ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, nonche' al decreto legislativo di recepimento
della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano inoltre le seguenti
definizioni:
a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rinnovabile":
energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire
energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia
dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di
energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas;
b) "energia dell'ambiente": energia termica naturalmente
disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che puo'
essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta,
o nelle acque superficiali o reflue;
c) "energia geotermica": energia immagazzinata sotto forma di
calore sotto la crosta terrestre;
d) "consumo finale lordo di energia": i prodotti energetici
forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle
famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura,
alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di
calore del settore energetico per la produzione di energia elettrica,
di calore e di carburante per il trasporto, e le perdite di energia
elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
e) "regime di sostegno": strumento, regime o meccanismo,
applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a
promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili riducendone i costi,
aumentando i prezzi a cui puo' essere venduta o aumentando, per mezzo
di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il
volume acquistato di tale energia, includendo a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti agli investimenti, le
esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi
di sostegno nella forma di obblighi in materia di energie
rinnovabili, inclusi quelli che usano certificati verdi, e i regimi
di sostegno diretto sui prezzi, ivi comprese le tariffe
onnicomprensive e le tariffe premio fisse o variabili;
f) "obbligo in materia di energie rinnovabili": regime di
sostegno che obbliga i produttori di energia a includere nella loro
produzione una determinata quota di energia da fonti rinnovabili, i
fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da
fonti rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a
includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei
loro consumi, compresi i regimi nei quali tali obblighi possono
essere soddisfatti mediante l'uso di certificati verdi;
g) "PMI": microimprese, piccole imprese o medie imprese quali
definite all'articolo 2 dell'Allegato della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea;
h) "calore e freddo di scarto": calore o freddo inevitabilmente
ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di
produzione di energia, o nel settore terziario, che si
disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza
accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel
caso in cui la cogenerazione sia stata o sara' utilizzata o non sia
praticabile;
i) "revisione della potenza dell'impianto", "ripotenziamento" o
"repowering": rinnovamento delle centrali elettriche che producono
energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di
impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire
capacita' o di aumentare l'efficienza o la capacita' dell'impianto;
l) "garanzia di origine": documento elettronico che serve
esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata
quota o quantita' di energia e' stata prodotta da fonti rinnovabili;
m) "mix energetico residuale": il mix energetico totale annuo di
uno Stato membro, al netto della quota rappresentata dalle garanzie
di origine annullate;
n) "autoconsumatore di energia rinnovabile": cliente finale che
produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e puo'
immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta
alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 30 del
presente decreto;
o) "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente": gruppo di almeno due autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le
modalita' di cui all'articolo 30 del presente decreto;
p) "comunita' di energia rinnovabile" o "comunita' energetica
rinnovabile": soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 31 del presente decreto;
q) "energia condivisa": in una comunita' di energia rinnovabile o
in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente, e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra
l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti
rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti
finali associati situati nella stessa zona di mercato;
r) "accordo di compravendita di energia elettrica da fonti
rinnovabili": contratto con il quale una persona fisica o giuridica
si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili
direttamente da un produttore di energia elettrica;
s) "scambi tra pari di energia rinnovabile": vendita di energia
rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtu' di un contratto
con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il
regolamento automatizzati dell'operazione, direttamente tra i
partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato
partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto
di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi
delle parti coinvolte in qualita' di consumatori finali, produttori,
fornitori o aggregatori;
t) "zona di approvvigionamento": area geografica definita da cui
provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono
disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le
condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio
presentato dalle caratteristiche di sostenibilita' e legalita' della
biomassa forestale;
u) "rigenerazione forestale": ricostituzione con mezzi naturali o
artificiali di un'area boschiva a seguito della rimozione della
precedente popolazione forestale per abbattimento o per cause
naturali, compresi gli incendi o le tempeste;
v) "biocarburanti": carburanti liquidi per il trasporto ricavati
dalla biomassa;
z) "biocarburanti avanzati": biocarburanti prodotti a partire
dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte A del presente
decreto;
aa) "biometano": combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas
in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas;
bb) "biometano avanzato": biometano prodotto dalle materie prime di
cui all'Allegato VIII parte A del presente decreto;
cc) "biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso
rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei
terreni": biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa le cui
materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che evitano
gli effetti di spostamento dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei
combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere
mediante il miglioramento delle pratiche agricole e mediante la
coltivazione in aree che non erano precedentemente utilizzate a tal
fine, e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di
sostenibilita' per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa di cui all'articolo 42 del presente decreto;
dd) "biogas": combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle
biomasse;
ee) "bioliquidi": combustibili liquidi per scopi energetici
diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento
e il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;
ff) "biomassa": frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti,
sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti
dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e
l'acquacoltura, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi
i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;
gg) "biomassa agricola": biomassa risultante dall'agricoltura;
hh) "biomassa forestale": biomassa risultante dalla silvicoltura;
ii) "carburanti da carbonio riciclato": combustibili e carburanti
liquidi e gassosi che sono prodotti da una delle seguenti due
categorie:
1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile
che non sono idonei al recupero di materia ai sensi
dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
2) gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di
scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come
conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di
produzione negli impianti industriali;
ll) "carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non
biologica per il trasporto": carburanti liquidi e gassosi utilizzati
nel settore del trasporto, diversi da biocarburanti o biogas, il cui
contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili. Nel caso in cui
il contenuto energetico sia attribuibile ad un mix di fonti
rinnovabili e non rinnovabili, si considera solo la frazione relativa
alle fonti rinnovabili;
mm) "colture alimentari e foraggere": colture amidacee,
zuccherine o oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura
principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e
le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di
copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non
generi una domanda di terreni supplementari;
nn) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente
cereali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i
grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais
verde; tuberi e radici, come patate, topinambur, patate dolci,
manioca e ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e la
xantosoma;
oo) "combustibili da biomassa": combustibili solidi e gassosi
prodotti dalle biomasse;
pp) "fornitore di combustibile": soggetto tenuto al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici che immette in consumo per
l'azionamento dei veicoli e dei mezzi di trasporto ferroviario
nonche' il soggetto tenuto al pagamento dell'accisa sull'energia
elettrica destinata al consumo nel sistema stradale e ferroviario;
qq) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie
prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi
un tenore di lignina inferiore a quello delle materie
ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e
foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture
energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali loglio, panico
verga, miscanthus, canna comune, le colture di copertura precedenti
le colture principali e ad esse successive, le colture miste di
leguminose e graminacee, i residui industriali, anche residui di
colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii
vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine, e le materie
derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture miste di
leguminose e graminacee e colture di copertura pascoli temporanei
costituiti da un'associazione mista di graminacee e leguminose a
basso tenore di amido che sono coltivati a turno breve per produrre
foraggio per il bestiame e migliorare la fertilita' del suolo al fine
di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali;
rr) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina,
cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste,
le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera
forestale;
ss) "PNIEC": Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
tt) "residuo": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti
finali cui mira direttamente il processo di produzione; non
costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione e il
processo non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
uu) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura,
dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e non comprendono
i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
vv) "rifiuti": rifiuto quale definito all'articolo 183, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 escluse le
sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per
soddisfare la presente definizione;
zz) "rifiuti organici": rifiuti organici quali definiti
all'articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
aaa) "centrali ibride": centrali che producono energia elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che
producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili;
bbb) "sistema nazionale di certificazione": sistema nazionale di
certificazione di sostenibilita' di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14
novembre 2019 recante "Istituzione del sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei
bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28
novembre 2019;
ccc) "sistema volontario di certificazione": sistema per la
certificazione di sostenibilita' oggetto di una decisione della
Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4
della direttiva (UE) 2018/2001;
ddd) "valore reale": riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di
produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa
calcolata secondo la metodologia definita nell'Allegato VI, parte C,
o nell'Allegato VII, parte B del presente decreto;
eee) "valore tipico": stima delle emissioni di gas a effetto
serra e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per
una particolare filiera di produzione del biocarburante, del
bioliquido o del combustibile da biomassa, rappresentativa del
consumo dell'Unione;
fff) "valore standard": valore stabilito a partire da un valore
tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze
definite ai sensi del presente decreto, puo' essere utilizzato al
posto di un valore reale;
ggg) "area idonea": area con un elevato potenziale atto a
ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte
rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni
tecnico-localizzative;
hhh) "ristrutturazione importante di primo livello": la
ristrutturazione importante di primo livello come definita in
attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, in materia di applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo n. 192, del 2005, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 18 luglio 2014, n. 165.
- La direttiva 2019/944/UE, e' riportata nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'articolo 2 dell'Allegato della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
- Si riporta il testo dell'articolo 179, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero
di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177,
commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita'
economica.
3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici e'
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di
priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia previsto nella
pianificazione nazionale e regionale e consentito
dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV,
della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nel rispetto del principio di precauzione e
sostenibilita', in base ad una specifica analisi degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di
tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario,
in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale
ed economico, ivi compresi la fattibilita' tecnica e la
protezione delle risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro della salute, possono essere individuate, con
riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che
garantiscono, in conformita' a quanto stabilito dai commi
da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione
della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie
pulite, che permettano un uso piu' razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e
dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per
la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche
appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e
di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di
combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in generale,
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre
energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni
altra operazione di recupero di materia sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi
del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite
mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la
divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza
pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Il Regolamento (UE) 2018/1999 e' riportato nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1,
lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 183. (Definizioni). - (omissis).
d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita'
all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli
impianti dell'industria alimentare;.
(omissis).».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 14 novembre 2019 (Istituzione
del sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 28 novembre 2019, n. 279.
- Per la direttiva (UE) 2018/2001, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 192 del 2005:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i
profili di competenza, con il Ministro della salute e con
il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia
di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle
fonti rinnovabili negli edifici, in relazione all'allegato
I della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni,
sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto
dei seguenti criteri generali, oltre a quelli gia'
esplicitati nel suddetto allegato I:
1) la prestazione energetica degli edifici e'
determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e
CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto
della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della
Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si
calcola per singolo servizio energetico, espresso in
energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalita'
si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i
fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta
all'interno del confine del sistema, per vettore energetico
e fino a copertura totale del corrispondente vettore
energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero
3, e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed
esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti
minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di
prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari,
siano essi di nuova costruzione, oggetto di
ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni
energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia
comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva
2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni
tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di
ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati
con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione
della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il
rispetto della qualita' energetica prescritta, sono
previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini
di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e
parametri complessivi, in termini di indici di prestazione
energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
che in energia primaria non rinnovabile;
3-bis) in fase di progettazione per la
realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione
importante degli edifici esistenti, si tiene conto della
fattibilita' tecnica, funzionale, ambientale ed economica
dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti,
in occasione della sostituzione del generatore di calore,
ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati
di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente
la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una
determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unita'
immobiliare;
3-quater) nel caso di nuova installazione,
sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per
l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento
energetico globale, assicurano la corretta installazione e
il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati
sistemi di regolazione e controllo, eventualmente
differenziandoli per i casi di installazione in edifici
nuovi o esistenti;
3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici
sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti
rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico
degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi
e dei rischi connessi all'attivita' sismica;
3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente
fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non
residenziali, dotati di impianti termici con potenza
nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di
automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo
4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva
2010/31/UE, e successive modificazioni.
(omissis).».