401. La misura del contributo, da includere nel piano economico-finanziario della societa' concessionaria, e' determinata, nel limite dello stanziamento di cui al comma 400, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilita' tariffaria della concessione. Il piano economico-finanziario di cui al primo periodo e' predisposto da Societa' Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' alla disciplina regolatoria definita dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorita' in relazione al contributo pubblico previsto dai commi da 400 a 402 e al correlato profilo di rischio. 402. L'erogazione del contributo di cui al comma 400 e' subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alla rinuncia da parte di Societa' Autostrada tirrenica Spa alle azioni proposte in tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio. 403. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna. 404. L'erogazione del contributo di cui al comma 403, da includere nel piano economico-finanziario della societa' concessionaria Autostrada regionale Cispadana Spa, e' subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilita' del progetto e di sostenibilita' economico-finanziaria della concessione. 405. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e citta' metropolitane, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. 406. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalita', e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e citta' metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali dell'Unione europea. 407. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla meta' del contributo assegnato per l'anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, e' la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php ?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante. 408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 puo' finanziare uno o piu' interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualita' del bilancio di previsione 2021-2023. 409. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023. 410. I contributi di cui al comma 407 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412. 411. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno. 412. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a 411 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267. 413. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 407 a 411. 414. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco e' tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile. 415. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 51, le parole: « di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 »; b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti: « 53-bis. Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi e' il seguente: a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente. 53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 »; c) al comma 54, le parole: « Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53 » sono sostituite dalle seguenti: « Ferme restando le priorita' di cui ai commi 53 e 53-bis ». 416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 417. Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, e' autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022. 418. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024. 419. Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalita' e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021. 420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione e' altresi' istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. 421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, e' nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno o piu' subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale. Il programma dettagliato deve altresi' individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse gia' disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. 424. Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi. 425. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 426. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427. 427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 », che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. Alla societa' « Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le societa' direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella societa' « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. 428. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale della societa' « Giubileo 2025 », sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, e' indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile nonche' sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. 429. La societa' « Giubileo 2025 » cura le attivita' di progettazione e di affidamento nonche' la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la societa' puo' avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonche' dei concessionari di servizi pubblici. La predetta societa' puo' altresi', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con societa' direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale. 430. La societa' « Giubileo 2025 » puo' affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attivita' di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 431. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale della societa' « Giubileo 2025 » per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. 432. Per l'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 433. Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attivita' e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e' istituita la Cabina di coordinamento. 434. La Cabina di coordinamento e' un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato, ed e' composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del comune di Roma Capitale, dal Presidente della regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della societa' « Giubileo 2025 », dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un rappresentante della Santa Sede. 435. Per le attivita' di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonche' rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento. 436. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 437. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. 438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia ascrivibile alle regioni o agli enti locali interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario straordinario, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificatamente indicate. 439. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 440. Per la nomina dei commissari ad acta di cui ai commi 437 e 438 nonche' per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita' applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari ad acta sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti. 441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della societa' « Giubileo 2025 » che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attivita' e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020. 442. Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalita' ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla societa' « Giubileo 2025 », che provvede all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima societa'. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la societa' « Giubileo 2025 » e l'amministrazione titolare dell'intervento. 443. La societa' « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la societa' puo' avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 444. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza, rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonche' per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI e' autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del Campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. 445. Per le finalita' di cui al comma 444 e' riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI. 446. Per le finalita' di cui ai commi 444 e 445 nonche' per sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, e' assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023. 447. Per le attivita' e gli adempimenti connessi alla candidatura della citta' di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. 448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla disciplina delle modalita' di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali contributi gia' percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 449. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies e' inserito il seguente: « 4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 ». 450. Per le medesime finalita' di cui al comma 449, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ». A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022. 451. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. 452. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. 453. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 » e la parola: « dichiarino » e' sostituita dalle seguenti: « abbiano dichiarato ». 454. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». 455. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « previa certificazione del Commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « previa certificazione della regione ». 456. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2021 »; b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 ». 457. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione di cui al comma 9 del presente articolo ». 458. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 135 e' inserito il seguente: « 135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 ». 459. Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. 460. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022. 461. E' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 2.920.000, di cui: a) euro 1.400.000 per le finalita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; b) euro 820.000 per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; c) euro 700.000 per le finalita' di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 462. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Alle conseguenti attivita' si fa fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza. 463. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022. 464. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022. 465. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attivita' connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento « Casa Italia ». 466. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per venticinque anni. 467. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 449 e 450 nonche' dei commi da 459 a 466 compresi quelli derivanti da convenzioni con societa', la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 468. Il Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022. 469. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: « Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro »; b) al comma 2, quinto periodo, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». 470. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022. 471. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. 472. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalita' di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalita' di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. 473. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni. 474. Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualita' 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacita' operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 475. Per assicurare la funzionalita' dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle gia' esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalita' organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni: a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; c) la funzione di stazione appaltante e' svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse; e) il programma, predisposto sulla base delle proposte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma; f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalita' organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente piu' vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati gia' sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato. 476. Per assicurare la funzionalita' dei servizi di istituto del Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle gia' esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalita' organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni: a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del libro secondo, titolo VII, capo I, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dalla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; c) la funzione di stazione appaltante e' svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse; e) il programma, predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma; f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente piu' vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati gia' sede di comandi o reparti della Guardia di finanza in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato. 477. Gli interventi dei programmi di cui ai commi 475 e 476 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 478. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensita' energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. 479. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 478. 480. Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022. 481. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 480, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 e quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione. 482. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di seguito denominato « fornitore », puo' procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che vantino un'eta' anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente legge, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30. 483. Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per l'installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalita' di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attivita' svolte, nonche' al rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore e dettagliati nell'ambito della convenzione di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022. 484. L'INPS, gli altri istituti previdenziali e l'Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 485. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalita' di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione. 485. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484. 486. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 487. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del turismo e il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 486, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza COVID-19. 488. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo e' destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSEDAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo. 489. Ai fini di cui al comma 488, il Fondo puo' intervenire, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, attraverso: a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa e' promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione; b) la concessione di finanziamenti in modalita' diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonche' altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione. 490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonche' i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalita' e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalita' di escussione idonee a garantire la tempestivita' di realizzo della garanzia in conformita' ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato e' inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493. 492. II Fondo italiano per il clima puo' intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione. 493. Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attivita' di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operativita' e potenziandone la capacita' d'impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica. 495. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « successivo comma 11, lettera e), » sono inserite le seguenti: « o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonche' su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, ». 496. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorita' di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il piano di attivita' del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalita' di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa. La segreteria del Comitato direttivo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti Spa, quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di composizione e funzionamento del Comitato direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 497. La dotazione del Fondo italiano per il clima puo' essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488. 498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonche' di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo e' assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attivita' necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. 499. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. 500. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese individuali e le societa' che intendono svolgere le attivita' di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attivita', fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantita' dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis.