          disposizioni del presente decreto e iscritta  nel  Registro
          ovvero  un'impresa  abilitata  a  esercitare  la  revisione
          legale in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  ai
          sensi delle  disposizioni  di  attuazione  della  direttiva
          2006/43/CE, come  modificata  dalla  direttiva  2014/56/UE,
          vigenti in tale Stato membro; 
                  r) «TUB»: il testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                  s) «TUF»: il  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                  s-bis) «piccole imprese»: le imprese che alla  data
          di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici  di
          almeno due dei tre criteri seguenti: 
                    1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000  di
          euro; 
                    2)   ricavi   netti   delle   vendite   e   delle
          prestazioni: 8.000.000 di euro; 
                    3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante
          l'esercizio; 
                  s-ter) «Stato membro di origine»: uno Stato  membro
          nel quale un revisore legale o una  societa'  di  revisione
          legale  sono  abilitati  ai  sensi  delle  disposizioni  di
          attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  come  modificata
          dalla direttiva 2014/56/UE; 
                  s-quater)  «Stato  membro  ospitante»:  uno   Stato
          membro nel quale un revisore legale abilitato  nel  proprio
          Stato  membro  di  origine  aspira  altresi'  ad   ottenere
          l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una societa' di
          revisione legale abilitata  nel  proprio  Stato  membro  di
          origine aspira ad essere iscritta al registro o e' iscritta
          al registro ai sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  lettera
          f-bis); 
                  s-quinquies) «Regolamento europeo»: regolamento  UE
          n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  16
          aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione
          legale dei conti di enti di interesse pubblico.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 42  del
          citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
                «Art. 42. (Personale). - 1. (Omissis). 
                2. Presso il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e' istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio  dello  Stato,  la  Commissione  centrale  per   i
          revisori  legali.  Ad  essa  sono  trasferite  le   risorse
          finanziarie  e  strumentali  della   Commissione   prevista
          dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          6 marzo 1998, n. 99, che e' contestualmente soppressa.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabiliti  i  compiti   della   Commissione,   nonche'   la
          composizione   e   i   relativi   compensi.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.