ART. 2 
 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo  4
luglio 2014, n. 102, nonche' al decreto  legislativo  di  recepimento
della direttiva (UE)  2019/944.  Si  applicano  inoltre  le  seguenti
definizioni: 
a)   "energia da fonti  rinnovabili"  oppure  "energia  rinnovabile":
     energia proveniente da fonti rinnovabili  non  fossili,  vale  a
     dire  energia  eolica,  solare,  termico   e   fotovoltaico,   e
     geotermica, energia  dell'ambiente,  energia  mareomotrice,  del
     moto ondoso e altre forme di energia marina, energia  idraulica,
     biomassa, gas  di  discarica,  gas  residuati  dai  processi  di
     depurazione e biogas; 
b)   "energia   dell'ambiente":    energia    termica    naturalmente
     disponibile ed energia accumulata  in  ambienti  confinati,  che
     puo'  essere  immagazzinata  nell'aria  dell'ambiente,   esclusa
     l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue; 
c)   "energia  geotermica":  energia  immagazzinata  sotto  forma  di
     calore sotto la crosta terrestre; 
d)   "consumo finale lordo di energia": i prodotti energetici forniti
     a scopi energetici all'industria, ai trasporti,  alle  famiglie,
     ai servizi, compresi i servizi pubblici,  all'agricoltura,  alla
     silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e  di
     calore del settore  energetico  per  la  produzione  di  energia
     elettrica, di calore e di carburante  per  il  trasporto,  e  le
     perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione  e
     la trasmissione; 
e)   "regime di sostegno": strumento, regime o meccanismo,  applicato
     da  uno  Stato  membro  o  gruppo  di  Stati  membri,  inteso  a
     promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili  riducendone  i
     costi,  aumentando  i  prezzi  a  cui  puo'  essere  venduta   o
     aumentando,  per  mezzo  di  obblighi  in  materia  di   energie
     rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di tale energia,
     includendo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti
     agli  investimenti,  le  esenzioni  o  gli  sgravi  fiscali,  le
     restituzioni d'imposta, i regimi  di  sostegno  nella  forma  di
     obblighi in materia di energie rinnovabili, inclusi  quelli  che
     usano certificati verdi, e i  regimi  di  sostegno  diretto  sui
     prezzi, ivi comprese le tariffe  onnicomprensive  e  le  tariffe
     premio fisse o variabili; 
f)   "obbligo in materia di energie rinnovabili": regime di  sostegno
     che obbliga i produttori  di  energia  a  includere  nella  loro
     produzione  una  determinata   quota   di   energia   da   fonti
     rinnovabili, i fornitori di energia a includere una  determinata
     quota di energia da fonti rinnovabili nella  loro  offerta  o  i
     consumatori di energia a  includere  una  determinata  quota  di
     energia da fonti rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi
     nei quali tali  obblighi  possono  essere  soddisfatti  mediante
     l'uso di certificati verdi; 
g)   "PMI": microimprese,  piccole  imprese  o  medie  imprese  quali
     definite  all'articolo  2  dell'Allegato  della  raccomandazione
     2003/361/CE della Commissione europea; 
h)   "calore e freddo di scarto":  calore  o  freddo  inevitabilmente
     ottenuti come sottoprodotti  negli  impianti  industriali  o  di
     produzione  di  energia,  o  nel  settore  terziario,   che   si
     disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati  e
     senza   accesso   a   un   sistema   di   teleriscaldamento    o
     teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o
     sara' utilizzata o non sia praticabile; 
i)   "revisione della  potenza  dell'impianto",  "ripotenziamento"  o
     "repowering":  rinnovamento  delle   centrali   elettriche   che
     producono  energia   rinnovabile,   compresa   la   sostituzione
     integrale o parziale di impianti  o  apparecchiature  e  sistemi
     operativi  al  fine  di  sostituire  capacita'  o  di  aumentare
     l'efficienza o la capacita' dell'impianto; 
l)   "garanzia  di  origine":   documento   elettronico   che   serve
     esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata
     quota  o  quantita'  di  energia  e'  stata  prodotta  da  fonti
     rinnovabili; 
m)   "mix energetico residuale": il mix energetico  totale  annuo  di
     uno Stato membro,  al  netto  della  quota  rappresentata  dalle
     garanzie di origine annullate; 
n)   "autoconsumatore di energia  rinnovabile":  cliente  finale  che
     produce energia elettrica rinnovabile per il proprio  consumo  e
     puo'  immagazzinare  o  vendere  energia  elettrica  rinnovabile
     autoprodotta alle condizioni  e  secondo  le  modalita'  di  cui
     all'articolo 30 del presente decreto; 
o)   "autoconsumatori   di   energia   rinnovabile    che    agiscono
     collettivamente":  gruppo  di  almeno  due  autoconsumatori   di
     energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni
     e secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  30  del  presente
     decreto; 
p)   "comunita'  di  energia  rinnovabile"  o  "comunita'  energetica
     rinnovabile": soggetto  giuridico  che  opera  nel  rispetto  di
     quanto stabilito dall'articolo 31 del presente decreto; 
q)   "energia condivisa": in una comunita' di energia  rinnovabile  o
     in un gruppo  di  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che
     agiscono collettivamente, e' pari al minimo, in ciascun  periodo
     orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli
     impianti a fonti rinnovabili  e  l'energia  elettrica  prelevata
     dall'insieme dei clienti finali associati situati  nella  stessa
     zona di mercato; 
r)   "accordo  di  compravendita  di  energia  elettrica   da   fonti
     rinnovabili": contratto  con  il  quale  una  persona  fisica  o
     giuridica si impegna ad acquistare energia  elettrica  da  fonti
     rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica; 
s)   "scambi tra pari di energia  rinnovabile":  vendita  di  energia
     rinnovabile tra i  partecipanti  al  mercato  in  virtu'  di  un
     contratto   con   condizioni   prestabilite    che    disciplina
     l'esecuzione e  il  regolamento  automatizzati  dell'operazione,
     direttamente tra i  partecipanti  al  mercato  o  indirettamente
     tramite un terzo certificato partecipante al  mercato,  come  ad
     esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi  tra  pari
     non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in
     qualita'  di  consumatori  finali,   produttori,   fornitori   o
     aggregatori; 
t)   "zona di approvvigionamento": area geografica  definita  da  cui
     provengono le materie prime di biomassa forestale, di  cui  sono
     disponibili informazioni affidabili e  indipendenti  e  dove  le
     condizioni  sono  sufficientemente  omogenee  per  valutare   il
     rischio presentato dalle  caratteristiche  di  sostenibilita'  e
     legalita' della biomassa forestale; 
u)   "rigenerazione forestale": ricostituzione con mezzi  naturali  o
     artificiali di un'area boschiva a seguito della rimozione  della
     precedente popolazione forestale per abbattimento  o  per  cause
     naturali, compresi gli incendi o le tempeste; 
v)   "biocarburanti": carburanti liquidi per  il  trasporto  ricavati
     dalla biomassa; 
z)   "biocarburanti avanzati": biocarburanti prodotti a partire dalle
     materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte A del  presente
     decreto; 
aa)  "biometano":  combustibile  ottenuto  dalla  purificazione   del
     biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas; 
bb)  "biometano avanzato": biometano prodotto dalle materie prime  di
     cui all'Allegato VIII parte A del presente decreto; 
cc)  "biocarburanti, bioliquidi e combustibili da  biomassa  a  basso
     rischio di cambiamento indiretto della  destinazione  d'uso  dei
     terreni": biocarburanti, bioliquidi e combustibili  da  biomassa
     le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di  sistemi
     che evitano gli effetti di spostamento  dei  biocarburanti,  dei
     bioliquidi e dei combustibili da biomassa  ottenuti  da  colture
     alimentari e foraggere mediante il miglioramento delle  pratiche
     agricole e mediante  la  coltivazione  in  aree  che  non  erano
     precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati prodotti
     conformemente ai criteri di sostenibilita' per i  biocarburanti,
     i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all'articolo 42
     del presente decreto; 
dd)  "biogas":  combustibili  e  carburanti  gassosi  prodotti  dalle
     biomasse; 
ee)  "bioliquidi": combustibili liquidi per scopi energetici  diversi
     dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento  e
     il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa; 
ff)  "biomassa":  frazione  biodegradabile  dei  prodotti,   rifiuti,
     sottoprodotti  e  residui  di  origine   biologica   provenienti
     dall'agricoltura,  comprendente  sostanze  vegetali  e  animali,
     dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca
     e l'acquacoltura, nonche' la parte biodegradabile  dei  rifiuti,
     compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica; 
gg)  "biomassa agricola": biomassa risultante dall'agricoltura; 
hh)  "biomassa forestale": biomassa risultante dalla silvicoltura; 
ii)  "carburanti da carbonio riciclato":  combustibili  e  carburanti
     liquidi e gassosi che sono prodotti da una  delle  seguenti  due
     categorie: 
     1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile
     che  non  sono  idonei  al  recupero   di   materia   ai   sensi
     dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 
     2) gas derivante dal  trattamento  dei  rifiuti  e  dal  gas  di
     scarico di  origine  non  rinnovabile  che  sono  prodotti  come
     conseguenza inevitabile  e  non  intenzionale  del  processo  di
     produzione negli impianti industriali; 
ll)  "carburanti  rinnovabili  liquidi  e  gassosi  di  origine   non
     biologica  per  il  trasporto":  carburanti  liquidi  e  gassosi
     utilizzati nel settore del trasporto, diversi da biocarburanti o
     biogas,  il  cui  contenuto   energetico   proviene   da   fonti
     rinnovabili.  Nel  caso  in  cui  il  contenuto  energetico  sia
     attribuibile ad un mix di fonti rinnovabili e  non  rinnovabili,
     si considera solo la frazione relativa alle fonti rinnovabili; 
mm)  "colture alimentari e foraggere": colture amidacee, zuccherine o
     oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale,
     esclusi residui,  rifiuti  o  materie  ligno-cellulosiche  e  le
     colture intermedie, come le colture intercalari e le colture  di
     copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non
     generi una domanda di terreni supplementari; 
nn)  "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali,
     indipendentemente dal fatto che siano utilizzati  solo  i  grani
     ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel  caso  del  mais
     verde; tuberi e radici, come patate, topinambur,  patate  dolci,
     manioca e ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la  colocasia
     e la xantosoma; 
oo)  "combustibili  da  biomassa":  combustibili  solidi  e   gassosi
     prodotti dalle biomasse; 
pp)  "fornitore  di  combustibile":  soggetto  tenuto  al   pagamento
     dell'accisa sui prodotti energetici che immette in  consumo  per
     l'azionamento dei veicoli e dei mezzi di  trasporto  ferroviario
     nonche' il soggetto tenuto al pagamento dell'accisa sull'energia
     elettrica  destinata  al  consumo   nel   sistema   stradale   e
     ferroviario; 
qq)  "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie  prime
     composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un
     tenore   di   lignina   inferiore   a   quello   delle   materie
     ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture  alimentari  e
     foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule  e  gusci,  le
     colture energetiche erbacee  a  basso  tenore  di  amido,  quali
     loglio, panico verga, miscanthus, canna comune,  le  colture  di
     copertura precedenti le colture principali e ad esse successive,
     le  colture  miste  di  leguminose  e  graminacee,   i   residui
     industriali, anche residui di  colture  alimentari  e  foraggere
     dopo che sono stati estratti gli olii  vegetali,  gli  zuccheri,
     gli amidi e le proteine,  e  le  materie  derivate  dai  rifiuti
     organici,  intendendo  per  colture  miste   di   leguminose   e
     graminacee e colture di copertura pascoli temporanei  costituiti
     da un'associazione mista di  graminacee  e  leguminose  a  basso
     tenore di amido che sono coltivati a turno  breve  per  produrre
     foraggio per il bestiame e migliorare la fertilita' del suolo al
     fine  di  ottenere  rese   superiori   dalle   colture   arabili
     principali; 
rr)  "materie  ligno-cellulosiche":  materie  composte  da   lignina,
     cellulosa ed  emicellulosa  quali  la  biomassa  proveniente  da
     foreste, le colture energetiche legnose e i  residui  e  rifiuti
     della filiera forestale; 
ss)  "PNIEC": Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il  Clima
     predisposto in attuazione del  Regolamento  (UE)  2018/1999  del
     Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018; 
tt)  "residuo": sostanza diversa dal prodotto o dai  prodotti  finali
     cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce
     l'obiettivo primario del processo di produzione  e  il  processo
     non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo; 
uu)  "residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,  della  pesca  e
     della    silvicoltura":    residui     generati     direttamente
     dall'agricoltura,  dall'acquacoltura,  dalla   pesca   e   dalla
     silvicoltura  e  non  comprendono  i  residui  delle   industrie
     connesse o della lavorazione; 
vv)  "rifiuti": rifiuto quale definito  all'articolo  183,  comma  1,
     lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152  escluse
     le  sostanze  che  sono  state  deliberatamente   modificate   o
     contaminate per soddisfare la presente definizione; 
zz)  "rifiuti organici": rifiuti organici quali definiti all'articolo
     183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile  2006,
     n. 152; 
aaa) "centrali ibride":  centrali  che  producono  energia  elettrica
     utilizzando sia fonti non rinnovabili,  sia  fonti  rinnovabili,
     ivi inclusi gli impianti di  co-combustione,  vale  a  dire  gli
     impianti che producono energia elettrica mediante combustione di
     fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili; 
bbb) "sistema nazionale  di  certificazione":  sistema  nazionale  di
     certificazione di sostenibilita' di cui al decreto del  Ministro
     dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  del  14
     novembre 2019 recante  "Istituzione  del  sistema  nazionale  di
     certificazione della  sostenibilita'  dei  biocarburanti  e  dei
     bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279  del  28
     novembre 2019; 
ccc) "sistema  volontario  di   certificazione":   sistema   per   la
     certificazione di sostenibilita' oggetto di una decisione  della
     Commissione  europea  adottata  ai   sensi   dell'articolo   30,
     paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001; 
ddd) "valore reale": riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
     per alcune o per tutte le fasi  di  uno  specifico  processo  di
     produzione  di  biocarburanti,  bioliquidi  o  combustibile   da
     biomassa calcolata secondo la metodologia definita nell'Allegato
     VI, parte C, o nell'Allegato VII, parte B del presente decreto; 
eee) "valore tipico": stima delle emissioni di gas a effetto serra  e
     della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  per  una
     particolare  filiera  di  produzione  del   biocarburante,   del
     bioliquido o del combustibile da biomassa,  rappresentativa  del
     consumo dell'Unione; 
fff) "valore standard": valore  stabilito  a  partire  da  un  valore
     tipico applicando fattori predeterminati e che,  in  circostanze
     definite ai sensi del presente decreto, puo'  essere  utilizzato
     al posto di un valore reale; 
ggg) "area idonea": area con un elevato potenziale  atto  a  ospitare
     l'installazione di impianti di  produzione  elettrica  da  fonte
     rinnovabile,  anche  all'eventuale  ricorrere   di   determinate
     condizioni tecnico-localizzative; 
hhh) "ristrutturazione   importante    di    primo    livello":    la
     ristrutturazione importante di primo livello  come  definita  in
     attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  19
     agosto  2005,  n.  192,  in  materia   di   applicazione   delle
     metodologie  di  calcolo   delle   prestazioni   energetiche   e
     definizione delle prescrizioni  e  dei  requisiti  minimi  degli
     edifici. 
 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo n. 192, del 2005, e' riportato
          nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.   102
          (Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 18 luglio 2014, n. 165. 
              - La direttiva 2019/944/UE,  e'  riportata  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo   2   dell'Allegato   della
          raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione  europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  179,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 179 (Criteri di priorita'  nella  gestione  dei
          rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
          della seguente gerarchia: 
                  a) prevenzione; 
                  b) preparazione per il riutilizzo; 
                  c) riciclaggio; 
                  d) recupero di altro tipo, per esempio il  recupero
          di energia; 
                  e) smaltimento. 
                2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
          priorita' di  cio'  che  costituisce  la  migliore  opzione
          ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
          devono essere adottate le misure volte  a  incoraggiare  le
          opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli  177,
          commi 1 e 4,  e  178,  il  miglior  risultato  complessivo,
          tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
          ivi compresa la fattibilita' tecnica  e  la  praticabilita'
          economica. 
                3. Con riferimento a flussi di rifiuti  specifici  e'
          consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine  di
          priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia previsto nella
          pianificazione   nazionale   e   regionale   e   consentito
          dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai  sensi  del
          Titolo III-bis della Parte II o  del  Titolo  I,  Capo  IV,
          della Parte IV del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152,  nel  rispetto  del   principio   di   precauzione   e
          sostenibilita', in base  ad  una  specifica  analisi  degli
          impatti complessivi della produzione e  della  gestione  di
          tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale  e  sanitario,
          in termini di ciclo di vita, che sotto il  profilo  sociale
          ed economico, ivi compresi la  fattibilita'  tecnica  e  la
          protezione delle risorse. 
                4. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con
          il Ministro della salute, possono essere  individuate,  con
          riferimento a flussi di rifiuti specifici, le  opzioni  che
          garantiscono, in conformita' a quanto stabilito  dai  commi
          da 1 a 3, il miglior risultato  in  termini  di  protezione
          della salute umana e dell'ambiente. 
                5.   Le   pubbliche    amministrazioni    perseguono,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
          dirette  a  favorire  il  rispetto  della   gerarchia   del
          trattamento dei rifiuti di cui al comma  1  in  particolare
          mediante: 
                  a)  la  promozione  dello  sviluppo  di  tecnologie
          pulite, che permettano un uso piu' razionale e un  maggiore
          risparmio di risorse naturali; 
                  b) la promozione della  messa  a  punto  tecnica  e
          dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti  in  modo
          da non contribuire o da contribuire il meno possibile,  per
          la loro fabbricazione, il loro uso o il  loro  smaltimento,
          ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
          rischi di inquinamento; 
                  c)  la  promozione  dello  sviluppo   di   tecniche
          appropriate  per  l'eliminazione  di  sostanze   pericolose
          contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; 
                  d) la determinazione di condizioni di  appalto  che
          prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti  e
          di sostanze e oggetti prodotti, anche solo  in  parte,  con
          materiali recuperati dai rifiuti al  fine  di  favorire  il
          mercato dei materiali medesimi; 
                  e) l'impiego  dei  rifiuti  per  la  produzione  di
          combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in  generale,
          l'impiego  dei  rifiuti  come  altro  mezzo  per   produrre
          energia. 
                6. Nel rispetto della gerarchia del  trattamento  dei
          rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti  mediante
          la preparazione per il riutilizzo, il  riciclaggio  o  ogni
          altra operazione di recupero di materia sono  adottate  con
          priorita'  rispetto  all'uso  dei  rifiuti  come  fonte  di
          energia. 
                7. Le pubbliche amministrazioni promuovono  l'analisi
          del ciclo di vita dei prodotti sulla  base  di  metodologie
          uniformi per  tutte  le  tipologie  di  prodotti  stabilite
          mediante   linee   guida   dall'ISPRA,   eco-bilanci,    la
          divulgazione di informazioni anche  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
          economici, di criteri in materia di procedure  di  evidenza
          pubblica, e di altre misure necessarie. 
                8. Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Il Regolamento (UE) 2018/1999 e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  183,  comma  1,
          lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 183. (Definizioni). - (omissis). 
                d)  "rifiuti  organici":  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da  nuclei   domestici,   ristoranti,   uffici,   attivita'
          all'ingrosso,  mense,  servizi  di  ristorazione  e   punti
          vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti  dagli
          impianti dell'industria alimentare;. 
                (omissis).». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare del 14 novembre 2019 (Istituzione
          del   sistema    nazionale    di    certificazione    della
          sostenibilita'  dei  biocarburanti  e  dei  bioliquidi)  e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 28 novembre 2019, n. 279. 
              - Per la direttiva (UE) 2018/2001, si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 192 del 2005: 
                «Art.  4  (Adozione  di  criteri  generali,  di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e,  per  i
          profili di competenza, con il Ministro della salute  e  con
          il  Ministro  della  difesa,  acquisita  l'intesa  con   la
          Conferenza unificata, sono definiti: 
                  a) le modalita' di applicazione  della  metodologia
          di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle
          fonti rinnovabili negli edifici, in relazione  all'allegato
          I della direttiva 2010/31/UE  e  successive  modificazioni,
          sulla prestazione energetica nell'edilizia,  tenendo  conto
          dei  seguenti  criteri  generali,  oltre  a   quelli   gia'
          esplicitati nel suddetto allegato I: 
                    1) la prestazione  energetica  degli  edifici  e'
          determinata in conformita' alla  normativa  tecnica  UNI  e
          CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a  supporto
          della direttiva  2010/31/UE,  su  specifico  mandato  della
          Commissione europea; 
                    2) il fabbisogno energetico  annuale  globale  si
          calcola  per  singolo  servizio  energetico,  espresso   in
          energia primaria, su base mensile. Con le stesse  modalita'
          si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
          confine del sistema; 
                    3)  si  opera  la  compensazione  mensile  tra  i
          fabbisogni  energetici  e  l'energia  rinnovabile  prodotta
          all'interno del confine del sistema, per vettore energetico
          e  fino  a  copertura  totale  del  corrispondente  vettore
          energetico consumato; 
                    4) ai fini della compensazione di cui  al  numero
          3, e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da
          fonti rinnovabili all'interno del confine  del  sistema  ed
          esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
          al presente comma; 
                  b)  l'applicazione  di  prescrizioni  e   requisiti
          minimi,  aggiornati  ogni  cinque  anni,  in   materia   di
          prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari,
          siano   essi   di    nuova    costruzione,    oggetto    di
          ristrutturazioni   importanti   o    di    riqualificazioni
          energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia
          comparativa  di  cui   all'articolo   5   della   direttiva
          2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 
                    1) i requisiti minimi rispettano  le  valutazioni
          tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
          costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 
                    2)  in   caso   di   nuova   costruzione   e   di
          ristrutturazione importante, i requisiti  sono  determinati
          con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in  funzione
          della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 
                    3) per le verifiche  necessarie  a  garantire  il
          rispetto  della  qualita'   energetica   prescritta,   sono
          previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini
          di indici di  prestazione  termica  e  di  trasmittanze,  e
          parametri complessivi, in termini di indici di  prestazione
          energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
          che in energia primaria non rinnovabile; 
                    3-bis)  in   fase   di   progettazione   per   la
          realizzazione di nuovi edifici o  per  la  ristrutturazione
          importante degli edifici esistenti, si  tiene  conto  della
          fattibilita' tecnica, funzionale, ambientale  ed  economica
          dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili; 
                    3-ter) i nuovi edifici e gli  edifici  esistenti,
          in occasione della sostituzione del generatore  di  calore,
          ove tecnicamente ed economicamente fattibile,  sono  dotati
          di dispositivi autoregolanti che controllino  separatamente
          la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile,  in  una
          determinata  zona  riscaldata  o  raffrescata   dell'unita'
          immobiliare; 
                    3-quater)  nel  caso  di   nuova   installazione,
          sostituzione  o  miglioramento  dei  sistemi  tecnici   per
          l'edilizia, i requisiti minimi  comprendono  il  rendimento
          energetico globale, assicurano la corretta installazione  e
          il corretto dimensionamento e  prevedono  inoltre  adeguati
          sistemi   di   regolazione   e   controllo,   eventualmente
          differenziandoli per i casi  di  installazione  in  edifici
          nuovi o esistenti; 
                    3-quinquies) per i nuovi edifici  e  gli  edifici
          sottoposti  a  ristrutturazioni  importanti,  i   requisiti
          rispettano  i  parametri  del  benessere  termo-igrometrico
          degli ambienti interni, della sicurezza in caso di  incendi
          e dei rischi connessi all'attivita' sismica; 
                    3-sexies)  ove  tecnicamente  ed   economicamente
          fattibile,  entro  il  1°  gennaio  2025  gli  edifici  non
          residenziali,  dotati  di  impianti  termici  con   potenza
          nominale superiore a 290 kW,  sono  dotati  di  sistemi  di
          automazione e controllo di cui all'articolo  14,  paragrafo
          4,  e  all'articolo  15,  paragrafo  4,   della   direttiva
          2010/31/UE, e successive modificazioni. 
                    (omissis).».