Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «servizio europeo  di  telepedaggio  (SET)»:  il  servizio  di
pedaggio fornito in esecuzione di un contratto in uno o piu'  settori
del SET da un fornitore del SET a un utente del SET; 
    b) «servizio di pedaggio»: il servizio che consente  agli  utenti
di utilizzare un veicolo in uno o piu' settori del SET in  esecuzione
di un unico contratto e, se  necessario,  con  un'apparecchiatura  di
bordo, e che include: 
      1) se necessario, la fornitura agli utenti  di  apparecchiature
di bordo personalizzate e il mantenimento della loro funzionalita'; 
      2) la garanzia che all'esattore di pedaggi sia  corrisposto  il
pedaggio dovuto dall'utente; 
      3) la fornitura all'utente  di  mezzi  con  cui  effettuare  il
pagamento o l'accettazione di quelli gia' esistenti; 
      4) la riscossione del pedaggio dall'utente; 
      5) la gestione dei rapporti di clientela con l'utente; 
      6) l'attuazione e il rispetto delle  politiche  in  materia  di
sicurezza e riservatezza applicabili ai sistemi di pedaggio stradale; 
    c) «fornitore di servizi di pedaggio»: un soggetto giuridico  che
fornisce servizi di pedaggio in uno o piu' settori del SET per una  o
piu' classi di veicoli; 
    d) «esattore di pedaggi»: un  soggetto  pubblico  o  privato  che
riscuote pedaggi per la circolazione di veicoli  in  un  settore  del
SET; 
    e) «esattore  di  pedaggi  designato»:  un  soggetto  pubblico  o
privato individuato come esattore di pedaggi di un futuro settore del
SET; 
    f) «fornitore  del  SET»:  un  soggetto  che,  in  esecuzione  di
contratti distinti, concede l'accesso al SET a  un  utente  del  SET,
trasferisce i  pedaggi  al  pertinente  esattore  di  pedaggi  ed  e'
registrato nello Stato membro in cui ha sede legale; 
    g) «utente del SET»:  una  persona  fisica  o  giuridica  che  ha
sottoscritto un contratto con un fornitore del SET per avere  accesso
al SET; 
    h) «settore del SET»: una strada, una rete stradale o  strutture,
come ponti o tunnel,  o  traghetti,  per  le  quali  e'  riscosso  un
pedaggio utilizzando un sistema di telepedaggio stradale; 
    i) «sistema conforme al SET»:  l'insieme  degli  elementi  di  un
sistema  di  telepedaggio  che  sono  specificamente  necessari   per
l'integrazione  dei  fornitori  del  SET  nel  sistema   e   per   il
funzionamento del SET; 
    l) «sistema di telepedaggio stradale»: un sistema di  riscossione
dei pedaggi in cui e' previsto l'obbligo per l'utente  di  pagare  il
pedaggio esclusivamente in  correlazione  al  rilevamento  automatico
della presenza del veicolo in  un  determinato  luogo  attraverso  la
comunicazione remota con l'apparecchiatura di bordo  all'interno  del
veicolo o il riconoscimento automatico delle targhe; 
    m) «apparecchiatura di bordo»: l'insieme completo dei  componenti
hardware  e  software  da  utilizzare  nel  quadro  del  servizio  di
pedaggio,  installato  o  trasportato  a  bordo  di  un  veicolo  per
raccogliere, memorizzare, trattare e ricevere o  trasmettere  dati  a
distanza, sia essa  costituita  da  un  dispositivo  distinto  oppure
integrata nel veicolo; 
    n) «fornitore di servizi principale»: un fornitore di servizi  di
pedaggio con obblighi specifici,  quale  l'obbligo  di  sottoscrivere
contratti con tutti gli utenti interessati, o con diritti  specifici,
quale una particolare remunerazione o un contratto  a  lungo  termine
garantito, diversi dai diritti e dagli obblighi di altri fornitori di
servizi; 
    o)  «componente  di  interoperabilita'»:   qualsiasi   componente
elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo  di
materiali incorporati o destinati a essere incorporati  nel  SET,  da
cui dipende direttamente  o  indirettamente  l'interoperabilita'  del
servizio, compresi oggetti tangibili e intangibili  quali,  a  titolo
esemplificativo, il software; 
    p)  «idoneita'  all'uso»:  la  capacita'  di  un  componente   di
interoperabilita' di conseguire e mantenere una prestazione specifica
quando e' in funzione, integrata in maniera rappresentativa  nel  SET
in relazione al sistema di un esattore di pedaggi; 
    q) «dati  contestuali  di  pedaggio»:  le  informazioni  definite
dall'esattore di  pedaggi  competente  necessarie  per  stabilire  il
pedaggio dovuto per  far  circolare  un  veicolo  in  un  particolare
settore  sottoposto  a  pedaggio  e  concludere  la  transazione   di
pedaggio; 
    r) «rapporto di pedaggio»: attestazione di conferma a un esattore
di pedaggi della presenza di un veicolo in un settore del SET  in  un
formato concordato tra  il  fornitore  del  servizio  di  pedaggio  e
l'esattore di pedaggi; 
    s)  «parametri  di  classificazione  dei  veicoli»:  informazioni
relative ai veicoli secondo le quali si  calcolano  i  pedaggi  sulla
base dei dati contestuali di pedaggio; 
    t)  «back-office»:  il   sistema   elettronico   centrale   usato
dall'esattore di pedaggi, da un gruppo di esattori di pedaggi che  ha
creato un hub di interoperabilita' o da  un  fornitore  del  SET  per
raccogliere, trattare e inviare informazioni nel quadro di un sistema
di telepedaggio stradale; 
    u) «sistema modificato sostanzialmente»: un sistema esistente  di
telepedaggio stradale che e' o e' stato oggetto di un cambiamento che
impone ai fornitori del SET di apportare modifiche ai  componenti  di
interoperabilita' in uso, come riprogrammare o adattare le interfacce
del   loro   back-office,   in   misura   tale   da   richiedere   un
riaccreditamento; 
    v) «accreditamento»: il processo definito e gestito dall'esattore
di pedaggi cui deve essere sottoposto un fornitore del SET  prima  di
essere autorizzato a fornire il SET in un settore del SET; 
    z)  «pedaggio»  o  «pedaggio  stradale»:   corrispettivo   dovuto
dall'utente della strada per circolare su una determinata strada, una
rete stradale, su infrastrutture come ponti e tunnel, o traghetti; 
    aa) «mancato pagamento di un  pedaggio  stradale»:  un'infrazione
consistente nella mancata corresponsione di un pedaggio  stradale  da
parte di un utente della strada in uno Stato  membro,  come  definita
dalle pertinenti disposizioni nazionali di tale Stato membro; 
    bb) «Stato membro di immatricolazione»: lo Stato membro in cui e'
immatricolato il veicolo soggetto al pagamento del pedaggio stradale; 
    cc) «punto di contatto  nazionale»:  la  Direzione  generale  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,
designata ai sensi dell'articolo 21 per lo  scambio  transfrontaliero
dei dati di immatricolazione dei veicoli; 
    dd) «ricerca automatizzata»: una procedura di accesso online  per
la consultazione delle banche dati degli Stati membri; 
    ee) «veicolo»: un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati
adibito o destinato al trasporto su strada di passeggeri o di merci; 
    ff) «intestatario del veicolo»: la persona a nome della quale  e'
immatricolato il veicolo, quale definita  nella  normativa  nazionale
dello Stato membro di immatricolazione; 
    gg) «veicolo  pesante»:  un  veicolo  avente  una  massa  massima
ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; 
    hh) «veicolo  leggero»:  un  veicolo  avente  una  massa  massima
ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate; 
    ii) «sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali»:  sistemi
di pedaggio operati da soggetti pubblici o privati su  infrastrutture
diverse dalla rete stradale  di  interesse  nazionale  e  dalla  rete
autostradale.