art. 1 (commi 901-1000)
  901. All'Istituto comprensivo « Pietro Paolo Mennea »  di  Barletta
e' riconosciuto un contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 al fine
di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del  presente
comma,   l'adozione   degli   interventi   di   ristrutturazione    e
riqualificazione dei campi sportivi  del  plesso  scolastico,  tenuto
anche  conto  degli   obiettivi   di   riduzione   di   fenomeni   di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' di  miglioramento  della
qualita' urbana e di  riqualificazione  del  tessuto  sociale,  anche
attraverso la promozione di attivita' sportiva. 
  902.  Al  fine  di   favorire   la   diffusione   delle   attivita'
assistenziali  sia  nel  campo  sociale  che  sanitario  nonche'   le
attivita' educative della Fondazione « Istituto Filippo Cremonesi  »,
e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per  l'anno  2022  in  favore
della stessa allo scopo di sostenere le  fondamentali  attivita'  che
svolge all'interno della comunita' in cui opera. 
  903. Al fine  di  mettere  a  disposizione  del  pubblico  e  degli
studiosi il patrimonio artistico e culturale  di  Franco  Zeffirelli,
risultato  di  quasi  settant'anni  di  carriera  e   dichiarato   di
particolare interesse storico da parte del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali ai sensi codice di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, in data 29 gennaio 2009, e' autorizzata la spesa
di 200.000 euro per l'anno 2022 a  favore  della  Fondazione  privata
senza fini di lucro « Franco Zeffirelli ONLUS », istituita nel 2015. 
  904. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della
Democrazia cristiana e' autorizzata la  spesa  di  euro  200.000  per
l'anno 2022  a  favore  della  Fondazione  De  Gasperi  ai  fini  del
programma straordinario di valorizzazione dell'archivio  degasperiano
inedito, oltreche' della promozione di ricerche, seminari e  convegni
da svolgere presso scuole superiori,  universita'  e  amministrazioni
locali. 
  905. Al fine di sostenere i lavori  di  messa  in  sicurezza  della
Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldiero in provincia  di
Verona che presenta l'interesse culturale di cui  agli  articoli  10,
comma 1, e 12 del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000  euro
in favore della parrocchia di Caldiero. 
  906. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative  al
viadotto sulla strada provinciale n.  24  al  chilometro  35+500,  in
localita' Valle Brembilla, e' assegnato alla provincia di Bergamo  un
contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023. 
  907.  Allo  scopo  di  finanziare  le  iniziative   finalizzate   a
incrementare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale  materiale  e
immateriale della Capitale italiana della cultura, e' autorizzata  la
spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata  alle  citta'
di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno
2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. Al fine di sostenere  e  valorizzare  l'attivita'
culturale gravemente penalizzata  dal  COVID-19  e'  autorizzata  per
l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a  favore  della  Fondazione  la
Versiliana di Pietrasanta. 
  908. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi  che  portarono
la salma del Milite ignoto a Roma e  di  preservarne  la  memoria  in
favore delle future generazioni, e' autorizzata la spesa  di  300.000
euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno  della
memoria  attraverso  un  itinerario  che  raggiunga  almeno  tutti  i
capoluoghi di regione e le maggiori citta' italiane non coinvolte nel
percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unita' nazionale. 
  909. Al fine di proseguire, nel  limite  di  spesa  autorizzato  ai
sensi  del  presente  comma,  gli  interventi   di   riqualificazione
energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei  locali  della
Palestra Pertini e annesse aule della Scuola media « Giacomo Leopardi
», e' autorizzata la spesa in favore del comune di  Trofarello  di  l
milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
  910. Al fine di consentire, nel  limite  di  spesa  autorizzato  ai
sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di  manutenzione
straordinaria  con  efficientamento  energetico   dell'immobile   con
piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi, localita' San
Fedele, e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024. 
  911. Per la riqualificazione, nel limite di  spesa  autorizzato  ai
sensi del presente comma, del  compendio  del  Monte  San  Primo  del
comune di Bellagio, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
  912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  dopo  il
comma 225 e' inserito il seguente: 
  « 225-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  219  a  224  si
applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31
dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a  decorrere
dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non puo' eccedere il 10 per
cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati  e
puo' essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo ». 
  913.  Con  riferimento  alle  cartelle  di   pagamento   notificate
dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al  31  marzo  2022,  il
termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto
dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli
articoli 30 e 50, comma  1,  dello  stesso  decreto,  in  centottanta
giorni. 
  914. All'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), la cifra: « 40.000,00 » e'  sostituita
dalla seguente: « 75.000,00 »; 
    b) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1
possono concedere finanziamenti a societa' a responsabilita' limitata
senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per
un importo non superiore ad euro 100.000,00 »; 
    d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: « , prevedendo comunque una durata dei finanziamenti  fino  a
quindici anni »; 
    e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: « , escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante
i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale ». 
  915. I risparmiatori che, entro il termine di cui  all'articolo  1,
comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano  presentato,
tramite la  procedura  di  compilazione  telematica  dell'istanza  di
indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  8  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda  incompleta
ovvero abbiano  avviato  la  procedura  telematica  entro  i  termini
previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di  cui
all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, a condizione che la  domanda  di  indennizzo  sia  completata  o
finalizzata  con  l'idonea  documentazione  attestante  i   requisiti
previsti, a pena di decadenza, entro il 15 marzo 2022. 
  916. Ferma restando l'ordinaria attivita' istruttoria  e  decisoria
della Commissione tecnica, di cui all'articolo 1,  comma  501,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'eventuale ammissione all'indennizzo
delle domande di cui al comma 915 e' disposta dopo  il  completamento
delle procedure di indennizzo di cui  ai  commi  501  e  502-bis  del
predetto articolo 1  e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  che
residuano a legislazione vigente. 
  917. Al fine di realizzare la  piena  autonomia  organizzativa  del
CONI e in coerenza con  gli  standard  di  indipendenza  e  autonomia
previsti dal  Comitato  internazionale  olimpico,  nel  limite  della
dotazione organica del CONI stabilita a  legislazione  vigente,  sono
ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro: 
    a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non  dirigente
a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., gia'  dipendente  del
CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021,
prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento  e  comando
obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del  decreto-legge  29
gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43; 
    b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non  dirigente
a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del  30
gennaio  2021,  prestava  servizio  presso  il  CONI  in  regime   di
avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo  1
del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito  dalla  legge  24
marzo 2021, n. 43; 
    c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non  dirigente
a tempo  indeterminato  di  Sport  e  Salute  S.p.A.  indicato  dalla
societa' stessa d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  da  individuare  tra  il
personale impiegato presso il CONI in  esecuzione  del  contratto  di
servizio alla data del 30 gennaio 2021. 
  918. Sono  parimenti  trasferiti  i  corrispondenti  fondi  per  il
trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione  dei  contratti
di cui al comma 917 e' comunque subordinata all'assenso del personale
interessato, da manifestare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  919. Il personale di cui  al  comma  917,  lettere  a),  b)  e  c),
mantiene i trattamenti economici e normativi previsti  dai  contratti
collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati  alla  data
del  trasferimento,  ivi  inclusi  l'inquadramento  e  i  trattamenti
economici individuali in godimento alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, fino alla loro scadenza o  comunque  fino  alla
stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi  di  settore,
regolati dalla sola disciplina privatistica  e  non  dalla  normativa
generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed  e'
collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso  il  CONI,
non  alimentabile  successivamente.  I  costi  del   personale   sono
interamente riconosciuti dal CONI. 
  920. Il CONI e' autorizzato all'assunzione a  tempo  indeterminato,
secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente  in  tema  di
pubblico impiego, delle unita' di personale dirigente e non dirigente
sino   al   completamento   della   dotazione   organica    stabilita
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n.  5,  convertito
dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della
cessione dei contratti  di  cui  al  comma  917.  La  cessazione  del
rapporto di lavoro  del  personale  dirigente  e  non  dirigente  del
contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di  procedere  a
reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi  del
primo e  del  secondo  periodo  del  presente  comma  si  applica  il
contratto collettivo nazionale  del  personale,  dirigenziale  e  non
dirigenziale, del comparto funzioni centrali, sezione  enti  pubblici
non economici. 
  921. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge  sono  abrogati  i  commi  2,  3  e  4  dell'articolo   1   del
decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24  marzo
2021, n. 43, con conseguente caducazione  delle  connesse  procedure,
ove avviate. 
  922. Dalle disposizioni di cui ai commi da 917  a  921  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  923. Al fine di sostenere le federazioni  sportive  nazionali,  gli
enti di promozione sportiva e le  associazioni  e  societa'  sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,
la sede legale o la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,
ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2020, sono sospesi: 
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  operano  in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio  2022  al  30  aprile
2022; 
    b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 
    c) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio,  marzo  e  aprile
2022; 
    d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi  in
scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. 
  924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento  del  totale
dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore  residuo.  Il
versamento della prima rata avviene entro il 30  maggio  2022,  senza
interessi. I versamenti relativi al  mese  di  dicembre  2022  devono
essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa  luogo
al rimborso di quanto gia' versato. 
  925. Al fine di migliorare lo  svolgimento  delle  funzioni  e  dei
compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti  all'Ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza,  di  garantire
la  professionalita'  e  la  competenza  del  personale  nonche'   il
mantenimento  delle   capacita'   operative   e   gestionali   e   di
salvaguardare l'indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' medesima,
e' istituito un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022. 
  926. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il  presente  comma
si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei  confronti
delle  strutture  di  cui  all'articolo  4,  comma  13,  del  decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  in  condizioni  di  parita'
rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai  soli  fini
del riconoscimento del ristoro  ai  sensi  del  presente  comma,  nei
confronti delle strutture  di  cui  all'articolo  4,  comma  13,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il  raggiungimento  del
limite del 90 per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per
cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A  tal
fine,  il  riconoscimento  dell'eventuale   ristoro   alle   predette
strutture e' regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per  la
compensazione  della  mobilita'  sanitaria,  a  seguito  di  apposita
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede
di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 ». 
  927. Il presente comma nonche' i  commi  da  928  a  944  recano  i
principi  fondamentali  di   disciplina   della   sospensione   della
decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico  del
libero professionista in caso di malattia o  in  casi  di  infortunio
avvenuto per causa violenta  in  occasione  di  lavoro,  da  cui  sia
derivata la morte o un'inabilita' permanente al  lavoro,  assoluta  o
parziale,  ovvero  un'inabilita'  temporanea  assoluta  che   importi
l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni ai sensi dell'articolo
2 del testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124. 
  928. Le disposizioni di cui al comma 927 si  applicano  a  tutti  i
casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e  a
tutte le malattie ancorche' non correlate al lavoro. 
  929. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale  per
grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero  in  caso
di cure domiciliari, se sostitutive  del  ricovero  ospedaliero,  che
comportano  un'inabilita'  temporanea  all'esercizio   dell'attivita'
professionale,  nessuna  responsabilita'  e'   imputata   al   libero
professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un  termine
tributario stabilito in favore  della  pubblica  amministrazione  per
l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire  da
parte del libero professionista nei  sessanta  giorni  successivi  al
verificarsi dell'evento. 
  930. La disposizione di cui al comma  927  si  applica  al  termine
stabilito in favore della pubblica amministrazione che  ha  carattere
di perentorieta' e per il cui inadempimento e' prevista una  sanzione
pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo
cliente. 
  931. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma  929  sono
sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal  giorno
d'inizio  delle  cure  domiciliari  fino  a  trenta  giorni  dopo  la
dimissione dalla struttura sanitaria  o  la  conclusione  delle  cure
domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica  per
periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a  tre
giorni. 
  932. Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927  a  944
devono essere  eseguiti  entro  il  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine del periodo di sospensione. 
  933. Ai fini dei commi da 927 a 944: 
    a) per « libero professionista » s'intende la persona fisica  che
esercita come attivita' principale  una  delle  attivita'  di  lavoro
autonomo per le quali e' previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi
albi professionali; 
    b) per « infortunio » s'intende l'evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna, che  produce  lesioni  corporali  obiettivamente
constatabili; 
    c) per « grave malattia  »  s'intende  uno  stato  patologico  di
salute, non derivante da infortunio, la  cui  gravita'  sia  tale  da
determinare  il   temporaneo   mancato   svolgimento   dell'attivita'
professionale, a causa della necessita' di  provvedere  ad  immediate
cure  ospedaliere  o  domiciliari,  ovvero  a  indagini   e   analisi
finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute; 
    d) per « cura domiciliare  »  s'intende  la  cura  a  seguito  di
infortunio  o  per  malattia  grave,   nonche'   l'erogazione   delle
prestazioni  mediche,  riabilitative,  infermieristiche  e  di  aiuto
infermieristico necessarie e  appropriate  in  base  alle  specifiche
condizioni di salute della persona  ai  sensi  dell'articolo  22  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65
del 18 marzo 2017; 
    e) per « intervento chirurgico »  s'intende  l'intervento  svolto
presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello
stato di salute del libero professionista. 
  934. La sospensione dei termini tributari  disposta  ai  sensi  del
comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da  parte
del libero professionista si applica solo nel  caso  in  cui  tra  le
parti esiste un mandato  professionale  avente  data  antecedente  al
ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. 
  935. Copia dei mandati professionali, unitamente a  un  certificato
medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria
o dal medico curante,  deve  essere  consegnata  o  inviata,  tramite
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con  posta  elettronica
certificata  (PEC),  presso  i  competenti  uffici   della   pubblica
amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste
dai commi da 927 a 944. 
  936. Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937 e' equiparato  il
parto  prematuro  della   libera   professionista.   Al   verificarsi
dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di  cui  al
comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno  del  ricovero  per  il
parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera  professionista
deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste  dal
comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria
o dal medico curante, attestante lo  stato  di  gravidanza,  la  data
presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e  la  data
del  parto,  nonche'  copia  dei  mandati  professionali  dei  propri
clienti. 
  937. In caso di interruzione della gravidanza,  avvenuta  oltre  il
terzo  mese  dall'inizio  della  stessa,  i  termini  relativi   agli
adempimenti di cui al comma  929  sono  sospesi  fino  al  trentesimo
giorno  successivo  all'interruzione  della  gravidanza.  La   libera
professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione  della
gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le  medesime  modalita'
previste dal  comma  935  un  certificato  medico,  rilasciato  dalla
struttura sanitaria o dal medico  curante,  attestante  lo  stato  di
gravidanza, la data presunta d'inizio  della  gravidanza  e  la  data
dell'interruzione   della   stessa,   nonche'   copia   dei   mandati
professionali dei propri clienti. 
  938. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari
di cui ai commi da 929 a 932 si applica anche nel caso di decesso del
libero professionista, purche' esista un mandato professionale tra le
parti avente data antecedente al decesso.  I  termini  relativi  agli
adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi per sei mesi a decorrere
dalla data del decesso. 
  939. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista,  il
cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica
amministrazione, il relativo mandato professionale. 
  940. Le disposizioni di cui ai commi da  927  a  944  si  applicano
anche  in  caso  di  esercizio  della  libera  professione  in  forma
associata o  societaria,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in
materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o
dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato  o
malato   sia   nominativamente   responsabile    dello    svolgimento
dell'incarico professionale. 
  941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui  pagamento  e'
stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944,  si
applicano gli interessi al tasso legale. Gli  interessi,  da  versare
contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per  il
periodo di tempo decorrente dalla scadenza  originaria  a  quella  di
effettivo pagamento. 
  942. La  pubblica  amministrazione  puo'  richiedere  alle  aziende
sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti
di coloro  che  richiedono  l'applicazione  della  sospensione  degli
adempimenti ai sensi dei commi da 927  a  944.  All'attuazione  delle
predette  disposizioni  le  amministrazioni  interessate   provvedono
nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. 
  943. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della  decorrenza
di termini ai sensi dei commi da 927 a 944 sulla base  di  una  falsa
dichiarazione o attestazione e' punito con una sanzione pecuniaria da
2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.  Ogni
altra violazione delle disposizioni dei commi da 927 a 942 e'  punita
con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. 
  944. Le sanzioni di cui al comma  943  si  applicano,  altresi',  a
chiunque favorisca il compimento degli illeciti di  cui  al  medesimo
comma. 
  945.  Allo  scopo  di  promuovere  e  di  incrementare  la  ricerca
applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il
contrasto alle pandemie, e' istituita la Fondazione « Biotecnopolo di
Siena », di seguito denominata « Fondazione », con sede a Siena,  che
svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle  attivita'  di
studio,  di   ricerca,   di   sviluppo   tecnico-scientifico   e   di
trasferimento tecnologico e dei processi  innovativi,  a  partire  da
quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la
Fondazione  svolge  altresi'  le  funzioni  di   hub   antipandemico,
avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento  dei
patogeni virali, per la ricerca,  lo  sviluppo  e  la  produzione  di
vaccini  ed  anticorpi  monoclonali  per  la  cura  delle   patologie
epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni
con i centri  coinvolti  nello  sviluppo  di  vaccini  anche  animali
secondo  il  modello   onehealth.   La   Fondazione   favorisce,   in
collaborazione con altri soggetti  nazionali  ed  internazionali,  la
realizzazione di  programmi  per  la  ricerca,  l'innovazione  ed  il
trasferimento tecnologico al  sistema  produttivo  nell'ambito  delle
applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute
umana,  nonche'   le   ulteriori   attivita'   progettuali   connesse
all'attuazione degli interventi del  PNRR  in  tali  ambiti.  Per  le
finalita' di cui al presente comma, la Fondazione  instaura  rapporti
con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero. 
  946.  Sono  membri  fondatori   della   Fondazione   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e  della
ricerca, il Ministero della salute  e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, ai quali e' attribuita la vigilanza sulla Fondazione. 
  947. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
e' approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le  finalita'
e il modello organizzativo e individua le  attivita'  strumentali  ed
accessorie  alle  predette  finalita'.  Lo  statuto  disciplina,  tra
l'altro, le modalita' di  collaborazione  o  di  partecipazione  alla
Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali,  in  particolare,
la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), nonche' le  modalita'  con
cui  tali  soggetti  possono  concorrere  al  sostegno  economico   e
finanziario del progetto scientifico e di  trasferimento  tecnologico
della Fondazione medesima. 
  948. Il patrimonio della Fondazione e' costituito  da  apporti  dei
Ministeri di cui al comma 946 e  incrementato  da  ulteriori  apporti
dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e
privati. La Fondazione puo' avvalersi,  altresi',  di  contributi  di
enti pubblici e privati, secondo le modalita' stabilite  da  apposite
convenzioni stipulate con i suddetti enti. 
  949. Per la costituzione della Fondazione e  per  la  realizzazione
del  progetto  volto  ad  incrementare   la   ricerca   applicata   e
l'innovazione  nel  campo  delle  scienze  umane  e  delle  patologie
epidemico-pandemiche e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per
l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di  dotazione  e  al
fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello  Stato
sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la  tesoreria
dello  Stato,  intestato  alla  Fondazione.  Fermo  restando   quanto
previsto dal decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  le  iniziative
promosse dalla Fondazione possono altresi' essere finanziate  con  le
risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  e),  numero  3,  del
citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per  l'intervento  «
Ecosistemi innovativi della salute », nel  rispetto  degli  obiettivi
intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022,  individuati  nella
relativa  scheda  progetto   allegata   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340
milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni
di hub antipandemico. Per i  progetti  finanziati  con  le  rimanenti
risorse autorizzate per l'intervento «  Ecosistemi  innovativi  della
salute », restano fermi  tempistica  e  obiettivi  individuati  nella
citata scheda progetto. 
  950. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione  della
Fondazione e di  conferimento  e  di  devoluzione  alla  stessa  sono
esclusi da ogni tributo e diritto e  sono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale. 
  951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del  settore
biomedicale, con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico
di cui all'articolo 42 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono da destinare  alla  promozione  della  ricerca  e  riconversione
industriale del settore biomedicale. A tal fine  e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un  fondo,
denominato « Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico
», cui sono attribuite anche le risorse da  assegnare  ai  sensi  del
comma  1-bis  del  medesimo  articolo  42.  Il  Fondo  opera  per  il
potenziamento  della  ricerca,  lo  sviluppo   e   la   riconversione
industriale del  settore  biomedicale  per  la  produzione  di  nuovi
farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica  e  di  dispositivi
medicali,  anche  attraverso  la  realizzazione  di  poli   di   alta
specializzazione. Per la realizzazione degli  interventi  di  cui  al
presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della
Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  952. In considerazione della rilevanza  ricoperta  all'interno  dei
progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026
e  della   prodromicita'   all'avvio   dei   successivi   lavori   di
riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex  SS639,  denominata
secondo Lotto funzionale « San Gerolamo », nonche' in  considerazione
del carattere di indifferibilita' e urgenza connesso al grave rischio
idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza
e  per  il  completamento  delle  tre  aree  di  intervento  attivate
nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni
di Lecco (localita' Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla
riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo  ex  SS639  e'
autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per  l'anno  2022,  di  30
milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2024. 
  953. All'articolo 82, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, dopo la parola: « Aosta, » sono inserite le seguenti: « Trieste,
Ancona, ». 
  954. Per le compensazioni degli  oneri  di  servizio  pubblico  sui
servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso  alcuni
tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati  dai
vettori conseguentemente all'esito della  relativa  gara  di  appalto
europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui  agli
articoli 16 e 17 del regolamento (CE)  n.  1008/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24  settembre  2008,  sono  stanziati  3
milioni di euro per l'anno 2022. La  regione  Friuli  Venezia  Giulia
concorre, a titolo di  cofinanziamento,  per  un  importo  pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2022. 
  955. Per le compensazioni degli  oneri  di  servizio  pubblico  sui
servizi aerei di linea da  e  per  l'aeroporto  di  Ancona,  verso  i
principali    aeroporti    nazionali,    accettati    dai     vettori
conseguentemente all'esito della relativa  gara  di  appalto  europea
espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli
16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono  stanziati  3  milioni  di
euro per l'anno  2022.  La  regione  Marche  concorre,  a  titolo  di
cofinanziamento, per un importo pari a  3,177  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  956. In relazione all'evolversi della situazione  epidemiologica  e
al fine di garantire il corretto svolgimento  degli  esami  di  Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo  di  istruzione  per  l'anno
scolastico  2021/2022,  con  una  o  piu'  ordinanze   del   Ministro
dell'istruzione,   possono,   sentite   le   competenti   Commissioni
parlamentari, essere adottate specifiche misure  per  la  valutazione
degli apprendimenti  e  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo  di  istruzione,  anche  tra
quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41.  Le
specifiche misure adottate ai sensi del  presente  comma  non  devono
determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  957. Al comma 5-bis dell'articolo 35  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « cinque anni » sono inserite  le
seguenti: « , ad eccezione  dei  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi  delle  istituzioni  scolastiche  ed   educative   che
permangono nella sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni ». 
  958. Al fine  di  corrispondere  alle  esigenze  delle  istituzioni
scolastiche connesse all'emergenza  epidemiologica,  all'articolo  59
del  decreto-legge  25   maggio   2021   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  dopo  il  comma
9-bis e' inserito il seguente: 
  « 9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle  procedure  di
cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo  le  relative  operazioni  sono
destinati sino al 15 febbraio  2022  alle  immissioni  in  ruolo  con
decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei  soggetti  di
cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la
pubblicazione della graduatoria avviene dopo il  31  agosto  2021  ed
entro il 30 novembre 2021 ». 
  959. All'articolo 230-bis, comma 2,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «  a  prorogare  »  sono
inserite le seguenti: « o, qualora non gia' attribuiti, in tutto o in
parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui
al terzo periodo, gli incarichi riguardanti »; 
    b) al primo periodo, la parola: «  2021  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « 2022 »; 
    c) al terzo periodo, le parole: « pari a 7,9 milioni di euro  per
l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 7,9 milioni di
euro annui per gli anni 2021 e 2022 ». 
  960. All'articolo 58 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 5-septies e' sostituito dal seguente: 
  « 5-septies. Nel limite di spesa  di  cui  al  comma  5-bis,  primo
periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il  Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad avviare una procedura selettiva per
la  copertura  dei  posti  eventualmente  residuati  all'esito  delle
procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati  secondo  le
modalita' ivi previste. La  procedura  selettiva  e'  finalizzata  ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere  dal  1°  settembre
2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma
5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per  mancata
disponibilita' di posti nella  provincia  di  appartenenza.  I  posti
eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al
comma 5-sexies sono utilizzati per  il  collocamento  in  ruolo,  una
tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria  nazionale  formulata
sulla  base  del  punteggio  attribuito  a   seguito   di   selezioni
provinciali,  dei  partecipanti  che  non   abbiano   precedentemente
partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando
per la provincia di appartenenza.  I  posti  eventualmente  residuati
all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono
utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e
nell'ordine della medesima  graduatoria  nazionale,  sulla  base  del
punteggio attribuito a seguito  delle  graduatorie  provinciali,  dei
partecipanti che siano risultati in soprannumero nella  provincia  in
virtu' della propria posizione nelle  graduatorie  di  cui  al  comma
5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i  rapporti
instaurati  a  tempo  parziale  non  possono  essere  trasformati  in
rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato  il  numero  di
ore lavorative, se non in presenza di risorse  certe  e  stabili.  Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo  del  personale
assunto ai sensi del presente  comma  e  dei  commi  precedenti  sono
utilizzate, nell'ordine, per la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
rapporti instaurati ai  sensi  dei  commi  5-ter  e  5-sexies  e  del
presente  comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
selettiva,  al  fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento  delle
attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti
e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies
sono ricoperti mediante supplenze temporanee del  personale  iscritto
nelle vigenti graduatorie. Il  personale  immesso  in  ruolo  non  ha
diritto,  ne'  ai  fini  giuridici  ne'  a   quelli   economici,   al
riconoscimento del servizio prestato quale dipendente  delle  imprese
titolari di contratti per lo svolgimento dei  servizi  di  pulizia  e
ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario
per il numero di aspiranti inserito in graduatoria,  di  quelli  resi
nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa
di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di  ammissione  e  le
cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso  l'aver
partecipato alla relativa  procedura,  nonche'  i  requisiti  per  la
partecipazione alla procedura selettiva, le modalita' di  svolgimento
e i termini  per  la  presentazione  delle  domande  determinati  con
decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di  concerto  con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  sessanta
giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione ». 
  961. E' istituito un fondo nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni  di
euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62  milioni
di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro  per  l'anno  2027,  71
milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno  2029,
77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032,  destinato  al
finanziamento  di  assunzioni  in  deroga  alle  ordinarie   facolta'
assunzionali,  con  correlato  incremento,  ove   necessario,   delle
dotazioni organiche delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un  importo  non
superiore al 5 per cento delle predette  risorse  e'  destinato  alle
relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si
provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie,  con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e  delle
finanze, sentiti  i  Ministri  dell'interno,  della  difesa  e  della
giustizia. 
  962. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni  di
euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 1  milione  di  euro
per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029,  3,5  milioni  di
euro per l'anno 2030, 4,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2031  e  18
milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. 
  963. Presso il Ministero del turismo e' istituito un  fondo  per  i
cammini religiosi, con una dotazione di 3  milioni  di  euro  per  il
2022,  per  il  rilancio  e  la  promozione  turistica  dei  percorsi
cosiddetti « cammini » religiosi e il recupero  e  la  valorizzazione
degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del  Ministero  del
turismo sono dettate le misure attuative del presente comma. 
  964. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti: 
  « 4-quinquies. In relazione alle concessioni autostradali, al  fine
di promuovere l'innovazione tecnologica  e  la  sostenibilita'  delle
infrastrutture autostradali assicurando,  al  contempo,  l'equilibrio
economicofinanziario,   in   sede    di    gara,    l'amministrazione
aggiudicatrice, nel rispetto  della  disciplina  regolatoria  emanata
dall'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti,  puo'  prevedere  che
all'equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in
alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma  2,
secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50, risorse finanziarie messe a  disposizione  da  un  altro
concessionario di infrastruttura autostradale,  purche'  quest'ultima
sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella  oggetto
di aggiudicazione. 
  4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies: 
    a) il concessionario autostradale che  mette  a  disposizione  le
risorse finanziarie: 
      1) sottoscrive la  convenzione  di  concessione  unitamente  al
concessionario, selezionato all'esito  della  procedura  di  evidenza
pubblica; 
      2)    e'    solidalmente     responsabile     nei     confronti
dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte  del
titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi  derivanti
dalla convenzione di concessione; 
      3)  incrementa,  in  misura  corrispondente  all'entita'  delle
risorse messe a disposizione ed anche ai  fini  della  determinazione
del valore di subentro, l'importo degli  investimenti  effettuati  in
relazione all'infrastruttura ad esso  affidata,  fermi  restando  gli
obblighi di investimento definiti nella  convenzione  di  concessione
relativa alla medesima infrastruttura; 
    b) il  concessionario  autostradale  beneficiario  delle  risorse
finanziarie  riduce,  in  misura  corrispondente  all'entita'   delle
risorse messe a disposizione ed anche ai  fini  della  determinazione
del valore di subentro, l'importo degli  investimenti  effettuati  in
relazione  all'infrastruttura  ad  esso  affidata.  Gli  investimenti
effettuati   dal   concessionario   si   intendono   eseguiti   anche
nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse
finanziarie; 
    c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera  b)
nei confronti del concessionario di  cui  alla  lettera  a)  assumono
rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ». 
  965. Al comma 4-bis dell'articolo 58 del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    « f-bis) installazione di impianti per la ventilazione  meccanica
controllata (VMC) con recupero di calore ». 
  966.  All'Autorita'   di   sistema   portuale   del   Mar   Tirreno
centro-settentrionale e' riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo
di 2 milioni di euro. 
  967. Nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito un fondo, con una dotazione di 500.000
euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una
« banca dati  dei  minori  per  i  quali  e'  disposto  l'affidamento
familiare, nonche' delle famiglie e delle singole persone disponibili
a  diventare  affidatarie   »,   volta   a   garantire   un'immediata
consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad
assicurare il miglior esito del procedimento. 
  968. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al  fine
precipuo di favorire la sicurezza « per strada »  delle  donne  e  di
prevenire comportamenti violenti o  molesti  attraverso  lo  sviluppo
sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato
e  di  prossimita'  alle  potenziali  vittime,  e'  riconosciuto   un
contributo  pari  a  200.000  euro  per   l'anno   2022   in   favore
dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di
progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi. 
  969. Ai lavoratori dipendenti del settore  privato  aventi  diritto
all'assicurazione economica di  malattia  presso  l'INPS,  che  siano
stati  destinatari  durante  l'anno  2021  del  trattamento  di   cui
all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
laddove la prestazione lavorativa non sia  stata  resa  in  modalita'
agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di
malattia, e' riconosciuta un'indennita'  una  tantum,  pari  a  1.000
euro, per l'anno 2022. L'indennita'  di  cui  al  primo  periodo  non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e non e' riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa.
L'indennita' di cui al presente comma e'  erogata  dall'INPS,  previa
domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di  cui  al
primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni  di  euro
per l'anno 2022. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  970. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  gennaio  2021,  n.  5,
convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo  il  comma  1  sono
inseriti i seguenti: 
  « 1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo  delle  risorse  da
parte degli organismi sportivi, di cui  all'articolo  1,  comma  630,
della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'Autorita'  di  Governo
competente in materia di sport puo' avvalersi della societa' Sport  e
Salute S.p.A., nei limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. La medesima Autorita' di Governo nomina uno  dei  componenti
dei  collegi  dei  revisori  dei  conti  delle  federazioni  sportive
nazionali e delle discipline sportive associate,  fermo  restando  il
potere di controllo  del  CONI  sui  contributi  finanziari  da  esso
erogati  ai  suddetti  organismi,  per  il  perseguimento  delle  sue
finalita' istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma  2,  lettera
e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.  Resta  fermo  il
potere di commissariamento del CONI  nel  caso  di  gravi  violazioni
sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a  federazioni
sportive nazionali e discipline sportive  associate  o  nel  caso  di
gravi violazioni di norme degli statuti e dei  regolamenti  sportivi,
come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed  e-ter),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. 
  1-ter. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, il CONI adegua lo  statuto,  i  principi
fondamentali e i regolamenti sportivi alle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla  data  di
approvazione delle modifiche  statutarie  del  CONI,  le  federazioni
sportive  nazionali  e  le  discipline  sportive  associate  adeguano
conseguentemente   i   loro   statuti    e    regolamenti.    Decorsi
rispettivamente i termini di cui al presente  comma,  l'Autorita'  di
Governo competente in  materia  di  sport,  con  proprio  decreto  da
adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un  commissario  ad
acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge ». 
  971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un  sostegno  economico
in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro  a  tempo
parziale ciclico verticale, e' istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  un  fondo,
denominato « Fondo per il sostegno dei  lavoratori  con  contratto  a
part-time ciclico verticale », con una dotazione  di  30  milioni  di
euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento  normativo,
nei limiti delle risorse di cui al primo periodo,  che  costituiscono
il  relativo  limite  di  spesa,  si  provvede  a   dare   attuazione
all'intervento suddetto. 
  972. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e'
istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per  l'anno
2022, finalizzato allo  studio,  alla  diagnosi  e  alla  cura  della
fibromialgia. 
  973. Al fine di garantire il sostegno ai processi di  miglioramento
e innovazione educativa, di  formazione  in  servizio  del  personale
della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di  orientamento
e contrasto alla dispersione scolastica, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro a  titolo  di  contributo  nell'anno  2022  a  favore
dell'Istituto nazionale  di  documentazione,  innovazione  e  ricerca
educativa - INDIRE. 
  974. II Fondo per il pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione
di cui all'articolo 1  della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  e'
incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. 
  975.  Al   fine   di   favorire   la   diffusione   della   cultura
internazionalistica  e  l'approfondimento  qualitativo  dei  relativi
studi, e' riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro  per  l'anno
2022 in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma,  volto  a
conseguire il potenziamento delle attivita' di ricerca  del  predetto
Istituto sulle nuove tendenze  delle  relazioni  internazionali,  con
precipuo riferimento a quelle determinate  dalla  nuova  politica  di
difesa comune nell'ambito dell'Unione europea. 
  976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale
e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione
e  partecipazione  in  materia  di  tutela   ambientale,   a   favore
dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e  la
partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno  alle  azioni
di sviluppo economico sostenibile locale, istituito nella  citta'  di
Venezia con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n.
1, e' autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022. 
  977.  Al  fine  di  sperimentare  un  nuovo  modello  avanzato   di
innovazione,  fondata  sul  trasferimento  tecnologico,  secondo   un
approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il  Ministro
per il Sud e la coesione territoriale, di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo  economico,  individua,  previa  pubblicazione  di  un
avviso  per  manifestazione  di  interesse,  un  soggetto   altamente
qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di  adeguate
infrastrutture  digitali  per  il  trasferimento   tecnologico,   cui
affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati  ai
territori del Mezzogiorno, al fine di:  a)  individuare  e  aggregare
universita'  ed  istituti  di  ricerca   pubblica,   con   sede   nel
Mezzogiorno,  attivi  nella  ricerca  e  nello  sviluppo   di   nuove
tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto  di
conoscenza e la loro evoluzione  in  deep  tech  start-up  per  farne
driver  privilegiati  di  innovazioni  avanzate,  contribuendo   alla
creazione di nuovi posti di lavoro qualificato  nel  Mezzogiorno;  c)
offrire servizi formativi e di advisoring ai  fondatori  di  start-up
innovative  per  assisterli  nell'evoluzione   della   loro   cultura
imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione  sui  mercati;
d) mettere a fianco di start-up innovative  grandi  e  medie  imprese
interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo  e
commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e)
individuare  istituzioni  finanziarie  e  fondi  di  venture  capital
disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale  a
start-up  innovative  selezionate,  per  le  diverse  fasi  del  loro
sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera  i  settori
imprenditoriali   di   particolare   rilevanza   nell'economia    del
Mezzogiorno    dando    priorita'     all'information     technology,
all'agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e
all'aerospaziale. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma,  con
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono  destinate  risorse
finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a  valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027,  di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  978. Il Ministero dello sviluppo  economico  accerta  lo  stato  di
realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno  2022,  rendendone
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le
modalita' di attuazione delle medesime disposizioni. 
  979. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono coordinate ai  termini  di  cui  al
comma 978. 
  980. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattivita',  la
cattura e l'uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison  vison),  di
volpi (Vulpes vulpes, Vulpes  Lagopus  o  Alopex  Lagopus),  di  cani
procione  (Nyctereutes  procyonoides),   di   cincilla'   (Chinchilla
laniger) e di  animali  di  qualsiasi  specie  per  la  finalita'  di
ricavarne pelliccia. 
  981. In deroga al divieto di cui  al  comma  980,  gli  allevamenti
autorizzati alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
possono  continuare  a  detenere  gli  animali  gia'  presenti  nelle
strutture per il periodo necessario alla dismissione delle  stesse  e
comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando  il  divieto  di
riproduzione secondo  le  indicazioni  dell'ordinanza  del  Ministero
della salute 21 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate
dal Ministro della salute per  la  prevenzione  della  diffusione  di
zoonosi. 
  982. E' istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  un  fondo
di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare  gli
allevamenti di animali da pelliccia  che  alla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge  dispongano  ancora  di  un  codice  di
attivita' anche se non detengono animali. 
  983. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro  della  salute  e  il  Ministro
della  transizione  ecologica,  sentite  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
individuati i criteri e le modalita' dell'indennizzo. 
  984. Il decreto di cui al comma  983  regola  altresi'  l'eventuale
cessione degli animali e detenzione, con obbligo di  sterilizzazione,
nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,  e  delle
procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della
diffusione  di  zoonosi  presso  gli  allevamenti,  presso  strutture
autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in
collaborazione con associazioni animaliste riconosciute. 
  985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, dopo le parole: « 40 per cento » sono aggiunte
le seguenti: « e, per il solo anno 2022, del 50 per cento »; 
    b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
  « 3-quater. Limitatamente all'anno 2022, alla birra realizzata  nei
birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge  16  agosto
1962, n.  1354,  aventi  una  produzione  annua  superiore  a  10.000
ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si  applica  l'aliquota  di
accisa di cui all'allegato I  annesso  al  presente  testo  unico  in
misura ridotta: 
    a) del  30  per  cento  per  i  birrifici  con  produzione  annua
superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; 
    b) del  20  per  cento  per  i  birrifici  con  produzione  annua
superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri ». 
  986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso
al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31  dicembre  2022,  in
euro 2,94 per ettolitro e per  grado-Plato  e,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato. 
  987. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche al decreto del
Ministro dell'economia e delle  finanze  4  giugno  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019. 
  988. Gli imprenditori agricoli che a causa di  calamita'  naturali,
di  eventi  epidemiologici,  di  epizoozie  o  fitopatie,  dichiarati
eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, non siano in grado  di  rispettare  il  criterio  della
prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile  mantengono  ad
ogni effetto di legge la propria qualifica ancorche', in attesa della
ripresa produttiva della propria azienda e comunque  per  un  periodo
non  superiore  a  tre   anni   dalla   suddetta   declaratoria,   si
approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico  in  cui
operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. 
  989. Ai fini del riconoscimento  della  specifica  professionalita'
richiesta e dei rischi nello  svolgimento  dei  controlli,  anche  di
polizia  giudiziaria,  nel  settore  agroalimentare,  da  parte   del
personale dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari,  e'  autorizzata
la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  quale  incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge  11
gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2001, n. 49. 
  990. E' riconosciuto al comune di  Trieste,  per  l'anno  2022,  un
contributo di 2 milioni di euro,  finalizzato  alla  manutenzione  di
impianti sportivi e terapeutici. 
  991.  Per  fare  fronte  ad  interventi  urgenti  di  tutela  e  di
valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli iscritto  nella  Lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO, e' autorizzata la spesa  di  1,2
milioni di euro per l'anno 2022. 
  992. In deroga alle  norme  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da  243-bis
a 243-sexies, gli enti locali che  hanno  proceduto  all'approvazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della  dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e  per  i  quali,
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  non  si  e'
concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma
3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo  unico
di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  possono
comunicare, entro  i  successivi  trenta  giorni  da  tale  data,  la
volonta' di esercitare la  facolta'  di  rimodulazione  del  suddetto
piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 
  993. La comunicazione di  cui  al  comma  992  e'  effettuata  alla
sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  e   alla
Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai
sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del  medesimo  testo  unico,
abbia gia' impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, tale comunicazione e' trasmessa  anche  alle
sezioni riunite della Corte dei conti. 
  994.  Entro  i  successivi  centoventi  giorni  dalla  data   della
comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti  locali  presentano
una proposta di rimodulazione del piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed  eventualmente
della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di  cui
all'articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter, del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a  vario  titolo  nelle
attivita' di  coordinamento,  gestione,  attuazione,  monitoraggio  e
controllo  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una  sola
volta,  i  contratti  di  consulenza   e   collaborazione,   di   cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni  alla
pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei  limiti  delle
risorse finanziarie gia' destinate  per  tali  attivita'  nei  propri
bilanci, sulla base della legislazione vigente. 
  996. All'articolo 4 del decreto-legge 29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «  cinquantaquattro  mesi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « settantotto mesi »; 
    b) al comma 7, le parole: « , 11.200.000 euro per l'anno  2020  e
5.100.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «  ,
11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro  per  1'anno  2021  e
8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ». 
  997. In considerazione del calo dei  traffici  nei  porti  italiani
derivante  dall'emergenza  da  COVID-19  e  al  fine   di   sostenere
l'occupazione,  di   accompagnare   i   processi   di   riconversione
industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di   evitare   grave
pregiudizio all'operativita' e all'efficienza  portuali,  l'Autorita'
di sistema portuale del Mare di Sardegna  puo'  istituire,  entro  la
data del 30 giugno 2022 e secondo le modalita' di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa
rientranti e nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione  di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di
crisi  aziendale  o  cessazioni  delle   attivita'   terminalistiche,
un'Agenzia per la somministrazione del  lavoro  in  porto  e  per  la
riqualificazione professionale, per lo  svolgimento  delle  attivita'
previste  dal  medesimo  articolo  4,  nella  quale  confluiscono   i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi  compresi  i
lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai  sensi
dell'articolo 18 della  citata  legge  n.  84  del  1994.  La  durata
dell'Agenzia non  puo'  superare  i  trentasei  mesi  dalla  data  di
istituzione. L'attivita' dell'Agenzia  e'  svolta  avvalendosi  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente nei bilanci dell'Autorita' di sistema portuale  del  Mare  di
Sardegna. 
  998.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi  2,  3,  4,  5,  6  e   8
dell'articolo  4  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,   n.   243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi  quelli
amministrativi, per le giornate di mancato avviamento  al  lavoro  si
applicano le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse  aggiuntive  di
euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al  2024.  Fino  alla
data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30  giugno  2022,
ai lavoratori in esubero di cui al comma 997 continuano ad applicarsi
le previsioni di  cui  all'articolo  9-bis,  commi  1  e  2-bis,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
  999. Ai fini degli interventi di cui all'articolo  1,  comma  1333,
secondo periodo, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  volti  al
trasferimento  della  Scuola  politecnica  -  Polo  universitario  di
ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di GenovaErzelli
(Great Campus), e' autorizzata la spesa di 30  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 
  1000. In relazione  alla  specificita'  prevista  dall'articolo  19
della legge 4 novembre 2010, n.  183,  e'  autorizzata  la  spesa  di
10.220.800 euro  per  l'anno  2022,  da  destinare  alla  stipula  di
apposite polizze assicurative per la tutela  legale  e  la  copertura
della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per  eventi  dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi  nello
svolgimento  del  servizio,  secondo  la  ripartizione  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
 
                                                    (importi in euro) 
    


          +---------------------------+-------------------+
          |POLIZIA DI STATO           |          1.470.350|
          +---------------------------+-------------------+
          |POLIZIA PENITENZIARIA      |            677.600|
          +---------------------------+-------------------+
          |ARMA DEI CARABINIERI       |          1.781.475|
          +---------------------------+-------------------+
          |GUARDIA DI FINANZA         |            910.250|
          +---------------------------+-------------------+
          |ESERCITO                   |          2.465.850|
          +---------------------------+-------------------+
          |AERONAUTICA                |          1.008.500|
          +---------------------------+-------------------+
          |MARINA                     |            721.300|
          +---------------------------+-------------------+
          |CAPITANERIE DI PORTO       |            266.475|
          +---------------------------+-------------------+
          |CORPO NAZIONALE VVF        |            919.000|
          +---------------------------+-------------------+