Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  «nave»:  un'imbarcazione  di  qualsiasi   tipo,   che   opera
nell'ambiente marino,  inclusi  i  pescherecci,  le  imbarcazioni  da
diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i  sommergibili  e
le imbarcazioni galleggianti; 
    b) «convenzione MARPOL»: la  convenzione  internazionale  per  la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi,  come  modificata  dal
relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980,
n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982,
n. 438; 
    c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui  del
carico, le acque di sentina e le acque  reflue  prodotti  durante  le
operazioni di servizio o durante le operazioni di carico,  scarico  e
pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione  degli  allegati
I, II, IV,  V  e  VI  della  convenzione  MARPOL  nonche'  i  rifiuti
accidentalmente pescati; 
    d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti
durante le operazioni di pesca; 
    e) «residui del carico»:  i  resti  di  qualsiasi  materiale  che
costituisce il carico contenuto a  bordo  che  rimangono  sul  ponte,
nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di  carico  e  scarico,
comprese le eccedenze di carico e scarico  e  le  fuoriuscite,  siano
essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese
le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico  o  suoi
residui. Fanno eccezione le polveri  del  carico  che  rimangono  sul
ponte dopo che questo e' stato spazzato o la polvere  presente  sulle
superfici esterne della nave; 
    f) «impianto  portuale  di  raccolta»  o  «impianti  portuali  di
raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile  che  sia
in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi; 
    g) «peschereccio»: qualsiasi nave  equipaggiata  o  utilizzata  a
fini commerciali per la cattura del pesce o di altre  risorse  marine
viventi; 
    h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con  scafo  di  lunghezza
compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le  unita'  navali,  con  scafo  di
lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi  da  diporto  con
scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo
di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o  ricreativo  e  non
impegnati in attivita' commerciali; 
    i) «porto»:  un  luogo  o  un'area  geografica  cui  siano  state
apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente
per consentire l'attracco di navi, compresa  la  zona  di  ancoraggio
all'interno della giurisdizione del porto; 
    l) «Autorita' competente» o «Autorita'  competenti»:  l'Autorita'
di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorita'  marittima  di  cui
all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84; 
    m) «sufficiente capacita' di stoccaggio»: lo spazio necessario  a
stoccare i rifiuti  a  bordo  dal  momento  della  partenza  fino  al
successivo  porto  di  scalo,  compresi   i   rifiuti   che   saranno
presumibilmente prodotti nel corso del viaggio; 
    n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a  una  lista
pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo  tra  porti
specificati o in  occasione  di  traversate  ricorrenti,  secondo  un
orario riconosciuto dalla Autorita' competente di  cui  alla  lettera
l); 
    o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla  stessa  nave  secondo
uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da  e
verso lo stesso porto senza scali intermedi; 
    p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave  nello  stesso
porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane; 
    q)  «GISIS»:  sistema  globale  integrato  di  informazione   sul
traffico   marittimo    istituito    dall'Organizzazione    marittima
internazionale (IMO); 
    r) «trattamento»: operazioni di recupero o  smaltimento,  inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; 
    s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i  servizi  svolti
dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo
conferimento dei rifiuti da parte delle navi; 
    t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo
interno o esterno alle aree del porto, ove una nave puo' sostare, non
necessariamente all'ancora,  senza  compiere  operazioni  commerciali
intese come quelle  che  comportano  la  movimentazione,  del  carico
pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. 
  2.  I  rifiuti  delle  navi  sono  considerati  rifiuti  ai   sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152.  In  particolare,  i  rifiuti  delle  navi  sono
considerati rifiuti speciali ai sensi  dell'articolo  184,  comma  3,
lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione  dei
rifiuti prodotti dai  passeggeri  e  dall'equipaggio  e  dei  rifiuti
accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai  sensi
dell'articolo 183, comma  1  lettera  b-ter),  del  medesimo  decreto
legislativo. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti della legge 29 settembre 1980, n. 662
          si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti della legge 4 giugno 1982, n. 438  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo all'articolo 2  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, citata nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 2. (Organizzazioni portuali, Autorita' di sistema
          portuale,  uffici   territoriali   portuali   e   autorita'
          marittime).  -  1.  Ai  fini  della  presente  legge   sono
          organizzazioni portuali: 
                a) il Provveditorato al porto di Venezia, di  cui  al
          regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla
          legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed
          integrazioni; 
                b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di  cui
          al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936,
          n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni; 
                c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui  alla
          legge 14 novembre 1961, n. 1268; 
                d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui
          alla legge 9 febbraio 1963, n. 223; 
                e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui  alla
          legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni  ed
          integrazioni; 
                f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di  cui  alla
          legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni  ed
          integrazioni; 
                g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di  cui
          al decreto-legge 11 gennaio 1974,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  1974,  n.  46,   e
          successive modificazioni ed integrazioni; 
                h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9
          ottobre  1967,  n.  961,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni; 
                i) i consorzi costituitisi nei porti  di  Bari  e  di
          Brindisi. 
              2. Sono Autorita' di sistema portuale  ai  sensi  della
          presente legge gli enti di cui all'art. 6. 
              2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della
          presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis. 
              3. Sono autorita' marittime  ai  sensi  della  presente
          legge i soggetti  di  cui  all'art.  16  del  codice  della
          navigazione.» 
              Il testo degli articoli 183 e 184 comma 1, lettera  a),
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi'
          recita: 
              «Art. 183 (Definizioni) - 1. Ai fini della parte quarta
          del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
          contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: 
                a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
                b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                b-bis)  «rifiuto   non   pericoloso»:   rifiuto   non
          contemplato dalla lettera b); 
                b-ter) «rifiuti urbani»: 
                  1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati   e   da
          raccolta differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,
          vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
          imballaggi,  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche, rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  rifiuti
          ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
                  2.  i  rifiuti  indifferenziati   e   da   raccolta
          differenziata provenienti da altre fonti  che  sono  simili
          per natura e composizione  ai  rifiuti  domestici  indicati
          nell'allegato L-quater prodotti dalle  attivita'  riportate
          nell'allegato L-quinquies; 
                  3. i rifiuti provenienti  dallo  spazzamento  delle
          strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
                  4. i rifiuti di  qualunque  natura  o  provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
                  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico,
          come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche'  i
          rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 
                  6.  i  rifiuti  provenienti  da  aree  cimiteriali,
          esumazioni ed  estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti
          provenienti da attivita' cimiteriale diversi da  quelli  di
          cui ai punti 3, 4 e 5; 
                b-quater) «rifiuti da costruzione  e  demolizione»  i
          rifiuti  prodotti  dalle   attivita'   di   costruzione   e
          demolizione; 
                b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di  cui
          alla lettera b-ter)  rileva  ai  fini  degli  obiettivi  di
          preparazione per il riutilizzo  e  il  riciclaggio  nonche'
          delle  relative  norme  di  calcolo  e  non  pregiudica  la
          ripartizione delle responsabilita' in materia  di  gestione
          dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 
                b-sexies) i rifiuti urbani non  includono  i  rifiuti
          della  produzione,  dell'agricoltura,  della  silvicoltura,
          della pesca, delle fosse settiche, delle  reti  fognarie  e
          degli impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue,  ivi
          compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso  o  i
          rifiuti da costruzione e demolizione; 
                c)  «oli  usati»:  qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                d)  «rifiuti  organici»:  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da  nuclei   domestici,   ristoranti,   uffici,   attivita'
          all'ingrosso,  mense,  servizi  di  ristorazione  e   punti
          vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti  dagli
          impianti dell'industria alimentare; 
                d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti  gli  alimenti  di
          cui all'articolo 2 del regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  sono  diventati
          rifiuti; 
                e)  «autocompostaggio»:  compostaggio  degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
                f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
                g)  «produttore  del  prodotto»:  qualsiasi   persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                g-bis)  «regime   di   responsabilita'   estesa   del
          produttore»:  le  misure  volte  ad   assicurare   che   ai
          produttori   di   prodotti   spetti   la    responsabilita'
          finanziaria   o   la    responsabilita'    finanziaria    e
          organizzativa della gestione della fase del ciclo  di  vita
          in cui il prodotto diventa un rifiuto; 
                h)  «detentore»:  il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                i) «commerciante»: qualsiasi impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
                m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                  1) la quantita' dei rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                  2)  gli  impatti  negativi  dei  rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                  3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
          e prodotti; 
                n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto,
          il recupero, compresa la  cernita,  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e  gli
          interventi   successivi   alla   chiusura   dei   siti   di
          smaltimento, nonche' le operazioni effettuate  in  qualita'
          di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
          di  gestione  dei  rifiuti  le  operazioni   di   prelievo,
          raggruppamento,  selezione  e  deposito  preliminari   alla
          raccolta di materiali  o  sostanze  naturali  derivanti  da
          eventi atmosferici o meteorici,  o  vulcanici  ivi  incluse
          mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri  materiali
          di  origine  antropica  effettuate,   nel   tempo   tecnico
          strettamente necessario, presso il medesimo sito nel  quale
          detti eventi li hanno depositati; 
                o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti,  compresi  la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
                p) «raccolta differenziata»: la raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
                r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                s)   «trattamento»:   operazioni   di   recupero    o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi operazione di
          recupero  diversa   dal   recupero   di   energia   e   dal
          ritrattamento per ottenere materiali  da  utilizzare  quali
          combustibili o  altri  mezzi  per  produrre  energia.  Esso
          comprende, tra l'altro la preparazione per  il  riutilizzo,
          il riciclaggio e il riempimento; 
                u) «riciclaggio»: qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                u-bis)   «riempimento»:   qualsiasi   operazione   di
          recupero in cui rifiuti  non  pericolosi  idonei  ai  sensi
          della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in
          aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
          morfologici. I rifiuti  usati  per  il  riempimento  devono
          sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere  idonei
          ai fini summenzionati ed  essere  limitati  alla  quantita'
          strettamente necessaria a perseguire tali fini; 
                v)  «rigenerazione  degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                z) «smaltimento»: qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                aa)  «stoccaggio»:  le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                bb) «deposito temporaneo prima  della  raccolta»:  il
          raggruppamento dei rifiuti  ai  fini  del  trasporto  degli
          stessi  in  un  impianto  di  recupero   e/o   smaltimento,
          effettuato, prima della  raccolta  ai  sensi  dell'articolo
          185-bis; 
                cc)  «combustibile  solido  secondario   (CSS)»:   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio,  o
          da  processi   integrati   di   digestione   anaerobica   e
          compostaggio, dei rifiuti organici raccolti  separatamente,
          di altri materiali organici non qualificati  come  rifiuti,
          di sottoprodotti e altri rifiuti  a  matrice  organica  che
          rispetti i requisiti e le caratteristiche  stabilite  dalla
          vigente  normativa  in   tema   di   fertilizzanti   e   di
          compostaggio sul luogo di produzione; 
                ff) «digestato da rifiuti»: prodotto  ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                gg) «emissioni»: le emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
                hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque  reflue
          di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
                ii)   «inquinamento   atmosferico»:   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
                ll) «gestione integrata dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                mm)  «centro  di  raccolta»:   area   presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
                oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                pp) «circuito organizzato di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                qq) «sottoprodotto»: qualsiasi  sostanza  od  oggetto
          che soddisfa le condizioni  di  cui  all'articolo  184-bis,
          comma 1,  o  che  rispetta  i  criteri  stabiliti  in  base
          all'articolo 184-bis, comma 2; 
                qq-bis)  «compostaggio  di  comunita'»:  compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti; 
                qq-ter)   «compostaggio»:    trattamento    biologico
          aerobico di  degradazione  e  stabilizzazione,  finalizzato
          alla   produzione   di   compost   dai   rifiuti   organici
          differenziati alla fonte, da altri materiali  organici  non
          qualificati come  rifiuti,  da  sottoprodotti  e  da  altri
          rifiuti  a  matrice  organica  previsti  dalla   disciplina
          nazionale  in   tema   di   fertilizzanti   nonche'   dalle
          disposizioni  della  parte  quarta  del  presente   decreto
          relative alla disciplina delle  attivita'  di  compostaggio
          sul luogo di produzione. 
              «Art. 184 (Classificazione) In vigore dal 26  settembre
          2020 - 1. Ai fini dell'attuazione della  parte  quarta  del
          presente  decreto  i  rifiuti  sono  classificati,  secondo
          l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,  secondo
          le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti  pericolosi
          e rifiuti non pericolosi. 
              2. Sono rifiuti urbani i rifiuti  di  cui  all'articolo
          183, comma 1, lettera b-ter). 
              3. Sono rifiuti speciali: 
                a) i rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  attivita'
          agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e
          per gli effetti dell'articolo 2135  del  codice  civile,  e
          della pesca; 
                b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di  costruzione
          e  demolizione,  nonche'  i  rifiuti  che  derivano   dalle
          attivita'  di  scavo,  fermo   restando   quanto   disposto
          dall'articolo 184-bis; 
                c) i rifiuti prodotti nell'ambito  delle  lavorazioni
          industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
                d) i rifiuti prodotti nell'ambito  delle  lavorazioni
          artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
                e) i rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  attivita'
          commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
                f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'  di
          servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; 
                g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di  recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
          depurazione  delle  acque  reflue,  nonche'  i  rifiuti  da
          abbattimento di fumi, dalle fosse  settiche  e  dalle  reti
          fognarie; 
                h) i rifiuti  derivanti  da  attivita'  sanitarie  se
          diversi  da  quelli  all'articolo  183,  comma  1,  lettera
          b-ter); 
                i) i veicoli fuori uso. 
              4.  Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano   le
          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta
          del presente decreto. 
              5. L'elenco dei rifiuti  di  cui  all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione  di   cui   all'articolo   183.   La   corretta
          attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
          di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore  sulla
          base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre  2020,
          dal Sistema  nazionale  per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale  ed  approvate   con   decreto   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare   notifica   immediatamente   alla
          Commissione europea i casi  di  cui  all'articolo  7  della
          direttiva  2008/98/CE  e  fornisce  alla  stessa  tutte  le
          informazioni pertinenti. 
              5-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  con  il  Ministro  della
          salute,  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono disciplinate, nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
          europea e del presente  decreto  legislativo,  le  speciali
          procedure per la  gestione,  lo  stoccaggio,  la  custodia,
          nonche' per l'autorizzazione e i nulla  osta  all'esercizio
          degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti  dai
          sistemi  d'arma,  dai  mezzi,   dai   materiali   e   dalle
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale,  cosi'  come  individuati  con
          decreto del Ministro della difesa, compresi quelli  per  il
          trattamento e lo smaltimento delle acque  reflue  navali  e
          oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
          militari  ausiliarie   e   del   naviglio   dell'Arma   dei
          carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
          delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti  nel
          quadro e nei ruoli speciali  del  naviglio  militare  dello
          Stato. 
              5-bis.1. Presso ciascun poligono militare  delle  Forze
          armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del  comandante,
          il registro delle attivita'  a  fuoco.  Nel  registro  sono
          annotati, immediatamente dopo la  conclusione  di  ciascuna
          attivita': 
                a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; 
                b) il munizionamento utilizzato; 
                c) la data dello sparo e i luoghi di  partenza  e  di
          arrivo dei proiettili. 
              5-bis.2.  Il  registro  di  cui  al  comma  5-bis.1  e'
          conservato per almeno dieci  anni  dalla  data  dell'ultima
          annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di  vigilanza
          e di controllo ambientali  e  di  sicurezza  e  igiene  del
          lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti  di
          rispettiva competenza. 
              5-bis.3. Entro trenta giorni dal  termine  del  periodo
          esercitativo, il direttore del poligono avvia le  attivita'
          finalizzate al recupero dei  residuati  del  munizionamento
          impiegato.  Tali   attivita'   devono   concludersi   entro
          centottanta giorni  al  fine  di  assicurare  i  successivi
          adempimenti  previsti  dagli  articoli  1  e  seguenti  del
          decreto  del  Ministro  della  difesa  22   ottobre   2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  15  aprile
          2010. 
              5-ter. La declassificazione  da  rifiuto  pericoloso  a
          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso
          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti
          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze
          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere
          pericoloso del rifiuto. 
              5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura   dei   rifiuti
          pericolosi di cui all'articolo 193 e  l'obbligo  di  tenuta
          dei registri di cui all'art.  190  non  si  applicano  alle
          frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da  nuclei
          domestici fino a che siano accettate per  la  raccolta,  lo
          smaltimento o il recupero  da  un  ente  o  un'impresa  che
          abbiano ottenuto l'autorizzazione  o  siano  registrate  in
          conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.»