Art. 2 
 
                  Estensione dell'obbligo vaccinale 
 
  1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture  di  cui
all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
degli Istituti penitenziari). - 1. Dal 15  dicembre  2021,  l'obbligo
vaccinale per la prevenzione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  di  cui
all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose
di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni  verdi
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge  n.  52
del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: 
        a) personale scolastico del sistema nazionale di  istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  l'infanzia  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore; 
        b) personale del comparto della difesa, sicurezza e  soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di  cui  agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
        c)  personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la  propria
attivita' lavorativa nelle strutture di cui  all'articolo  8-ter  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello
che svolge attivita' lavorativa con contratti esterni, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; 
        d)  personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la  propria
attivita'  lavorativa  alle  dirette  dipendenze   del   Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti
penitenziari per adulti e minori. 
      2. La vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per  lo
svolgimento delle attivita'  lavorative  dei  soggetti  obbligati  ai
sensi del comma 1. I dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  delle
istituzioni di cui al comma  1,  lettera  a),  i  responsabili  delle
strutture in cui presta servizio il personale  di  cui  al  comma  1,
lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo  di  cui  al
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2
e 7. 
      3. I soggetti di  cui  al  comma  2  verificano  immediatamente
l'adempimento  del   predetto   obbligo   vaccinale   acquisendo   le
informazioni necessarie anche secondo le modalita'  definite  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la
presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni
dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di
presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
all'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione   della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa,   senza   conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti  la  retribuzione  ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati. La  sospensione  e'
efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al  datore
di  lavoro  dell'avvio  o  del  successivo  completamento  del  ciclo
vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e
comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre
2021. 
      4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di
cui  al  comma  1,  lettera  a),  provvedono  alla  sostituzione  del
personale docente sospeso  mediante  l'attribuzione  di  contratti  a
tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento  in  cui  i
soggetti  sostituiti,   avendo   adempiuto   all'obbligo   vaccinale,
riacquistano  il  diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa.  Il
Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico  2021/2022  comunica,
mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unita'  di
personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal  servizio  e
la durata  della  sospensione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del
sistema informativo  NoIPA,  provvede  ad  effettuare  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
      5.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  in  violazione
dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e' punito con la sanzione di
cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo  i
rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le  disposizioni  di  cui  al
primo  periodo  si  applicano  anche  in  caso  di  esercizio   della
professione o di svolgimento dell'attivita' lavorativa in  violazione
degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis. 
      6. La violazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'
sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione
amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma
da euro 600 a euro 1.500.».