Art. 7 
 
                  Rifinanziamento Fondo automotive 
 
  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente  ripartizione,
che costituisce limite di spesa: 
    a) 65 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro 
(Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018; 
    b) 20 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria  N1  nuovi
di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica,
di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, di cui euro  15  milioni  riservati  ai  veicoli  esclusivamente
elettrici; 
    c) 10 milioni di euro ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro 
(Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020; 
    d)  5  milioni  di  euro  ai  contributi  di   cui   all'articolo
73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.