Art. 3
Estensione della rateazione per i piani di dilazione
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al
comma 2-ter, dopo le parole «rateazione,» sono inserite le seguenti:
«rispettivamente, di diciotto e».
2. I debitori che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono
automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali
il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68,
commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 e' fissato al 31
ottobre 2021, ferma restando l'applicazione a tali piani delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo.
3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di
cui al comma 2:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1°
ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi;
b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate
sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso
periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46.