Art. 4 
 
                  Definizione del sistema contabile 
 
  1. Il  sistema  contabile  dell'Agenzia  e'  ispirato  ai  principi
civilistici e ad  essa  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
legislativo, al  fine  di  assicurare  l'armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni  pubbliche
in contabilita' civilistica, ai sensi dell'articolo 2 della legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  2. Il sistema contabile e' costituito dall'insieme dei  principi  e
delle regole, nonche' dal processo e dai documenti mediante  i  quali
si  rilevano  in  via  preventiva,  concomitante  e   consuntiva   le
operazioni di gestione. Il sistema contabile supporta la  definizione
degli obiettivi, la  verifica  della  coerenza  delle  operazioni  di
gestione con gli obiettivi stessi e la rendicontazione sui  risultati
conseguiti, in termini economici, finanziari e patrimoniali. 
  3. Il sistema contabile dell'Agenzia e'  basato  sul  principio  di
competenza  economica,  ai  fini  della  rilevazione  e   imputazione
all'esercizio degli effetti delle  operazioni  di  gestione,  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo. 
  4. Il sistema  contabile  dell'Agenzia  si  avvale  di  un  sistema
informativo  gestionale  integrato,  che  assicura  la   completezza,
l'unicita' e la coerenza delle informazioni. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2,  della  citata
          legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art.  2  (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  dei
          sistemi contabili). - 1. Per  consentire  il  perseguimento
          degli obiettivi  di  cui  all'articolo  1,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  l'armonizzazione   dei   sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  amministrazioni
          pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali,
          e dei relativi termini di presentazione e approvazione,  in
          funzione  delle  esigenze  di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica.  I  sistemi  e  gli
          schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli
          adottati in ambito europeo ai fini della  procedura  per  i
          disavanzi eccessivi. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) adozione di regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato al fine di  consentire  il
          consolidamento e il monitoraggio  in  fase  di  previsione,
          gestione e rendicontazione dei conti delle  amministrazioni
          pubbliche; 
                b)   definizione   di   una   tassonomia    per    la
          riclassificazione dei dati contabili e di bilancio  per  le
          amministrazioni pubbliche tenute al regime di  contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi di cui alla lettera a); 
                c) adozione di comuni schemi di  bilancio  articolati
          in missioni e programmi  coerenti  con  la  classificazione
          economica   e   funzionale   individuata   dagli   appositi
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e  relativi  conti  satellite,  al  fine  di  rendere  piu'
          trasparenti e significative le  voci  di  bilancio  dirette
          all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di  un
          sistema unico di  codifica  dei  singoli  provvedimenti  di
          spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; 
                d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema  di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  che  si  ispirino   a
          comuni criteri di contabilizzazione; 
                e)  adozione  di  un   bilancio   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          o altri organismi controllati, secondo uno schema  definito
          dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con  i
          Ministri interessati; 
                f)  definizione  di  un  sistema  di  indicatori   di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri  e  metodologie  comuni
          alle diverse amministrazioni individuati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri. 
              3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
          un nomenclatore che illustra le definizioni degli  istituti
          contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
          tipologia  di  enti,  a  cui  si  conformano   i   relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  Decorso  tale   termine   per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
          proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e  rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo. I decreti legislativi che comportino  riflessi  di
          ordine finanziario devono essere corredati della  relazione
          tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 
              5.  Ai   fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
                a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia
          e delle finanze, uno dei quali con funzioni di  presidente,
          e   un   rappresentante   per   ciascuno   dei    Ministeri
          dell'interno,      della      difesa,      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri; 
                b)  un  rappresentante  tecnico  dell'amministrazione
          della Camera dei deputati e  uno  dell'amministrazione  del
          Senato   della   Repubblica,   designati   dai   rispettivi
          Presidenti, come invitati permanenti, e  un  rappresentante
          della Corte dei conti; 
                c) un rappresentante dell'ISTAT; 
                d) sette rappresentanti degli enti  territoriali,  di
          cui tre designati dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          uno dei quali per  le  autonomie  speciali,  uno  designato
          dall'Unione delle province d'Italia  (UPI),  uno  designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
                e)        tre        esperti        in        materia
          giuridico-contabile-economica. 
              6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,
          le seguenti parole:  "nonche'  al  fine  di  armonizzare  i
          sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio  dei  medesimi
          enti e i relativi termini di presentazione e  approvazione,
          in funzione delle esigenze di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica"; 
                b)  all'articolo  2,  comma  2,  la  lettera  h)   e'
          sostituita dalla seguente: 
                "h) adozione di regole contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine"; 
                c) all'articolo 2,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1 e' adottato entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali"; 
                d) all'articolo 3, comma 6, terzo  periodo,  dopo  le
          parole:  "l'esercizio  della  delega"  sono   inserite   le
          seguenti: "o successivamente"; 
                e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole:
          "trenta  componenti  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "trentadue  componenti,  due   dei   quali   rappresentanti
          dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,". 
              7. Il comitato  per  i  principi  contabili  agisce  in
          reciproco raccordo con la  Commissione  tecnica  paritetica
          per il federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
          legge 5 maggio  2009,  n.  42,  per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera h), della  medesima  legge
          con  lo  scambio  di  tutte  le  risultanze  relative  alla
          armonizzazione dei bilanci pubblici. 
              8. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
          tre anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          medesimi, tenendo anche conto dei  decreti  legislativi  da
          adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto  dei
          principi e criteri direttivi  e  con  le  stesse  modalita'
          previsti dal presente articolo.».