Art. 6 Conferimento di speciali incarichi 1. In relazione a specifiche esigenze di servizio, le funzioni inerenti alla posizione di Capo Servizio e a quella di Capo Divisione possono essere temporaneamente attribuite, a titolo di speciale incarico, a dipendenti inquadrati in segmenti inferiori a quello cui sono associate le relative posizioni. La copertura di tali posizioni, soggetta a periodica rivalutazione, non attribuisce titolo all'avanzamento al segmento superiore, ma e' considerata a tali fini insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, ai sensi dell'articolo 57, comma 4.