Art. 2
Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita
e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo"
del Fondo di garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento 4.2.4,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di
garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e ai giovani
fino a 35 anni di eta' che intendono avviare un'attivita' nel settore
turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021,
58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno
2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con
una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al
supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. La
concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformita'
alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni
nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del
fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6
luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve
rispettare il principio di «non arrecare danno significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE
n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2020.
2. Le garanzie di cui al comma 1, sono rilasciate su singoli
finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di
riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del
principio «non inquinare significativamente», di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare
la continuita' aziendale delle imprese del settore turistico e
garantire il fabbisogno di liquidita' e gli investimenti del settore.
3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione
C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5
milioni di euro;
c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499;
d) la percentuale di copertura della garanzia diretta e'
determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la
percentuale di copertura della garanzia diretta e' stabilita nella
misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione
finanziaria; tale copertura puo' essere incrementata, mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento
dell'importo dell'operazione finanziaria;
e) la percentuale di copertura della riassicurazione e'
determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020.
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la
percentuale di copertura della riassicurazione e' stabilita nella
misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o
da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi
rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80
per cento; tale copertura puo' essere incrementata, mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento
dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la
riassicurazione;
f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a
fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto
beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari
ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere
del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il
rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una
maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di
rinegoziazione;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la
garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di
cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019;
h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali
che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni
nei confronti del soggetto finanziatore classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, purche' la predetta classificazione non sia stata effettuata
prima del 31 gennaio 2020;
i) non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del
Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti;
m) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione da parte
del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il
soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni
operative del Fondo.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche'
l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse
addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono
all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione
rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d), ed e) e,
previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale
S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di
ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia
di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1.