Art. 4
Integrazione del contributo a favore di Agenzia
delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 326, le parole «450 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «550 milioni» e le parole «112 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «212 milioni»;
b) al comma 327, le parole «112 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «212 milioni».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo,
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 17.