Art. 2 
 
         Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico 
 
  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla  nascita
e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo"
del Fondo di garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento  4.2.4,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  nell'ambito  del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'
istituita una  «Sezione  Speciale  Turismo»  per  la  concessione  di
garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma  4,  e  ai  giovani
fino a 35 anni di eta' che intendono avviare un'attivita' nel settore
turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno  2021,
58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025  e  con
una riserva del 50  per  cento  dedicata  agli  interventi  volti  al
supporto  degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.   La
concessione di garanzie sui  finanziamenti  erogati,  in  conformita'
alla misura M1C3 4.2.4 del  PNRR,  deve  rispettare  le  disposizioni
nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento  del
fondo, in particolare richiamando  la  decisione  C(2010)4505  del  6
luglio 2010 della  Commissione  europea  e  il  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione  europea.  In  fase  di  attuazione   l'intervento   deve
rispettare  il  principio  di  «non  arrecare   danno   significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia  delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE
n. 2020/852 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  giugno
2020. 
  2. Le garanzie di cui  al  comma  1,  sono  rilasciate  su  singoli
finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi  di
riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto  del
principio   «non   inquinare   significativamente»,   di   cui   alla
comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare
la continuita'  aziendale  delle  imprese  del  settore  turistico  e
garantire il fabbisogno di liquidita' e gli investimenti del settore. 
  3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n.  157  del  7  luglio  2017,  come  autorizzato   dalla   decisione
C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma  1,  si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
    b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5
milioni di euro; 
    c) sono ammesse  alla  garanzia  le  imprese  con  un  numero  di
dipendenti non superiore a 499; 
    d)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e'
determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40.
Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la
percentuale di copertura della garanzia diretta  e'  stabilita  nella
misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione
finanziaria;  tale  copertura  puo'  essere  incrementata,   mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  all'80  per  cento
dell'importo dell'operazione finanziaria; 
    e)  la  percentuale  di  copertura   della   riassicurazione   e'
determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23  del  2020.
Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la
percentuale di copertura della  riassicurazione  e'  stabilita  nella
misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o
da altro fondo di garanzia, a condizione che le  garanzie  da  questi
rilasciate non superino la percentuale massima di  copertura  dell'80
per  cento;  tale  copertura  puo'  essere   incrementata,   mediante
l'utilizzo  dei  contributi  al  Fondo,  previsti  dal  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  al  90  per  cento
dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia  per  la
riassicurazione; 
    f) sono ammissibili alla garanzia del  Fondo  i  finanziamenti  a
fronte di  operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  del  soggetto
beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione  al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in  misura  pari
ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere
del finanziamento oggetto di rinegoziazione e  a  condizione  che  il
rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una
maggior  durata  del  finanziamento  rispetto  a  quello  oggetto  di
rinegoziazione; 
    g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,  comma  2,  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157  del  7  luglio  2017,  la
garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di
cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni  di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019; 
    h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali
che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni
nei   confronti   del   soggetto   finanziatore   classificate   come
inadempienze probabili  o  come  esposizioni  scadute  o  sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle  avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio
2008, purche' la predetta classificazione non  sia  stata  effettuata
prima del 31 gennaio 2020; 
    i) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo  10,  comma  2,  del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
    l) per operazioni di investimento  immobiliare  la  garanzia  del
Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite  sui
finanziamenti; 
    m)  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta  anche   su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con  l'erogazione  da  parte
del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi.  In  tali  casi,  il
soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una
dichiarazione  attestante  la  riduzione  del  tasso   di   interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. 
  4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto
previsto dal decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248  e  dalle   disposizioni
operative del Fondo. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche'
l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano  disponibili  risorse
addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono
all'incremento della misura della garanzia  e  della  riassicurazione
rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d),  ed  e)  e,
previo accordo con il Ministero del turismo e  Mediocredito  Centrale
S.p.a.,  possono  provvedere   all'istruttoria   delle   istanze   di
ammissione agli incentivi di cui al presente articolo. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia
di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1.