Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a: a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali; b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a). 2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le Autorita' competenti possono escludere la zona di ancoraggio dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unita'. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.
Note all'art. 3: Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, cosi' recita: «Art. 3. (Adempimenti di arrivo e partenza). - 1. Gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti presso l'autorita' marittima del porto base come segue: a) per le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con localita' nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana; b) per le unita' destinate ai servizi di bunkeraggio, ai servizi di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici, all'assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base, almeno una volta al mese; c) per le unita' destinate ad attivita' connesse alle operazioni di allibo, le draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unita' destinate a servizi tecnico-nautici diversi dal rimorchio in regime di concessione e altre unita' addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che le unita' stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa. 2. Nel caso in cui le navi di cui al comma 1, lettera a), trasportano passeggeri, prima della partenza, comunicano all'autorita' marittima del porto base il numero dei passeggeri imbarcati. 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti come segue: a) in caso di arrivo, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la dichiarazione di arrivo, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza; b) in caso di partenza, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la dichiarazione di partenza, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza. 4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, nel caso di: a) eventi straordinari; b) rilevanti lavori a bordo; c) avarie che compromettono la stabilita' o la manovrabilita' delle unita'; d) interruzione di un servizio di linea; e) disarmo. 5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3 e 4, gli adempimenti di cui al comma 1 avvengono tramite il sistema PMIS, se operativo.». Il decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008 (Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2008, n. 79.