ART. 3
(Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili)
1. L'Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30 percento
come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo. L'Italia intende inoltre adeguare il predetto obiettivo
percentuale per tener conto delle previsioni di cui al regolamento
(UE) n. 2021/1119, volte a stabilire un obiettivo vincolante, per
l'Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, e' assunto un
obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili
nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3
punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021
al 2025 e dal 2026 al 2030.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti in coerenza
con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento dei
consumi statisticamente rilevanti.
4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono
indicate nell'Allegato I al presente decreto.
Note all'art. 3:
- Il regolamento (UE) 2021/1119, e' riportato nelle
note alle premesse.