Art. 6
Semplificazione della disciplina del patent box
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia
effettivo.
3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software
protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa,
disegni e modelli, nonche' processi, formule e informazioni relativi
a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi
soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento
della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che
i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le
attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca
stipulati con societa' diverse da quelle che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con
universita' o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini
della determinazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I soggetti di cui al comma 1 che intendano beneficiare della
maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui al presente
articolo possono indicare le informazioni necessarie alla
determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione
predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione
determinata dai soggetti indicati al comma 1, da cui derivi una
maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni,
verifiche o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel
medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione
all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al
periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In
assenza della comunicazione attestante il possesso della
documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si
applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto.
9. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non
possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in
relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attivita'
di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato
opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in
vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al
regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente
articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che
abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e
abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle
entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di
accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero
istanza di rinnovo dei termini dell'accordo gia' sottoscritto e che
non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime
agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, la volonta' di rinunciare alla procedura di accordo
preventivo o di rinnovo della stessa.