ART. 3 
 
        (Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili) 
 
1. L'Italia intende conseguire un obiettivo minimo  del  30  percento
come quota complessiva di energia da fonti  rinnovabili  sul  consumo
finale lordo. L'Italia intende inoltre adeguare il predetto obiettivo
percentuale per tener conto delle previsioni di  cui  al  regolamento
(UE) n. 2021/1119, volte a stabilire  un  obiettivo  vincolante,  per
l'Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. 
2. Nell'ambito dell'obiettivo di  cui  al  comma  1,  e'  assunto  un
obiettivo di incremento indicativo di energia  da  fonti  rinnovabili
nei consumi finali per riscaldamento  e  raffrescamento  pari  a  1,3
punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021
al 2025 e dal 2026 al 2030. 
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono  perseguiti  in  coerenza
con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia  e  il
Clima  e  tenendo  conto  dell'evoluzione  e  dell'aggiornamento  dei
consumi statisticamente rilevanti. 
4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono
indicate nell'Allegato I al presente decreto. 
 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il regolamento (UE)  2021/1119,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse.