art. 1 (commi 501-600)
  501. Con decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di impiego e  di  gestione
del fondo di cui al comma 499. 
  502. Ai fini della concreta attuazione delle  disposizioni  di  cui
agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.
230, e' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
transizione ecologica, il «  Fondo  per  il  controllo  delle  specie
esotiche invasive », con una dotazione finanziaria pari a  5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024.  Entro  novanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  di
ripartizione fra le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente. 
  503. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi  nel
settore elettrico per il primo trimestre dell'anno 2022  in  coerenza
con  quanto  disposto  per  il   terzo   trimestre   dell'anno   2021
dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
nonche' con quanto disposto per il quarto  trimestre  dell'anno  2021
dall'articolo  1  del  decreto-legge  27  settembre  2021,  n.   130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n.  171,
gli  oneri  generali  di  sistema  per  le  utenze  elettriche   sono
parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505. 
  504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi  nel  settore
elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto  dal  comma  503,
l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)
provvede ad annullare, per  il  primo  trimestre  2022,  le  aliquote
relative  agli  oneri  generali  di  sistema  applicate  alle  utenze
domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per  altri
usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 
  505. Per le finalita' di cui ai commi 503  e  504  si  provvede  al
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro
il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro. 
  506. In deroga a quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per  usi  industriali  di
cui all'articolo 26, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  gennaio,
febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del  5  per
cento. Qualora le somministrazioni di  cui  al  primo  periodo  siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. 
  507. Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2022 gli
effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,
l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo  trimestre,  le  aliquote
relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a
concorrenza dell'importo di 480 milioni  di  euro.  Tale  importo  e'
trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro  il
28 febbraio 2022. 
  508. Per il primo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio  2008,  e  la  compensazione  per  la
fornitura di gas  naturale  di  cui  all'articolo  3,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate
dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per  la
fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino  a  concorrenza
dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo e' trasferito  alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022. 
  509. In caso di inadempimento del pagamento  delle  fatture  emesse
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile  2022  nei
confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di  gas
naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire  al  cliente
finale un piano di rateizzazione di  durata  non  superiore  a  dieci
mesi,  che  preveda  il  pagamento  delle  singole   rate   con   una
periodicita' e senza applicazione di interessi a suo carico,  secondo
le modalita' definite dall'ARERA. 
  510. L'ARERA definisce altresi', nel limite di 1 miliardo di  euro,
un meccanismo di anticipo degli importi  rateizzati  a  favore  degli
esercenti la vendita,  per  gli  importi  delle  fatture  oggetto  di
rateizzazione superiore al 3 per  cento  dell'importo  delle  fatture
emesse nei  confronti  della  totalita'  dei  clienti  finali  aventi
diritto alla rateizzazione, nonche' le modalita' di conguaglio  o  di
restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione
ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per
i   servizi   energetici   e   ambientali,   del   70    per    cento
dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022  e  della  restante
quota entro l'anno 2023. 
  511. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 510  provvede  la
Cassa per  i  servizi  energetici  e  ambientali.  Qualora  la  somma
richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo  di  cui  al
comma 510, l'ARERA puo' ridurre il periodo temporale di cui al  comma
509, ferma restando l'applicazione del  meccanismo  di  anticipazione
per i soli importi gia' oggetto di rateizzazione. 
  512. All'articolo 50, comma 2, lettera  q),  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: « a decorrere
dal 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 ». 
  513. Nello stato di  previsione  del  Ministero  della  transizione
ecologica e' istituito un fondo con una dotazione  di  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024,  da  destinare  ad
interventi di ripristino delle opere di collettamento  o  depurazione
delle acque, nonche' di impianti di monitoraggio delle acque, in casi
di urgenza  correlati  ad  eventi  calamitosi.  Gli  interventi  sono
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e  classificati  sotto  la  voce  DLB  2022  -   Mite   collettamento
depurazione acque. 
  514. All'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, all'alinea, le parole: «  ha  natura  rotativa  »  sono
sostituite dalle seguenti: « ha natura mista » e,  alla  lettera  b),
dopo le parole: « l'erogazione di finanziamenti, » sono  inserite  le
seguenti: « di cui  una  quota  parte  a  fondo  perduto  nel  limite
complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ». 
  515. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito  il  Fondo  mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',
con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,  finalizzato
agli interventi di cui  agli  articoli  69,  lettera  f),  e  76  del
regolamento (UE) recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che
gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica  agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati  dal  Fondo  europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/
2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  »,  in   fase   di
approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con  decreto
del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  sono
definite le disposizioni per il riconoscimento, la  costituzione,  il
finanziamento e la gestione del  Fondo.  I  criteri  e  le  modalita'
d'intervento  del  Fondo  sono  definiti  annualmente  nel  Piano  di
gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma  515
sono  affidate  all'Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA) che, al fine  di  assicurare  l'adempimento  delle
normative speciali in  materia  di  redazione  dei  conti  annuali  e
garantire  una  separazione  dei   patrimoni,   e'   autorizzato   ad
esercitarle attraverso una societa' di capitali dedicata.  La  SIN  -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo  dell'agricoltura  Spa,
costituita ai sensi  dell'articolo  14,  comma  10-bis,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  all'esito  della  trasformazione
prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 74, e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. I sistemi
informatici  necessari  alla  gestione  del  Fondo  sono   realizzati
mediante  il  Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)   con
l'acquisizione dei  servizi  aggiudicati  con  la  procedura  di  cui
all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 
  517. E' autorizzata l'apertura di un conto  corrente  di  tesoreria
centrale, intestato alla societa' di  capitali  dedicata  di  cui  al
comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento
del Fondo di cui al comma 515. 
  518. Le risorse di cui al comma 515  sono  assegnate  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  sono  trasferite
dallo stesso Ministero alla societa' di cui al comma 516  al  momento
dell'apertura del conto corrente di  tesoreria  centrale  di  cui  al
comma 517. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui
al comma 515 si applica  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  5  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016. 
  519. Al fine di garantire  la  copertura  del  maggiore  fabbisogno
finanziario relativo all'attuazione del Fondo mutualistico di cui  al
comma  515,  nonche'  della  misura  «  assicurazioni  agevolate   in
agricoltura » prevista dal Programma  di  sviluppo  rurale  nazionale
sostenuto dal Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale,  il
cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di  cui  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato  di  complessivi  178,3
milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati  alla  misura  «
assicurazioni agevolate in agricoltura », per ciascuno degli anni dal
2023 al 2027. 
  520. All'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: « e il 31  dicembre  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « e il 31 dicembre 2022 ». 
  521. Al fine di rafforzare la competitivita' delle imprese operanti
nel settore agricolo  e  agroalimentare,  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'
autorizzata la spesa di  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  da
trasferire all'ISMEA. 
  522. Al fine di  favorire  l'accesso  al  credito  da  parte  delle
imprese agricole, e' autorizzata, in favore dell'ISMEA, la  spesa  di
10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente  di
tesoreria  centrale  di  cui   all'articolo   13,   comma   11,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate  in  base  al
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione  delle  garanzie.  La
predetta garanzia e' concessa a titolo gratuito nei  limiti  previsti
dai regolamenti (UE) n. 717/ 2014 della Commissione,  del  27  giugno
2014, nonche' nn. 1407/2013 e 1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013. 
  523. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in  agricoltura,
al titolo I, capo III, del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.
185, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 1,  dopo  le  parole:  «  partecipazione
giovanile » sono inserite le seguenti: « o femminile »; 
    b) all'articolo 10-bis, comma 2,  la  lettera  c)  e'  sostituita
dalla seguente: 
    « c) siano amministrate e condotte  da  un  giovane  imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o,  nel
caso di societa', siano composte, per oltre la meta' delle  quote  di
partecipazione, da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o da
donne ». 
  524. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 523, in
favore delle imprese agricole a prevalente  o  totale  partecipazione
femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo  per  favorire
lo sviluppo  dell'imprenditoria  femminile  in  agricoltura,  di  cui
all'articolo 1, comma 506, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro. 
  525. Alle attivita' di cui  al  citato  titolo  I,  capo  III,  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  sono  destinate  risorse
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022. 
  526. Al fine di potenziare l'attivita' di  rilevazione  dei  prezzi
dei prodotti agricoli nelle diverse fasi  della  filiera  a  supporto
degli interventi previsti dall'organizzazione comune dei mercati  dei
prodotti agricoli, di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e  disporre
di dati, studi e  valutazioni  specifiche  necessari  a  definire  le
strategie  settoriali  per   l'attuazione   della   nuova   fase   di
programmazione della politica agricola comune,  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000  euro  per  l'anno
2022, di cui 50.000 euro riservati alle attivita' di rilevazione  nel
settore dell'olio. 
  527. All'articolo 1, comma 506,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 ». 
  528.  Una  quota  non  inferiore  a  30  milioni  di   euro   dello
stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, e' destinata a  misure  in  favore  della  filiera  delle  carni
derivanti da  polli,  tacchini,  conigli  domestici,  lepri  e  altri
animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle uova di
volatili in guscio,  fresche  e  conservate,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178  del
2020. 
  529. Al fine di assicurare alle  Capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione,
gestione, vigilanza e controllo in materia  di  pesca  marittima,  ad
esse affidate, anche in via esclusiva,  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  2  ottobre  1968,  n.  1639,
dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dall'articolo 136
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2022, da iscrivere nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  530. Al fine di assicurare l'attuazione della  Strategia  forestale
nazionale prevista dall'articolo 6 del  testo  unico  in  materia  di
foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo  3  aprile
2018, n. 34, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali,  un  fondo  con  una
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al  2032.  Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse del fondo di cui al primo periodo. 
  531. Al fine di garantire la continuita' degli  interventi  per  la
messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la  realizzazione
di nuovi ponti in  sostituzione  di  quelli  esistenti  con  problemi
strutturali di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. 
  532.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro il 30  giugno  2023,  sono  definite,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
le modalita' di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle
citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti.  I
soggetti  attuatori  certificano   l'avvenuta   realizzazione   degli
investimenti di cui al comma 531 entro l'anno successivo a quello  di
utilizzazione  dei  fondi,   mediante   presentazione   di   apposito
rendiconto  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo  stato
di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  533. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 63, le parole: « per ciascuno degli anni 2023 e  2024
e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 » sono
sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, 530 milioni di euro per
l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di  euro  per  l'anno  2030,  335
milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2032 al 2036 »; 
    b) al comma 64, al primo periodo, le parole: « 31  marzo  2020  »
sono sostituite dalle seguenti: « 30  giugno  2022,  per  il  periodo
2020-2029, ed entro la data  del  30  giugno  2029,  per  il  periodo
2030-2036 » e, al secondo periodo, le parole: « del  decreto  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dei decreti ». 
  534.  Al  fine  di  favorire  gli  investimenti  in   progetti   di
rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di
marginalizzazione e degrado sociale nonche'  al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e  ambientale,  sono
assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi  per  investimenti
nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022. 
  535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534: 
    a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  che,  in
forma  associata,  presentano  una  popolazione  superiore  a  15.000
abitanti, nel limite massimo di 5.000.000  di  euro.  La  domanda  e'
presentata dal comune capofila; 
    b)  i  comuni  che  non  risultano  beneficiari   delle   risorse
attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  21  gennaio  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel  limite  massimo
della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2,  comma  2,
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  e  le
risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno. 
  536. Gli enti di cui  al  comma  535  comunicano  le  richieste  di
contributo per  singole  opere  pubbliche  o  insiemi  coordinati  di
interventi  pubblici  al  Ministero  dell'interno  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere: 
    a) la tipologia dell'opera, che puo' essere relativa a: 
      1) manutenzione per il riuso  e  rifunzionalizzazione  di  aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche  per  finalita'
di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 
      2) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale, anche mediante interventi  di  ristrutturazione
edilizia di  immobili  pubblici,  con  particolare  riferimento  allo
sviluppo dei servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici,
ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive; 
      3) mobilita' sostenibile; 
    b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei  lavori,
nonche' le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP)  e
ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti  sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un  CUP  valido  ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale  e'  chiesto
il contributo comporta l'esclusione dalla procedura; 
    c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che
fanno parte della forma associativa. 
  537. L'ammontare del contributo  attribuito  a  ciascun  comune  e'
determinato con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro  il  30
giugno 2022.  Qualora  l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore dei comuni che presentano un valore piu'  elevato  dell'indice
di vulnerabilita' sociale e  materiale  (IVSM).  Nel  caso  di  forme
associate e' calcolata la media  semplice  dell'IVSM.  L'attribuzione
del contributo sulla base della graduatoria costituita ai  sensi  del
secondo periodo, nel limite delle  risorse  disponibili  pari  a  300
milioni di euro per l'anno 2022, e'  fatta  assicurando  il  rispetto
dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18, in materia di assegnazione differenziale  di  risorse  aggiuntive
alle regioni ivi indicate. 
  538. Il comune beneficiario del contributo e' tenuto ad affidare  i
lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data  di
emanazione del decreto di cui al comma 537: 
    a) per le opere il  cui  costo  e'  inferiore  a  2.500.000  euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; 
    b) per le opere il  cui  costo  e'  superiore  a  2.500.000  euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. 
  539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma  538,
il contributo e' revocato con decreto del Ministero dell'interno. 
  540.  I  risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi  d'asta   sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui  al
comma 541 e possono essere successivamente  utilizzati  dal  medesimo
ente  beneficiario  per  ulteriori  investimenti,  per  le   medesime
finalita' previste dal comma 534, a condizione che gli  stessi  siano
impegnati  entro  sei  mesi  dal  collaudo  ovvero   dalla   regolare
esecuzione. 
  541. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono
erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente
modo: 
    a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro
i termini di cui al comma 538; 
    b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei  lavori
cosi' come risultanti dal sistema di monitoraggio  di  cui  al  comma
542; 
    c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del
certificato di collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione
rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei  lavori,   ai   sensi
dell'articolo 102 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  I  relativi  passaggi
amministrativi  sono  altresi'  rilevati  tramite   il   sistema   di
monitoraggio di cui al comma 542. 
  542. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a
541 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando le  opere  sotto  la  voce  «  Contributo  investimenti
rigenerazione urbana legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione
l'articolo 158 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  543. In applicazione dell'accordo  tra  il  Governo  e  la  regione
Sardegna  in  materia  di  finanza  pubblica  per  gli  anni  2022  e
successivi,  il  contributo  alla  finanza  pubblica  della   regione
Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' rideterminato in 306,400 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022,  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178. 
  544. A decorrere dall'anno 2022 e' attribuito alla regione Sardegna
l'importo di 100 milioni di  euro  annui,  pari  a  una  quota  delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi
strutturali derivanti dalla condizione di insularita'. 
  545. In applicazione dell'accordo  tra  il  Governo  e  la  Regione
siciliana in  materia  di  finanza  pubblica  per  gli  anni  2022  e
successivi,  il  contributo  alla  finanza  pubblica  della   Regione
siciliana di cui all'articolo 1, comma 881, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, e' rideterminato in 800,80  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022,  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178. 
  546.  A  decorrere  dall'anno  2022  e'  attribuito  alla   Regione
siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari  a  una  quota
delle risorse previste dall'articolo 1, comma  806,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione  degli
svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'. 
  547. All'articolo 1, comma 883, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, dopo le parole:  «  di  strade  e  scuole  »  sono  inserite  le
seguenti: « nonche' per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche
di prevenzione di danni atmosferici ». 
  548. Le disposizioni recate dai commi 549, 550 e 551 sono approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
  549. Al citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 75, comma 1, lettera g), dopo le parole: «  o  di
altri enti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ;  nelle  predette
entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di  tutti
i giochi con vincita in denaro, sia  di  natura  tributaria,  sia  di
natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e
degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale »; 
    b) al comma 4-bis dell'articolo 79: 
      1) le parole: « degli anni dal 2018 al 2022 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « degli anni dal  2018  al  2021,  fermi  restando  i
ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni  2020  e
2021  correlati  alla  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, »; 
      2) dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «  Per
ciascuno degli anni dal  2022  il  contributo  previsto  dal  periodo
precedente e' pari a 713,71 milioni di euro annui »; 
    c) al comma 4-ter dell'articolo 79: 
      1) le parole:  «  A  decorrere  dall'anno  2023  il  contributo
complessivo di 905 » sono sostituite dalle seguenti:  «  A  decorrere
dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71 »; 
      2) le parole: « La differenza rispetto al contributo di 905,315
milioni di euro » sono sostituite dalle  seguenti:  «  La  differenza
rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro ». 
  550.  Le  quote  spettanti  alle   province   autonome   ai   sensi
dell'articolo 75, comma 1, lettera g), del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  come
modificata dal comma 549, lettera a), relative alle entrate derivanti
dalla raccolta dei giochi  con  vincita  in  denaro,  sono  calcolate
mediante la contabilizzazione, per il gioco  in  rete  fisica,  delle
giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco
a  distanza,  delle  giocate  effettuate  mediante  conti  di   gioco
intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia.
Fatto salvo il gettito spettante alla regione Trentino-Alto Adige  ai
sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del citato  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972,  i
proventi dei giochi con vincita in  denaro  rientranti  nel  presente
comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi,
lotterie,  scommesse,  concorsi   pronostici,   in   qualsiasi   modo
denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi  non
sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province,
questa e' determinata in base al rapporto percentuale tra le  giocate
sul territorio provinciale e  le  corrispondenti  giocate  a  livello
nazionale. 
  551. In attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica  per
gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la  regione  Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  a  decorrere
dall'anno 2022 e' attribuito a ciascuna provincia autonoma  l'importo
di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di
cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  552. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 543 a 551 e'
subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi in materia  di
finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati. 
  553. Le disposizioni dei commi 554, 555  e  556  sono  adottate  in
attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per  gli  anni
2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e  il
Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154. 
  554. Il contributo alla  finanza  pubblica  da  parte  del  sistema
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia
e' stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022,
436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2023  al  2025  e
432,7 milioni di euro per l'anno 2026. 
  555. All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, recante lo statuto speciale della regione Friuli  Venezia  Giulia,
dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: 
  « Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo
Stato in favore  della  generalita'  delle  province,  potenzialmente
destinate anche ai territori delle ex  province  del  Friuli  Venezia
Giulia, sono disposte a favore della regione ». 
  556. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 850, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 196 milioni »; 
    b) al comma 852, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 196 milioni »  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia  e  i  relativi  enti
locali, il concorso alla finanza pubblica e' determinato ai sensi del
decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 ». 
  557. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  806,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta di  100  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  558. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  748,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1,  comma  875-septies,
della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  ridotto  di  86,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  559. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la  regione  Valle
d'Aosta  in  materia  di  finanza  pubblica  per  gli  anni  2022   e
successivi, a decorrere dall'anno 2022  il  contributo  dovuto  dalla
regione quale concorso al pagamento degli oneri del  debito  pubblico
di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851  e  852,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  560.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,   comma   11,   e
all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
interpretano  nel  senso  che  le  autonomie  speciali  accedono   al
finanziamento  con  oneri  a  carico  dello  Stato,  in  deroga  alle
disposizioni legislative vigenti in materia di  compartecipazione  al
finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni
2020 e 2021. 
  561. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 783, le  parole:  «  ,  sulla  base  dell'istruttoria
condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard  di  cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  »
sono soppresse, dopo le parole: « fabbisogni standard e le  capacita'
fiscali » sono inserite le seguenti: «  approvati  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo  1,  comma  29,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208  »  e  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
    b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti: 
  «  784.  Per  il  finanziamento  e  lo  sviluppo   delle   funzioni
fondamentali delle province e delle citta' metropolitane, sulla  base
dei fabbisogni standard e delle  capacita'  fiscali  approvati  dalla
Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard,  e'  attribuito  un
contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di  150
milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di  euro  per  l'anno
2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di  euro
per l'anno 2028, di 400 milioni di  euro  per  l'anno  2029,  di  500
milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2031. 
  785. I fondi di cui al  comma  783,  unitamente  al  concorso  alla
finanza pubblica da parte delle province e delle citta' metropolitane
delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma  418,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e  all'articolo  1,  comma
150-bis, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono  ripartiti,  su
proposta della Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard,  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  28  febbraio
2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre  di
ciascun anno precedente al  triennio  di  riferimento  per  gli  anni
successivi, tenendo altresi' conto di quanto disposto dal comma  784.
Resta ferma la necessita' di conferma o modifica del riparto  stesso,
con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei
fabbisogni standard o delle capacita' fiscali ». 
  562. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il  comma
847 e' abrogato. All'articolo 33, comma 1-ter, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, il secondo periodo  e'  soppresso.  La  spesa  di
personale effettuata dalle province e dalle citta' metropolitane  per
le assunzioni a tempo determinato  necessarie  per  l'attuazione  dei
progetti previsti nel PNRR,  e  sostenuta  a  valere  sulle  maggiori
risorse finanziarie derivanti dall'applicazione  del  primo  periodo,
non  rileva  ai  fini  dell'articolo  33,  comma  1-bis,  del  citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi  557  e
562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Le  predette  assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di  revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. 
  563. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo periodo sono inseriti i  seguenti:  «  Per  le
medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di  solidarieta'
comunale e' destinato, per un importo  di  44  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni  di
euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno  2025,  di  77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni  di  euro
per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2030, in favore dei comuni della Regione siciliana  e  della  regione
Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  tenendo  conto  dei
fabbisogni standard, sulla base di  un'istruttoria  tecnica  condotta
dalla Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  allo  scopo
integrata con  i  rappresentanti  della  Regione  siciliana  e  della
regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri
per la finanza pubblica,  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti di cui  al  precedente
periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto  sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio
ed eventuale recupero dei  contributi  assegnati.  Per  l'anno  2022,
nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la  funzione
"Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna  da  parte  della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo  scopo  integrata
con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per
i soli  comuni  della  regione  Sardegna,  non  si  tiene  conto  dei
fabbisogni standard »; 
    b) all'ultimo periodo, le parole: « terzo periodo » e «  medesimo
terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: «  quinto  e  settimo
periodo » 
  564. In considerazione di quanto disposto dai commi 172, 173, 174 e
563 del presente articolo, all'articolo 1, comma 448, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.855.513.365 per  l'anno
2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023,  in  euro  7.306.513.365
per l'anno 2024, in euro  7.401.513.365  per  l'anno  2025,  in  euro
7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027,
in euro 7.620.513.365 per l'anno  2028,  in  euro  7.679.513.365  per
l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno  2030
» sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per  l'anno
2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023,  in  euro  7.476.513.365
per l'anno 2024, in euro  7.619.513.365  per  l'anno  2025,  in  euro
7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027,
in euro 8.637.513.365 per l'anno  2028,  in  euro  8.706.513.365  per
l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno  2030
». 
  565. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115
del 23 giugno 2020, e' istituito, presso il  Ministero  dell'interno,
un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di
cui 50 milioni di euro  in  favore  dei  soli  comuni  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna, e di  150  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto  ordinario,
della  Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  che  sono  in
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del
31 gennaio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio  finanziario
pluriennale alla competente  sezione  regionale  di  controllo  della
Corte dei conti e alla  Commissione  per  la  stabilita'  finanziaria
degli  enti  locali  presso  il  Ministero  dell'interno,  ai   sensi
dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo  periodo
e' ripartito entro  il  31  marzo  2022  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo: 
    a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31  dicembre
2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato  alla  banca  dati  delle
amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  anche  sulla  base  dei  dati  di
preconsuntivo, al netto dei contributi  assegnati  per  gli  esercizi
2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106; 
    b)  con  l'ultimo  IVSM,  calcolato  dall'ISTAT  con  riferimento
all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al  valore  medio
nazionale; 
    c) con  capacita'  fiscale  pro  capite  inferiore  a  510  euro,
approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater,  primo  periodo,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  per  i  comuni
delle  regioni  a   statuto   ordinario,   ovvero   determinata   dal
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  per  i  comuni  della  Regione  siciliana  e  della  regione
Sardegna, sulla base di una metodologia approvata  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai  sensi  dell'articolo
1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  566. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente  in
attuazione del comma 565 per gli anni 2022 e  2023  non  puo'  essere
superiore al disavanzo di amministrazione  al  31  dicembre  2020  al
netto dei contributi richiamati al  comma  565,  lettera  a),  ed  e'
prioritariamente destinato  alla  riduzione,  anche  anticipata,  del
disavanzo di amministrazione. A seguito  dell'utilizzo  dei  predetti
contributi,   l'eventuale   maggiore   ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione  applicato  al  primo  esercizio  del   bilancio   di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro  puo'  non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. 
  567. Ai comuni  sede  di  capoluogo  di  citta'  metropolitana  con
disavanzo pro capite superiore a euro 700  e'  riconosciuto  per  gli
anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro  2.670  milioni,  di
cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026  al  2042,  da
ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano  annuale  del
disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti  finanziari  al  31
dicembre 2021, al netto della quota capitale delle  anticipazioni  di
liquidita' e di cassa, sulla base di specifica attestazione da  parte
di ciascun ente  beneficiario,  a  firma  del  legale  rappresentante
dell'ente. 
  568. Ai fini del riparto  del  contributo  di  cui  al  comma  567,
l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo  e  alle
rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di  cui  al  comma
567 e' ridotto, in relazione agli effetti  sul  ripiano  annuale  del
disavanzo, dei contributi assegnati per le annualita'  2021-2023,  ai
sensi dell'articolo 53 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  dell'articolo
38, comma  1-septies,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei
commi 8-bis e  8-quinquies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del presente articolo. 
  569.  Ai  fini  del  calcolo  del  disavanzo  pro  capite,  si   fa
riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti
2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche  (BDAP)
entro il 30 novembre 2021, anche su dati  di  preconsuntivo,  ridotto
dei contributi assegnati per l'annualita' 2021, di cui al comma 568. 
  570. Il contributo di cui al comma 567 e'  ripartito,  con  decreto
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022. 
  571. I contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente
vincolati  al  ripiano  della  quota  annuale   del   disavanzo,   al
finanziamento delle spese di personale di cui al comma 580 e, per  la
quota  residuale,  alle  spese  riguardanti  le   rate   annuali   di
ammortamento dei debiti finanziari. La liquidita' relativa alla quota
di  contributo  destinata  al  ripiano  del  disavanzo  e'  vincolata
prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con  la
transazione di cui al comma 575. 
  572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e' subordinata
alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per  il
ripiano del disavanzo e per il rilancio  degli  investimenti  tra  il
Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco,
in cui il comune si impegna per  tutto  il  periodo  in  cui  risulta
beneficiario del contributo di cui al comma 567  ad  assicurare,  per
ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo,
risorse proprie pari ad almeno un quarto  del  contributo  annuo,  da
destinare  al  ripiano  del  disavanzo  e  al  rimborso  dei   debiti
finanziari,  attraverso  parte  o  tutte  le  seguenti   misure,   da
individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo: 
    a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale,  di
un incremento  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF,  in  deroga  al
limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  28
settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui  diritti  di
imbarco portuale e aereoportuale per passeggero; 
    b) valorizzazione delle entrate, attraverso la  ricognizione  del
patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di  locazione  e
ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani
di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo  di
enti ed istituti pubblici e privati; 
    c)  incremento   della   riscossione   delle   proprie   entrate,
prevedendo, fermo  quando  disposto  dall'articolo  1,  commi  784  e
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
      1) in presenza  di  delibera  che  attribuisce  l'attivita'  di
recupero coattivo  delle  predette  entrate  a  soggetti  terzi,  ivi
compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a  questi
ultimi,  almeno  trenta  mesi  prima  del  decorso  del  termine   di
prescrizione del relativo diritto, dei carichi  relativi  ai  crediti
maturati  e  esigibili  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione
dell'accordo previsto dal presente  comma.  Nei  primi  due  anni  di
attuazione  dell'accordo  l'affidamento  dei  predetti  crediti  deve
essere effettuato almeno venti mesi prima; 
      2) con deliberazione adottata  a  norma  dell'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e  modalita'
di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima  in
24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1,  commi  796  e  797,
della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto  del
Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi  due
anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione
puo' essere fissata in 36 rate mensili; 
    d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli  impegni  di
spesa di parte corrente della missione  1  «  Servizi  istituzionali,
generali e di gestione », ad esclusione dei programmi 04,  05  e  06,
rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019; 
    e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste
nel  piano  delle  partecipazioni  societarie   adottato   ai   sensi
dell'articolo  24  del  testo  unico  in  materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui  all'articolo  19  del  medesimo  testo
unico; 
    f) misure volte: 
      1) alla riorganizzazione e  allo  snellimento  della  struttura
amministrativa,  ai  fini  prioritari  di  ottenere   una   riduzione
significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle  dotazioni
organiche,  nonche'  dei  contingenti  di  personale   assegnati   ad
attivita'  strumentali,  e  di  potenziare   gli   uffici   coinvolti
nell'utilizzo  dei  fondi  del  PNRR  e  del  Fondo  complementare  e
nell'attivita' di accertamento e riscossione delle entrate; 
      2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di
eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; 
      3)  al  rafforzamento  della  gestione  unitaria  dei   servizi
strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni; 
      4) al contenimento della spesa per il  personale  in  servizio,
ivi  incluse  le  risorse  destinate   annualmente   al   trattamento
accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,  in  misura
proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni  organiche,  al
netto delle spese per i rinnovi contrattuali; 
      5) all'incremento  della  qualita',  della  quantita'  e  della
diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi  erogati  alla
cittadinanza; a tal fine l'amministrazione e'  tenuta  a  predisporre
un'apposita relazione annuale; 
    g) razionalizzazione dell'utilizzo  degli  spazi  occupati  dagli
uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa  per
locazioni passive; 
    h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo  dei
fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali
ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti  per  investimenti
nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del  triennio  precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a  valere  sui  richiamati  fondi,
incrementate del 5  per  cento  e,  per  il  periodo  successivo,  ad
assicurare pagamenti per investimenti  almeno  pari  alla  media  del
triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR  e  sul
Fondo complementare; 
    i)  ulteriori  interventi  di   riduzione   del   disavanzo,   di
contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in  piena
autonomia dall'ente. 
  573. L'accordo di cui al comma 572 e' corredato del  cronoprogramma
delle fasi intermedie, con cadenza semestrale,  di  attuazione  degli
obiettivi  di  cui  al  medesimo  comma.  Per  l'esercizio  2022   il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali. 
  574. Al fine di una quantificazione  dei  debiti  commerciali,  gli
enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per  l'anno
2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il  15  maggio  2022,  il
piano  di  rilevazione  dei  debiti  commerciali  certi,  liquidi  ed
esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne  danno  avviso
tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022
e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del  piano
di  rilevazione,  assegnando  un  termine  perentorio,  a   pena   di
decadenza, non inferiore a sessanta giorni per  la  presentazione  da
parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che  si
riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori  bilancio
sono inserite nella rilevazione  del  debito  pregresso  e  liquidate
previa  adozione  della   deliberazione   consiliare   nel   rispetto
dell'articolo 194, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La  mancata  presentazione  della
domanda nei  termini  assegnati  da  parte  dei  creditori  determina
l'automatica cancellazione del credito vantato. 
  575. Valutato l'importo complessivo di tutti i  debiti  censiti  in
base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro
il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori,  compresi
quelli che vantano crediti  privilegiati,  nel  rispetto  dell'ordine
cronologico delle fatture di pagamento o delle  note  di  debito,  la
definizione transattiva del credito  offrendo  il  pagamento  di  una
somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito,  in  relazione
alle seguenti anzianita' dello stesso: a) 40 per cento per  i  debiti
con anzianita' maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per  i  debiti
con anzianita' maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i  debiti
con anzianita' maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con
anzianita' inferiore a tre anni. La transazione, da  accettare  entro
un termine prefissato non  superiore  a  trenta  giorni,  prevede  la
rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione  obbligatoria  entro
venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. 
  576.  Nei  confronti  della  liquidita'  derivante  dai  contributi
annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni  annuali  di  cui  al
comma 572,  lettera  a),  non  sono  ammessi  sequestri  o  procedure
esecutive.  Le  procedure  esecutive  eventualmente  intraprese   non
determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano
di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e  sino  al
completamento della presentazione da parte del comune delle  proposte
transattive di cui al comma 575,  non  possono  essere  intraprese  o
proseguite procedure esecutive per i  debiti  inseriti  nel  predetto
piano e i debiti non  producono  interessi  ne'  sono  soggetti  alla
rivalutazione  monetaria.  Le  procedure  esecutive   pendenti   alla
predetta data, nelle quali sono scaduti i termini  per  l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e'  stata
rigettata,  sono  dichiarate  estinte  d'ufficio  dal   giudice   con
inserimento  nel  piano  stesso  dell'importo  dovuto  a  titolo   di
capitale, accessori e spese. I  pignoramenti  eventualmente  eseguiti
dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento
della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non
vincolano l'ente ed il tesoriere,  i  quali  possono  disporre  delle
somme per i fini dell'ente e per le finalita' di legge. 
  577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 572 e
il monitoraggio delle misure adottate ai  fini  della  ripresa  degli
investimenti e del corretto utilizzo delle risorse di  cui  al  comma
567 sono effettuati dalla Commissione per la  stabilita'  finanziaria
degli enti locali, operante presso  il  Ministero  dell'interno,  con
cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di  cui  al
comma   572,   lettera   c),   e'   effettuata   dall'Agenzia   delle
entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla Commissione per la
stabilita' finanziaria degli enti locali. In caso di  esito  negativo
delle predette verifiche,  la  Commissione  individua  le  misure  da
assumere per  l'attuazione  dell'accordo,  in  conformita'  a  quanto
previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio  semestrale.
Qualora in tale sede la Commissione  accerti  nuovamente  la  mancata
attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi,  trasmette  gli
esiti delle verifiche alla competente sezione regionale  della  Corte
dei conti e propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la
sospensione del contributo per le  annualita'  successive.  La  prima
verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata  con  riferimento
alla data del 31 dicembre 2022. 
  578. Gli esiti della verifica di cui al comma  577  sono  trasmessi
alla Corte dei conti che procede nell'ambito delle verifiche  di  cui
all'articolo 1, commi 166 e 167, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, e, per i comuni di cui al comma 567 in procedura di riequilibrio
finanziario, all'articolo  243-quater  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando,  per  due
anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  149,  limitatamente  alla
dichiarazione di dissesto. 
  579. Ai comuni di cui al comma 567, che sottoscrivono l'accordo  di
cui al comma 572, si applicano le disposizioni previste dall'articolo
6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  580. Al fine  di  consentire  il  potenziamento  dell'attivita'  di
accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione
del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni  di  cui
al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  a  valere  sul
contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale
con contratto a tempo determinato con qualifica non  dirigenziale  da
destinare alle  predette  specifiche  attivita'  sino  ad  una  spesa
aggiuntiva  non  superiore  ad  una  percentuale,  individuata  negli
accordi di cui al comma  572,  della  media  delle  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate  al  netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato  nel  bilancio  di
previsione. La  predetta  spesa  di  personale  non  rileva  ai  fini
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  581. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2022 in favore dei comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione  inferiore
a 5.000 abitanti caratterizzati da: 
    a) popolazione al 31  dicembre  2019  risultante  dal  censimento
ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011; 
    b) reddito  medio  pro  capite  inferiore  di  oltre  3.000  euro
rispetto alla media nazionale; 
    c) IVSM superiore alla media nazionale. 
  582. Il contributo di cui al comma 581 e' ripartito in  proporzione
alla popolazione al  31  dicembre  2019  risultante  dal  censimento,
disponibile            al             seguente             indirizzo:
http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita, con  decreto
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  28  febbraio
2022. 
  583. A decorrere  dall'anno  2024,  l'indennita'  di  funzione  dei
sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle  regioni
a  statuto  ordinario  e'  parametrata   al   trattamento   economico
complessivo dei presidenti  delle  regioni,  come  individuato  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, lettera b), del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
in  relazione  alla  popolazione  risultante  dall'ultimo  censimento
ufficiale, nelle seguenti misure: 
    a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; 
    b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di  regione  e
per i sindaci dei  comuni  capoluogo  di  provincia  con  popolazione
superiore a 100.000 abitanti; 
    c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo  di  provincia
con popolazione fino a 100.000 abitanti; 
    d) 45  per  cento  per  i  sindaci  dei  comuni  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti; 
    e) 35 per cento per i  sindaci  dei  comuni  con  popolazione  da
30.001 a 50.000 abitanti; 
    f) 30 per cento per i  sindaci  dei  comuni  con  popolazione  da
10.001 a 30.000 abitanti; 
    g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001
a 10.000 abitanti; 
    h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001
a 5.000 abitanti; 
    i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione  fino  a
3.000 abitanti. 
  584. In sede di prima applicazione l'indennita' di funzione di  cui
al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al  68  per
cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma  583.  A
decorrere dall'anno 2022 la predetta indennita' puo' essere  altresi'
corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583  nel  rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio. 
  585. Le indennita' di funzione  da  corrispondere  ai  vicesindaci,
agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali  sono  adeguate
alle  indennita'  di  funzione  dei   corrispondenti   sindaci   come
incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584,  con
l'applicazione delle percentuali previste per le  medesime  finalita'
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4  aprile
2000, n. 119. 
  586.  A  titolo  di  concorso  alla  copertura  del  maggior  onere
sostenuto dai comuni  per  la  corresponsione  dell'incremento  delle
indennita' di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di
cui all'articolo 57-quater, comma 2,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022,
di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2024. 
  587. Le risorse di cui al comma 586 sono  ripartite  tra  i  comuni
interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il  comune  beneficiario
e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di  entrata  del  bilancio
dello Stato l'importo del contributo  non  utilizzato  nell'esercizio
finanziario. 
  588. Al decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 111, comma 2-novies, le parole da: « e fino  alla
concorrenza » fino a: « di Trento e  di  Bolzano  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  ciascuna
regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la  quota  annuale
prevista  dalla  tabella  1,  fino  alla  concorrenza  delle  risorse
ricevute  a  ristoro  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  lotta
all'evasione indicate nella tabella 1 »; 
    b) nell'intestazione della quarta colonna  della  tabella  1,  la
parola: « minima » e' soppressa. 
  589.  Al  fine  di  consentire  agli  enti  locali  l'adozione   di
iniziative per la promozione della legalita', nonche'  di  misure  di
ristoro del patrimonio dell'ente o  in  favore  degli  amministratori
locali  che  hanno   subito   episodi   di   intimidazione   connessi
all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una
dotazione finanziaria pari a 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2024. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e  le
modalita' di ripartizione del fondo. 
  590. Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:  «
31 ottobre 2022 ». 
  591. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle  seguenti:  «
31 ottobre 2022 ». 
  592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarieta'
dell'azione di governo,  nelle  funzioni  di  competenza  degli  enti
territoriali correlate con i livelli  essenziali  delle  prestazioni,
nonche' con i relativi fabbisogni,  costi  standard  e  obiettivi  di
servizio, i Ministri competenti per materia sono  tenuti,  in  ordine
alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie  e  di
monitoraggio sul raggiungimento  degli  obiettivi,  ad  acquisire  il
preventivo  parere  della  Commissione  tecnica  per   i   fabbisogni
standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, allo scopo integrata dai  rappresentanti  delle  stesse
Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  593.  Al  fine  di  promuovere  e  realizzare  interventi  per   la
salvaguardia e la valorizzazione della montagna,  nonche'  misure  di
sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle
regioni e delle province autonome,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  fondo,  da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane », con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022  e  200  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2023.  In  particolare,  il  Fondo  e'
utilizzato per finanziare: 
    a) interventi  per  la  tutela  e  la  promozione  delle  risorse
ambientali dei territori montani; 
    b) interventi che  diffondano  e  valorizzino,  anche  attraverso
opportune sinergie, le migliori iniziative in  materia  di  tutela  e
valorizzazione  delle  qualita'  ambientali  e  delle   potenzialita'
endogene proprie dell'habitat montano; 
    c) attivita' di informazione e di comunicazione  sui  temi  della
montagna; 
    d)  interventi  di  carattere  socio-economico  a  favore   delle
popolazioni residenti nelle aree montane; 
    e) progetti finalizzati alla salvaguardia  dell'ambiente  e  allo
sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali; 
    f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento. 
  594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si  avvale
del Fondo per lo sviluppo  delle  montagne  italiane  per  finanziare
ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e  a  promuovere
politiche a favore della montagna. 
  595. Gli stanziamenti del Fondo  per  lo  sviluppo  delle  montagne
italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli  interventi
di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali
sui temi della montagna, con decreto  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie; per  gli  interventi  di  competenza  delle
regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli  affari
regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  596. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per  i
comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319,  320  e  321,  della
legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  confluiscono  nel  Fondo  per  lo
sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593. 
  597. Le regioni e gli  enti  locali  che  hanno  contratto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni  di  liquidita'
ad un tasso di interesse pari o superiore al  3  per  cento,  per  il
pagamento dei debiti certi, liquidi  ed  esigibili,  ai  sensi  degli
articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e  dell'articolo
13  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,  n.   124,   possono
richiedere che i relativi piani  di  ammortamento  siano  rinegoziati
secondo i seguenti termini e condizioni: 
    a) decorrenza della modifica dei piani  di  ammortamento  dal  1°
gennaio  2022  e  rimborso  in  trenta  anni  mediante  rate  annuali
costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022  di  cui
alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando
le  date  di  pagamento  previste  nei  contratti  di   anticipazione
originari; 
    b)  tasso  di  interesse  applicabile  alla   rinegoziazione,   a
decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento
di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata  finanziaria
piu' vicina a quella dell'anticipazione di liquidita', come  rilevato
sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del
quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse e'  determinato
dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  del
tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet; 
    c) la rata in scadenza  nel  2022  e'  calcolata,  per  la  quota
capitale, secondo il  piano  di  ammortamento  modificato  risultante
dall'operazione di rinegoziazione. La  relativa  quota  interessi  e'
calcolata, con riferimento al periodo  intercorrente  tra  il  giorno
successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza  nel
2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse
stabilito   nel   piano   di   ammortamento   vigente   prima   della
rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il  1°
gennaio 2022 incluso e la data di pagamento  della  rata  annuale  in
scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse  di  cui
alla lettera b); 
    d) con riferimento alle anticipazioni concesse  in  favore  delle
regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24
agosto 2016, in relazione alle quali e' prevista la sospensione  fino
al 2022 della quota capitale  annuale,  ai  sensi  dell'articolo  44,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  i  piani  di
ammortamento risultanti dall'operazione di  rinegoziazione  prevedono
il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi.  La  relativa
quota capitale, come  determinata  ai  sensi  della  lettera  c),  e'
rimborsata  in  quote  annuali  di  pari  importo   negli   anni   di
ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo  della
quota interessi  in  scadenza  nel  2022,  risultante  dal  piano  di
ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore  di  quello
della  quota  interessi  risultante   dal   piano   di   ammortamento
antecedente la rinegoziazione, la regione  versa  quest'ultima  quota
interessi. 
  598.  Con  riferimento  alle  operazioni  di  rinegoziazione  delle
anticipazioni di liquidita' concesse in favore degli enti locali,  al
fine  di  garantire  la  gestione  della  relativa  operativita',  il
Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  un  atto  aggiuntivo  all'addendum  di   cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64.
Nell'atto aggiuntivo all'addendum sono definiti, tra l'altro, criteri
e modalita' per  il  perfezionamento  delle  predette  operazioni  di
rinegoziazione, da effettuare secondo un  contratto  tipo,  approvato
con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato  nei  siti
internet del Ministero dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa
depositi e prestiti Spa. L'atto aggiuntivo all'addendum e' pubblicato
nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della
Cassa depositi e prestiti Spa. 
  599. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in
favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli  enti  locali
medesimi  alla  Cassa  depositi   e   prestiti   Spa,   nel   periodo
intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo  le
modalita' stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598,  previa
deliberazione   autorizzativa   della   giunta,   anche   nel   corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  fermo  restando
l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di
previsione. I contratti relativi alle  operazioni  di  rinegoziazione
sono perfezionati entro il  28  aprile  2022.  Nel  caso  in  cui  il
perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla
data di pagamento della rata annuale in scadenza  nel  2022  prevista
dai contratti di anticipazione  originari,  gli  enti  locali  devono
corrispondere  tale  rata  nella  misura   prevista   dai   contratti
originari. L'importo pari alla differenza, positiva o  negativa,  tra
la rata di ammortamento corrisposta e  quella  di  cui  al  piano  di
ammortamento  risultante  dall'operazione   di   rinegoziazione,   in
scadenza nel medesimo anno, e' regolato entro il 31 dicembre 2022 con
le modalita' previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598. 
  600. Per le attivita' svolte dalla Cassa depositi  e  prestiti  Spa
oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 598  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai
sensi della presente legge.