Art. 5 
 
               Disposizioni urgenti in materia fiscale 
 
  1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18,  comma
2, del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre   2018,   n.   136,   pari
complessivamente a 56.000.000 di euro  a  decorrere  dal  2021,  sono
destinate: 
    a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a  44.326.170
euro per l'anno  2021,  a  44.790.000  euro  per  l'anno  2022  ed  a
44.970.000 euro a  decorrere  dall'anno  2023,  all'attribuzione  dei
premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232; 
    b) per un ammontare pari  a  11.673.830  euro  per  l'anno  2021,
11.210.000 euro per l'anno 2022  e  a  11.030.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2023 per le spese  amministrative  e  di  comunicazione  da
attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse. 
  3. L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e' cosi' sostituito: «Per l'esercizio 2020, le spese di cui al  comma
1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle  finanze,  dal
Dipartimento  Dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.» 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 18, comma  2,  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,  le  parole:  «le   spese
amministrative» sono sostituite dalle seguenti:  «l'attribuzione  dei
premi e le spese amministrative e di comunicazione». 
  5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, le parole «nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo
d'imposta  nel  quale  e'  stata  sostenuta  la  spesa  ovvero»  sono
soppresse. 
  6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, le parole da «e, fermo restando quanto» fino a  «delle  societa'
da esse partecipate» sono soppresse. 
  7. I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta  per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  maturato  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2019, possono effettuare il  riversamento  dell'importo  del  credito
utilizzato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e   interessi,   alle
condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti. 
  8. La procedura di riversamento spontaneo di  cui  al  comma  7  e'
riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al  medesimo
comma 7 abbiano  realmente  svolto,  sostenendo  le  relative  spese,
attivita' in tutto o in parte non  qualificabili  come  attivita'  di
ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai  fini  del
credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche  i  soggetti
che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis  dell'articolo  3
del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non  conforme  a
quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione  autentica  recata
dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  La
procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche  dai
soggetti  che  abbiano  commesso  errori  nella   quantificazione   o
nell'individuazione  delle  spese  ammissibili  in   violazione   dei
principi di pertinenza  e  congruita'  nonche'  nella  determinazione
della media storica di riferimento. L'accesso alla  procedura  e'  in
ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato  in
compensazione  sia  il  risultato   di   condotte   fraudolente,   di
fattispecie  oggettivamente  o  soggettivamente  simulate,  di  false
rappresentazioni della  realta'  basate  sull'utilizzo  di  documenti
falsi o di fatture che documentano  operazioni  inesistenti,  nonche'
nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare  il
sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti
di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si
considerano acquisite a titolo di acconto sugli  importi  dovuti  nel
caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo
31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma  9  del
presente articolo, accertino condotte fraudolente. 
  9.  I  soggetti  che  intendono  avvalersi   della   procedura   di
riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono
inviare apposita richiesta all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  30
settembre 2022, specificando il periodo  o  i  periodi  d'imposta  di
maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta,
gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli
altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita'  e  alle
spese ammissibili. Il contenuto e le modalita'  di  trasmissione  del
modello di comunicazione  per  la  richiesta  di  applicazione  della
procedura sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022. 
  10. L'importo del  credito  utilizzato  in  compensazione  indicato
nella comunicazione inviata all'Agenzia  delle  entrate  deve  essere
riversato entro il  16  dicembre  2022.  Il  versamento  puo'  essere
effettuato  in  tre  rate  di  pari  importo,  di  cui  la  prima  da
corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro  il  16
dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In  caso  di  pagamento  rateale
sono  dovuti,  a  decorrere  dal  17  dicembre  2022,  gli  interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli  importi  dovuti  e'
effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  11. La procedura prevista dai commi da 7 a  10  si  perfeziona  con
l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi  commi.
In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento  di  una  delle
rate entro la scadenza prevista comporta il  mancato  perfezionamento
della procedura, l'iscrizione a ruolo  dei  residui  importi  dovuti,
nonche' l'applicazione di una sanzione pari al  30  per  cento  degli
stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo  20  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al  corretto
perfezionamento  della  procedura  di  riversamento  e'  esclusa   la
punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
  12. La procedura di cui  ai  commi  da  7  a  10  non  puo'  essere
utilizzata per  il  riversamento  dei  crediti  il  cui  utilizzo  in
compensazione sia gia'  stato  accertato  con  un  atto  di  recupero
crediti,  ovvero  con  altri   provvedimenti   impositivi,   divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Nel
caso  in  cui  l'utilizzo  del  credito  d'imposta  sia  gia'   stato
constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un  atto  di
recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non  ancora
divenuti definitivi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il riversamento deve obbligatoriamente  riguardare  l'intero
importo   del   credito   oggetto   di   recupero,   accertamento   o
constatazione, senza applicazione di sanzioni  e  interessi  e  senza
possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10. 
  13.  All'articolo  1  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 13, la lettera h) e' sostituita dalle seguenti: 
      «h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli  1-ter,  5,
6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto; 
      h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»; 
    b) al comma 16, dopo le parole: «Ministro dell'economia  e  delle
finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato  -
citta' ed autonomie locali,». 
  14. All'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  dopo  le  parole  «e  dei
consulenti del lavoro» sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  gli
iscritti nel registro dei revisori legali». 
  15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutati  in
35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al  2029,  si
provvede ai sensi dell'articolo 17.