Art. 5 Allegati 1. Sono approvati l'allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' l'allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo per l'esercizio 2020 sul conto della competenza, relative alle unita' di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. 2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio interessate. 3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la facolta' di cui al comma 2. 4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.».