Art. 2 
 
Disposizioni urgenti in materia di musei e altri  istituti  e  luoghi
                            della cultura 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  le
parole "e da  consentire  che  i  visitatori  possano  rispettare  la
distanza interpersonale di almeno un metro" sono soppresse. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11
ottobre 2021.