301. Al fondo perequativo a sostegno delle universita' non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' assegnata una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 302. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, e' autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Citta' della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze. Il Ministero dell'universita' e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attivita' di vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attivita'. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma e' precluso il contributo di cui al comma 3 »; b) all'articolo 2-bis, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento e' riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonche' delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 ». 303. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 e' sostituito dal seguente: « 342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennita' spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni ». 304. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e' costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed e' formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione e' riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 e' abrogato. 305. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da: « , a copertura » fino a: « relativi contratti integrativi » sono soppresse. 306. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilita' del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e alla conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilita' degli studenti universitari, e' disposto nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE nella sua qualita' di Agenzia nazionale Erasmus+. 307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia da parte di studenti stranieri, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a favore dell'associazione Uni-Italia. 308. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 19,5 milioni »; b) dopo le parole: « tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ». 309. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attivita' svolte nonche' della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in favore del personale di tali istituzioni e' autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo. 310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui: a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e' ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera; b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente; c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche' i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo. 311. La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 312. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per le scienze applicate » con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualita' con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati. 313. Per le finalita' di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e' disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualita' della ricerca (VQR). 314. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati. 315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attivita' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attivita' ai fini dell'applicazione della normativa vigente. 316. Per le finalita' di cui al comma 315, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'universita' e della ricerca tra otto nominativi proposti dal presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'universita' e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno e' nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano un compenso pari ad euro 20.000 annui nonche' gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 322. 317. Il piano di cui al comma 315 e' adottato previo parere del comitato di cui al comma 316 ed e' approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sui contenuti del piano il Ministro dell'universita' e della ricerca riferisce alle Camere in apposita audizione. 318. Il piano di cui al comma 315 e' predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo le modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui ai commi da 315 a 324, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 316 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, nonche' la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria. 319. Il piano di cui al comma 315 puo' contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonche' ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresi', l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente. 320. Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano e' sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 316. 321. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323. 322. Al CNR e' concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui: a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalita' del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro e' erogata in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321. 323. Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere dall'anno 2023, al CNR e' concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui. 324. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di cui al comma 315, all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: « 2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta' dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti ». 325. Al fine di sostenere le attivita' di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Xylella fastidiosa » condotte dal CNR e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 326. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/ 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 327. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ». 328. Per l'anno 2022 e' assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 329. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, e' introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 335, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella scuola primaria ». 330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria e' prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche' di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335. 331. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » o nella classe LM-47 « Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie » oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresi', conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici - CFU/ CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 332. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria e' equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non puo' essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria. 333. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 e' determinato in ragione di non piu' di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilita' dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale. 334. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita' di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entita' del contributo di cui al secondo periodo e' determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validita' annuale e in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso. 335. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022: a) e' rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonche' quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, e' rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali e' attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento. 336. I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria. 337. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ». L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato e' subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335. 338. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'istruzione provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 329 a 337, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 339. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessita' e alla gravosita' delle attivita' che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, e' incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. 340. Per le medesime finalita' di cui al comma 339, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 339, e' incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. 341. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010. 342. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 340 si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 343. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « l'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024 ». All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024 ». 344. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosita' prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente. 345. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo 2022: a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344; b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 344 per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria; c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; d) e' individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed e' individuato conseguentemente il numero delle predette classi. 346. L'attuazione del decreto di cui al comma 345 e' affidata agli uffici scolastici regionali. 347. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/ 2025, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica. 348. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « 640 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 750 milioni di euro annui ». 349. Il Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 350. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 351. Al fine di potenziare le attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET », con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto. 353. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attivita' in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attivita' nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attivita' economica. 354. Per le finalita' di cui al comma 353, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma 353. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile. 355. Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». 356. Il contributo di cui al comma 353 e' erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. 357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta. 358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 359. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310. 360. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 359 e' destinata alle fondazioni liricosinfoniche che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili: a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo; b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata « diritto d'uso illimitato del teatro » riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato; c) una o piu' perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. 361. La restante quota del fondo di cui al comma 359 e' destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attivita' di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonche' mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attivita'. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo. 362. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalita' di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 359, nonche' le modalita' di impiego delle risorse assegnate e della relativa rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti. 363. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 360 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione e' sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 364. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonche' per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato gia' in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente. 365. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 364 nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. 366. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente », con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024. 367. Le risorse del fondo di cui al comma 366 sono destinate alle seguenti finalita': a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialita' del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilita' di svolgimento delle attivita' produttive e lavorative; b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte. 368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale », con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 369. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. 370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. 371. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attivita' svolta e sulle risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 366 e 368. 372. Per le medesime finalita' e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui ai commi da 366 a 371, all'articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, le parole da: « con contratto » fino a: « ventiquattro mesi » sono soppresse e, al quarto periodo, dopo le parole: « di cui al presente comma » sono inserite le seguenti: « per i primi ventiquattro mesi ». 373. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « alle informazioni che vi sono contenute » sono aggiunte le seguenti: « e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati e' accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalita' istituzionali ». 374. Per le finalita' di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 375. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria », con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023. 376. Il Fondo di cui al comma 375 e' destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonche' a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione. 377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 375. 378. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa. 379. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. 380. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024. 381. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti interventi: a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' incrementata di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026; b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, puo' essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee »; 2) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « crediti di cui agli articoli 8 e 27; » sono inserite le seguenti: « attivita' e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo; » e le parole: « dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »; 3) all'articolo 20, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: « 2-ter. Per l'attuazione dell'attivita' e dei servizi di comunicazione e dell'attivita' di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, e' autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 »; 4) all'articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da: « miste » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresi' concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner »; 5) all'articolo 27, comma 3, lettera b), le parole: « , secondo modalita' identificate dal CICS, imprese miste » sono sostituite dalle seguenti: « imprese anche aventi sede »; 6) all'articolo 27, comma 3, lettera c) , la parola: « miste » e' soppressa; 7) all'articolo 27, comma 4, alinea, le parole: « Il CICS stabilisce » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti »; 8) all'articolo 27, comma 5, la parola: « crediti » e' sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ». 382. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone. 383. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 384. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 385. Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 384, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di euro di diritti speciali di prelievo, da ripartire in cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno. 386. Sul prestito autorizzato dal comma 384 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 387. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d'Italia al Fondo monetario internazionale e utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'iniziativa sulla cancellazione del debito dei Paesi piu' poveri fortemente indebitati (HIPC). 388. Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620 e' aggiunto il seguente: « Art. 620-bis. - (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)-1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a cio' destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo periodo e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di cui al presente comma e' ripartito tra le diverse finalita' di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ». 389. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. 390. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 391. Al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024. 392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile », con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 393. Al fine di promuovere la sostenibilita' della mobilita' urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle citta' di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attivita' di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalita' di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attivita' di progettazione e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. 394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge. 395. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI. 396. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI. 397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa. 398. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021 » e le parole: « entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 »; b) al comma 3, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre »; c) al comma 4, primo periodo, le parole: « del decreto di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui al comma 1 ». 399. Per le finalita' di cui al comma 398 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022. 400. Per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Societa' Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie della concessione.