Art. 6 
 
                 Conferimento di speciali incarichi 
 
  1. In relazione a specifiche  esigenze  di  servizio,  le  funzioni
inerenti alla posizione di Capo Servizio e a quella di Capo Divisione
possono essere  temporaneamente  attribuite,  a  titolo  di  speciale
incarico, a dipendenti inquadrati in segmenti inferiori a quello  cui
sono associate le relative posizioni. La copertura di tali posizioni,
soggetta  a   periodica   rivalutazione,   non   attribuisce   titolo
all'avanzamento al segmento superiore, ma e' considerata a tali  fini
insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, ai sensi
dell'articolo 57, comma 4.