ART. 2 
 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo  4
luglio 2014, n. 102, nonche' al decreto  legislativo  di  recepimento
della direttiva (UE)  2019/944.  Si  applicano  inoltre  le  seguenti
definizioni: 
    a) "energia da fonti rinnovabili" oppure  "energia  rinnovabile":
energia proveniente da fonti rinnovabili non  fossili,  vale  a  dire
energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia
dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di
energia marina, energia idraulica, biomassa, gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione e biogas; 
    b)  "energia   dell'ambiente":   energia   termica   naturalmente
disponibile ed energia accumulata in  ambienti  confinati,  che  puo'
essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta,
o nelle acque superficiali o reflue; 
    c) "energia geotermica": energia  immagazzinata  sotto  forma  di
calore sotto la crosta terrestre; 
    d) "consumo finale  lordo  di  energia":  i  prodotti  energetici
forniti  a  scopi  energetici  all'industria,  ai   trasporti,   alle
famiglie, ai servizi, compresi i servizi  pubblici,  all'agricoltura,
alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e  di
calore del settore energetico per la produzione di energia elettrica,
di calore e di carburante per il trasporto, e le perdite  di  energia
elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione; 
    e)  "regime  di  sostegno":  strumento,  regime   o   meccanismo,
applicato da uno Stato membro o gruppo  di  Stati  membri,  inteso  a
promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili riducendone i costi,
aumentando i prezzi a cui puo' essere venduta o aumentando, per mezzo
di obblighi in materia di  energie  rinnovabili  o  altri  mezzi,  il
volume   acquistato   di   tale   energia,   includendo   a    titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti  agli  investimenti,  le
esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta,  i  regimi
di  sostegno  nella  forma  di  obblighi  in   materia   di   energie
rinnovabili, inclusi quelli che usano certificati verdi, e  i  regimi
di  sostegno  diretto   sui   prezzi,   ivi   comprese   le   tariffe
onnicomprensive e le tariffe premio fisse o variabili; 
    f)  "obbligo  in  materia  di  energie  rinnovabili":  regime  di
sostegno che obbliga i produttori di energia a includere  nella  loro
produzione una determinata quota di energia da fonti  rinnovabili,  i
fornitori di energia a includere una determinata quota di energia  da
fonti rinnovabili nella loro offerta o i  consumatori  di  energia  a
includere una determinata quota di energia da fonti  rinnovabili  nei
loro consumi, compresi i  regimi  nei  quali  tali  obblighi  possono
essere soddisfatti mediante l'uso di certificati verdi; 
    g) "PMI": microimprese, piccole imprese  o  medie  imprese  quali
definite   all'articolo   2   dell'Allegato   della   raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea; 
    h) "calore e freddo di scarto": calore o  freddo  inevitabilmente
ottenuti  come  sottoprodotti  negli  impianti   industriali   o   di
produzione  di   energia,   o   nel   settore   terziario,   che   si
disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza
accesso a un sistema di teleriscaldamento o  teleraffrescamento,  nel
caso in cui la cogenerazione sia stata o sara' utilizzata o  non  sia
praticabile; 
    i) "revisione della potenza dell'impianto",  "ripotenziamento"  o
"repowering": rinnovamento delle centrali  elettriche  che  producono
energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di
impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di  sostituire
capacita' o di aumentare l'efficienza o la capacita' dell'impianto; 
    l)  "garanzia  di  origine":  documento  elettronico  che   serve
esclusivamente a provare a un  cliente  finale  che  una  determinata
quota o quantita' di energia e' stata prodotta da fonti rinnovabili; 
    m) "mix energetico residuale": il mix energetico totale annuo  di
uno Stato membro, al netto della quota rappresentata  dalle  garanzie
di origine annullate; 
    n) "autoconsumatore di energia rinnovabile": cliente  finale  che
produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo  e  puo'
immagazzinare o vendere energia  elettrica  rinnovabile  autoprodotta
alle condizioni e secondo le modalita' di  cui  all'articolo  30  del
presente decreto; 
    o)  "autoconsumatori  di   energia   rinnovabile   che   agiscono
collettivamente": gruppo di almeno  due  autoconsumatori  di  energia
rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le
modalita' di cui all'articolo 30 del presente decreto; 
    p) "comunita' di energia  rinnovabile"  o  "comunita'  energetica
rinnovabile": soggetto giuridico che opera  nel  rispetto  di  quanto
stabilito dall'articolo 31 del presente decreto; 
    q) "energia condivisa": in una comunita' di energia rinnovabile o
in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile  che  agiscono
collettivamente, e' pari al minimo, in ciascun  periodo  orario,  tra
l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti
rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei  clienti
finali associati situati nella stessa zona di mercato; 
    r) "accordo  di  compravendita  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili": contratto con il quale una persona fisica  o  giuridica
si impegna ad  acquistare  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
direttamente da un produttore di energia elettrica; 
    s) "scambi tra pari di energia rinnovabile": vendita  di  energia
rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtu' di  un  contratto
con  condizioni  prestabilite  che  disciplina  l'esecuzione   e   il
regolamento  automatizzati  dell'operazione,   direttamente   tra   i
partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato
partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore.  Il  diritto
di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o  gli  obblighi
delle parti coinvolte in qualita' di consumatori finali,  produttori,
fornitori o aggregatori; 
    t) "zona di approvvigionamento": area geografica definita da  cui
provengono le materie  prime  di  biomassa  forestale,  di  cui  sono
disponibili  informazioni  affidabili  e  indipendenti  e   dove   le
condizioni sono sufficientemente omogenee  per  valutare  il  rischio
presentato dalle caratteristiche di sostenibilita' e legalita'  della
biomassa forestale; 
    u) "rigenerazione forestale": ricostituzione con mezzi naturali o
artificiali di un'area  boschiva  a  seguito  della  rimozione  della
precedente  popolazione  forestale  per  abbattimento  o  per   cause
naturali, compresi gli incendi o le tempeste; 
v) "biocarburanti": carburanti  liquidi  per  il  trasporto  ricavati
dalla biomassa; 
    z) "biocarburanti avanzati":  biocarburanti  prodotti  a  partire
dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte A del presente
decreto; 
aa) "biometano": combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas
in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas; 
bb) "biometano avanzato": biometano prodotto dalle materie  prime  di
cui all'Allegato VIII parte A del presente decreto; 
    cc) "biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso
rischio  di  cambiamento  indiretto  della  destinazione  d'uso   dei
terreni": biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa le cui
materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che  evitano
gli effetti di spostamento dei biocarburanti, dei  bioliquidi  e  dei
combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari  e  foraggere
mediante il miglioramento  delle  pratiche  agricole  e  mediante  la
coltivazione in aree che non erano precedentemente utilizzate  a  tal
fine,  e  che  sono  stati  prodotti  conformemente  ai  criteri   di
sostenibilita' per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
biomassa di cui all'articolo 42 del presente decreto; 
dd)  "biogas":  combustibili  e  carburanti  gassosi  prodotti  dalle
biomasse; 
    ee)  "bioliquidi":  combustibili  liquidi  per  scopi  energetici
diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento
e il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa; 
    ff) "biomassa": frazione biodegradabile  dei  prodotti,  rifiuti,
sottoprodotti   e   residui   di   origine   biologica    provenienti
dall'agricoltura, comprendente sostanze  vegetali  e  animali,  dalla
silvicoltura  e  dalle  industrie  connesse,  comprese  la  pesca   e
l'acquacoltura, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi
i rifiuti industriali e urbani di origine biologica; 
gg) "biomassa agricola": biomassa risultante dall'agricoltura; 
hh) "biomassa forestale": biomassa risultante dalla silvicoltura; 
    ii) "carburanti da carbonio riciclato": combustibili e carburanti
liquidi e gassosi  che  sono  prodotti  da  una  delle  seguenti  due
categorie: 
     1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile 
     che  non  sono  idonei  al  recupero   di   materia   ai   sensi
dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 
     2) gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di 
     scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come 
     conseguenza inevitabile  e  non  intenzionale  del  processo  di
produzione negli impianti industriali; 
    ll) "carburanti rinnovabili liquidi  e  gassosi  di  origine  non
biologica per il trasporto": carburanti liquidi e gassosi  utilizzati
nel settore del trasporto, diversi da biocarburanti o biogas, il  cui
contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili. Nel caso  in  cui
il  contenuto  energetico  sia  attribuibile  ad  un  mix  di   fonti
rinnovabili e non rinnovabili, si considera solo la frazione relativa
alle fonti rinnovabili; 
    mm)  "colture  alimentari   e   foraggere":   colture   amidacee,
zuccherine o oleaginose prodotte su  terreni  agricoli  come  coltura
principale, esclusi residui, rifiuti o materie  ligno-cellulosiche  e
le colture intermedie, come le colture intercalari e  le  colture  di
copertura, a condizione che l'uso  di  tali  colture  intermedie  non
generi una domanda di terreni supplementari; 
    nn)  "colture  amidacee":  colture  comprendenti   principalmente
cereali, indipendentemente dal fatto  che  siano  utilizzati  solo  i
grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso  del  mais
verde; tuberi  e  radici,  come  patate,  topinambur,  patate  dolci,
manioca e ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e  la
xantosoma; 
oo)  "combustibili  da  biomassa":  combustibili  solidi  e   gassosi
prodotti dalle biomasse; 
    pp) "fornitore di combustibile":  soggetto  tenuto  al  pagamento
dell'accisa sui  prodotti  energetici  che  immette  in  consumo  per
l'azionamento dei  veicoli  e  dei  mezzi  di  trasporto  ferroviario
nonche' il soggetto  tenuto  al  pagamento  dell'accisa  sull'energia
elettrica destinata al consumo nel sistema stradale e ferroviario; 
    qq) "materie cellulosiche di  origine  non  alimentare":  materie
prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa  e  aventi
un   tenore   di   lignina   inferiore   a   quello   delle   materie
ligno-cellulosiche,  compresi  i  residui  di  colture  alimentari  e
foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture
energetiche erbacee a basso tenore di  amido,  quali  loglio,  panico
verga, miscanthus, canna comune, le colture di  copertura  precedenti
le colture principali e ad  esse  successive,  le  colture  miste  di
leguminose e graminacee, i  residui  industriali,  anche  residui  di
colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli  olii
vegetali, gli zuccheri,  gli  amidi  e  le  proteine,  e  le  materie
derivate dai  rifiuti  organici,  intendendo  per  colture  miste  di
leguminose e graminacee e colture  di  copertura  pascoli  temporanei
costituiti da un'associazione mista  di  graminacee  e  leguminose  a
basso tenore di amido che sono coltivati a turno breve  per  produrre
foraggio per il bestiame e migliorare la fertilita' del suolo al fine
di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali; 
    rr) "materie ligno-cellulosiche": materie  composte  da  lignina,
cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente  da  foreste,
le colture energetiche legnose e i residui e  rifiuti  della  filiera
forestale; 
    ss) "PNIEC": Piano Nazionale Integrato per l'Energia e  il  Clima
predisposto  in  attuazione  del  Regolamento  (UE)   2018/1999   del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018; 
    tt) "residuo": sostanza  diversa  dal  prodotto  o  dai  prodotti
finali  cui  mira  direttamente  il  processo  di   produzione;   non
costituisce l'obiettivo primario del  processo  di  produzione  e  il
processo non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo; 
    uu) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della  pesca  e
della silvicoltura": residui generati direttamente  dall'agricoltura,
dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e non comprendono
i residui delle industrie connesse o della lavorazione; 
    vv) "rifiuti": rifiuto quale definito all'articolo 183, comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152  escluse  le
sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate  per
soddisfare la presente definizione; 
    zz)  "rifiuti  organici":   rifiuti   organici   quali   definiti
all'articolo 183, comma 1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
    aaa) "centrali ibride": centrali che producono energia  elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili,  sia  fonti  rinnovabili,  ivi
inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti  che
producono  energia  elettrica  mediante  combustione  di  fonti   non
rinnovabili e di fonti rinnovabili; 
    bbb) "sistema nazionale di certificazione": sistema nazionale  di
certificazione di sostenibilita'  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  14
novembre  2019  recante  "Istituzione  del   sistema   nazionale   di
certificazione  della  sostenibilita'   dei   biocarburanti   e   dei
bioliquidi", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  28
novembre 2019; 
    ccc) "sistema  volontario  di  certificazione":  sistema  per  la
certificazione di  sostenibilita'  oggetto  di  una  decisione  della
Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 30,  paragrafo  4
della direttiva (UE) 2018/2001; 
    ddd) "valore reale": riduzione delle emissioni di gas  a  effetto
serra per alcune o per tutte le fasi di  uno  specifico  processo  di
produzione di biocarburanti, bioliquidi o  combustibile  da  biomassa
calcolata secondo la metodologia definita nell'Allegato VI, parte  C,
o nell'Allegato VII, parte B del presente decreto; 
    eee) "valore tipico": stima delle  emissioni  di  gas  a  effetto
serra e della riduzione delle emissioni di gas a  effetto  serra  per
una  particolare  filiera  di  produzione  del   biocarburante,   del
bioliquido  o  del  combustibile  da  biomassa,  rappresentativa  del
consumo dell'Unione; 
    fff) "valore standard": valore stabilito a partire da  un  valore
tipico  applicando  fattori  predeterminati  e  che,  in  circostanze
definite ai sensi del presente decreto,  puo'  essere  utilizzato  al
posto di un valore reale; 
    ggg) "area  idonea":  area  con  un  elevato  potenziale  atto  a
ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte
rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate  condizioni
tecnico-localizzative; 
    hhh)  "ristrutturazione  importante   di   primo   livello":   la
ristrutturazione  importante  di  primo  livello  come  definita   in
attuazione dell'articolo 4,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192, in materia di applicazione delle metodologie  di
calcolo   delle   prestazioni   energetiche   e   definizione   delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo n. 192, del 2005, e' riportato
          nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.   102
          (Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 18 luglio 2014, n. 165. 
              - La direttiva 2019/944/UE,  e'  riportata  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo   2   dell'Allegato   della
          raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione  europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  179,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 179 (Criteri di priorita'  nella  gestione  dei
          rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
          della seguente gerarchia: 
                  a) prevenzione; 
                  b) preparazione per il riutilizzo; 
                  c) riciclaggio; 
                  d) recupero di altro tipo, per esempio il  recupero
          di energia; 
                  e) smaltimento. 
                2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
          priorita' di  cio'  che  costituisce  la  migliore  opzione
          ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
          devono essere adottate le misure volte  a  incoraggiare  le
          opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli  177,
          commi 1 e 4,  e  178,  il  miglior  risultato  complessivo,
          tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
          ivi compresa la fattibilita' tecnica  e  la  praticabilita'
          economica. 
                3. Con riferimento a flussi di rifiuti  specifici  e'
          consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine  di
          priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia previsto nella
          pianificazione   nazionale   e   regionale   e   consentito
          dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai  sensi  del
          Titolo III-bis della Parte II o  del  Titolo  I,  Capo  IV,
          della Parte IV del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152,  nel  rispetto  del   principio   di   precauzione   e
          sostenibilita', in base  ad  una  specifica  analisi  degli
          impatti complessivi della produzione e  della  gestione  di
          tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale  e  sanitario,
          in termini di ciclo di vita, che sotto il  profilo  sociale
          ed economico, ivi compresi la  fattibilita'  tecnica  e  la
          protezione delle risorse. 
                4. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con
          il Ministro della salute, possono essere  individuate,  con
          riferimento a flussi di rifiuti specifici, le  opzioni  che
          garantiscono, in conformita' a quanto stabilito  dai  commi
          da 1 a 3, il miglior risultato  in  termini  di  protezione
          della salute umana e dell'ambiente. 
                5.   Le   pubbliche    amministrazioni    perseguono,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
          dirette  a  favorire  il  rispetto  della   gerarchia   del
          trattamento dei rifiuti di cui al comma  1  in  particolare
          mediante: 
                  a)  la  promozione  dello  sviluppo  di  tecnologie
          pulite, che permettano un uso piu' razionale e un  maggiore
          risparmio di risorse naturali; 
                  b) la promozione della  messa  a  punto  tecnica  e
          dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti  in  modo
          da non contribuire o da contribuire il meno possibile,  per
          la loro fabbricazione, il loro uso o il  loro  smaltimento,
          ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
          rischi di inquinamento; 
                  c)  la  promozione  dello  sviluppo   di   tecniche
          appropriate  per  l'eliminazione  di  sostanze   pericolose
          contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; 
                  d) la determinazione di condizioni di  appalto  che
          prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti  e
          di sostanze e oggetti prodotti, anche solo  in  parte,  con
          materiali recuperati dai rifiuti al  fine  di  favorire  il
          mercato dei materiali medesimi; 
                  e) l'impiego  dei  rifiuti  per  la  produzione  di
          combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in  generale,
          l'impiego  dei  rifiuti  come  altro  mezzo  per   produrre
          energia. 
                6. Nel rispetto della gerarchia del  trattamento  dei
          rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti  mediante
          la preparazione per il riutilizzo, il  riciclaggio  o  ogni
          altra operazione di recupero di materia sono  adottate  con
          priorita'  rispetto  all'uso  dei  rifiuti  come  fonte  di
          energia. 
                7. Le pubbliche amministrazioni promuovono  l'analisi
          del ciclo di vita dei prodotti sulla  base  di  metodologie
          uniformi per  tutte  le  tipologie  di  prodotti  stabilite
          mediante   linee   guida   dall'ISPRA,   eco-bilanci,    la
          divulgazione di informazioni anche  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
          economici, di criteri in materia di procedure  di  evidenza
          pubblica, e di altre misure necessarie. 
                8. Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Il Regolamento (UE) 2018/1999 e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  183,  comma  1,
          lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 183. (Definizioni). - (omissis). 
                d)  "rifiuti  organici":  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da  nuclei   domestici,   ristoranti,   uffici,   attivita'
          all'ingrosso,  mense,  servizi  di  ristorazione  e   punti
          vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti  dagli
          impianti dell'industria alimentare;. 
                (omissis).». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare del 14 novembre 2019 (Istituzione
          del   sistema    nazionale    di    certificazione    della
          sostenibilita'  dei  biocarburanti  e  dei  bioliquidi)  e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 28 novembre 2019, n. 279. 
              - Per la direttiva (UE) 2018/2001, si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 192 del 2005: 
                «Art.  4  (Adozione  di  criteri  generali,  di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e,  per  i
          profili di competenza, con il Ministro della salute  e  con
          il  Ministro  della  difesa,  acquisita  l'intesa  con   la
          Conferenza unificata, sono definiti: 
                  a) le modalita' di applicazione  della  metodologia
          di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle
          fonti rinnovabili negli edifici, in relazione  all'allegato
          I della direttiva 2010/31/UE  e  successive  modificazioni,
          sulla prestazione energetica nell'edilizia,  tenendo  conto
          dei  seguenti  criteri  generali,  oltre  a   quelli   gia'
          esplicitati nel suddetto allegato I: 
                    1) la prestazione  energetica  degli  edifici  e'
          determinata in conformita' alla  normativa  tecnica  UNI  e
          CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a  supporto
          della direttiva  2010/31/UE,  su  specifico  mandato  della
          Commissione europea; 
                    2) il fabbisogno energetico  annuale  globale  si
          calcola  per  singolo  servizio  energetico,  espresso   in
          energia primaria, su base mensile. Con le stesse  modalita'
          si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
          confine del sistema; 
                    3)  si  opera  la  compensazione  mensile  tra  i
          fabbisogni  energetici  e  l'energia  rinnovabile  prodotta
          all'interno del confine del sistema, per vettore energetico
          e  fino  a  copertura  totale  del  corrispondente  vettore
          energetico consumato; 
                    4) ai fini della compensazione di cui  al  numero
          3, e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da
          fonti rinnovabili all'interno del confine  del  sistema  ed
          esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
          al presente comma; 
                  b)  l'applicazione  di  prescrizioni  e   requisiti
          minimi,  aggiornati  ogni  cinque  anni,  in   materia   di
          prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari,
          siano   essi   di    nuova    costruzione,    oggetto    di
          ristrutturazioni   importanti   o    di    riqualificazioni
          energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia
          comparativa  di  cui   all'articolo   5   della   direttiva
          2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 
                    1) i requisiti minimi rispettano  le  valutazioni
          tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
          costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 
                    2)  in   caso   di   nuova   costruzione   e   di
          ristrutturazione importante, i requisiti  sono  determinati
          con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in  funzione
          della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 
                    3) per le verifiche  necessarie  a  garantire  il
          rispetto  della  qualita'   energetica   prescritta,   sono
          previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini
          di indici di  prestazione  termica  e  di  trasmittanze,  e
          parametri complessivi, in termini di indici di  prestazione
          energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
          che in energia primaria non rinnovabile; 
                    3-bis)  in   fase   di   progettazione   per   la
          realizzazione di nuovi edifici o  per  la  ristrutturazione
          importante degli edifici esistenti, si  tiene  conto  della
          fattibilita' tecnica, funzionale, ambientale  ed  economica
          dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili; 
                    3-ter) i nuovi edifici e gli  edifici  esistenti,
          in occasione della sostituzione del generatore  di  calore,
          ove tecnicamente ed economicamente fattibile,  sono  dotati
          di dispositivi autoregolanti che controllino  separatamente
          la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile,  in  una
          determinata  zona  riscaldata  o  raffrescata   dell'unita'
          immobiliare; 
                    3-quater)  nel  caso  di   nuova   installazione,
          sostituzione  o  miglioramento  dei  sistemi  tecnici   per
          l'edilizia, i requisiti minimi  comprendono  il  rendimento
          energetico globale, assicurano la corretta installazione  e
          il corretto dimensionamento e  prevedono  inoltre  adeguati
          sistemi   di   regolazione   e   controllo,   eventualmente
          differenziandoli per i casi  di  installazione  in  edifici
          nuovi o esistenti; 
                    3-quinquies) per i nuovi edifici  e  gli  edifici
          sottoposti  a  ristrutturazioni  importanti,  i   requisiti
          rispettano  i  parametri  del  benessere  termo-igrometrico
          degli ambienti interni, della sicurezza in caso di  incendi
          e dei rischi connessi all'attivita' sismica; 
                    3-sexies)  ove  tecnicamente  ed   economicamente
          fattibile,  entro  il  1°  gennaio  2025  gli  edifici  non
          residenziali,  dotati  di  impianti  termici  con   potenza
          nominale superiore a 290 kW,  sono  dotati  di  sistemi  di
          automazione e controllo di cui all'articolo  14,  paragrafo
          4,  e  all'articolo  15,  paragrafo  4,   della   direttiva
          2010/31/UE, e successive modificazioni. 
                    (omissis).».