Art. 3 
 
Fondo  rotativo  imprese  per  il  sostegno  alle   imprese   e   gli
                investimenti di sviluppo nel turismo 
 
  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese
(FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti  di  sviluppo»,
Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per
gli  interventi  di   riqualificazione   energetica,   sostenibilita'
ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a  500.000
euro e non superiore a 10 milioni di  euro  realizzati  entro  il  31
dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4. 
  2. Sono soggetti beneficiari le  imprese  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, incluse quelle titolari  del  diritto  di  proprieta'  delle
strutture   immobiliari   in   cui   viene   esercitata   l'attivita'
imprenditoriale. 
  3.  Il  contributo  diretto  alla  spesa  di  cui  al  comma  1  e'
concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese  e  dei
costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva  del  50  per  cento
dedicata agli interventi volti  al  supporto  degli  investimenti  di
riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1  devono
risultare conformi alla comunicazione della  Commissione  UE  (2021/C
58/01)  e  non  arrecare  un  danno  significativo   agli   obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE  n.  2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
  4. A copertura  della  quota  di  investimenti  non  assistita  dal
contributo diretto alla spesa di cui  al  comma  1  e  dall'eventuale
quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli  operatori
economici, e' prevista la concessione di finanziamenti agevolati  con
durata  fino  a  quindici  anni,  comprensivi  di   un   periodo   di
preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti  delle  risorse
disponibili, a valere sulla quota delle risorse  del  Fondo  rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca  di  cui
all'articolo 1, comma 354, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
stabilita  con  delibera   del   Comitato   Interministeriale   della
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai  sensi
dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in  aggiunta
a finanziamenti  bancari,  di  pari  importo  e  durata,  concessi  a
condizioni di mercato. 
  5. Gli incentivi di cui al presente  articolo  sono  alternativi  a
quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili  con
altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni  pubblici  concessi  per
gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della  vigente
normativa sugli aiuti di  Stato  e  delle  deroghe  previste  per  il
periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea  2020/C
91  I/01,  come  integrata  dalle  successive   comunicazioni   della
Commissione. 
  6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione
e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente  articolo,
in conformita' alla predetta Misura M1C3,  intervento  4.2.5,  e  gli
adempimenti relativi alla gestione  degli  interventi  agevolativi  a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del
contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve  anche  a  quanto
previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata  legge  n.
311 del 2004. 
  7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e  provinciali,
nonche'  l'Istituto  per  il  credito   sportivo,   possono   rendere
disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al
comma 1, previo accordo con  il  Ministero  del  turismo,  prevedendo
idonee  forme  di  collaborazione  per  l'istruttoria  relativa  alle
istanze di ammissione agli incentivi  di  cui  al  presente  articolo
presentate a valere sulle predette risorse addizionali. 
  8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli  investimenti  di
cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi  a  valere  sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6,  comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  rilasciate  da
SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilita' di risorse a legislazione
vigente. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei  limiti  delle
risorse    finanziarie    disponibili    a    legislazione    vigente
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.