Art. 4 
 
Credito d'imposta per la digitalizzazione di  agenzie  di  viaggio  e
                            tour operator 
 
  1.  Per  l'attuazione  della  linea  progettuale  «Digitalizzazione
Agenzie  e  Tour  Operator»,   Misura   M1C3,   investimento   4.2.2,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie
di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12,  e'
riconosciuto un contributo sotto forma di  credito  d'imposta,  nella
misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2024
per investimenti e  attivita'  di  sviluppo  digitale  come  previste
dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106, fino all'importo massimo complessivo cumulato  di  25.000  euro,
nel limite di spesa complessivo di 18  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  60
milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione,  l'intervento
rispetta  il  principio  di   «non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia  delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE
n. 2020/852. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244.  A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato
esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia
delle entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  Il
credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con  facolta'  di
successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri
intermediari  finanziari.  Il  credito  d'imposta  e'  usufruito  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente. Il credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61  e  109,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. L'incentivo di cui al  presente  articolo  spetta  nel  rispetto
della vigente normativa sugli aiuti di Stato di  cui  al  regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe  previste  per
il periodo di applicazione del Quadro temporaneo  per  le  misure  di
aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)  1863  della  Commissione
europea  del  19  marzo  2020,  come   integrata   dalle   successive
comunicazioni della Commissione. Il Ministero  del  turismo  provvede
agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale  aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Con decreto del  Ministero  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalita' applicative del presente articolo, anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1.