art. 1 (commi 401-500)
  401.  La  misura   del   contributo,   da   includere   nel   piano
economico-finanziario della societa' concessionaria, e'  determinata,
nel limite dello stanziamento di cui al comma 400, previa verifica da
parte  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili del  raggiungimento  delle  condizioni  di  equilibrio  e
sostenibilita'    tariffaria    della    concessione.    Il     piano
economico-finanziario di cui  al  primo  periodo  e'  predisposto  da
Societa' Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in   conformita'   alla
disciplina regolatoria definita  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale  investito
definito dalla medesima Autorita' in relazione al contributo pubblico
previsto dai commi da 400 a 402 e al correlato profilo di rischio. 
  402. L'erogazione del contributo di cui al comma 400 e' subordinata
al  perfezionamento  della  procedura  di  approvazione  degli   atti
convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche' alla rinuncia  da  parte  di  Societa'
Autostrada tirrenica Spa alle azioni  proposte  in  tutti  i  giudizi
pendenti nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  relativi  al
rapporto concessorio. 
  403. Per la realizzazione dell'autostrada  regionale  Cispadana  e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni  di  euro
per l'anno  2026  e  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  quale
contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna. 
  404. L'erogazione del contributo di cui al comma 403, da  includere
nel  piano  economico-finanziario   della   societa'   concessionaria
Autostrada regionale Cispadana Spa, e' subordinata al perfezionamento
della  procedura  di  approvazione  dell'aggiornamento   degli   atti
convenzionali, previa attestazione da parte di un  primario  istituto
finanziario delle  condizioni  di  bancabilita'  del  progetto  e  di
sostenibilita' economico-finanziaria della concessione. 
  405. Per il finanziamento degli  interventi  relativi  a  programmi
straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e
resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale,  anche
con riferimento a varianti di percorso,  di  competenza  di  regioni,
province e citta' metropolitane,  e'  autorizzata  la  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023,
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030  e  200  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. 
  406.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche
sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilita'
rispetto a fenomeni antropici, quali traffico  ed  incidentalita',  e
naturali, quali eventi  sismici  e  dissesto  idrogeologico;  con  il
medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di  approvazione
dei piani predisposti dalle regioni, province e citta' metropolitane,
di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, nonche' le procedure di revoca  delle  risorse
in caso di mancato  rispetto  del  cronoprogramma  procedurale  o  di
mancata alimentazione dei sistemi  di  monitoraggio.  Con  lo  stesso
decreto sono inoltre definiti i  criteri  generali  per  adeguare  la
progettazione e l'esecuzione di tali  opere  ai  principi  ambientali
dell'Unione europea. 
  407. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni  contributi
per investimenti finalizzati alla  manutenzione  straordinaria  delle
strade comunali, dei marciapiedi e  dell'arredo  urbano,  nel  limite
complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100  milioni  di
euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo  precedente  per
l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del
Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o  uguale
a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni  con
popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di  25.000  euro
ciascuno, ai comuni con popolazione  tra  10.001  e  20.000  abitanti
nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con  popolazione  tra
20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000  euro  ciascuno,  ai
comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura  di
160.000 euro ciascuno,  ai  comuni  con  popolazione  tra  100.001  e
250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno  e  ai  comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di  350.000
euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per  l'anno  2023
sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo  precedente
in misura pari alla meta' del contributo assegnato per  l'anno  2022.
La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al  secondo
periodo, e' la popolazione residente al 31 dicembre  2019  risultante
dal    censimento,     disponibile     al     seguente     indirizzo:
http://demo.istat.it/bil/index.php ?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30
gennaio 2022, il Ministero dell'interno da' comunicazione  a  ciascun
comune dell'importo del contributo ad esso spettante. 
  408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 puo'
finanziare uno o piu' interventi di manutenzione straordinaria  delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano,  a  condizione
che gli stessi non  siano  gia'  integralmente  finanziati  da  altri
soggetti e che siano aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  nella
seconda e terza annualita' del bilancio di previsione 2021-2023. 
  409. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma  407  e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il  30  luglio  2022
per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il  30  luglio  2023
per i contributi relativi all'anno 2023. 
  410. I contributi di cui al comma 407 sono  erogati  dal  Ministero
dell'interno  agli  enti  beneficiari,  per  l'80  per  cento  previa
verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei  lavori  attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il  restante  20
per  cento  previa  trasmissione  al   Ministero   dell'interno   del
certificato di collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo  102  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono  altresi'
rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412. 
  411.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del   termine   di   inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo
del contributo, il medesimo contributo e' revocato,  in  tutto  o  in
parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi  all'anno
2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno
2023, con decreti del Ministero dell'interno. 
  412.  Il   monitoraggio   degli   investimenti   finalizzati   alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei  marciapiedi  e
dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a  411  e'  effettuato  dai
comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema  previsto  dal   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la
voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ».  Non
trova  applicazione  l'articolo  158  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, 267. 
  413. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il  Ministero
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  effettua  un
controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo  di
cui ai commi da 407 a 411. 
  414. I comuni rendono nota la  fonte  di  finanziamento,  l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo  assegnato  nel  proprio
sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente »  di  cui
al decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  sottosezione  Opere
pubbliche. Il sindaco e' tenuto a  comunicare  tali  informazioni  al
consiglio comunale nella prima seduta utile. 
  415. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 51, le parole: « di 170 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2023  al
2031 » sono sostituite dalle seguenti: « di 320 milioni di  euro  per
l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 »; 
    b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti: 
  «  53-bis.  Per  il  biennio  2022-2023  l'ordine  prioritario   di
assegnazione dei contributi e' il seguente: 
    a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale  del
Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 
    b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
    c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
    d)  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico   degli
edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre
strutture di proprieta' dell'ente. 
  53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine  di  cui
al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al  comma
53 al 15 aprile 2022 »; 
    c) al comma 54, le parole: « Ferme restando le priorita'  di  cui
alle lettere a), b) e  c)  del  comma  53  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Ferme restando le priorita' di cui ai commi 53  e  53-bis
». 
  416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire  al  bilancio
autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  per   il
finanziamento della progettazione  degli  interventi  di  rimessa  in
efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della
funzionalita' idraulica dei reticoli  idrografici.  Il  funzionamento
del fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni  e  le
province autonome, ivi  inclusa  la  revoca  in  caso  di  mancato  o
parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono  stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  417. Al fine di consentire il  completamento  degli  interventi  di
messa in sicurezza e gestione dei rifiuti  pericolosi  e  radioattivi
siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del  comune  di
Statte, in provincia di Taranto, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
8.800.000 per l'anno 2022. 
  418. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),  numero
12,  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono  incrementate
di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30  milioni  di  euro  per
l'anno 2024. 
  419. Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalita'
e secondo i criteri di cui all'articolo  1,  comma  2-quinquies,  del
predetto decreto-legge n. 59 del  2021,  anche  tenendo  conto  delle
nuove   aree   interne   individuate   nell'ambito   del   ciclo   di
programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli  interventi
finanziati con le risorse di cui al comma 418 si  applicano  altresi'
le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  6,  7  e  7-bis,  del
predetto decreto-legge n. 59 del 2021. 
  420. In relazione  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle
opere e degli interventi funzionali  all'evento  e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno
2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,  di
330 milioni di euro per l'anno 2025 e di  140  milioni  di  euro  per
l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione e' altresi'  istituito,
per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare  il
coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da  rendere  ai
partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. 
  421.  Al  fine  di  assicurare  gli  interventi   funzionali   alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per  il  2025  nella
citta' di  Roma,  e'  nominato,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988,  n.
400, un Commissario straordinario del Governo. Il  Commissario  resta
in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, d'intesa con il  Commissario,  puo'  nominare  uno  o  piu'
subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026. 
  422. Il Commissario straordinario di cui al comma  421  predispone,
sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo  1,  comma
645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  a  tale  scopo  destinate,  la
proposta di programma  dettagliato  degli  interventi  connessi  alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  da
approvare con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  423. Il programma dettagliato ripartisce i  finanziamenti  tra  gli
interventi che sono identificati con  il  codice  unico  di  progetto
(CUP). Per ogni intervento  il  programma  dettagliato  individua  il
cronoprogramma procedurale. Il programma  dettagliato  deve  altresi'
individuare per ciascun intervento  il  costo  complessivo  a  carico
delle risorse di cui al comma 420  o  delle  eventuali  risorse  gia'
disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del  PNRR
e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma  422  individua
inoltre le modalita' di revoca in caso di mancata  alimentazione  dei
sistemi di monitoraggio o  di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma
procedurale. 
  424. Gli interventi del  programma  dettagliato  aventi  natura  di
investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare  del  CUP,
tramite i  sistemi  informativi  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni  relative
al comma 423 sono desunte da detti sistemi. 
  425. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui  al  comma  421,  il
Commissario straordinario, limitatamente agli interventi  urgenti  di
particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in  deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione   europea.   Le   ordinanze   adottate   dal   Commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e  sono  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  426. Il Commissario  straordinario  coordina  la  realizzazione  di
interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma  422,
nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni  del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025  avvalendosi  della
societa' di cui al comma 427. 
  427. Al fine di assicurare la  realizzazione  dei  lavori  e  delle
opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la
realizzazione degli  interventi  funzionali  all'accoglienza  e  alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  e'
costituita  una  societa'  interamente  controllata   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze  denominata  «  Giubileo  2025  »,  che
agisce  anche  in  qualita'  di  soggetto  attuatore  e  di  stazione
appaltante    per    la    realizzazione    degli    interventi     e
l'approvvigionamento dei beni  e  dei  servizi  utili  ad  assicurare
l'accoglienza e  la  funzionalita'  del  Giubileo.  Alla  societa'  «
Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste  dal  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  e
dall'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Le societa' direttamente o indirettamente partecipate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni  nella
societa' « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti  di  capitale,  ai
sensi della normativa vigente. 
  428. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti
l'atto costitutivo e lo statuto sociale  della  societa'  «  Giubileo
2025 », sono nominati gli organi sociali  per  il  primo  periodo  di
durata in carica, e' indicato il contributo annuale per  il  servizio
svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi
dell'articolo 2389, primo  comma,  del  codice  civile  nonche'  sono
definiti i criteri, in riferimento al mercato, per  la  remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche  da  parte  del
consiglio di  amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzo
comma, del codice civile. 
  429.  La  societa'  «  Giubileo  2025  »  cura  le   attivita'   di
progettazione  e  di  affidamento  nonche'  la  realizzazione   degli
interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la  societa'
puo'  avvalersi,  previa  stipula  di  apposite  convenzioni,   delle
strutture e degli  uffici  tecnici  e  amministrativi  della  regione
Lazio, del comune di Roma Capitale,  dell'Agenzia  del  demanio,  dei
provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche,  nonche'  dei
concessionari  di  servizi  pubblici.  La  predetta   societa'   puo'
altresi', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare,  anche  in
deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a  eccezione  delle  norme
che  costituiscono  attuazione  delle  disposizioni  delle  direttive
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, apposite convenzioni,  anche  a  titolo  oneroso,  con
societa' direttamente o indirettamente partecipate  dallo  Stato,  da
Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza  tecnica,
operativa e gestionale. 
  430. La societa' « Giubileo  2025  »  puo'  affidare  incarichi  di
progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri  servizi
tecnici finalizzati alla realizzazione degli  interventi  di  cui  al
programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo  1
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120.  Per  le
eventuali attivita' di rielaborazione e approvazione di progetti  non
ancora aggiudicati si applicano le procedure  acceleratorie  previste
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  431. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
partecipare al capitale sociale della societa' « Giubileo 2025 »  per
un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. 
  432. Per l'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 e'  autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al
2026. 
  433. Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in  relazione
alle attivita' e  agli  interventi  connessi  alle  celebrazioni  del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e' istituita la Cabina di
coordinamento. 
  434. La Cabina di coordinamento e' un organo collegiale, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro  o  da  un
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
all'uopo delegato, ed e' composto dal Commissario straordinario,  dal
Sindaco del comune di Roma Capitale,  dal  Presidente  della  regione
Lazio, da uno dei soggetti di vertice della societa' « Giubileo  2025
», dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento  della  protezione
civile, dal presidente del Consiglio dei  lavori  pubblici  e  da  un
rappresentante della Santa Sede. 
  435. Per le attivita' di natura istruttoria,  alle  riunioni  della
Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza  della
tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche  provenienti
dal settore privato, con comprovata  esperienza  e  competenze  nello
specifico settore di riferimento, nonche' rappresentanti dei soggetti
attuatori. Ai predetti  soggetti  ed  esperti  non  sono  corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della  Cabina
di coordinamento. 
  436. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto
ai sensi del  comma  424,  verifica  il  grado  di  attuazione  degli
interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale di cui
all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  437. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti  necessari
all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o  difformita'
nell'esecuzione dei progetti del  programma  dettagliato  di  cui  al
comma 422,  nonche'  qualora  sia  messo  a  rischio,  anche  in  via
prospettica,  il  rispetto   del   cronoprogramma,   il   Commissario
straordinario, informata  la  Cabina  di  coordinamento,  assegna  al
soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini un termine per
provvedere non superiore a  trenta  giorni.  In  caso  di  perdurante
inerzia,  il  Commissario  straordinario,  sentita   la   Cabina   di
coordinamento,  individua  l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina  uno  o  piu'  commissari  ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli  atti   o   provvedimenti   necessari,   ovvero   di   provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi  di
societa' di cui all'articolo 2 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  o  di  altre  amministrazioni
pubbliche. 
  438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma  437
sia ascrivibile alle regioni  o  agli  enti  locali  interessati,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Commissario
straordinario, assegna al soggetto attuatore interessato  un  termine
per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso  di  perdurante
inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentita  la  Cabina  di  coordinamento,  il  Consiglio  dei  ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di  cui  all'articolo  2  del
testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  o
di altre amministrazioni specificatamente indicate. 
  439. In  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  di  un  ente   territoriale
interessato che,  secondo  la  legislazione  vigente,  sia  idoneo  a
precludere, in tutto o in parte, la realizzazione  di  un  intervento
rientrante nel programma  dettagliato  e  qualora  un  meccanismo  di
superamento  del  dissenso  non  sia  gia'  previsto  dalle   vigenti
disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente  del
Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo  comma,  della  Costituzione,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti in materia. 
  440. Per la nomina dei commissari ad acta di cui ai commi 437 e 438
nonche' per la definizione dei relativi  compensi,  si  applicano  le
procedure e le modalita' applicative previste dall'articolo 15, commi
da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.  Gli  eventuali
oneri derivanti dalla nomina di commissari ad acta sono a carico  dei
soggetti inadempienti sostituiti. 
  441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al  comma  429,
le  funzioni  di  rendicontazione  degli  interventi   previsti   dal
programma dettagliato sono di competenza della  societa'  «  Giubileo
2025 » che riferisce  semestralmente  alla  Cabina  di  coordinamento
sulla propria attivita' e segnala eventuali  anomalie  e  scostamenti
rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli
interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell'aggiornamento  del
piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della citata legge n.  178
del 2020. 
  442. Per gli interventi previsti dal programma dettagliato  di  cui
al comma 422, le risorse di cui  al  comma  420,  ferme  restando  le
finalita'  ivi  previste,  sono  trasferite  su  apposito  conto   di
tesoreria intestato alla societa' « Giubileo  2025  »,  che  provvede
all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori  diversi
dalla medesima societa'. A tal fine, le predette somme possono essere
eventualmente versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione ai pertinenti  stati  di  previsione  della
spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati  a  carico  del
PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di
tesoreria di  cui  al  presente  comma,  previa  convenzione  tra  la
societa'   «   Giubileo   2025   »   e   l'amministrazione   titolare
dell'intervento. 
  443. La societa' « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna,  mediante
le informazioni desunte  dai  sistemi  informativi  del  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  il   cronoprogramma   dei
pagamenti degli interventi in base al  quale  i  soggetti  attuatori,
ciascuno per la parte di propria  competenza,  assumono  gli  impegni
pluriennali di spesa.  Conseguentemente,  nei  limiti  delle  risorse
impegnate in bilancio, la  societa'  puo'  avviare  le  procedure  di
affidamento dei contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle
risorse. I provvedimenti di  natura  regolatoria,  ad  esclusione  di
quelli di natura gestionale, adottati dal  Commissario  straordinario
sono sottoposti al controllo  preventivo  della  Corte  dei  conti  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'articolo  3,  comma
1-bis, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20.  I  termini  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni  caso,  durante  lo  svolgimento  della  fase  del
controllo,  l'organo  emanante  puo',   con   motivazione   espressa,
dichiarare  i  predetti  provvedimenti   provvisoriamente   efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  444. In considerazione dello specifico rilievo che  lo  svolgimento
del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna,
presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio d'Italia di Formula 1,
presso l'autodromo di  Monza,  rivestono  per  il  settore  sportivo,
turistico ed economico, nonche' per l'immagine del  Paese  in  ambito
internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI e'  autorizzata
a sostenere la spesa per costi di  organizzazione  e  gestione  della
manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di  concessione
con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione  e  promozione
del  Campionato  mondiale  di  Formula  1  a  valere  sulle   risorse
complessivamente  iscritte  nel  proprio  bilancio,  anche  attivando
adeguate misure di contenimento dei  costi  generali  di  gestione  e
senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. 
  445. Per le finalita' di  cui  al  comma  444  e'  riconosciuto  un
contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al
2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI. 
  446. Per le finalita' di  cui  ai  commi  444  e  445  nonche'  per
sostenere  gli   investimenti   per   il   centenario   dell'impianto
dell'Autodromo di Monza, e' assegnato un contributo in  favore  della
Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023. 
  447. Per le attivita' e gli adempimenti connessi  alla  candidatura
della  citta'  di   Roma   ad   ospitare   l'Esposizione   universale
internazionale del 2030, e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo con uno stanziamento di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. 
  448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e  alle
attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai commissari  delegati  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 25, comma 2,  lettera  e),  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1,  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione  civile   della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva  istruttoria
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  in  relazione
agli eventi per i quali e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza
nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  c),  del  medesimo
codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' autorizzata la  spesa
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.  Alla
disciplina  delle  modalita'  di  determinazione  e  concessione  dei
contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle  risorse
finanziarie in proporzione ai predetti  fabbisogni  si  provvede  con
apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con
il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  relative  all'ambito
territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con
la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la  deliberazione
del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183  del  6  agosto  2016,  e  al  netto  degli
eventuali contributi gia'  percepiti  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  449. Allo scopo di assicurare il  proseguimento  e  l'accelerazione
dei processi di ricostruzione, all'articolo 1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, dopo  il  comma  4-quinquies  e'  inserito  il
seguente: 
  « 4-sexies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere  del  Consiglio  dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di  cui
al  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,   n.   1,   si   provvede
all'assegnazione delle risorse  per  le  attivita'  conseguenti  alla
proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173  milioni  di  euro
per l'anno 2022 a valere sulle risorse del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo  n.
1 del 2018 ». 
  450. Per le medesime finalita' di cui al comma 449, all'articolo 1,
comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  le  parole:  «  31
dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022  »
e le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
per l'anno 2021 ». A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
72.270.000 per l'anno 2022. 
  451. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie  individuate
dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non
sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro  ai  comuni  a  fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1  dell'articolo
17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e'  incrementato,
per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. 
  452. Le  esenzioni  previste  dal  secondo  periodo  del  comma  25
dell'articolo 2-bis  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. 
  453. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del  decreto-legge
24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al  31  dicembre  2021  »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre  2022  »  e  la
parola: « dichiarino  »  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «  abbiano
dichiarato ». 
  454. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre  2021  »,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». 
  455. All'articolo 28-bis, comma 2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: «  previa  certificazione
del Commissario straordinario » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
previa certificazione della regione ». 
  456. Al comma 16 dell'articolo  48  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2020 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2021 »; 
    b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2021 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2022 ». 
  457. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « A  seguito
della  mancata  restituzione   del   finanziamento   da   parte   del
beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia  dei  pagamenti
effettuati ai  sensi  dell'articolo  67,  secondo  comma,  del  regio
decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  i  soggetti  finanziatori  possono
richiedere l'intervento della  garanzia  dello  Stato  producendo  la
documentazione di cui al comma 9 del presente articolo ». 
  458. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dopo  il
comma 135 e' inserito il seguente: 
  « 135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare
le risorse  di  cui  al  comma  134  al  finanziamento  delle  opere,
ricadenti nel  proprio  territorio,  ammissibili  e  non  finanziate,
nell'ambito  della  graduatoria  di  cui  al  decreto  del  Ministero
dell'interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'8 aprile 2021, in attuazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 gennaio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 ». 
  459. Il termine  di  scadenza  dello  stato  di  emergenza  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro
per l'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni  di
euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19, le  parole:  «  al  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 » e le parole: « nel
limite di 500.000 euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020  e  di
300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «  nel
limite di 500.000 euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020  e  di
300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. 
  460. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130,  e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2022. Per le attivita' di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e'
autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022. 
  461. E' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di  euro  2.920.000,
di cui: 
    a) euro 1.400.000 per le finalita' di  cui  all'articolo  31  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
    b) euro 820.000 per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3,
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
    c) euro 700.000 per le finalita' di cui all'articolo  30-ter  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
  462. Il termine di scadenza dello stato  di  emergenza  conseguente
all'evento sismico del 26 dicembre  2018,  di  cui  all'articolo  57,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre  2022.  Alle  conseguenti  attivita'  si  fa
fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza. 
  463. I termini di cui all'articolo 6,  comma  2,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino
al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui  agli  articoli
14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022. 
  464. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al  31  dicembre  2022  nel
limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022. 
  465. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera   b),   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  e'  autorizzata  la  spesa  di
800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,  da  destinare
al  supporto  tecnico-operativo  e  alle  attivita'   connesse   alla
definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo  del
Dipartimento « Casa Italia  »  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale
individuazione degli interventi e del  relativo  soggetto  attuatore,
tra il Commissario straordinario per la ricostruzione  dei  territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di  missione  per
il  coordinamento  dei  processi  di  ricostruzione  e  sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009  e  il  Dipartimento  «
Casa Italia ». 
  466. Allo scopo di assicurare il  proseguimento  e  l'accelerazione
dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, e' incrementata di 200 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022 per venticinque anni e di  ulteriori  100  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024 per venticinque anni. 
  467. Per i contratti di lavoro a  tempo  determinato  stipulati  ai
sensi dei commi 449 e 450 nonche' dei commi da  459  a  466  compresi
quelli derivanti da convenzioni con societa', la proroga fino  al  31
dicembre 2022 si  intende  in  deroga,  limitatamente  alla  predetta
annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione  collettiva  nazionale  di
lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui
agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  468. Il Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' ridotto di 4,95 milioni di  euro
per l'anno 2022. 
  469. All'articolo 3 del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, dopo il  quarto  periodo  e'  inserito  il
seguente: « Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo  straordinario
di 10 milioni di euro »; 
    b) al comma 2, quinto periodo, le parole: «  Per  l'anno  2021  »
sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2021 e 2022
». 
  470. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38,  primo  e
secondo  periodo,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022. 
  471. Le disposizioni di cui all'articolo  9-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,  sono  prorogate  sino  al  31
dicembre 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  1  milione  di
euro per l'anno 2022. 
  472. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su
edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalita'  di
protezione civile, e non strutturale,  per  studi  di  microzonazione
sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza,  il  Fondo
di cui all'articolo 11 del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'
rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro
per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  dal  2027  al  2029.  Alla  disciplina
dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla
relativa assegnazione si  provvede,  previa  presentazione  da  parte
delle regioni di apposito piano degli interventi  da  realizzare  nel
limite delle risorse  disponibili,  con  il  relativo  cronoprogramma
procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto  delle
opere,  con  apposita  ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, nella quale sono indicate anche le modalita' di monitoraggio
degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre  2011,
n. 229, e le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei
sistemi di monitoraggio o  di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma
procedurale. 
  473. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento  per
l'aggiornamento  tecnologico  e   l'accrescimento   della   capacita'
operativa nelle azioni di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1,  comma  3,  del
decreto-legge   8   settembre   2021,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un apposito fondo da trasferire alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di
40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni. 
  474. Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo  alle
annualita' 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  del  citato
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n.  120,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al  comma  473,
tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del
bilancio del Ministero  dell'interno  finalizzate  al  rinnovo  della
flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico  dei  velivoli  e
all'aumento  della  capacita'  operativa  delle  squadre  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  475. Per  assicurare  la  funzionalita'  dei  servizi  di  istituto
dell'organizzazione territoriale  e  del  Comando  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei  carabinieri,  quale  forza
militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di
pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale,
attraverso la realizzazione di un  programma  ultradecennale  per  la
costruzione di nuove caserme demaniali con le  annesse  pertinenze  e
l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione,  l'ampliamento,
il   completamento,   l'esecuzione   di   interventi    straordinari,
l'efficientamento energetico e l'adeguamento  antisismico  di  quelle
gia'  esistenti,  comprese  quelle   confiscate   alla   criminalita'
organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa  e'
istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per  l'utilizzo  delle  risorse
del fondo si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) le opere di edilizia previste dal programma  sono  considerate
opere destinate alla difesa nazionale ai fini  dell'applicazione  del
capo I del titolo VII del libro secondo del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) si applicano le procedure in  materia  di  contratti  pubblici
previste dai titoli III e IV della  parte  II  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108; 
    c) la funzione di stazione appaltante e' svolta dall'Agenzia  del
demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche  o  dagli
enti locali, sulla base di accordi stipulati tra  le  amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.
241; 
    d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal  presente
comma equivale a  tutti  gli  effetti  a  dichiarazione  di  pubblica
utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse; 
    e) il  programma,  predisposto  sulla  base  delle  proposte  del
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  relative,  tra  l'altro,
all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire
e ai parametri progettuali da rispettare, e'  approvato  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del  demanio,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge  ed  e'
comunicato alle  competenti  Commissioni  parlamentari  entro  trenta
giorni dalla sua approvazione. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili  riferisce  annualmente  alle  competenti
Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma; 
    f)  gli  interventi  del  programma  devono   essere   realizzati
ricorrendo preferibilmente a stabili  demaniali  che  possono  essere
abbattuti    e    ricostruiti    sullo    stesso     sedime;     alla
rifunzionalizzazione  degli  immobili  confiscati  alla  criminalita'
organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159,  anche  attraverso  il  loro  abbattimento   e   la   successiva
ricostruzione    laddove     economicamente     piu'     vantaggioso;
all'accasermamento  nel  medesimo  stabile  di  reparti  di   diverse
organizzazioni  funzionali;  all'acquisto,  tramite   l'Agenzia   del
demanio, di  immobili  privati  gia'  sede  di  presidi  territoriali
dell'Arma dei carabinieri in  regime  di  locazione  con  conseguente
adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati,
acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di  proprieta'
dello Stato. 
  476. Per assicurare la funzionalita' dei servizi  di  istituto  del
Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a  ordinamento
militare con competenza generale in materia economica e  finanziaria,
capillarmente  dislocata  sul  territorio  nazionale,  attraverso  la
realizzazione di un programma ultradecennale per  la  costruzione  di
nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze  e  l'acquisto  dei
relativi   arredi   e   la   ristrutturazione,   l'ampliamento,    il
completamento,    l'esecuzione    di     interventi     straordinari,
l'efficientamento energetico e l'adeguamento  antisismico  di  quelle
gia'  esistenti,  comprese  quelle   confiscate   alla   criminalita'
organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di  40  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per  l'utilizzo  delle  risorse
del fondo si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) le opere di edilizia previste dal programma  sono  considerate
opere destinate alla difesa nazionale ai fini  dell'applicazione  del
libro secondo, titolo VII, capo I,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) si applicano le procedure in  materia  di  contratti  pubblici
previste dalla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108; 
    c) la funzione di stazione appaltante e' svolta dall'Agenzia  del
demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche  o  dagli
enti locali, sulla base di accordi stipulati tra  le  amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.
241; 
    d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal  presente
comma equivale a  tutti  gli  effetti  a  dichiarazione  di  pubblica
utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse; 
    e) il programma, predisposto dal Comando generale  della  Guardia
di  finanza  e  relativo,  tra  l'altro,  all'individuazione  e  alla
localizzazione  degli  interventi  da   eseguire   e   ai   parametri
progettuali da rispettare, e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente  legge  ed  e'  comunicato  alle  competenti
Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua  approvazione.
Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari  sullo
stato di attuazione del programma; 
    f)  gli  interventi  del  programma  devono   essere   realizzati
ricorrendo preferibilmente a stabili  demaniali  che  possono  essere
abbattuti    e    ricostruiti    sullo    stesso     sedime;     alla
rifunzionalizzazione  degli  immobili  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, ai sensi del codice di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro  abbattimento  e  la
successiva ricostruzione, laddove  economicamente  piu'  vantaggioso;
all'accasermamento nel medesimo  stabile  di  comandi  o  reparti  di
diverse organizzazioni funzionali;  all'acquisto,  tramite  l'Agenzia
del demanio, di immobili privati gia' sede di comandi o reparti della
Guardia  di  finanza  in  regime   di   locazione   con   conseguente
adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati,
acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di  proprieta'
dello Stato. 
  477. Gli interventi dei programmi di cui ai commi 475 e 476  devono
essere identificati dal codice  unico  di  progetto  (CUP)  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  monitorati
sulla base di quanto disposto dal  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. 
  478. Allo scopo di favorire l'adeguamento  del  sistema  produttivo
nazionale alle politiche europee in materia di lotta  ai  cambiamenti
climatici, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo  economico  il  Fondo  per  il  sostegno  alla   transizione
industriale con una dotazione di 150  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2022. A valere  sulle  risorse  del  Fondo  possono  essere
concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle
che  operano  in  settori  ad  alta  intensita'  energetica,  per  la
realizzazione di investimenti per l'efficientamento  energetico,  per
il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e  di  materie
riciclate. 
  479. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  adottate   le
disposizioni attuative del comma 478. 
  480. Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati  con
le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  68
milioni di euro per l'anno 2022. 
  481. Per i contributi erogati con le risorse di cui al  comma  480,
continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio   2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  188  del  7  agosto  2021,  e
successive  modificazioni,  per  quanto  concerne  i  contributi  per
l'acquisto  di  apparecchi  televisivi  previa  rottamazione  di   un
apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 e quelle di cui  al
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  18  ottobre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18  novembre  2019,  e
successive modificazioni, per quanto concerne i  contributi  relativi
all'acquisto di decoder e di  apparecchi  televisivi  in  assenza  di
rottamazione. 
  482. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di seguito  denominato  «
fornitore », puo' procedere, su richiesta dei soggetti aventi  titolo
ai benefici di cui all'articolo 1,  comma  1039,  lettera  c),  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell'articolo
1, comma 614, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  che  vantino
un'eta' anagrafica, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, pari o superiore a 70 anni e  che  godano  di  un  trattamento
pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico
dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato,
di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard
trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30. 
  483. Il fornitore, in caso di accesso alla  misura,  assicura  agli
aventi  diritto   anche   l'opportuna   assistenza   telefonica   per
l'installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature.  Mediante
apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed  il
fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche  con  riferimento
alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed  alle  modalita'  di
rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le
attivita' svolte, nonche' al rispetto del limite  massimo  di  spesa.
Per gli oneri sostenuti dal fornitore e dettagliati nell'ambito della
convenzione di cui al presente comma, e' autorizzata la  spesa  di  5
milioni di euro per l'anno 2022. 
  484. L'INPS, gli altri istituti  previdenziali  e  l'Agenzia  delle
entrate forniscono  i  dati  degli  aventi  diritto  ai  sensi  delle
disposizioni di cui ai commi da 480 a 485. Il fornitore procede  alla
comunicazione   agli   aventi   diritto,    mediante    comunicazione
individuale, di idonea informativa sulle  modalita'  di  richiesta  e
gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata
convenzione. 
  485.  Con  decreto  direttoriale  del  Ministero   dello   sviluppo
economico  possono  essere   adottate   indicazioni   operative   per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484. 
  486.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni  di
euro per l'anno  2022,  da  destinare  al  sostegno  degli  operatori
economici   dei   settori   del   turismo,   dello    spettacolo    e
dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica  da
COVID-19. 
  487. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  del
turismo e il Ministro  della  cultura,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione  e
le procedure di erogazione delle risorse di cui  al  comma  486,  nel
rispetto della normativa europea sulle misure di  aiuti  di  Stato  a
sostegno dell'economia per l'attuale emergenza COVID-19. 
  488. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano
per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026 e di  40  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2027. Il Fondo e' destinato al finanziamento di  interventi
a favore di soggetti privati  e  pubblici,  volti  a  contribuire  al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  degli  accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia
e' parte. Gli interventi del Fondo sono  realizzati,  in  conformita'
alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11  agosto  2014,
n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a  favore
di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati  dal
Comitato  di  aiuto  allo   sviluppo   dell'Organizzazione   per   la
cooperazione e lo  sviluppo  economico  (OCSEDAC).  Con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  possono  essere  individuati
ulteriori Paesi in  cui  gli  interventi  del  Fondo  possono  essere
realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di  concerto
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono
stabiliti le condizioni, i criteri  e  le  modalita'  per  l'utilizzo
delle risorse del Fondo. 
  489. Ai fini di cui al comma 488, il  Fondo  puo'  intervenire,  in
conformita' alla normativa dell'Unione europea, attraverso: 
    a)  l'assunzione  di  capitale  di  rischio,  mediante  fondi  di
investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi
di investimento,  anche  in  forma  subordinata  se  l'iniziativa  e'
promossa  o  partecipata  da  istituzioni  finanziarie  di   sviluppo
bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione; 
    b)  la  concessione  di  finanziamenti  in  modalita'  diretta  o
indiretta  mediante   istituzioni   finanziarie,   anche   in   forma
subordinata se effettuati mediante istituzioni  finanziarie  europee,
multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali  di  promozione  o
fondi multilaterali di sviluppo; 
    c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su  esposizioni
di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie  europee,
multilaterali  e  sovranazionali,  nonche'   altri   soggetti   terzi
autorizzati all'esercizio del  credito,  di  fondi  multilaterali  di
sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie
di sviluppo bilaterali e multilaterali e  da  istituti  nazionali  di
promozione. 
  490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera  c),  e'  a
prima richiesta, esplicita,  irrevocabile  e  conforme  ai  requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio. A copertura delle  perdite  attese,
il gestore del Fondo  istituisce  apposito  fondo  di  accantonamento
costituito con parte delle  risorse  di  cui  al  comma  488,  a  cui
affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a  fronte
del rilascio delle garanzie,  nonche'  i  recuperi.  Le  obbligazioni
assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi  del
comma 489, lettera c), sono assistite  dalla  garanzia  dello  Stato,
quale garanzia di ultima istanza  che  opera  in  caso  di  accertata
incapienza del Fondo ed  e'  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione
del rischio. La garanzia dello Stato  opera  limitatamente  a  quanto
dovuto dal Fondo, ridotto  di  eventuali  pagamenti  gia'  effettuati
dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica  e
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, sono definiti criteri, modalita' e  condizioni  della
garanzia di ultima istanza, ivi incluse le  modalita'  di  escussione
idonee a garantire la tempestivita' di  realizzo  della  garanzia  in
conformita'  ai  requisiti  previsti  dalla  normativa  di  vigilanza
prudenziale, da avviare successivamente  all'accertamento,  da  parte
del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso
dei beneficiari degli interventi del Fondo alla  garanzia  di  ultima
istanza dello Stato avviene attraverso il  gestore.  La  garanzia  di
ultima  istanza  dello  Stato  e'   inserita   nell'elenco   di   cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel  limite  di  40
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e'  destinata  alla
erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli  oneri  e  alle
spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493. 
  492. II Fondo italiano per  il  clima  puo'  intervenire  anche  in
cofinanziamento  con  istituzioni  finanziarie  europee,  istituzioni
finanziarie multilaterali e sovranazionali,  fondi  multilaterali  di
sviluppo e istituti nazionali di promozione. 
  493. Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi
e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il
Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle
risorse del Fondo in coerenza con il piano di  attivita'  di  cui  al
comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono  a  carico  del
Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e'  autorizzata  l'apertura
di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 
  494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli  obiettivi  del
Fondo  italiano  per  il  clima,   affiancandone   l'operativita'   e
potenziandone la capacita' d'impatto, la Cassa  depositi  e  prestiti
Spa puo' intervenire sia nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione  dei  fondi  e
delle  garanzie  di  bilancio  dell'Unione   europea   previsti   dal
regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi  multilaterali,
sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata  di  cui
all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
con  interventi  di  finanziamento  sotto  qualsiasi  forma,  inclusi
l'assunzione di capitale di rischio e di debito  ed  il  rilascio  di
garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le
esposizioni della Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  a  valere  sulle
risorse della gestione separata di cui al periodo precedente  possono
beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma  489  secondo
criteri, condizioni e modalita' stabiliti con  apposito  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della transizione ecologica. 
  495. All'articolo 5, comma 7,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « successivo comma 11, lettera
e), » sono inserite le seguenti:  «  o  al  fine  di  contribuire  al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  degli  accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonche'  su  altri
beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, ». 
  496.  Sono  istituiti,  presso  il  Ministero   della   transizione
ecologica, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del  Fondo
italiano per il clima. Il Comitato di  indirizzo  e'  presieduto  dal
Ministro della transizione ecologica o  da  un  suo  delegato  ed  e'
composto  da  un  rappresentante  del  Ministero  della   transizione
ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e da un rappresentante del Ministero degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale.  Esso  definisce  l'orientamento
strategico e le priorita' di investimento del Fondo italiano  per  il
clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il
piano  di  attivita'  del  Fondo,  anche  mediante   la   definizione
dell'ammontare  di  risorse  destinato  alle  distinte  modalita'  di
intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree
geografiche e categorie di  Paesi  e  per  interventi  effettuati  in
favore di  soggetti  privati  o  aventi  come  intermediari  soggetti
privati, e il relativo sistema dei limiti  di  rischio.  Il  Comitato
direttivo del Fondo  delibera  in  merito  ai  finanziamenti  e  alle
garanzie concessi  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  stesso,  su
proposta della Cassa depositi  e  prestiti  Spa.  La  segreteria  del
Comitato direttivo e' costituita, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, presso il Ministero della  transizione
ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi  e  prestiti
Spa,  quale  gestore  del  Fondo.  Con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
funzionamento  del  Comitato  di  indirizzo   e   le   modalita'   di
composizione e funzionamento del Comitato  direttivo.  Ai  componenti
del Comitato di indirizzo  e  del  Comitato  direttivo  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  497. La dotazione del Fondo  italiano  per  il  clima  puo'  essere
incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati,
nazionali o internazionali, anche  a  valere  su  risorse  europee  e
internazionali, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e successiva riassegnazione,  ai  fini  della  costituzione  di
sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488. 
  498. Al fine di  assicurare  l'efficace  attuazione  del  programma
nazionale di  controllo  dell'inquinamento  atmosferico,  di  cui  al
decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonche' di rispettare  gli
impegni  di  riduzione  delle  emissioni  assunti   dall'Italia,   e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della  transizione
ecologica, un apposito  Fondo  destinato  a  finanziare  l'attuazione
delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al  Fondo  e'
assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro  per  l'anno  2023,
100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro  per  l'anno
2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026  al
2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione  ecologica,
di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e  forestali,
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute per
gli aspetti di competenza, sono stabilite le  modalita'  di  utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  precedente  periodo,   anche
attraverso  bandi  e  programmi  di  finanziamento  delle   attivita'
necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di  controllo
dell'inquinamento atmosferico. 
  499. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad  incentivare
l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo,  di  cui
agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023. I centri di cui  al  periodo  precedente  hanno  ad
oggetto rifiuti idonei ad essere  preparati  per  il  loro  reimpiego
mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e
garantiscono l'ottenimento  di  prodotti  o  componenti  di  prodotti
conformi al modello originario. 
  500. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 499, le  imprese
individuali e le societa' che  intendono  svolgere  le  attivita'  di
preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito
registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  presso  l'amministrazione   competente   per
territorio,  presentano  al  Ministero  della  transizione  ecologica
istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei
costi sostenuti per l'avvio dell'attivita', fino a un importo massimo
di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla  tipologia
delle operazioni previste e alle quantita' dei  rifiuti  impiegabili,
nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis.