1001. Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per le medesime finalita', secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. 1002. Per il potenziamento delle attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attivita' binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica. 1003. Per le finalita' e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto e' incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti, e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. 1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 1006. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dagli enti di promozione sportiva » sono inserite le seguenti: « , dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano ». 1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni: a) nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo, denominato « Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como », con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni; b) e' autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima guerra mondiale, sito nel comune di Erba; c) e' autorizzata una spesa di euro 400.000 per l'anno 2022, per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso su opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio; d) e' autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo della guardia di finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle disposizioni di cui al presente comma. 1008. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sono definiti i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1007. 1009. Alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni gia' svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018. 1010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione, gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati di una relazione sull'attivita' svolta, nonche' provvede a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale alla data di entrata in vigore della presente legge. 1011. Al fine di garantire il ripristino della funzionalita' dell'impianto di trasporto a fune di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. 1012. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 1013. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quadriennio 2019-2022 ».