Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica a: 
    a) tutte le navi,  indipendentemente  dalla  loro  bandiera,  che
fanno scalo o che operano in un  porto  dello  Stato,  ad  esclusione
delle navi adibite a  servizi  portuali  ai  sensi  dell'articolo  1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 15 febbraio  2017  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  3,  comma   1   del   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  27  aprile  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione  delle
navi militari e da guerra, delle navi  ausiliarie  o  di  altre  navi
possedute o gestite da uno  Stato,  se  impiegate  solo  per  servizi
statali a fini non commerciali; 
    b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi
di cui alla lettera a). 
  2. Al fine di  evitare  ingiustificati  ritardi  per  le  navi,  le
Autorita'  competenti  possono  escludere  la  zona   di   ancoraggio
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8. 
  3. Con decreto  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica,  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  della  salute,  da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad  assicurare
che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito  di
applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera  a),
si conformino alla disciplina del  presente  decreto  in  materia  di
conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche  prescrizioni
tecniche previste per  dette  navi,  delle  caratteristiche  di  ogni
classe di unita'. Nelle more dell'adozione del  suddetto  decreto  si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa
del 19 marzo 2008. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri   della   transizione   ecologica,   della   salute,   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le misure necessarie  ad  assicurare  che  le
navi  delle  Forze  di  polizia  ad   ordinamento   civile,   escluse
dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del  comma
1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto  in
materia di conferimento dei rifiuti, tenuto  conto  delle  specifiche
prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche
di ogni classe di unita'. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per i riferimenti del  regolamento  (UE)  2017/352  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 si
          veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo  3  del  decreto  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  27  aprile  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107  del  10  maggio
          2017, cosi' recita: 
              «Art. 3. (Adempimenti di arrivo e partenza). -  1.  Gli
          adempimenti di  arrivo  e  partenza  sono  compiuti  presso
          l'autorita' marittima del porto base come segue: 
                a) per le navi destinate a traffici  commerciali  che
          effettuano  nell'arco  delle  ventiquattro  ore  almeno  un
          collegamento di andata e ritorno con localita' nazionali  o
          estere distanti non oltre quaranta miglia dal  porto  base,
          almeno una volta alla settimana; 
                b) per le unita' destinate ai servizi di bunkeraggio,
          ai servizi  di  rimorchio  in  regime  di  concessione,  ai
          servizi   ecologici,   all'assistenza   alle    piattaforme
          off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di  mare
          o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia
          dal porto base, almeno una volta al mese; 
                c) per le unita' destinate ad attivita' connesse alle
          operazioni di allibo, le draghe limitatamente  alla  durata
          del servizio  di  escavazione,  gru  flottanti,  bettoline,
          pontoni,   galleggianti,   unita'   destinate   a   servizi
          tecnico-nautici  diversi  dal  rimorchio   in   regime   di
          concessione e altre unita' addette al servizio del porto di
          cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art.  60
          del  regolamento  per   l'esecuzione   del   codice   della
          navigazione -navigazione marittima, nel caso  in  cui  sono
          impiegate nei porti o in  servizio  in  una  zona  di  mare
          territoriale individuata e disciplinata con  ordinanza  del
          capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno  e,
          comunque, ogni volta che le unita' stesse  compiono  viaggi
          fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa. 
              2. Nel caso in cui le navi di cui al comma  1,  lettera
          a),   trasportano   passeggeri,   prima   della   partenza,
          comunicano all'autorita' marittima del porto base il numero
          dei passeggeri imbarcati. 
              3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti come
          segue: 
                a) in caso di  arrivo,  il  comandante  o  gli  altri
          soggetti di cui all'art. 179, comma  1,  del  codice  della
          navigazione, fanno  pervenire  all'autorita'  marittima  la
          dichiarazione di arrivo, corredata dal ruolo di  equipaggio
          e dalle previste certificazioni di sicurezza; 
                b) in caso di partenza, il  comandante  o  gli  altri
          soggetti di cui all'art. 179, comma  1,  del  codice  della
          navigazione, fanno  pervenire  all'autorita'  marittima  la
          dichiarazione  di  partenza,   corredata   dal   ruolo   di
          equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza. 
              4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, si  applicano
          gli articoli 179 e 181 del codice  della  navigazione,  nel
          caso di: 
                a) eventi straordinari; 
                b) rilevanti lavori a bordo; 
                c)  avarie  che  compromettono  la  stabilita'  o  la
          manovrabilita' delle unita'; 
                d) interruzione di un servizio di linea; 
                e) disarmo. 
              5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3 e 4, gli
          adempimenti di cui al comma 1 avvengono tramite il  sistema
          PMIS, se operativo.». 
              Il decreto del Ministro della difesa del 19 marzo  2008
          (Misure necessarie per il conferimento da parte delle  navi
          militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e  dei  residui
          del carico  negli  appositi  impianti  portuali,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 1 e 2  del  decreto  legislativo  24
          giugno 2003, n. 182) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          3 aprile 2008, n. 79.