Art. 2 
 
                  Ambito di applicazione e principi 
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina   il   procedimento   per
l'adozione, da parte del MEF, delle sanzioni  amministrative  di  cui
all'articolo 24 del decreto legislativo. 
  2. Il MEF  vigila  sul  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo da parte  degli  iscritti  nel  registro  e  provvede  ai
conseguenti controlli sulla corretta  applicazione  delle  previsioni
dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo. 
  3. Il MEF  applica  le  sanzioni  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera f), del  decreto  legislativo,  in
relazione alle seguenti violazioni: 
  a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo; 
  b) inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma  2,
lettera  b)  del   decreto   legislativo   di   comunicazione   delle
informazioni di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo,  nonche'
dei dati  comunque  richiesti  per  la  corretta  individuazione  del
revisore o della societa' di revisione  legale,  degli  incarichi  da
essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi; 
  c) dichiarazioni mendaci  contenute  nella  relazione  annuale  del
tirocinio di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. In
tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore  legale
o della societa' di revisione presso cui il tirocinio e' svolto e, in
quanto applicabili, del tirocinante; 
  d)  violazione   dei   principi   di   deontologia   professionale,
indipendenza e obiettivita' di cui agli articoli 9 e 10  del  decreto
legislativo, come esplicati dal Codice dei  principi  di  deontologia
professionale, nonche' dei principi di revisione di cui  all'articolo
11 del decreto  legislativo,  e  dagli  altri  atti  integrativi  dei
predetti  principi,  adottati  ai  sensi  del  Capo  IV  del  decreto
legislativo; 
  e) mancata, incompleta o  tardiva  effettuazione  degli  interventi
indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 e  17,  del
decreto  legislativo,  contenente  la  descrizione  degli  esiti  del
controllo di qualita' e  le  eventuali  raccomandazioni  al  revisore
legale o alla  societa'  di  revisione,  entro  il  termine  in  essa
specificato; 
  f) mancanza, nella relazione di revisione e giudizio  di  bilancio,
dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto  legislativo;  in
tal caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 24,  comma  1,
lettera b); 
  g)  mancata  o  inadeguata  adozione  di  un  sistema  interno   di
segnalazione  ai  sensi  dell'articolo  24,  comma  9,  del   decreto
legislativo. 
  4. Il procedimento sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto  legislativo.  Nell'ambito  del
procedimento, il MEF si avvale,  per  lo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria, della commissione, secondo  le  modalita'  previste  dal
presente regolamento. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
                «Art. 24. (Provvedimenti del Ministero  dell'economia
          e delle finanze). - 1. Il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, quando  accerta  irregolarita'  nello  svolgimento
          dell'attivita'  di  revisione  legale,  puo'  applicare  le
          seguenti sanzioni: 
                  a) un avvertimento, che impone alla persona  fisica
          o giuridica responsabile della violazione di porre  termine
          al comportamento e di astenersi dal ripeterlo; 
                  b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la
          relazione di revisione non  soddisfa  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 14; 
                  c) la censura,  consistente  in  una  dichiarazione
          pubblica di biasimo, che indica la persona  responsabile  e
          la natura della violazione; 
                  d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a
          centocinquantamila euro; 
                  e) la sospensione dal Registro, per un periodo  non
          superiore  a  tre  anni,  del  soggetto   al   quale   sono
          ascrivibili  le  irregolarita'  connesse  all'incarico   di
          revisione legale; 
                  f) la revoca di uno o piu' incarichi  di  revisione
          legale; 
                  g) il divieto per il revisore legale o la  societa'
          di  revisione  legale  di  accettare  nuovi  incarichi   di
          revisione legale per un periodo non superiore a tre anni; 
                  h)  la  cancellazione  dal  Registro  del  revisore
          legale, della societa'  di  revisione  o  del  responsabile
          dell'incarico. 
                2. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'
          applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi: 
                  a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo; 
                  b) inosservanza  degli  obblighi  di  comunicazione
          delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei  dati
          comunque  richiesti  per  la  corretta  individuazione  del
          revisore legale o della societa' di revisione legale, degli
          incarichi  da  essi  svolti  e  dei   relativi   ricavi   e
          corrispettivi. Nei  casi  di  cui  al  presente  comma,  la
          sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella  misura
          da cinquanta euro a duemilacinquecento euro. 
                3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
          la cancellazione dal Registro dei  revisori  legali,  della
          societa' di revisione o del  responsabile  della  revisione
          legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei
          commi 1 e 2. 
                4. Il  revisore  cancellato  ai  sensi  del  presente
          articolo puo', su richiesta, essere  di  nuovo  iscritto  a
          condizione  che  siano  trascorsi  almeno  sei   anni   dal
          provvedimento di cancellazione. 
                5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni
          sanzione  amministrativa  comminata  per  violazione  delle
          disposizioni del presente decreto legislativo, comprese  le
          informazioni  concernenti  il  tipo  e  la   natura   della
          violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a
          cui e' stata comminata la sanzione. 
                6.  Nel   caso   le   sanzioni   siano   oggetto   di
          impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono
          altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato  e
          l'esito dell'impugnazione medesima. 
                7. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'
          pubblicare le sanzioni  in  forma  anonima  nelle  seguenti
          situazioni: 
                  a)  se  la   pubblicazione   dei   dati   personali
          riguardanti  una  persona  fisica  risulti   sproporzionata
          rispetto al tipo di violazione; 
                  b)  se  la  pubblicazione  mette   a   rischio   la
          stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine  penale  in
          corso; 
                  c)   se   la   pubblicazione   arreca   un    danno
          sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte. 
                8.  Le  sanzioni  comminate  ai  sensi  del  presente
          articolo sono pubblicate sul  sito  internet  istituzionale
          per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento  di
          tutti i mezzi di impugnazione o  la  scadenza  dei  termini
          previsti.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          tenuto  conto  della  natura  della  violazione   e   degli
          interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
          dare pubblicita' al provvedimento. 
                9. Il Ministero dell'economia e delle finanze  quando
          accerta la mancata o l'inadeguata adozione  di  un  sistema
          interno di segnalazione, puo',  tenendo  conto  della  loro
          gravita': 
                  a) applicare alla societa' di revisione legale  una
          sanzione amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  euro  a
          cinquecentomila euro; 
                  b) ordinare  alla  persona  giuridica  responsabile
          della violazione di porre termine  al  comportamento  e  di
          astenersi dal ripeterlo.». 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  21  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'  riportato
          nelle note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 19: 
                «Art. 5. (Formazione continua). - 1. Gli iscritti nel
          Registro  sono  tenuti  al  rispetto  degli   obblighi   di
          formazione continua. 
                2.   La   formazione    continua    consiste    nella
          partecipazione a programmi di  aggiornamento  professionale
          definiti annualmente dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e finalizzati al perfezionamento e al  mantenimento
          delle conoscenze teoriche e delle capacita'  professionali.
          Almeno meta' del programma  di  aggiornamento  riguarda  le
          materie caratterizzanti la revisione dei conti,  ovvero  la
          gestione del rischio e il controllo interno, i principi  di
          revisione  nazionali  e  internazionali  applicabili   allo
          svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva
          2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE,  la
          disciplina   della   revisione   legale,   la   deontologia
          professionale, l'indipendenza e  la  tecnica  professionale
          della revisione. 
                3. Il periodo di formazione continua e' triennale.  I
          trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al  31  dicembre
          di ciascun anno. 
                4.  L'impegno  richiesto  per  l'assolvimento   degli
          obblighi  formativi  e'  espresso  in  termini  di  crediti
          formativi. 
                5. In ciascun anno l'iscritto deve  acquisire  almeno
          20 crediti formativi, per un totale  di  un  minimo  di  60
          crediti formativi nel triennio. 
                6. L'attivita' di  formazione  continua  puo'  essere
          svolta: 
                  a) attraverso  la  partecipazione  a  programmi  di
          formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati; 
                  b) presso  societa'  o  enti  pubblici  e  privati,
          provvisti di struttura territoriale  adeguata  alla  natura
          dell'attivita'  di  formazione   ed   alle   modalita'   di
          svolgimento  dei  programmi  formativi,   accreditati   dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  la
          sottoscrizione di apposita convenzione. 
                7. Possono  richiedere  l'accreditamento  di  cui  al
          comma 6, lettera b), i soggetti in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a)  numero  di  dipendenti  adeguato  a  garantire,
          tenendo  conto   della   struttura   organizzativa,   della
          articolazione    territoriale    e     della     esperienza
          professionale, la qualita' della formazione offerta; 
                  b) comprovata  esperienza,  almeno  triennale,  nel
          campo   della   formazione   professionale   di    studenti
          universitari,          professionisti           nell'ambito
          giuridico-economico e  contabile,  dirigenti  e  funzionari
          pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4; 
                  c)  impiego,  nell'attivita'  di   formazione,   di
          docenti  con  una   comprovata   esperienza   professionale
          nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4; 
                  d)   organizzazione   ispirata   a    criteri    di
          economicita' della prestazione. 
                8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma  6,
          lettera  b),  sono  responsabili  della  qualita'  e  della
          pertinenza dei programmi formativi, dell'effettivita' della
          partecipazione  degli  iscritti  ai  corsi   e   comunicano
          annualmente al registro l'assolvimento  degli  obblighi  di
          formazione in relazione a ciascun partecipante. 
                9. In caso di violazione degli obblighi previsti  nel
          presente articolo, ai soggetti pubblici e privati  indicati
          al  comma  6,  lettera  b),  e'  revocato  l'accreditamento
          concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
                10.  L'attivita'  di   formazione,   effettuata   dai
          revisori  legali  prevista  dagli  Albi  professionali   di
          appartenenza e da coloro che collaborano  all'attivita'  di
          revisione  legale  o  sono  responsabili  della   revisione
          all'interno  di   societa'   di   revisione   che   erogano
          formazione, viene riconosciuta  equivalente  se  dichiarata
          conforme dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  al
          programma annuale di aggiornamento professionale di cui  al
          comma 2. 
                11.  Gli  ordini  professionali  e  le  societa'   di
          revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero
          medesimo l'avvenuto assolvimento degli  obblighi  formativi
          da parte dei revisori iscritti che  hanno  preso  parte  ai
          programmi di cui al comma 2, nell'ambito  della  formazione
          prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e
          dalle societa' di revisione. 
                12.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
          verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi  formativi
          da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso  di
          mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui
          all'articolo 24. 
                13.  Nell'espletamento  delle  proprie  funzioni   il
          Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare  allo
          svolgimento di compiti connessi alla  formazione  continua,
          enti pubblici  o  privati,  selezionati  con  le  procedure
          previste  dalla  legge,  proponendo  la  sottoscrizione  di
          apposita convenzione che indichi i compiti  delegati  e  le
          condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.». 
              - Il testo del  comma  4  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'  riportato
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 9,  10  e  11  del
          citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
                «Art. 9. (Deontologia e scetticismo professionale). -
          1. I soggetti  abilitati  all'esercizio  dell'attivita'  di
          revisione  legale  rispettano  i  principi  di  deontologia
          professionale   elaborati   da   associazioni   e    ordini
          professionali congiuntamente al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  e  alla  Consob  e  adottati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sentita  la  Consob.  A  tal
          fine,  il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
          sottoscrive  una  convenzione   con   gli   ordini   e   le
          associazioni  professionali  interessati,   finalizzata   a
          definire le modalita' di elaborazione dei principi. 
                2. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale che effettua la revisione legale dei conti  esercita
          nel   corso   dell'intera    revisione    lo    scetticismo
          professionale,  riconoscendo   la   possibilita'   che   si
          verifichi un errore significativo attribuibile  a  fatti  o
          comportamenti  che  sottintendono  irregolarita',  compresi
          frodi o errori. 
                3. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale  che  effettua  la  revisione  legale  esercita   lo
          scetticismo  professionale  in   particolare   durante   la
          revisione delle stime fornite dalla direzione  riguardanti:
          il fair value (valore equo), la riduzione di  valore  delle
          attivita', gli accantonamenti, i flussi di cassa  futuri  e
          la capacita' dell'impresa di continuare come un'entita'  in
          funzionamento. 
                4. Ai fini del presente  articolo,  per  "scetticismo
          professionale" si intende un  atteggiamento  caratterizzato
          da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle
          condizioni   che   potrebbero   indicare   una   potenziale
          inesattezza  dovuta  a  errore  o  frode,  nonche'  da  una
          valutazione  critica  della  documentazione  inerente  alla
          revisione.» 
                «Art. 10. (Indipendenza  e  obiettivita').  -  1.  Il
          revisore legale e  la  societa'  di  revisione  legale  che
          effettuano la revisione legale, nonche'  qualsiasi  persona
          fisica   in   grado   di   influenzare    direttamente    o
          indirettamente  l'esito  della  revisione  legale,   devono
          essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e
          non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo  processo
          decisionale. 
                1-bis. Il requisito di indipendenza  deve  sussistere
          durante  il  periodo  cui  si  riferiscono  i  bilanci   da
          sottoporre a revisione legale e durante il periodo  in  cui
          viene eseguita la revisione legale stessa. 
                1-ter. Il revisore legale o la societa' di  revisione
          legale  deve  adottare  tutte  le  misure  ragionevoli  per
          garantire che la sua indipendenza non  sia  influenzata  da
          alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale,  o
          da  relazioni  d'affari  o  di  altro  genere,  dirette   o
          indirette, riguardanti il revisore legale o la societa'  di
          revisione legale e, laddove applicabile,  la  sua  rete,  i
          membri  dei  suoi  organi  di   amministrazione,   i   suoi
          dirigenti, i suoi revisori, i  suoi  dipendenti,  qualsiasi
          persona fisica i cui servizi sono messi  a  disposizione  o
          sono  sotto  il  controllo  del  revisore  legale  o  della
          societa' di revisione o qualsiasi  persona  direttamente  o
          indirettamente collegata al revisore legale o alla societa'
          di revisione legale. 
                2. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale non effettua la revisione  legale  di  una  societa'
          qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di  interesse
          personale o rischi derivanti dall'esercizio del  patrocinio
          legale,  o  da  familiarita'   ovvero   una   minaccia   di
          intimidazione,  determinati   da   relazioni   finanziarie,
          personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate
          tra tale societa' e il revisore legale  o  la  societa'  di
          revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona  fisica
          in grado di influenzare  l'esito  della  revisione  legale,
          dalle quali un terzo informato,  obiettivo  e  ragionevole,
          tenendo  conto  delle   misure   adottate,   trarrebbe   la
          conclusione che l'indipendenza del revisore legale o  della
          societa' di revisione legale risulti compromessa. 
                3. Il  revisore  legale,  la  societa'  di  revisione
          legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro
          personale professionale e qualsiasi persona  fisica  i  cui
          servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
          di tale revisore legale o societa' di  revisione  legale  e
          che partecipa  direttamente  alle  attivita'  di  revisione
          legale, nonche' le persone a loro  strettamente  legate  ai
          sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,
          non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti
          o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla
          loro  revisione  legale,  devono  astenersi  da   qualsiasi
          operazione  su  tali  strumenti  e  non  devono  avere  sui
          medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e
          diretto,  salvo  che  si  tratti  di   interessi   detenuti
          indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
          diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione
          o assicurazione sulla vita. 
                4. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale documenta nelle  carte  di  lavoro  tutti  i  rischi
          rilevanti  per  la  sua  indipendenza  nonche'  le   misure
          adottate per limitare tale rischi. 
                5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  3  non   possono
          partecipare ne' influenzare in alcun modo  l'esito  di  una
          revisione legale di un ente sottoposto a revisione se: 
                  a)  possiedono   strumenti   finanziari   dell'ente
          medesimo,  salvo  che  si  tratti  di  interessi   detenuti
          indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
          diversificati; 
                  b) possiedono  strumenti  finanziari  di  qualsiasi
          ente collegato a un ente sottoposto  a  revisione,  la  cui
          proprieta' potrebbe causare un  conflitto  di  interessi  o
          potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che
          si tratti di interessi detenuti  indirettamente  attraverso
          regimi di investimento collettivo diversificati; 
              c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro  dipendente
          o una  relazione  d'affari  o  di  altro  tipo  con  l'ente
          sottoposto a revisione nel periodo di cui al  comma  1-bis,
          che potrebbe causare un conflitto di interessi  o  potrebbe
          essere generalmente percepita come tale. 
                6.  Se,  durante  il  periodo  cui  si  riferisce  il
          bilancio, una societa' sottoposta a revisione legale  viene
          rilevata da un'altra societa',  si  fonde  con  essa  o  la
          rileva, il revisore  legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale deve individuare e valutare  eventuali  interessi  o
          relazioni in essere o recenti, inclusi  i  servizi  diversi
          dalla revisione prestati a detta societa',  tali  da  poter
          compromettere, tenuto conto delle  misure  disponibili,  la
          sua indipendenza  e  la  sua  capacita'  di  proseguire  la
          revisione legale dopo la data di efficacia della fusione  o
          dell'acquisizione. Il revisore  legale  o  la  societa'  di
          revisione legale adotta,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
          approvazione del progetto di  fusione  o  di  acquisizione,
          tutti  i  provvedimenti  necessari  per  porre  fine   agli
          interessi o alle relazioni di cui al presente comma e,  ove
          possibile, adotta misure  intese  a  ridurre  al  minimo  i
          rischi  per  la  propria  indipendenza  derivanti  da  tali
          interessi e relazioni. 
                7. Il revisore legale o il responsabile chiave  della
          revisione legale che effettua la revisione per conto di una
          societa' di revisione legale  non  puo'  rivestire  cariche
          sociali negli organi di amministrazione  dell'ente  che  ha
          conferito  l'incarico  di  revisione  ne'  prestare  lavoro
          autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
          funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso  almeno
          un anno dal momento in cui abbia cessato la  sua  attivita'
          in qualita' di revisore legale o responsabile chiave  della
          revisione,  in  relazione  all'incarico.  Tale  divieto  e'
          esteso  anche  ai  dipendenti  e  ai  soci,   diversi   dai
          responsabili chiave della revisione, del revisore legale  o
          della societa' di revisione, nonche' a ogni  altra  persona
          fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
          il controllo  del  revisore  legale  o  della  societa'  di
          revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati
          personalmente abilitati all'esercizio della professione  di
          revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
          coinvolgimento nell'incarico di revisione legale. 
                8.   I   soci   e   i   componenti   dell'organo   di
          amministrazione della societa' di  revisione  legale  o  di
          un'affiliata  non  possono  intervenire   nell'espletamento
          della revisione legale in un modo  che  puo'  compromettere
          l'indipendenza   e    l'obiettivita'    del    responsabile
          dell'incarico. 
                9.  Il  corrispettivo  per  l'incarico  di  revisione
          legale non puo' essere subordinato  ad  alcuna  condizione,
          non puo' essere stabilito in funzione dei  risultati  della
          revisione,  ne'  puo'  dipendere  in   alcun   modo   dalla
          prestazione  di  servizi  diversi  dalla   revisione   alla
          societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate  e
          controllanti, da parte del revisore legale o della societa'
          di revisione legale o della loro rete. 
                10. Il  corrispettivo  per  l'incarico  di  revisione
          legale e' determinato in modo da garantire  la  qualita'  e
          l'affidabilita'  dei  lavori.  A  tale  fine   i   soggetti
          incaricati della revisione legale  determinano  le  risorse
          professionali e le ore da  impiegare  nell'incarico  avendo
          riguardo: 
                  a) alla  dimensione,  composizione  e  rischiosita'
          delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche
          e finanziarie del bilancio della  societa'  che  conferisce
          l'incarico, nonche'  ai  profili  di  rischio  connessi  al
          processo di consolidamento dei dati relativi alle  societa'
          del gruppo; 
                  b) alla preparazione tecnica e  all'esperienza  che
          il lavoro di revisione richiede; 
                  c)   alla   necessita'   di    assicurare,    oltre
          all'esecuzione  materiale  delle   verifiche,   un'adeguata
          attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto  dei
          principi di cui all'articolo 11. 
                11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
          societa'  di  revisione   legale   che   partecipano   allo
          svolgimento delle attivita' di revisione  legale  non  puo'
          essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni
          da essi compiute. 
                12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
          di revisione legale dei  conti  rispettano  i  principi  di
          indipendenza e obiettivita'  elaborati  da  associazioni  e
          ordini   professionali    congiuntamente    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze sentita la  Consob.
          A tal fine, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sottoscrive  una  convenzione   con   gli   ordini   e   le
          associazioni  professionali  interessati,   finalizzata   a
          definire le modalita' di elaborazione dei principi. 
                13. I soggetti di cui al comma 3  non  sollecitano  o
          accettano regali  o  favori  di  natura  pecuniaria  e  non
          pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da  qualsiasi
          ente legato a un ente sottoposto  a  revisione,  salvo  nel
          caso in cui un terzo  informato,  obiettivo  e  ragionevole
          considererebbe    il    loro    valore    trascurabile    o
          insignificante.» 
                «Art. 11. (Principi di revisione). - 1. La  revisione
          legale e' svolta in conformita' ai  principi  di  revisione
          internazionali adottati dalla Commissione europea ai  sensi
          dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva  2006/43/CE,
          come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. 
                2. Fino all'adozione dei principi di cui al  comma  1
          da parte della Commissione europea, la revisione legale  e'
          svolta in conformita' ai principi di  revisione  elaborati,
          tenendo conto dei principi di revisione internazionali,  da
          associazioni  e  ordini  professionali  congiuntamente   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  e  alla  Consob  e
          adottati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e
          delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini  e
          le associazioni professionali  interessati,  finalizzata  a
          definire le modalita' di elaborazione dei principi. 
                3.   In   vigenza   dei   principi    di    revisione
          internazionali adottati  ai  sensi  del  comma  1,  possono
          essere  stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze,  sentita  la  Consob,  procedure  o  obblighi   di
          revisione  supplementari,   nella   misura   necessaria   a
          conferire maggiore  credibilita'  e  qualita'  ai  bilanci,
          attraverso la procedura di cui al comma 2.». 
              - Il Capo IV (Svolgimento della revisione  legale)  del
          citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 comprende
          gli articoli da 9 a 15. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
                «Art.  20.  (Controllo  della  qualita').  -  1.  Gli
          iscritti nel Registro che svolgono incarichi  di  revisione
          legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che
          esercitano  la  revisione  legale  ai  sensi  del  comma  2
          dell'articolo 2409-bis  o  dell'articolo  2477  del  codice
          civile, sono soggetti a controllo della qualita'. 
                2.  Il  controllo  di  qualita'  sugli  iscritti   al
          Registro che siano soci o amministratori di una societa' di
          revisione legale o che collaborino alla revisione legale in
          una societa' di revisione  legale  si  intende  svolto  per
          mezzo del controllo di qualita' sulla societa' di revisione
          medesima. In  ogni  caso,  tali  soggetti  sono  sottoposti
          direttamente al controllo  di  qualita'  qualora  sia  loro
          personalmente conferito almeno  un  incarico  di  revisione
          legale o siano componenti  di  un  collegio  sindacale  che
          esercita  la  revisione  legale  ai  sensi  del   comma   2
          dell'articolo 2409-bis  o  dell'articolo  2477  del  codice
          civile. 
                3. Le disposizioni del  presente  capo  si  applicano
          agli  iscritti  nel  Registro  che  svolgono  incarichi  di
          revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di
          enti diversi dagli enti di interesse pubblico. 
                4. Il controllo di qualita'  sui  revisori  legali  e
          sulle societa' di revisione legale che  svolgono  incarichi
          di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato
          di enti di interesse pubblico e' disciplinato dall'articolo
          26 del Regolamento europeo. 
                5. Gli iscritti nel Registro che  svolgono  incarichi
          di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato
          di enti diversi  dagli  enti  di  interesse  pubblico  sono
          soggetti a controllo di qualita' sulla base  di  un'analisi
          del rischio e, laddove abbiano svolto la  revisione  legale
          del bilancio di esercizio  e  consolidato  di  imprese  che
          superano i limiti di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
          s-bis), almeno ogni  sei  anni.  Il  termine  di  sei  anni
          decorre dall'esercizio successivo a quello  in  cui  si  e'
          concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il
          revisore legale  o  la  societa'  di  revisione  legale  ha
          acquisito  almeno  un  incarico  di  revisione  legale  del
          bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano
          i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis). 
                6. Il  controllo  della  qualita'  e'  effettuato  da
          persone fisiche in possesso di  un'adeguata  formazione  ed
          esperienza professionale in materia di revisione dei  conti
          e di informativa finanziaria e di bilancio,  nonche'  della
          formazione specifica in materia di controllo della qualita'
          di cui all'articolo 5-bis. 
                7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori  legali
          iscritti nel Registro che: 
                  a) hanno svolto, per almeno  5  anni  continuativi,
          incarichi di revisione legale in qualita'  di  responsabili
          dell'incarico; 
                  b) sono stati,  per  almeno  5  anni  continuativi,
          dipendenti  o  collaboratori  di  societa'   di   revisione
          iscritte  nel  Registro  partecipando  agli  incarichi   di
          revisione legale con funzioni di direzione e supervisione; 
                  c) sono stati,  per  almeno  5  anni  continuativi,
          dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
          svolgono attivita' di vigilanza sulla revisione legale. 
                8. I soggetti incaricati del controllo della qualita'
          devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui
          siano venuti a conoscenza nello svolgimento  delle  proprie
          funzioni. 
                9. Non possono  essere  incaricati  dei  controlli  i
          revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i
          soggetti  che  hanno  rapporti  diretti  o   indiretti   di
          collaborazione,  consulenza,  impiego  o  di  altra  natura
          professionale,  ivi  compresa   l'assunzione   di   cariche
          sociali, con un revisore  legale  o  con  una  societa'  di
          revisione legale. 
                10. Una persona  fisica  non  puo'  partecipare  come
          controllore al controllo  della  qualita'  di  un  revisore
          legale o di una societa'  di  revisione  legale  prima  che
          siano trascorsi tre anni dalla cessazione del  rapporto  di
          lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto  di
          associazione  con  tale  revisore  legale  o  societa'   di
          revisione legale. 
                11. Una persona  fisica  non  puo'  partecipare  come
          controllore al controllo  della  qualita'  di  un  revisore
          legale o di una societa' di revisione legale se e'  coniuge
          o convivente, parente o affine entro il  quarto  grado  del
          revisore legale  sottoposto  al  controllo  o  di  revisori
          legali che siano soci, amministratori o collaboratori della
          societa' di revisione legale sottoposta al controllo, o  se
          intrattenga con essi o con la societa' di revisione  legale
          sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che
          ne possono compromettere l'indipendenza. 
                12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a
          ciascun incarico di controllo  della  qualita'  avviene  in
          base a una  procedura  obiettiva  volta  a  escludere  ogni
          conflitto  di  interesse  tra  le  persone  incaricate  del
          controllo e il revisore legale o la societa'  di  revisione
          legale oggetto del controllo. 
                13.  Il  controllo  della  qualita',  basato  su  una
          verifica adeguata dei documenti  selezionati,  include  una
          valutazione della conformita' ai principi di revisione e ai
          requisiti di indipendenza applicabili,  della  quantita'  e
          qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per  la
          revisione, nonche' del sistema interno di  controllo  della
          qualita' nella societa' di revisione legale. 
                14. I controlli della  qualita'  sono  appropriati  e
          proporzionati   alla   portata    e    alla    complessita'
          dell'attivita' svolta dal revisore legale o dalla  societa'
          di revisione legale oggetto di controllo. 
                15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualita'
          e' tenuto a collaborare  con  il  soggetto  incaricato  del
          controllo. Egli e', in particolare, tenuto a consentire  al
          soggetto  incaricato  del  controllo  l'accesso  ai  propri
          locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti  e
          le carte di lavoro richiesti. 
                16.  I  soggetti  incaricati  del   controllo   della
          qualita' redigono una relazione contenente  la  descrizione
          degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al
          revisore legale o alla  societa'  di  revisione  legale  di
          effettuare  specifici  interventi,  con  l'indicazione  del
          termine entro cui tali interventi sono posti in essere. 
                17. Il revisore legale e  la  societa'  di  revisione
          legale provvedono  a  effettuare  gli  interventi  indicati
          nella relazione di cui al comma 16, entro il termine  nella
          stessa definito. In caso di mancata, incompleta  o  tardiva
          effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia
          e delle finanze e la Consob,  negli  ambiti  di  rispettiva
          competenza, possono  applicare  le  sanzioni  di  cui  agli
          articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
                «Art. 14. (Relazione  di  revisione  e  giudizio  sul
          bilancio). -  1.  Il  revisore  legale  o  la  societa'  di
          revisione legale  incaricati  di  effettuare  la  revisione
          legale dei conti: 
                  a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
          bilancio di  esercizio  e  sul  bilancio  consolidato,  ove
          redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; 
                  b) verificano nel corso dell'esercizio la  regolare
          tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
          dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 
                2. La relazione, redatta in conformita'  ai  principi
          di revisione di cui all'articolo 11, comprende: 
                  a) un  paragrafo  introduttivo  che  identifica  il
          bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a  revisione
          legale e il quadro normativo sull'informazione  finanziaria
          applicato alla sua redazione; 
                  b) una descrizione della  portata  della  revisione
          legale svolta con l'indicazione dei principi  di  revisione
          osservati; 
                  c) un giudizio sul bilancio che indica  chiaramente
          se questo e' conforme alle norme  che  ne  disciplinano  la
          redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto  la
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il   risultato
          economico dell'esercizio; 
                  d)  eventuali  richiami  di  informativa   che   il
          revisore  sottopone  all'attenzione  dei  destinatari   del
          bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; 
                  e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
          gestione con il bilancio e sulla sua conformita' alle norme
          di legge. Il giudizio contiene altresi'  una  dichiarazione
          rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione
          dell'impresa e del relativo contesto  acquisite  nel  corso
          dell'attivita'  di  revisione  legale,  circa   l'eventuale
          identificazione di  errori  significativi  nella  relazione
          sulla gestione, nel  qual  caso  sono  fornite  indicazioni
          sulla natura di tali errori; 
                  f)  una  dichiarazione  su   eventuali   incertezze
          significative  relative  a  eventi  o  a  circostanze   che
          potrebbero sollevare dubbi  significativi  sulla  capacita'
          della societa'  sottoposta  a  revisione  di  mantenere  la
          continuita' aziendale; 
                  g) l'indicazione della sede del revisore  legale  o
          della societa' di revisione legale. 
                3. Nel caso in cui il revisore  esprima  un  giudizio
          sul bilancio con rilievi, un giudizio  negativo  o  rilasci
          una  dichiarazione  di  impossibilita'  di   esprimere   un
          giudizio, la relazione  illustra  analiticamente  i  motivi
          della decisione. 
                3-bis.  Qualora  la  revisione   legale   sia   stata
          effettuata da piu'  revisori  legali  o  piu'  societa'  di
          revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati
          della revisione legale dei conti e presentano una relazione
          e un  giudizio  congiunti.  In  caso  di  disaccordo,  ogni
          revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio
          giudizio  in  un  paragrafo  distinto  della  relazione  di
          revisione, indicando i motivi del disaccordo. 
                4.  La  relazione  e'  datata  e   sottoscritta   dal
          responsabile dell'incarico. Quando la revisione  legale  e'
          effettuata da una societa' di revisione, la relazione  reca
          almeno  la  firma  dei  responsabili  della  revisione  che
          effettuano la revisione per conto della societa'  medesima.
          Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu'
          revisori legali, la relazione di revisione  e'  firmata  da
          tutti i responsabili dell'incarico. 
                5. Si osservano i termini e le modalita' di  deposito
          di cui agli articoli  2429,  terzo  comma,  e  2435,  primo
          comma, del codice civile.  Si  osservano  i  termini  e  le
          modalita' di deposito di  cui  agli  articoli  2429,  terzo
          comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto
          disposto dall'articolo 154-ter del TUF. 
                6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno
          diritto  ad  ottenere  dagli  amministratori  documenti   e
          notizie utili all'attivita' di revisione legale  e  possono
          procedere ad accertamenti, controlli ed  esame  di  atti  e
          documentazione. 
                7. La relazione del revisore legale o della  societa'
          di  revisione  legale   sul   bilancio   consolidato   deve
          rispettare i requisiti di cui  ai  commi  da  2  a  4.  Nel
          giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il
          bilancio, come prescritto  dal  comma  2,  lettera  e),  il
          revisore  legale  o  la  societa'   di   revisione   legale
          considerano  il  bilancio  consolidato   e   la   relazione
          consolidata sulla gestione.». 
              - Il testo del comma  2  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'  riportato
          nelle note alle premesse.