Art. 6 
 
           Semplificazione della disciplina del patent box 
 
  1. I soggetti titolari di  reddito  d'impresa  possono  optare  per
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.
L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera  d),  del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  a  condizione  di  essere
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio  di  informazioni  sia
effettivo. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in  relazione  a  software
protetto  da  copyright,  brevetti  industriali,  marchi   d'impresa,
disegni e modelli, nonche' processi, formule e informazioni  relativi
a  esperienze  acquisite  nel  campo   industriale,   commerciale   o
scientifico  giuridicamente  tutelabili,  che  siano   dagli   stessi
soggetti utilizzati direttamente o indirettamente  nello  svolgimento
della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 90 per  cento.
Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che
i soggetti che esercitano l'opzione di cui al  comma  1  svolgano  le
attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di  ricerca
stipulati  con  societa'  diverse  da  quelle  che   direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero  con
universita' o enti di ricerca  e  organismi  equiparati,  finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3. 
  5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai  fini
della determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  6. I soggetti di cui al comma 1  che  intendano  beneficiare  della
maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui  al  presente
articolo   possono   indicare   le   informazioni   necessarie   alla
determinazione della predetta maggiorazione in idonea  documentazione
predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della  maggiorazione
determinata dai soggetti indicati al  comma  1,  da  cui  derivi  una
maggiore imposta o una differenza del credito,  la  sanzione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, non  si  applica  qualora,  nel  corso  di  accessi,  ispezioni,
verifiche o altra attivita'  istruttoria,  il  contribuente  consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la  documentazione   indicata   nel
medesimo  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
idonea a consentire il riscontro  della  corretta  maggiorazione.  Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  ne  da'   comunicazione
all'Amministrazione  finanziaria  nella  dichiarazione  relativa   al
periodo di imposta  per  il  quale  beneficia  dell'agevolazione.  In
assenza   della   comunicazione   attestante   il   possesso    della
documentazione idonea, in caso di rettifica della  maggiorazione,  si
applica la sanzione di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  9. I soggetti che esercitano  l'opzione  di  cui  al  comma  1  non
possono fruire, per l'intera  durata  della  predetta  opzione  e  in
relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per  le  attivita'
di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a  206  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  10. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58. I soggetti di cui al  comma  1  che  abbiano  esercitato
opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto  possono  scegliere,  in  alternativa  al
regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente
articolo, previa  comunicazione  da  inviarsi  secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo  periodo  coloro  che
abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla  procedura   di   cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  ovvero  presentato  istanza  di  rinnovo,  e
abbiano  sottoscritto  un  accordo  preventivo  con  l'Agenzia  delle
entrate a conclusione di dette  procedure,  nonche'  i  soggetti  che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. I soggetti  che  abbiano  presentato  istanza  di
accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  ovvero
istanza di rinnovo dei termini dell'accordo gia' sottoscritto  e  che
non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al  regime
agevolativo di cui  al  presente  articolo,  comunicano,  secondo  le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, la volonta' di rinunciare alla  procedura  di  accordo
preventivo o di rinnovo della stessa.