101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. 102. Per l'attuazione del comma 101, e' valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031. 103. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, e' trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonche', con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti gia' iscritti presso la medesima forma. 104. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103 e' uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianita' contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 105. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai soggetti gia' assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti gia' assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico e' calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo. 106. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti gia' assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa. 107. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 103. 108. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalita' dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalita' dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 110. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni trasferite ai sensi dei commi da 103 a 118, un contingente di personale non superiore a 100 unita' individuato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneita' in relazione al profilo professionale di destinazione, nonche' alla valutazione delle capacita' in ordine alle funzioni da svolgere, e' inquadrato presso l'INPS. La procedura di selezione e' completata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione e' inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 111. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale trasferite. 111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalita' per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 110, nonche' la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115. 112. I dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonche' il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello in godimento al personale gia' dipendente dell'INPS, e' riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 113. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, e' costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonche' da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire all'unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato esercita le funzioni di cui al primo periodo fino al 30 giugno 2022. 114. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti. 115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 103, gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione. 116. Entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attivita' autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 115. 117. Al fine di garantire la continuita' delle prestazioni poste a carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto e' autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022. 118. All'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 e' abrogato. Fino al 30 giugno 2022 e' sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 119. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro eta' anagrafica, da imprese per le quali e' attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora, nell'ambito della predetta attivita' di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma. 120. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa. 121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 122. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 123. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennita' giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. 124. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennita' giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. 125. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122. 126. E' prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122. 127. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2022, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalita' di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a quelle di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 128. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122. 129. La disposizione di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122. 130. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse gia' stanziate, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122. 131. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, puo' essere prorogato di ulteriori dodici mesi. Il predetto trattamento puo' proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attivita' del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma e' riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023. 132. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 131, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuita', percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 131, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma e' concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e' incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresi' a carico del Fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento. 133. Le societa' Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 131, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 »; b) al secondo periodo, le parole: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021 »; c) al terzo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 ». 135. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2024 »; b) al secondo periodo, le parole: « e a 45 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 ». 136. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogato per gli anni 2023 e 2024. 137. In via sperimentale, per l'anno 2022, e' riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternita' e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 138. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parita' di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro con delega per le pari opportunita', sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma ». 139. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parita' di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parita' di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025. 140. Il Piano di cui al comma 139 ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parita' nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonche' colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale. 141. Per la finalita' di cui al comma 139 sono istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere. 142. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere e' costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parita' di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresi' parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle Universita' italiane. 143. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 144. La Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata, e' il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise. 145. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternita', l'Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 146. Presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione della parita' di genere, nonche' di albo degli enti accreditati. 147. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorita' politica delegata sono altresi' stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonche' le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parita' nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento. 148. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 139, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 149. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 »; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3: a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori; f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore; l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul territorio »; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »; d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: « 3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto. 4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »; e) il comma 5 e' abrogato; f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ». 150. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 151. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »; b) al comma 9, le parole: « il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ». 152. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022. 153. Per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso. 154. Per le societa' e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di eta' di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' ridotto a 23 anni. 155. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: « 1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unita' immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 ». 156. Al fine della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventu' e volte a favorire il coinvolgimento e la piu' ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonche' le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo. 157. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l'attivita' di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalita' del Fondo. Il Fondo e' destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. All'attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le universita' e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attivita' progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo e' costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo. 158. Al capo III del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente: « Art. 10-bis. - (Centro nazionale del servizio civile universale) - 1. Per sostenere le finalita' e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' istituito il Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila. 2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attivita' connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, nonche' di potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della citta' dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009. 3. Le modalita' di fruizione delle unita' immobiliari destinate al Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022. 5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Centro di cui al comma 1. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonche' le modalita' inerenti all'organizzazione e alla funzionalita' del Centro di cui al comma 1 ». 159. I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attivita' e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalita' su tutto il territorio nazionale per garantire qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilita'. 160. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonche' di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attivita' utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 161. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneita' del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS. 162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree: a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attivita' fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza; b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimita' e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarieta' intergenerazionale e di volontariato locali; c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti. 163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate « Case della comunita' ». Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS. 164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L'offerta puo' essere integrata da contributi, diversi dall'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale. 165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 164 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 166. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c), nonche' alle attivita' e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti. 167. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalita' attuative, le azioni di monitoraggio e le modalita' di verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168. 168. Per le finalita' di cui al comma 162, lettere a), b) e c), e al comma 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze gia' destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilita' gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze e' integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025. 169. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi gia' individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli gia' definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021. 170. In sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021: a) pronto intervento sociale; b) supervisione del personale dei servizi sociali; c) servizi sociali per le dimissioni protette; d) prevenzione dell'allontanamento familiare; e) servizi per la residenza fittizia; f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente. 171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono le risorse nazionali gia' destinate per le medesime finalita' dal Piano di cui al comma 170 insieme alle risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi. 172. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-sexies) e' sostituita dalla seguente: « d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ». 173. All'articolo 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ». 174. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) e' aggiunta la seguente: « d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ». 175. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta » sono sostituite dalle seguenti: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 ». 176. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilita' e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa, presso il Ministero del turismo e' istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilita' all'offerta turistica delle persone con disabilita'. 177. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilita', sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 176. 178. Il Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' » ed e' trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita' », con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 180. Il fondo di cui al comma 179 e' ripartito, per la quota parte di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilita' e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilita', di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione. 181. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 27 milioni di euro per l'anno 2022 »; b) al comma 402, alinea, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: « il Ministro per le disabilita' e con ». 182. Il rifinanziamento di cui al comma 181, lettera a), e' finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico. 183. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: « con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ». 184. All'articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: « b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico ». 185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attivita' sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attivita' commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilita'. 186. I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 185 sono rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle societa' di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento. 187. L'efficacia della misura di cui al comma 185 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 188. Per sostenere le attivita' sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle universita', la dotazione finanziaria di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023. 189. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ». 190. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalita' di cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019. 191. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio »; b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianita' minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda e' pari a trenta giorni ». 192. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: « professionalizzante » e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »; b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »; c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ». 193. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' inserito il seguente: « Art. 2-bis. - (Computo dei dipendenti) - 1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda ». 194. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: « 5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non puo' superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6 »; b) al comma 9, dopo le parole: « dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « , fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 ». 195. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »; b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: « 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento e' stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari: a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile ». 196. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: « 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente ». 197. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonche' di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto di lavoro »; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa ». 198. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i dirigenti » sono soppresse; b) al comma 2, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i dirigenti » sono soppresse; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: « 3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1. 3ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e societa' da queste derivate, nonche' imprese del sistema aeroportuale; b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021 »; d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ». 199. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « riorganizzazione aziendale » sono aggiunte le seguenti: « , anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »; b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « gestionale o produttiva » sono inserite le seguenti: « ovvero a gestire processi di transizione »; c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « recupero occupazionale » sono inserite le seguenti: « , anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze, »; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera c), e' stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo piu' razionale impiego. La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarieta'. Per i contratti di solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non puo' essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarieta' e' stipulato. Per i contratti di solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso e' determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti di cui al primo periodo devono specificare le modalita' con le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente ». 200. Dopo l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' inserito il seguente: « Art 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano piu' di quindici dipendenti puo' essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. 2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilita' del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. 3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate. 5. Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-bis puo' essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta' ».