art. 1 (commi 1001-1013)
  1001. Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per
le medesime finalita',  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo
1-quater del decreto-legge 31 marzo  2005,  n.  45,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. 
  1002.  Per  il  potenziamento  delle  attivita'   di   cooperazione
scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania,  e'
autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui  a  decorrere  dall'anno
2022,  ad  integrazione  delle  risorse  finanziarie  stanziate   per
l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana  e  la
Repubblica  federale  di  Germania,  con  annesso  scambio  di  Note,
concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso  esecutivo  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911.  Una  quota  parte
dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata al contributo italiano
alla creazione e al sostegno di attivita' binazionali di  ricerca  in
materia meteorologica e climatica. 
  1003. Per le finalita' e  con  i  provvedimenti  normativi  di  cui
all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  il
fondo ivi previsto e' incrementato di 4 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2022. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  20  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per  gli  anni  2020,  2021  e
2022. Ai maggiori oneri derivanti  dal  presente  comma  si  provvede
quanto  a  1  milione  di  euro  mediante  corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e  quanto  a  3  milioni  di  euro
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  1004. Al fine attivare la  Convenzione  bilaterale  in  materia  di
sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati
il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni  previdenziali,
limitatamente  agli  eventi  riguardanti   l'assicurazione   per   la
vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti, e' autorizzata la  spesa  di
7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro  per  l'anno
2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro  per
l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027,  13,4  milioni  di
euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di  euro  per  l'anno  2029,  16,9
milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031
e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. 
  1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  11,8
milioni di euro per l'anno 2027, 13,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro  per
l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  1006. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
dopo le parole: « dagli enti di promozione sportiva »  sono  inserite
le seguenti: « , dagli enti VSS (Verband der Südtiroler  Sportvereine
- Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di
Bolzano) e USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine) operanti
prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano ». 
  1007. Al fine di sostenere lo sviluppo  dei  beni  culturali  della
provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni: 
    a) nello stato di  previsione  del  Ministero  della  cultura  e'
istituito un fondo, denominato « Fondo per  l'istituzione  del  Museo
nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo  architettonico
di Como », con una dotazione di 1 milione di euro  per  l'anno  2022,
volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico  e  del
razionalismo   architettonico,   mediante    la    realizzazione    e
l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni; 
    b) e' autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022,  per
la valorizzazione del complesso monumentale  ai  caduti  della  Prima
guerra mondiale, sito nel comune di Erba; 
    c) e' autorizzata una spesa di euro 400.000 per l'anno 2022,  per
il ripristino e la valorizzazione del patrimonio  edilizio  di  Villa
Candiani di Erba, e  di  euro  400.000  per  l'anno  2022,  destinata
all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, del Museo
interattivo   della   scenografia,   costituito   da   un    percorso
multisensoriale e scenografico  del  percorso  su  opere,  disegni  e
modelli dello scenografo Ezio Frigerio; 
    d) e' autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal  2022
a favore del Corpo della guardia di  finanza,  per  far  fronte  agli
oneri logistici correlati al cambio di sede  dei  propri  Comandi  in
relazione alle disposizioni di cui al presente comma. 
  1008. Con decreto del Ministro della cultura, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo,
sono definiti i criteri, le modalita' e i  termini  per  l'erogazione
dei contributi di cui al comma 1007. 
  1009. Alla progettazione del  nuovo  centro  merci  di  Alessandria
Smistamento, di cui  all'articolo  1,  comma  1026,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario  di  cui
all'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
che subentra nelle funzioni gia' svolte dal Commissario straordinario
per la ricostruzione di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre  2018,  n.  130,  ai  sensi  dell'articolo  6  del  medesimo
decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1,  comma  1025,  della
citata legge n. 145 del 2018. 
  1010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione  di
cui all'articolo 1 del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma
12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la  documentazione,
gli studi e i progetti elaborati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
1026, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  corredati  di  una
relazione sull'attivita' svolta, nonche' provvede a  trasferire  allo
stesso  le  risorse  previste  dal  medesimo  comma  1026  ed  ancora
disponibili sulla contabilita'  speciale  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  1011. Al  fine  di  garantire  il  ripristino  della  funzionalita'
dell'impianto di trasporto a fune  di  cui  all'articolo  94-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata  l'ulteriore  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022. 
  1012. Alle associazioni combattentistiche  vigilate  dal  Ministero
dell'interno, di cui al comma  40  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000  euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  1013. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « per il quadriennio 2019-2022 ».