Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro" sono soppresse. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.