art. 1 (commi 101-200)
  101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile,  in
possesso,  alla  data  del  31  dicembre   1995,   di   un'anzianita'
contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente  maturati,  si
applica,  in  relazione  alla  specificita'  riconosciuta  ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  l'articolo  54
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della  quota  retributiva
della pensione da liquidare con il sistema  misto,  con  applicazione
dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. 
  102. Per l'attuazione del  comma  101,  e'  valutata  la  spesa  di
28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983  euro  per  l'anno  2023,
36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709  euro  per  l'anno  2025,
43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574  euro  per  l'anno  2027,
49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173  euro  per  l'anno  2029,
54.721.616 euro  per  l'anno  2030  e  57.468.417  euro  a  decorrere
dall'anno 2031. 
  103. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali
in favore dei  giornalisti,  con  effetto  dal  1°  luglio  2022,  la
funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale  di  previdenza
dei giornalisti italiani «  Giovanni  Amendola  »  (INPGI)  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 20 dicembre  1951,  n.  1564,  in  regime
sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, e'
trasferita, limitatamente  alla  gestione  sostitutiva,  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) che  succede  nei  relativi
rapporti attivi e passivi.  Con  effetto  dalla  medesima  data  sono
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria  per  l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti  i  giornalisti
professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un  rapporto
di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonche', con  evidenza
contabile separata, i titolari di posizioni assicurative  e  titolari
di trattamenti pensionistici diretti e ai  superstiti  gia'  iscritti
presso la medesima forma. 
  104. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al  comma  103  e'
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a  quello  degli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto  dal  1°
luglio 2022. In particolare, per gli assicurati  presso  la  gestione
sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione e' determinato dalla
somma: 
    a)  delle  quote  di  pensione  corrispondenti  alle   anzianita'
contributive acquisite fino al 30 giugno 2022,  calcolate  applicando
le disposizioni vigenti presso l'INPGI; 
    b)  della  quota  di  pensione  corrispondente  alle   anzianita'
contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando  le
disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
  105. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai soggetti  gia'
assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i  quali  il
primo accredito contributivo decorre  in  data  compresa  tra  il  1°
gennaio 1996 e il 31 dicembre  2016,  non  si  applica  il  massimale
contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo
di cui  alla  suddetta  disposizione  si  applica  ai  soggetti  gia'
assicurati  presso  la  gestione  sostitutiva  dell'INPGI  con  primo
accredito contributivo decorrente in data successiva al  31  dicembre
2016,  per  i  quali  il  trattamento  pensionistico   e'   calcolato
esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo. 
  106. Fermo restando quanto previsto  al  comma  104,  ai  fini  del
diritto al trattamento  pensionistico,  i  soggetti  gia'  assicurati
presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato  entro
il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso
l'INPGI alla predetta data conseguono  il  diritto  alla  prestazione
pensionistica secondo la medesima normativa. 
  107. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9  marzo  1989,
n. 88, e' integrato, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente  rappresentativa  della   categoria   dei   giornalisti,
limitatamente  alle  adunanze  e  alle  problematiche  concernenti  i
soggetti di cui al comma 103. 
  108. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre  2023,  i
trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione  guadagni  sono
riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste
dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30
giugno 2022. I trattamenti  sono  erogati  a  carico  della  Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  alla  quale  afferisce  la
contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio  2024
si applica la disciplina prevista per la generalita'  dei  lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
  109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e  fino  al  31  dicembre  2023
l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole
previste dalla normativa regolamentare vigente  presso  l'INPGI  alla
data del  30  giugno  2022.  I  trattamenti  sono  erogati  a  carico
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL), al  quale  afferisce  la  relativa  contribuzione.  A
decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina  prevista  per
la generalita' dei lavoratori iscritti al Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti. 
  110. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni  trasferite
ai sensi dei commi da 103 a 118,  un  contingente  di  personale  non
superiore a 100 unita'  individuato,  nell'ambito  dei  dipendenti  a
tempo indeterminato in servizio  presso  l'INPGI  alla  data  del  31
dicembre 2021, attraverso  una  procedura  di  selezione  finalizzata
all'accertamento dell'idoneita' in relazione al profilo professionale
di destinazione, nonche' alla valutazione delle capacita'  in  ordine
alle funzioni da svolgere, e' inquadrato presso l'INPS. La  procedura
di selezione e' completata entro tre mesi dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma 111. Con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, il
personale che ottiene una valutazione  positiva  nella  procedura  di
selezione e' inquadrato nei relativi ruoli sulla base  della  tabella
di comparazione di cui al comma 111.  Conseguentemente  la  dotazione
organica  dell'INPS  e'  incrementata   di   un   numero   di   posti
corrispondente alle unita' di personale trasferite. 
  111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite, in conformita'  ai  principi  stabiliti  dall'articolo  35,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le  modalita'
per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma  110,
nonche'   la   tabella   di   comparazione   applicabile   ai    fini
dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei
limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115. 
  112. I dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il  trattamento
economico fisso percepito alla data  dell'inquadramento,  nonche'  il
regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso  in
cui il suddetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello in  godimento  al  personale  gia'  dipendente  dell'INPS,  e'
riconosciuto,  per   la   differenza,   un   assegno   ad   personam,
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo conseguiti. 
  113. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione  delle
funzioni, e' costituito un  Comitato  di  integrazione  composto  dal
direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data
del 31 dicembre 2021, nonche'  da  quattro  dirigenti  incaricati  di
funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS,  coordinati  dal
direttore  generale  dell'INPS,   con   il   compito   di   pervenire
all'unificazione delle procedure operative e  correnti  entro  il  31
dicembre 2022.  Ai  componenti  del  Comitato  non  sono  corrisposti
gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare oneri  aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica.  Il  Comitato
esercita le funzioni di cui al primo periodo fino al 30 giugno 2022. 
  114. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, e' disposta,  in  coerenza  con  i  principi  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza  dell'INPS
con due  membri  designati  in  rappresentanza  delle  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   della   categoria    dei
giornalisti. 
  115. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e fino alla data di cui al comma  103,  gli  organi  dell'INPGI
possono  compiere  atti  di  amministrazione  straordinaria  soltanto
previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione
dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022,
il  rendiconto  al  30  giugno  2022   della   gestione   sostitutiva
dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla  data
di  adozione  della  motivata  decisione  definitiva   sul   suddetto
rendiconto,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  sulla  base  delle  risultanze
dello  stesso,  con  delibera  del   consiglio   di   amministrazione
dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del  lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  trasferite  all'INPS   le   risorse   strumentali   e
finanziarie di competenza della medesima gestione. 
  116. Entro il  30  giugno  2022,  l'INPGI  provvede,  con  autonome
deliberazioni  soggette  ad  approvazione   ministeriale   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.  509  del
1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni,  secondo
i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini  dell'adeguamento  alla
funzione  di  ente  di  previdenza  e  assistenza   dei   giornalisti
professionisti e  pubblicisti  che  svolgono  attivita'  autonoma  di
libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione
coordinata e  continuativa.  Entro  quindici  giorni  dalla  data  di
approvazione dello statuto da parte  dei  Ministeri  vigilanti,  sono
indette le elezioni per il rinnovo degli organi  dell'Istituto.  Tali
organi entrano in carica in data successiva a quella di  approvazione
da parte dei Ministeri  vigilanti  della  delibera  di  trasferimento
delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 115. 
  117. Al fine di garantire la continuita' delle prestazioni poste  a
carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso  Istituto
e' autorizzato  a  fare  ricorso  ad  anticipazioni  della  tesoreria
statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022. 
  118. All'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
il comma 2 e' abrogato. Fino  al  30  giugno  2022  e'  sospesa,  con
riferimento  alla  sola   gestione   sostitutiva   dell'assicurazione
generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni  del
comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30  giugno  1994,  n.
509. 
  119. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riconosciuto anche  ai  datori  di
lavoro  privati  che  assumono,  nel  periodo  ivi  considerato,  con
contratto di lavoro a tempo  indeterminato,  lavoratori  subordinati,
indipendentemente dalla loro eta' anagrafica, da imprese per le quali
e' attivo  un  tavolo  di  confronto  per  la  gestione  della  crisi
aziendale  presso  la  struttura  per  la  crisi  d'impresa  di   cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Il
beneficio contributivo di cui al primo periodo  e'  riconosciuto  nel
limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro  per  l'anno  2022,  5
milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024  e
2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il  monitoraggio
delle minori entrate  contributive  derivanti  dal  primo  periodo  e
qualora, nell'ambito della predetta attivita' di monitoraggio, emerga
il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di  spesa  di
cui al secondo periodo del  presente  comma,  l'INPS  non  prende  in
considerazione  ulteriori  domande   per   l'accesso   al   beneficio
contributivo di cui al primo periodo del presente comma. 
  120. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi  per
la tutela delle posizioni lavorative  nell'ambito  della  progressiva
uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia  da
COVID-19, mediante interventi in materia di  integrazione  salariale,
in deroga alla legislazione vigente  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  un
apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di  euro  per  l'anno
2022, il cui utilizzo e' disciplinato  con  successivo  provvedimento
normativo nel limite del  predetto  importo  che  costituisce  limite
massimo di spesa. 
  121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio  2022
al 31 dicembre  2022,  per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente,  con
esclusione dei rapporti  di  lavoro  domestico,  e'  riconosciuto  un
esonero sulla quota dei contributi previdenziali  per  l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti a carico  del  lavoratore  di  0,8  punti
percentuali a condizione che la retribuzione imponibile,  parametrata
su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo  mensile
di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del  mese  di  dicembre,
del rateo di  tredicesima.  Tenuto  conto  dell'eccezionalita'  della
misura di cui al primo periodo, resta  ferma  l'aliquota  di  computo
delle prestazioni pensionistiche. 
  122.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno  2022
e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
  123. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
al comma 122 si provvede, nella misura di  12  milioni  di  euro  per
l'anno   2022,   al   finanziamento    dell'indennita'    giornaliera
onnicomprensiva,  pari  a  30  euro  per  l'anno  2022,  per  ciascun
lavoratore  dipendente  da  impresa  adibita  alla  pesca  marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola  pesca  di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  in  caso  di  sospensione  dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. 
  124. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
al comma 122 si provvede, nella misura  di  7  milioni  di  euro  per
l'anno   2022,   al   finanziamento    dell'indennita'    giornaliera
onnicomprensiva,  pari  a  30  euro  per  l'anno  2022,  per  ciascun
lavoratore  dipendente  da  impresa  adibita  alla  pesca  marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola  pesca  di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  in  caso  di  sospensione  dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. 
  125. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori  dipendenti
delle imprese del settore dei call center, di  cui  all'articolo  44,
comma 7, del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  sono
prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di  euro.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122. 
  126. E' prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione  di  cui
all'articolo 43-bis del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari  a  21
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,  si  provvede  a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma
122. 
  127. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
di cui all'articolo 44, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148,  sono  stanziate  ulteriori  risorse  per  un
importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo
sociale per  occupazione  e  formazione  di  cui  al  comma  122,  da
ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze. Le predette regioni possono destinare,  nell'anno  2022,  le
risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime  finalita'
di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n.  148
del  2015,  nonche'  a  quelle  di  cui   all'articolo   53-ter   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  128.  L'integrazione  salariale,  prevista  anche  ai  fini   della
formazione professionale per la  gestione  delle  bonifiche,  di  cui
all'articolo 1-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
e' prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa  di  19  milioni  di
euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma,  pari
a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122. 
  129.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  22-bis  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ulteriormente prorogata per
gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno  2023
e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti  dal  primo
periodo del presente comma, pari a 130 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione  e
formazione di cui al comma 122. 
  130. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e  2024,  in  relazione
alle risorse gia' stanziate, le risorse di cui all'articolo 1,  comma
110,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
incrementate di euro 50  milioni  a  valere  sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui al comma 122. 
  131. Al fine di garantire la continuita' del  sostegno  al  reddito
dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e
Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall'attuazione del programma  della
procedura di amministrazione straordinaria di  cui  all'articolo  79,
comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il  trattamento  di
integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  215,  puo'  essere  prorogato  di
ulteriori dodici mesi. Il predetto trattamento puo' proseguire  anche
successivamente alla conclusione dell'attivita' del commissario e  in
ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga  dei  trattamenti
di cui al presente comma e' riconosciuta nel limite di  63,5  milioni
di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023. 
  132. In deroga all'articolo 5, comma 2, del  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n.  95269  del  7  aprile  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  21  maggio  2016,  il
Fondo di solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del
sistema  aeroportuale   eroga   una   prestazione   integrativa   del
trattamento di cui al comma 131, tale da garantire che il trattamento
complessivo sia pari al 60 per  cento  della  retribuzione  lorda  di
riferimento, risultante dalla  media  delle  voci  retributive  lorde
fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive  e  delle  voci  retributive
lorde contrattuali aventi carattere  di  continuita',  percepite  dai
lavoratori interessati dall'integrazione salariale di  cui  al  comma
131,  nell'anno  2019,  con  esclusione  dei  compensi   per   lavoro
straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del
presente comma e' concessa nei limiti di spesa  di  32,7  milioni  di
euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno  2023.  L'INPS
provvede al monitoraggio del  limite  di  spesa  di  cui  al  secondo
periodo  del  presente  comma  sulla  base   dei   provvedimenti   di
autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarieta' per  il  settore
del trasporto aereo e del sistema  aeroportuale  e'  incrementato  di
32,7 milioni di euro per l'anno 2022  e  99,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2023. Sono altresi' a carico del Fondo i  programmi  formativi
per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche  professionali
e delle licenze  necessarie  per  lo  svolgimento  della  prestazione
lavorativa; i programmi formativi possono essere  cofinanziati  dalle
regioni nell'ambito delle rispettive misure di  politica  attiva  del
lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa,
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  del
Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere  disposto,  fermo
restando il limite di spesa di cui al secondo  periodo  del  presente
comma, l'incremento della percentuale di cui  al  primo  periodo  del
presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento. 
  133. Le societa' Alitalia-Sai Spa  e  Alitalia  Cityliner  Spa  che
abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 131, previa autorizzazione  dell'INPS  a  seguito  di  apposita
richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento
del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione  persa  a
seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro  e  dal
pagamento del contributo previsto dall'articolo 2,  comma  31,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite  dalle
seguenti: « e dall'anno 2021 »; 
    b) al secondo periodo, le parole: « , a sette giorni  per  l'anno
2020 e a dieci  giorni  per  l'anno  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , a sette  giorni  per  l'anno  2020  e  a  dieci  giorni
dall'anno 2021 »; 
    c) al terzo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite  dalle
seguenti: « e dall'anno 2021 ». 
  135. All'articolo 1, comma 394, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: « e 2018 » sono sostituite  dalle
seguenti: « , 2018 e 2024 »; 
    b) al secondo periodo, le parole: « e a 45 milioni  di  euro  per
l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ,  a  45  milioni  di
euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 ». 
  136. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e' prorogato per gli anni 2023 e 2024. 
  137. In via sperimentale, per l'anno 2022,  e'  riconosciuto  nella
misura del 50 per cento l'esonero per  un  anno  dal  versamento  dei
contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri  dipendenti
del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto  di
lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternita' e per
un periodo massimo di un anno a decorrere  dalla  data  del  predetto
rientro.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo   delle   prestazioni
pensionistiche. 
  138. All'articolo 1, comma 276, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2022
» sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro per l'anno 2022
e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2023  »  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' al sostegno  della
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la
definizione di procedure per l'acquisizione, da parte  delle  imprese
pubbliche e private, di una certificazione della parita'  di  genere,
ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita'  tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,
cui siano connessi benefici  contributivi  a  favore  del  datore  di
lavoro. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il Ministro con delega per le pari opportunita',  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente comma ». 
  139.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  l'Autorita'
politica delegata per le pari  opportunita',  anche  avvalendosi  del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita'
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, elabora, con il contributo delle amministrazioni  interessate  e
delle associazioni di donne impegnate nella promozione della  parita'
di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e  adotta
un Piano strategico nazionale per la parita' di genere,  in  coerenza
con gli obiettivi della Strategia europea per la  parita'  di  genere
2020-2025. 
  140. Il Piano di cui al comma 139  ha  l'obiettivo  di  individuare
buone pratiche per combattere gli stereotipi di  genere,  colmare  il
divario di genere nel mercato  del  lavoro,  raggiungere  la  parita'
nella partecipazione ai  diversi  settori  economici,  affrontare  il
problema del divario retributivo e pensionistico, nonche' colmare  il
divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale. 
  141. Per la finalita' di cui al comma 139 sono istituiti, presso il
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri,  una  Cabina  di   regia   interistituzionale   e   un
Osservatorio nazionale per  l'integrazione  delle  politiche  per  la
parita' di genere. 
  142. L'Osservatorio nazionale per  l'integrazione  delle  politiche
per la parita' di  genere  e'  costituito  da  esperti  nominati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica dallo
stesso   delegata,   anche    su    designazione    delle    regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e  dell'Unione  delle
province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni
impegnate sul tema della parita' di  genere  e  delle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.  Ne  fanno
altresi' parte un rappresentante della Rete  nazionale  dei  Comitati
unici di garanzia, uno dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  uno
dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e  le  politiche  sociali
del  Consiglio  nazionale   delle   ricerche,   uno   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato  e  uno  della  Conferenza  dei  rettori  delle
Universita' italiane. 
  143.  Competono  all'Osservatorio  le  funzioni  di   monitoraggio,
analisi,  studio  e  proposta  dei  possibili  strumenti   per   dare
attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma  139,
valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne
gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  144.  La  Cabina  di  regia  interistituzionale,   presieduta   dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata, e' il luogo  deputato  alle  funzioni  di  raccordo  tra  i
livelli istituzionali, anche  territoriali,  coinvolti,  al  fine  di
garantire il  coordinamento  fra  le  azioni  a  livello  centrale  e
territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise. 
  145. Al fine di realizzare un sistema nazionale  di  certificazione
della parita' di genere che accompagni  e  incentivi  le  imprese  ad
adottare politiche  adeguate  a  ridurre  il  divario  di  genere  in
relazione alle opportunita' di  crescita  in  azienda,  alla  parita'
salariale a parita' di mansioni, alle  politiche  di  gestione  delle
differenze di genere e alla tutela della  maternita',  l'Osservatorio
si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla  certificazione  di
genere alle imprese. Ai componenti del tavolo  di  lavoro  permanente
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. 
  146.  Presso  il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'  istituito  un  sistema
informativo  con  funzione  di  piattaforma  di  raccolta   di   dati
disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione  della
parita' di genere, nonche' di albo degli enti accreditati. 
  147. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dell'Autorita'  politica  delegata  sono  disciplinati  la
composizione,  il  funzionamento  e   i   compiti   dell'Osservatorio
nazionale per  l'integrazione  delle  politiche  per  la  parita'  di
genere. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  o  dell'Autorita'
politica delegata sono altresi' stabiliti i parametri minimi  per  il
conseguimento della  certificazione  della  parita'  di  genere,  con
particolare  riferimento  alla  retribuzione   corrisposta   e   alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonche' le modalita'  di
coinvolgimento  delle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle
consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parita' nel
controllo e nella verifica del rispetto dei  requisiti  necessari  al
loro mantenimento. 
  148. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 139,  il  Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 
  149. All'articolo 5  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  « 1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  l'Autorita'
politica delegata per le pari  opportunita',  anche  avvalendosi  del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, elabora, con il contributo  delle  amministrazioni  interessate,
delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la  violenza
e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione  del  parere
in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro
la violenza nei confronti delle donne e  la  violenza  domestica,  di
seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia
con gli obiettivi della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata
ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 »; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Il Piano, con l'obiettivo di  garantire  azioni  omogenee  sul
territorio nazionale, persegue  le  seguenti  finalita',  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 3: 
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo
di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione  dei
conflitti nei rapporti interpersonali; 
    b) sensibilizzare gli operatori dei  settori  dei  media  per  la
realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale,
rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare,  della
figura  femminile,  anche  attraverso   l'adozione   di   codici   di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; 
    c) promuovere un'adeguata formazione del personale  della  scuola
alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere  e
promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il  curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione,  delle
indicazioni nazionali per  i  licei  e  delle  linee  guida  per  gli
istituti tecnici  e  professionali,  nella  programmazione  didattica
curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e  grado,
la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione  degli  studenti
al fine di prevenire la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la
discriminazione   di    genere,    anche    attraverso    un'adeguata
valorizzazione della tematica nei libri di testo; 
    d) potenziare le forme di assistenza e  di  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee  di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali,  dei   centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza; 
    e) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con fatti  di  violenza  di  genere  o  con  atti
persecutori; 
    f)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   il
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte; 
    g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio
nazionale, di azioni, basate su metodologie  consolidate  e  coerenti
con  linee  guida  appositamente  predisposte,  di  recupero   e   di
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di  violenza  nelle
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i
casi di recidiva; 
    h)  prevedere   una   raccolta   strutturata   e   periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati  del  fenomeno,  ivi
compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche  attraverso  il
coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; 
    i) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
atti persecutori e delle esperienze delle associazioni  che  svolgono
assistenza nel settore; 
    l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio »; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato  di  governance
tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri
una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno
della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza  domestica.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  pari  opportunita'  sono
disciplinati la composizione, il  funzionamento  e  i  compiti  della
Cabina di regia e dell'Osservatorio  di  cui  al  primo  periodo.  Ai
componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al  primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati »; 
    d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  « 3. Per il finanziamento del Piano,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono
destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o  dall'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a  titolarita'
nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle  di  cui
al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le  risorse  destinate
alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma  sono
ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo  5-bis  del
presente decreto. 
  4.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo, fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  si  provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica »; 
    e) il comma 5 e' abrogato; 
    f) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «  Piano  strategico
nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la  violenza
domestica ». 
  150. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, e' abrogato.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  151. All'articolo 64 del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: « al 30 giugno 2022 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »; 
    b) al comma 9, le parole: « il 30 giugno 2022 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ». 
  152. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo  1,
comma 48, lettera c) , della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022. 
  153. Per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo  64,
comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,   n.   106,   ammesse
all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1,  comma
48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  accantonato
a coefficiente di rischio un importo non inferiore  all'8  per  cento
dell'importo garantito del finanziamento stesso. 
  154. Per le societa' e le associazioni  sportive  professionistiche
che assumono  lavoratori  sportivi  con  contratto  di  apprendistato
professionalizzante il limite massimo di eta' di cui all'articolo 44,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.
81, e' ridotto a 23 anni. 
  155. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  « 1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i  20  e  i  31  anni  non
compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71  euro,
che stipulano un contratto  di  locazione  ai  sensi  della  legge  9
dicembre 1998, n. 431, per l'intera unita' immobiliare o porzione  di
essa, da destinare a propria residenza,  sempre  che  la  stessa  sia
diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui  sono
affidati dagli organi competenti ai sensi di  legge,  spetta,  per  i
primi  quattro  anni   di   durata   contrattuale,   una   detrazione
dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari  al
20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque  entro
il limite massimo di euro 2.000 ». 
  156. Al fine della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno  europeo
dei giovani, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  il
medesimo  anno,  per  la  realizzazione  di  iniziative  di   valenza
nazionale ispirate ai  principi  guida  della  strategia  dell'Unione
europea per la gioventu' e volte a favorire il  coinvolgimento  e  la
piu' ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del  Ministro  per
le politiche giovanili sono  stabiliti  gli  indirizzi  e  i  criteri
nonche' le modalita' di  utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  primo
periodo. 
  157. In considerazione  delle  conseguenze  causate  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini  del  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione  e  il  contrasto
delle dipendenze tra le giovani generazioni, allo scopo di finanziare
politiche volte a supportare l'attivita' di promozione,  indirizzo  e
coordinamento delle finalita' del Fondo.  Il  Fondo  e'  destinato  a
finanziare  la  realizzazione  di  progetti  a  valenza  ed   impatto
nazionale in materia di  prevenzione  e  contrasto  delle  dipendenze
comportamentali   e   da   sostanze   nelle   giovani    generazioni.
All'attuazione dei progetti possono concorrere  i  servizi  pubblici,
gli enti di ricerca pubblici e privati, le universita' e gli enti del
privato sociale.  Al  fine  di  dare  immediato  impulso  alle  prime
attivita'  progettuali,  la  dotazione  finanziaria  del   Fondo   e'
costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, con decreto del Ministro  per  le  politiche  giovanili,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle  risorse  del
Fondo. 
  158. Al capo III del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,  dopo
l'articolo 10 e' aggiunto il seguente: 
  « Art. 10-bis. - (Centro nazionale del servizio civile  universale)
- 1. Per sostenere le finalita' e gli obiettivi assegnati al servizio
civile universale e assicurare anche la  compiuta  realizzazione  del
progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto  nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' istituito  il  Centro
nazionale  del  servizio  civile  universale,  con  sede  nel  comune
dell'Aquila. 
  2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attivita' connesse
ai programmi e ai progetti per lo  svolgimento  del  servizio  civile
universale,  ha  lo  scopo  di  garantirne  l'armonizzazione   e   il
consolidamento dei processi organizzativi  e  formativi,  nonche'  di
potenziare  l'acquisizione  di  competenze  dei   giovani   operatori
volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il  processo
di rigenerazione e  rivitalizzazione  urbana,  sociale,  culturale  e
tecnologica  della  citta'  dell'Aquila  e  dei  territori  abruzzesi
colpiti dal sisma nel 2009. 
  3. Le modalita' di fruizione delle unita' immobiliari destinate  al
Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite  di  specifica
convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di  missione  per
il  coordinamento  dei  processi  di  ricostruzione  e  sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il  Dipartimento  per
le  politiche  giovanili  e  il  servizio  civile  universale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4. Per far fronte agli oneri di gestione  e  di  funzionamento  del
Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il  servizio  civile
di cui all'articolo  19  della  legge  8  luglio  1998,  n.  230,  e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022. 
  5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio  civile
universale della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nell'ambito
delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6
marzo  2017,  n.  40,  assicura,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  e   legislazione   vigente,
l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Centro
di cui al comma 1. 
  6. Con uno o piu' decreti del Ministro per le  politiche  giovanili
possono  essere  definite   ulteriori   e   specifiche   misure   per
l'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  nonche'  le
modalita' inerenti all'organizzazione e alla funzionalita' del Centro
di cui al comma 1 ». 
  159. I livelli essenziali delle  prestazioni  sociali  (LEPS)  sono
costituiti dagli interventi, dai servizi,  dalle  attivita'  e  dalle
prestazioni integrate che  la  Repubblica  assicura,  sulla  base  di
quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera  m),  della
Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri  indicati  agli
articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere  di
universalita' su tutto il territorio nazionale per garantire qualita'
della vita,  pari  opportunita',  non  discriminazione,  prevenzione,
eliminazione  o  riduzione  delle  condizioni  di  svantaggio  e   di
vulnerabilita'. 
  160. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e  la
realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonche'
di concorrere alla piena attuazione  degli  interventi  previsti  dal
Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito  delle
politiche per  l'inclusione  e  la  coesione  sociale,  i  LEPS  sono
realizzati  dagli  ambiti   territoriali   sociali   (ATS)   di   cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.
328, che costituiscono la sede necessaria  nella  quale  programmare,
coordinare, realizzare e gestire  gli  interventi,  i  servizi  e  le
attivita' utili al raggiungimento dei LEPS medesimi,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147. 
  161. Mediante apposita intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
iniziativa del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee  guida  per
l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8  novembre  2000,
n. 328, degli interventi  di  cui  ai  commi  da  159  a  171  e  per
l'adozione  di   atti   di   programmazione   integrata,   garantendo
l'omogeneita' del modello organizzativo degli ATS e  la  ripartizione
delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS. 
  162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i  servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e  la  qualita'
di vita a domicilio e nel  contesto  sociale  di  appartenenza  delle
persone anziane non  autosufficienti,  comprese  le  nuove  forme  di
coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli  ATS,
nelle seguenti aree: 
    a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale  integrata
con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane  non
autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio
di emarginazione, che richiedono  supporto  nello  svolgimento  delle
attivita' fondamentali della  vita  quotidiana  caratterizzato  dalla
prevalenza degli interventi di  cura  della  persona  e  di  sostegno
psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi  di  natura
sociosanitaria;  soluzioni  abitative,  anche  in  coerenza  con   la
programmazione degli interventi del PNRR, mediante  ricorso  a  nuove
forme di coabitazione solidale delle persone  anziane,  rafforzamento
degli interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale  e  tra
persone anziane,  adattamenti  dell'abitazione  alle  esigenze  della
persona con soluzioni domotiche e  tecnologiche  che  favoriscono  la
continuita' delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi
i servizi di telesoccorso e teleassistenza; 
    b) servizi  sociali  di  sollievo  per  le  persone  anziane  non
autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto  intervento  per
le emergenze temporanee, diurne  e  notturne,  gestito  da  personale
qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli  assistenti
familiari in occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione
e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle  famiglie  valorizzando  la
collaborazione volontaria delle risorse informali  di  prossimita'  e
quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli  strumenti  di
programmazione e progettazione partecipata  secondo  quanto  previsto
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di prevenzione,  di
solidarieta' intergenerazionale e di volontariato locali; 
    c) servizi  sociali  di  supporto  per  le  persone  anziane  non
autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione  di
strumenti qualificati  per  favorire  l'incontro  tra  la  domanda  e
l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con
i Centri per l'impiego del  territorio,  e  l'assistenza  gestionale,
legale  e  amministrativa  alle  famiglie   per   l'espletamento   di
adempimenti. 
  163. Il  Servizio  sanitario  nazionale  e  gli  ATS  garantiscono,
mediante le risorse umane e  strumentali  di  rispettiva  competenza,
alle persone  in  condizioni  di  non  autosufficienza  l'accesso  ai
servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici  di
accesso (PUA), che hanno la sede operativa  presso  le  articolazioni
del servizio sanitario denominate « Case della comunita' ». Presso  i
PUA operano equipe  integrate  composte  da  personale  adeguatamente
formato  e  numericamente  sufficiente   appartenente   al   Servizio
sanitario nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate,  nel  rispetto
di quanto previsto dal citato decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017 per la  valutazione  del  complesso  dei
bisogni di  natura  clinica,  funzionale  e  sociale  delle  persone,
assicurano   la   funzionalita'   delle   unita'    di    valutazione
multidimensionale    (UVM)    della    capacita'    bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare  il  carico  assistenziale
per consentire la permanenza  della  persona  in  condizioni  di  non
autosufficienza  nel  proprio  contesto  di  vita  in  condizioni  di
dignita', sicurezza e comfort, riducendo  il  rischio  di  isolamento
sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
Sulla base della valutazione dell'UVM, con  il  coinvolgimento  della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua  famiglia  o
dell'amministratore di  sostegno,  l'equipe  integrata  procede  alla
definizione del progetto di assistenza individuale  integrata  (PAI),
contenente   l'indicazione   degli   interventi   modulati    secondo
l'intensita'   del   bisogno.   Il   PAI   individua   altresi'    le
responsabilita',  i   compiti   e   le   modalita'   di   svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e assistenziali  che
intervengono nella presa in carico della persona,  nonche'  l'apporto
della famiglia e  degli  altri  soggetti  che  collaborano  alla  sua
realizzazione. La programmazione  degli  interventi  e  la  presa  in
carico si avvalgono del raccordo informativo, anche  telematico,  con
l'INPS. 
  164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli  interventi
di cui alle aree individuate al  comma  162.  L'offerta  puo'  essere
integrata da contributi, diversi dall'indennita'  di  accompagnamento
di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.  18,  per  il  sostegno  della
domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone  anziane  non
autosufficienti  e  il  supporto   ai   familiari   che   partecipano
all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente  per
remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto
di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali  di  settore  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  o
per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel  settore
dell'assistenza sociale non residenziale. 
  165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate
dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali
di cui al comma 164 possono essere previsti percorsi  di  formazione,
anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  166. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel
rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro (ANPAL) e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili
su tutto il territorio nazionale, agli interventi  di  cui  al  comma
162, lettera c), nonche' alle attivita' e ai programmi di  formazione
professionale di cui al comma 165 e ai progetti  formativi  a  favore
dei familiari delle persone anziane non autosufficienti. 
  167. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e con  il  Ministro
dell'economia  e  finanze,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono determinate, ai fini della  graduale  introduzione
dei LEPS, le modalita' attuative, le  azioni  di  monitoraggio  e  le
modalita' di verifica del raggiungimento dei  LEPS  medesimi  per  le
persone anziane non autosufficienti  nell'ambito  degli  stanziamenti
vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168. 
  168. Per le finalita' di cui al comma 162, lettere a), b) e  c),  e
al comma 163, fermi restando gli interventi  a  valere  sullo  stesso
Fondo per le non autosufficienze gia'  destinati  al  sostegno  delle
persone  in  condizioni  di  disabilita'  gravissima  previsti  dalla
normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non  autosufficienza
di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto  legislativo
15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per  le  non  autosufficienze  e'
integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a
euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno  2024
e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025. 
  169. Entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con uno o piu' decreti  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto  col  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nei limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi
dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento  e
ai servizi gia' individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2  e  4,
della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli  gia'
definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147, degli articoli 1 e  4  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e dell'articolo  1,  comma  797,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di  servizio
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  209  del  1°  settembre
2021. 
  170. In sede di prima applicazione sono definiti i  seguenti  LEPS,
individuati come prioritari nell'ambito  del  Piano  nazionale  degli
interventi e dei servizi  sociali  2021-2023,  approvato  dalla  Rete
della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo  21
del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del  28  luglio
2021: 
    a) pronto intervento sociale; 
    b) supervisione del personale dei servizi sociali; 
    c) servizi sociali per le dimissioni protette; 
    d) prevenzione dell'allontanamento familiare; 
    e) servizi per la residenza fittizia; 
    f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente. 
  171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono
le risorse nazionali gia' destinate per  le  medesime  finalita'  dal
Piano di cui al comma 170 insieme alle risorse dei  fondi  europei  e
del PNRR destinate a tali scopi. 
  172.   Al   fine   di   rimuovere   gli   squilibri    territoriali
nell'erogazione  del   servizio   di   asilo   nido   in   attuazione
dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  la
lettera d-sexies) e' sostituita dalla seguente: 
    «  d-sexies)  destinato  ai  comuni  delle  regioni   a   statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto  a
120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno
2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300  milioni  di  euro
per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per  l'anno  2026  e  a  1.100
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2027,  quale  quota  di
risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel  limite  delle
risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera  a),
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento
di un livello minimo che ciascun  comune  o  bacino  territoriale  e'
tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al  periodo
precedente e' definito quale numero dei posti  dei  predetti  servizi
educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al
servizio a tempo pieno dei  nidi,  in  proporzione  alla  popolazione
ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base
locale  nel  33  per  cento,  inclusivo  del  servizio  privato.   In
considerazione delle risorse di cui al primo  periodo  i  comuni,  in
forma singola o associata,  garantiscono,  secondo  una  progressione
differenziata  per  fascia  demografica  tenendo  anche  conto,   ove
istituibile,   del   bacino   territoriale   di   appartenenza,    il
raggiungimento del livello essenziale  della  prestazione  attraverso
obiettivi  di  servizio  annuali.  Dall'anno  2022   l'obiettivo   di
servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al  sesto  periodo,
dando priorita' ai bacini territoriali piu'  svantaggiati  e  tenendo
conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando
anche tutti i comuni  svantaggiati  non  abbiano  raggiunto  un  pari
livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio  e'  progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027,  del
livello minimo garantito del 33  per  cento  su  base  locale,  anche
attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo
e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento  per  gli  anni
successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  dell'istruzione,
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il  Ministro  per
le pari  opportunita'  e  la  famiglia,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  su  proposta  della
Commissione tecnica per i fabbisogni  standard,  tenendo  conto,  ove
disponibili,  dei  costi  standard  per  la  funzione  "Asili   nido"
approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di  cui  al  sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei
posti di asili nido da conseguire, per  ciascuna  fascia  demografica
del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate,  e
le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle  risorse  stesse.  I
comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla
diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando  le
risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle  stesse.  Si
applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126 ». 
  173. All'articolo 243, comma 2, lettera a), del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole:  «  a  tale
fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati  al  50  per
cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: «  a  tale
fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ». 
  174. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, dopo la lettera d-septies) e' aggiunta la seguente: 
    «  d-octies)  destinato  ai  comuni  delle  regioni   a   statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a
30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro  per  l'anno
2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a  120  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno  2027,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e
dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti
disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e
la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a  cui  viene
fornito  il  trasporto  per  raggiungere  la  sede   scolastica.   Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il 28 febbraio
2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno  precedente  a
quello di riferimento  per  gli  anni  successivi,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud  e
la coesione  territoriale,  il  Ministro  per  le  disabilita'  e  il
Ministro per le pari opportunita' e la  famiglia,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  su  proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  tenendo  conto,
ove  disponibili,  dei  costi  standard  relativi   alla   componente
trasporto disabili della  funzione  "Istruzione  pubblica"  approvati
dalla stessa Commissione. Fino  alla  definizione  dei  LEP,  con  il
suddetto  decreto  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
incremento della percentuale di  studenti  disabili  trasportati,  da
conseguire con le risorse assegnate, e le modalita'  di  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse.  Le  somme  che,  a  seguito  del
monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate
ad assicurare l'obiettivo  stabilito  di  incremento  degli  studenti
disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo
di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso  di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi  128
e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ». 
  175. All'articolo 1, comma 98, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni
strumentali nuovi  indicati  nel  comma  99,  destinati  a  strutture
produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle  regioni  Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e  Sardegna,  ammissibili  alle
deroghe previste dall'articolo 107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e   nelle   zone
assistite delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale  2014-2020  C(2014)  6424  final  del  16
settembre 2014, come modificata dalla decisione  C(2016)  5938  final
del 23 settembre 2016, fino al 31  dicembre  2022  e'  attribuito  un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata  Carta
» sono sostituite dalle  seguenti:  «  Alle  imprese  che  effettuano
l'acquisizione dei beni strumentali  nuovi  indicati  nel  comma  99,
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone  assistite  delle
regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,   della   Regione
siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione  europea,  e  nelle  zone  assistite  della
regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea,  come  individuate  dalla  Carta  degli  aiuti  a  finalita'
regionale 2022-2027, fino al  31  dicembre  2022,  e'  attribuito  un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla  Carta  degli
aiuti a finalita' regionale  2014-2020  C(2014)  6424  final  del  16
settembre 2014, come modificata dalla decisione  C(2016)  5938  final
del 23 settembre 2016 ». 
  176. Al  fine  di  sostenere  lo  sviluppo  dell'offerta  turistica
rivolta alle persone con disabilita' e favorire l'inclusione  sociale
e  la  diversificazione  dell'offerta  turistica  stessa,  presso  il
Ministero del turismo e' istituito un fondo con una dotazione pari  a
6 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e  2024,
destinato  alla  realizzazione  di  interventi  per  l'accessibilita'
all'offerta turistica delle persone con disabilita'. 
  177. Con decreto del Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro  per  le  disabilita',  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione del comma 176. 
  178. Il Fondo per la disabilita' e la non  autosufficienza  di  cui
all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  a
decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le  politiche
in favore delle persone con disabilita' » ed e' trasferito presso  lo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  al
fine di dare  attuazione  a  interventi  legislativi  in  materia  di
disabilita' finalizzati al riordino e  alla  sistematizzazione  delle
politiche di sostegno alla disabilita' di  competenza  dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il  predetto
Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno  degli
anni dal 2023 al 2026. 
  179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e
alla comunicazione  per  gli  alunni  con  disabilita'  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza  all'autonomia
e  alla  comunicazione  degli  alunni  con  disabilita'  »,  con  una
dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 
  180. Il fondo di cui al comma 179 e' ripartito, per la quota  parte
di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con  decreto
del Ministro per  le  disabilita'  e  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il  30  giugno  di  ciascun
anno, e, per la quota parte di 30  milioni  di  euro  in  favore  dei
comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro  per  le
disabilita',  di  concerto   con   i   Ministri   dell'istruzione   e
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Statocitta' ed autonomie locali, da adottare entro il  30  giugno  di
ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione. 
  181. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  e
di 27 milioni di euro per l'anno 2022 »; 
    b) al comma 402, alinea, dopo le parole: « di concerto con » sono
inserite le seguenti: « il Ministro per le disabilita' e con ». 
  182. Il rifinanziamento  di  cui  al  comma  181,  lettera  a),  e'
finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto,  iniziative
e progetti di carattere  socio-assistenziale  e  abilitativo  per  le
persone con disturbo dello spettro autistico. 
  183. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
dopo le parole: « con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2021 » sono inserite le seguenti: « e  di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 ». 
  184. All'articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  « b-bis)  iniziative  dedicate  alle  persone  con  disturbo  dello
spettro autistico ». 
  185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attivita'
sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi  e  formativi
dello sport, con particolare riferimento alla fase  post-pandemica  e
in attesa che trovino piena applicazione i principi di  riordino  del
settore  contenuti  nella  legge  8  agosto  2019,  n.  86,  in   via
sperimentale per gli anni 2022,  2023  e  2024,  per  le  federazioni
sportive  nazionali  riconosciute  dal  Comitato  olimpico  nazionale
italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attivita' commerciale
non concorrono a formare il reddito imponibile ai  fini  dell'imposta
sul reddito delle societa' (IRES) e il valore della produzione  netta
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP),  a
condizione che in ciascun  anno  le  federazioni  sportive  destinino
almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o  per  il
tramite dei soggetti componenti  delle  medesime  federazioni,  delle
infrastrutture  sportive,  dei  settori  giovanili  e  della  pratica
sportiva dei soggetti con disabilita'. 
  186. I costi effettivamente sostenuti per lo  sviluppo  di  cui  al
comma 185 sono rendicontati dalle federazioni  sportive  nazionali  e
certificati dagli organi di controllo interno delle  stesse  o  dalle
societa' di revisione da queste incaricate per la certificazione  dei
bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento. 
  187. L'efficacia della misura di cui al comma 185  e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  188.  Per  sostenere  le  attivita'  sportive  universitarie  e  la
gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello  sport
nelle universita', la dotazione finanziaria  di  cui  alla  legge  28
giugno 1977, n. 394, e' integrata di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023. 
  189. All'articolo 1, comma 34, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50  milioni
di euro per l'anno 2022  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  50
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ». 
  190. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali
per interventi  di  manutenzione  e  restauro  di  impianti  sportivi
pubblici  e  per  la  realizzazione  di  nuove   strutture   sportive
pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge  30
dicembre 2018,  n.  145,  si  applica,  limitatamente  a  favore  dei
soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per  l'anno  2022,  nel
limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalita'  di
cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145. Ai fini attuativi,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  124
del 29 maggio 2019. 
  191. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «  Per
periodi di  sospensione  o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari  dei  trattamenti  di
integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio »; 
    b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «
Per il  riconoscimento  dei  trattamenti  di  integrazione  salariale
richiesti a decorrere dal 1° gennaio  2022,  l'anzianita'  minima  di
effettivo lavoro che i  lavoratori  devono  possedere  alla  data  di
presentazione della domanda e' pari a trenta giorni ». 
  192. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: « professionalizzante » e' soppressa  e
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «  per  periodi  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti  dal  1°
gennaio 2022 »; 
    b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
presente comma cessa di  avere  applicazione  per  i  trattamenti  di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o  riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »; 
    c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  In
caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione  tecnica  superiore  e  di  apprendistato  di   alta
formazione e ricerca,  la  sospensione  o  riduzione  dell'orario  di
lavoro non deve pregiudicare, in  ogni  caso,  il  completamento  del
percorso formativo  come  eventualmente  ridefinito  ai  sensi  degli
articoli 43, comma 3, e 45,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81 ». 
  193. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, e' inserito il seguente: 
  « Art. 2-bis. - (Computo dei dipendenti) - 1. Agli effetti  di  cui
al presente decreto, ai fini  della  determinazione  dei  limiti  dei
dipendenti, sono da  comprendere  nel  calcolo  tutti  i  lavoratori,
inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti,  che
prestano  la  propria  opera  con  vincolo  di   subordinazione   sia
all'interno che all'esterno dell'azienda ». 
  194. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  « 5-bis. Per i trattamenti di  integrazione  salariale  relativi  a
periodi  di  sospensione  o   riduzione   dell'attivita'   lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla  lettera  a)
del comma 5 cessa di  produrre  i  propri  effetti  e  l'importo  del
trattamento di cui al comma 1, indipendentemente  dalla  retribuzione
mensile di riferimento per  il  calcolo  del  trattamento,  non  puo'
superare l'importo massimo mensile di cui al  comma  5,  lettera  b),
come rivalutato ai sensi del comma 6 »; 
    b) al comma 9, dopo le parole: « dalla legge 13 maggio  1988,  n.
153, e successive modificazioni » sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ,
fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8  giugno  2021,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112
». 
  195. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
presente comma cessa di  avere  applicazione  per  i  trattamenti  di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o  riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »; 
    b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  « 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore  dei  datori  di
lavoro  che  non  abbiano  fruito  di  trattamenti  di   integrazione
salariale  per  almeno  ventiquattro  mesi  successivi   al   termine
dell'ultimo periodo di fruizione del  trattamento  e'  stabilita  una
contribuzione addizionale ridotta, in misura pari: 
    a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro  non  prestate,  relativamente  ai
periodi di integrazione salariale ordinaria  o  straordinaria  fruiti
all'interno di uno o  piu'  interventi  concessi  sino  a  un  limite
complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
    b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a
104 settimane in un quinquennio mobile ». 
  196. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  « 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di  cui  al
presente  articolo,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto,  a  pena  di
decadenza,  ad  inviare  all'INPS  tutti  i  dati  necessari  per  il
pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale  entro  la  fine
del secondo mese successivo a quello in  cui  inizia  il  periodo  di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro  il  termine  di
sessanta giorni dall'adozione del  provvedimento  di  autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro
inadempiente ». 
  197. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Il lavoratore che svolga attivita' di  lavoro  subordinato  di
durata superiore a sei mesi nonche' di  lavoro  autonomo  durante  il
periodo di integrazione salariale non ha diritto al  trattamento  per
le giornate  di  lavoro  effettuate.  Qualora  il  lavoratore  svolga
attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore  a  sei
mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto di  lavoro
»; 
    c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Compatibilita'  con
lo svolgimento di attivita' lavorativa ». 
  198. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i
dirigenti » sono soppresse; 
    b) al comma 2, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i
dirigenti » sono soppresse; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  « 3-bis. Per i trattamenti di  integrazione  salariale  relativi  a
periodi  di  sospensione  o   riduzione   dell'attivita'   lavorativa
decorrenti  dal  1°  gennaio  2022,  la  disciplina  in  materia   di
intervento straordinario  di  integrazione  salariale  e  i  relativi
obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori  di
lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e  che,
nel semestre precedente  la  data  di  presentazione  della  domanda,
abbiano occupato mediamente  piu'  di  quindici  dipendenti,  per  le
causali di cui all'articolo 21, comma 1. 
  3ter. La medesima disciplina e  i  medesimi  obblighi  contributivi
trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le
causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle  categorie
seguenti: 
    a) imprese del trasporto  aereo  e  di  gestione  aeroportuale  e
societa'  da   queste   derivate,   nonche'   imprese   del   sistema
aeroportuale; 
    b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e
sezioni  territoriali,  a  condizione  che  risultino  iscritti   nel
registro di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del  decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 13. 
  3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione
per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre  2021
»; 
    d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
presente comma cessa di  avere  applicazione  per  i  trattamenti  di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o  riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ». 
  199. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  «  riorganizzazione
aziendale » sono aggiunte le  seguenti:  «  ,  anche  per  realizzare
processi di  transizione  individuati  e  regolati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentito  il  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione »; 
    b) al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole:  «  gestionale  o
produttiva » sono inserite le seguenti: « ovvero a  gestire  processi
di transizione »; 
    c) al comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «  recupero
occupazionale » sono inserite le seguenti: « , anche  in  termini  di
riqualificazione professionale e di potenziamento  delle  competenze,
»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  « 5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera c), e'
stipulato dall'impresa mediante  contratti  collettivi  aziendali  ai
sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che stabiliscono una riduzione  dell'orario  di  lavoro  al  fine  di
evitare, in tutto o in parte, la  riduzione  o  la  dichiarazione  di
esubero del personale, anche tramite un suo piu'  razionale  impiego.
La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60  per  cento
dell'orario  giornaliero,  settimanale  o  mensile   dei   lavoratori
interessati  al  contratto  di  solidarieta'.  Per  i  contratti   di
solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022  la  riduzione
media oraria non puo' essere superiore all'80 per  cento  dell'orario
giornaliero, settimanale o  mensile  dei  lavoratori  interessati  al
contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la percentuale  di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore
al 70 per  cento  nell'arco  dell'intero  periodo  per  il  quale  il
contratto  di  solidarieta'  e'  stipulato.  Per   i   contratti   di
solidarieta'  stipulati  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2022,   la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro  non  puo'
essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il
quale il contratto  di  solidarieta'  e'  stipulato.  Il  trattamento
retributivo perso e' determinato inizialmente non tenendo conto degli
aumenti retributivi previsti da contratti  collettivi  aziendali  nel
periodo  di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  del  contratto   di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto  in
corrispondenza   di   eventuali   successivi   aumenti    retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti  di  cui
al primo  periodo  devono  specificare  le  modalita'  con  le  quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,
l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una
corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale.
Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto  relative
alla retribuzione persa a  seguito  della  riduzione  dell'orario  di
lavoro sono a carico della gestione di  afferenza,  ad  eccezione  di
quelle relative  a  lavoratori  licenziati  per  motivo  oggettivo  o
nell'ambito di  una  procedura  di  licenziamento  collettivo,  entro
novanta giorni dal termine del periodo di fruizione  del  trattamento
di integrazione salariale, ovvero entro novanta  giorni  dal  termine
del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso entro centoventi giorni  dal  termine
del trattamento precedente ». 
  200. Dopo l'articolo 22-bis del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, e' inserito il seguente: 
  « Art 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine
di sostenere le transizioni occupazionali  all'esito  dell'intervento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  causali  di  cui
all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori  di  lavoro  che
occupano piu' di quindici dipendenti puo' essere concesso, in  deroga
agli articoli  4  e  22,  un  ulteriore  intervento  di  integrazione
salariale straordinaria finalizzato  al  recupero  occupazionale  dei
lavoratori a rischio di esubero, pari a un  massimo  di  dodici  mesi
complessivi non ulteriormente prorogabili. 
  2. Ai fini del  riconoscimento  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui al comma 1, in  sede  di  procedura  di
consultazione sindacale di cui all'articolo  24,  sono  definite  con
accordo  sindacale  le  azioni  finalizzate  alla   rioccupazione   o
all'autoimpiego, quali formazione e  riqualificazione  professionale,
anche   ricorrendo   ai   fondi   interprofessionali.   La    mancata
partecipazione alle predette azioni,  per  esclusiva  responsabilita'
del  lavoratore,  comporta  la   decadenza   dalla   prestazione   di
integrazione salariale. 
  3. Le azioni definite dall'accordo sindacale  di  cui  al  comma  2
possono  essere  cofinanziate   dalle   regioni   nell'ambito   delle
rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 
  4.  I  lavoratori  interessati  dal  trattamento  di   integrazione
salariale straordinaria di cui  al  comma  1  accedono  al  programma
denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori"  (GOL)  di  cui
all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178;  a
tal fine  i  nominativi  dei  lavoratori  coinvolti  sono  comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate. 
  5. Per l'anno 2022, il trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui   all'articolo   22-bis   puo'   essere   concesso
esclusivamente  per  la  proroga  dell'intervento   di   integrazione
salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta' ».