IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»  che,  in  particolare,
istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale  (nel  prosieguo
«Agenzia») anche ai fini della tutela  della  sicurezza  nazionale  e
dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in  particolare,
l'articolo 11, comma 3; 
  Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82
del 2021, che prevede, in particolare, che  l'Agenzia  e'  dotata  di
autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
settembre  2021,  recante  «Delega  di   funzioni   in   materia   di
cybersicurezza  all'Autorita'  delegata  per   la   sicurezza   della
Repubblica, prefetto  Franco  Gabrielli»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239; 
  Ritenuto di dare attuazione all'articolo 11, comma 3, redigendo  un
regolamento  che  assicuri   l'autonomia   gestionale   e   contabile
dell'Agenzia attraverso la definizione di un sistema contabile idoneo
a rilevare in  modo  corretto  e  tempestivo  i  fatti  di  gestione,
coerente con la missione istituzionale e funzionale al  pronto  avvio
dell'operativita'; 
  Considerata, pertanto, l'opportunita' di  adottare  un  modello  di
rilevazione di costi e ricavi per competenza economica (accrual),  in
grado di  consentire  al  tempo  stesso  la  raccordabilita'  con  le
informazioni contabili prodotte dalle altre amministrazioni pubbliche
che adottano  un  sistema  di  contabilita'  finanziaria  basata  sul
tradizionale sistema per cassa, in attuazione delle previsioni  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, che
consente l'adozione del presente regolamento  in  deroga  anche  alle
disposizioni dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
nonche' alle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  e  nel
rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti; 
  Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato,  anche
tenuto  conto   dell'esigenza   di   assicurare   un   pronto   avvio
dell'operativita' dell'Agenzia e in considerazione  della  necessita'
di dover disporre, entro il 1° gennaio 2022, di un sistema  contabile
necessario per il funzionamento dell'Agenzia; 
  Acquisito il parere del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
della Repubblica; 
  Sulla proposta del Direttore generale dell'Agenzia; 
  Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC); 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  decreto-legge,  il  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
recante  disposizioni   urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,
definizione   dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    b) decreto legislativo, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili»; 
    c) decreto ministeriale, il decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 27 marzo  2013,  recante  criteri  e  modalita'  di
predisposizione del budget economico delle amministrazioni  pubbliche
di contabilita' civilistica; 
    d) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    e) Autorita' delegata, il Sottosegretario di Stato o il  Ministro
senza portafoglio di cui all'articolo 3 del decreto-legge; 
    f) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    g) Direttore generale, il Direttore generale dell'Agenzia per  la
cybersicurezza nazionale; 
    h)  Vice  Direttore  generale,   il   Vice   Direttore   generale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    i)  Organismo  indipendente  di  valutazione  (OIV),  l'organismo
nominato con provvedimento del Direttore generale,  sentito  il  Vice
Direttore generale, che esercita le attribuzioni di cui  all'articolo
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    l) COPASIR, il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della
Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
    m) CIC, il Comitato interministeriale per  la  cybersicurezza  di
cui all'articolo 4 del decreto-legge; 
    n) articolazioni, le articolazioni  collocate  al  di  fuori  dei
Servizi previste dal regolamento di  organizzazione  e  funzionamento
dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6,  comma  1,  del
decreto-legge; 
    o)  Servizi,  le  strutture  di  livello  dirigenziale   generale
previste  dal   regolamento   di   organizzazione   e   funzionamento
dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6,  comma  1,  del
decreto-legge. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11  del
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante:  «Disposizioni
          urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,   definizione
          dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
          dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140: 
              «3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne
          assicura l'autonomia gestionale e  contabile,  e'  adottato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere
          del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, anche in  deroga  all'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di  contabilita'
          generale  dello  Stato  e   nel   rispetto   dei   principi
          fondamentali da  esse  stabiliti,  nonche'  delle  seguenti
          disposizioni: 
                a) il bilancio preventivo e  il  bilancio  consuntivo
          adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          previo parere del CIC, e  sono  trasmessi  alla  Corte  dei
          conti che esercita il controllo previsto  dall'articolo  3,
          comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
                b) il bilancio consuntivo e la relazione della  Corte
          dei conti  sono  trasmessi  alle  Commissioni  parlamentari
          competenti e al COPASIR.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del
          citato decreto-legge n. 82 del 2021: 
              «Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1.
          Omissis. 
              2.  L'Agenzia  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico  ed  e'   dotata   di   autonomia   regolamentare,
          amministrativa, patrimoniale,  organizzativa,  contabile  e
          finanziaria, nei limiti di  quanto  previsto  dal  presente
          decreto.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          l'Autorita'   delegata,   ove   istituita,   si   avvalgono
          dell'Agenzia per l'esercizio delle  competenze  di  cui  al
          presente decreto.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          13 settembre 2021, recante: «Delega di funzioni in  materia
          di cybersicurezza all'Autorita' delegata per  la  sicurezza
          della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2021, n. 239. 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge  di
          contabilita'  e  finanza  pubblica»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  Supplemento
          ordinario. 
              - Il testo vigente dell'articolo 17 della citata  legge
          n. 241 del 1988 e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del decreto legge14 giugno 2021, n.
          82 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.   91
          (Disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed armonizzazione  dei  sistemi  contabili)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del 27 marzo 2013 (Criteri e modalita'  di  predisposizione
          del budget economico  delle  amministrazioni  pubbliche  di
          contabilita'  civilistica)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86, Supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150  recante  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254, Supplemento ordinario: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (56) 
              2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
              3. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato   dello   stesso,   anche   formulando   proposte   e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                e)  propone,  sulla   base   del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto-legge n. 90 del 2014; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
              4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti
          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,
          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.
          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi
          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi
          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le
          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie
          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli
          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di
          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di
          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli
          organi competenti. 
              5. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30, della  legge  3
          agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: 
              «Art. 30 (Comitato parlamentare per la sicurezza  della
          Repubblica). - 1. E' istituito il Comitato parlamentare per
          la sicurezza della Repubblica, composto da cinque  deputati
          e cinque senatori, nominati entro venti giorni  dall'inizio
          di  ogni  legislatura  dai  Presidenti  dei  due  rami  del
          Parlamento in proporzione  al  numero  dei  componenti  dei
          gruppi parlamentari, garantendo comunque la  rappresentanza
          paritaria della maggioranza e delle opposizioni  e  tenendo
          conto della specificita' dei compiti del Comitato. 
              2.  Il  Comitato  verifica,  in  modo   sistematico   e
          continuativo, che l'attivita' del Sistema  di  informazione
          per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
          delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
          Repubblica e delle sue istituzioni. 
              2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di
          quanto  stabilito  dall'articolo  8,   comma   1,   nonche'
          verificare che le attivita' di informazione previste  dalla
          presente   legge   svolte   da   organismi   pubblici   non
          appartenenti al Sistema di informazione  per  la  sicurezza
          rispondano ai principi della presente legge. 
              3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
          un  vicepresidente  e  da  un  segretario,  e'  eletto  dai
          componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il  presidente
          e' eletto  tra  i  componenti  appartenenti  ai  gruppi  di
          opposizione  e  per  la  sua  elezione  e'  necessaria   la
          maggioranza assoluta dei componenti. 
              4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si  procede  al
          ballottaggio tra i due  candidati  che  hanno  ottenuto  il
          maggiore numero di voti. 
              5. In caso di parita' di voti e'  proclamato  eletto  o
          entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
              6. Per l'elezione, rispettivamente, del  vicepresidente
          e del segretario, ciascun componente scrive  sulla  propria
          scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno  ottenuto
          il maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  si
          procede ai sensi del comma 5.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge n. 82 del 2021: 
              «Art.   4   (Comitato    interministeriale    per    la
          cybersicurezza). - 1. Presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
          la  cybersicurezza  (CIC),  con  funzioni  di   consulenza,
          proposta  e  vigilanza   in   materia   di   politiche   di
          cybersicurezza. 
              2. Il Comitato: 
                a) propone al Presidente del Consiglio  dei  ministri
          gli indirizzi  generali  da  perseguire  nel  quadro  delle
          politiche di cybersicurezza nazionale; 
                b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della
          strategia nazionale di cybersicurezza; 
                c) promuove l'adozione  delle  iniziative  necessarie
          per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale
          e  internazionale,  tra  i  soggetti  istituzionali  e  gli
          operatori privati interessati alla cybersicurezza,  nonche'
          per la condivisione delle informazioni e per l'adozione  di
          migliori pratiche e di misure rivolte  all'obiettivo  della
          cybersicurezza e allo sviluppo industriale,  tecnologico  e
          scientifico in materia di cybersicurezza; 
                d) esprime il parere sul bilancio  preventivo  e  sul
          bilancio  consuntivo  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale. 
              3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  ed  e'  composto   dall'Autorita'
          delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e
          della    cooperazione    internazionale,    dal    Ministro
          dell'interno, dal Ministro della  giustizia,  dal  Ministro
          della difesa, dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          dal Ministro dello sviluppo economico, dal  Ministro  della
          transizione  ecologica,  dal  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca,  dal  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
              4.  Il   direttore   generale   dell'Agenzia   per   la
          cybersicurezza nazionale svolge le funzioni  di  segretario
          del Comitato. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          chiamare a partecipare alle sedute del  Comitato,  anche  a
          seguito di loro richiesta, senza  diritto  di  voto,  altri
          componenti  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   altre
          autorita' civili e militari di  cui,  di  volta  in  volta,
          ritenga necessaria la presenza in relazione alle  questioni
          da trattare. 
              6.  Il  Comitato  svolge  altresi'  le  funzioni   gia'
          attribuite al Comitato interministeriale per  la  sicurezza
          della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della  legge
          3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge  perimetro  e  dai
          relativi  provvedimenti  attuativi,  fatta  eccezione   per
          quelle previste dall'articolo 5 del medesimo  decreto-legge
          perimetro.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 1,
          del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
              «Art.   6   (Organizzazione   dell'Agenzia    per    la
          cybersicurezza  nazionale).  -  1.  L'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia sono  definiti  da  un  apposito
          regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione
          fino ad  un  numero  massimo  di  otto  uffici  di  livello
          dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di
          trenta articolazioni di livello dirigenziale  non  generale
          nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia
          ai sensi dell'articolo 18, comma 1.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  11,   comma   3   del
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.