art. 1 (commi 601-700)
  601.  Con  riferimento  alle  operazioni  di  rinegoziazione  delle
anticipazioni di liquidita' stipulate dalle regioni con il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione
seconda, le richieste di  rinegoziazione  possono  essere  effettuate
dalle  regioni  medesime  mediante  domanda  a  firma  congiunta  del
presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31
gennaio 2022, anche  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  di  cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo
restando  l'obbligo  di  provvedere  alle  relative  iscrizioni   nel
bilancio  di  previsione.  Le  operazioni  di   rinegoziazione   sono
perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di  un  unico
atto modificativo dei contratti originari relativi  alla  concessione
di una o piu' anticipazioni di liquidita', al quale sono  allegati  i
nuovi piani di ammortamento relativi alle  singole  anticipazioni  di
liquidita' concesse. Nel caso in cui la  rata  dell'anno  2022  abbia
scadenza   anteriore   rispetto    al    perfezionamento    dell'atto
modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di  rinegoziazione
corrispondono la  detta  rata  del  2022  sulla  base  del  piano  di
ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima. 
  602. Gli atti modificativi mediante i quali  sono  perfezionate  le
operazioni di rinegoziazione di cui al comma  597  non  costituiscono
novazione dei contratti originari di concessione delle  anticipazioni
di liquidita'. Restano pertanto fermi, per quanto  non  espressamente
modificato nei  suddetti  atti,  tutti  i  termini  e  le  condizioni
previsti nei medesimi contratti originari. 
  603. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 456, le parole: «  fino  all'esercizio  2045  »  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  fino  alla  chiusura  della  gestione
commissariale di cui al comma 452 »; 
    b) il comma 458 e' sostituito dal seguente: 
  « 458. La gestione commissariale di cui al comma 452  e'  chiusa  a
decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i  debiti
posti a suo carico ai sensi della lettera  a)  del  comma  454.  Alla
chiusura della gestione commissariale la  regione  Piemonte  subentra
nei rapporti passivi assunti dalla medesima  gestione  nei  confronti
dello  Stato,  provvedendo  direttamente  al  pagamento  dei   debiti
relativi alle anticipazioni  di  liquidita',  da  contabilizzare  nel
rispetto dell'articolo 1,  commi  692  e  seguenti,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. Ai  fini  della  chiusura  della  contabilita'
speciale di cui al comma 453: 
    a) le risorse residue sulla contabilita' speciale della  gestione
commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al
contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione
Piemonte; 
    b) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle
di cui alla lettera a) sono riversate d'ufficio ad apposito  capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ». 
  604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo  3,
comma 2, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  le  risorse
destinate ai trattamenti accessori  del  personale  dipendente  dalle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  essere  incrementate,
rispetto a quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con  modalita'
e  criteri  stabiliti  dalla  contrattazione   collettiva   nazionale
relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di  determinazione
o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura  percentuale
del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali,
nei limiti di una spesa  complessiva  di  110,6  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi  ai  fini
previdenziali e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
mediante  l'istituzione  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una  dotazione
di pari importo e, per le  restanti  amministrazioni,  a  valere  sui
propri bilanci, con la medesima  percentuale  e  i  medesimi  criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato,  secondo
gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore  ai  sensi
dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
  605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma  di
52,18  milioni  di  euro  del  fondo  ivi   previsto   e'   ripartita
annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti  i  Ministri
dell'interno, della  difesa  e  della  giustizia,  nell'ambito  della
ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso  alla  presente  legge,
per  essere  destinata,  in  via  prioritaria,  all'incremento  delle
risorse  finanziarie  destinate  agli  istituti  contrattuali  aventi
natura  di  trattamento  economico  accessorio  del   personale   non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,  introdotti  a
decorrere  dal  triennio  contrattuale  2019-2021  e,  in  subordine,
all'incremento delle risorse  per  la  corresponsione  delle  ore  di
lavoro straordinario. Le risorse residue di  cui  al  presente  comma
sono destinate all'incremento  delle  disponibilita'  dei  fondi  per
l'efficienza dei servizi istituzionali. 
  606. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per
il miglioramento  dell'offerta  formativa  e'  incrementato  di  89,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2022  per  il  personale
docente. 
  607.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  per  le  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni  dello
Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e  delle  agenzie,
con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,
200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro  per  l'anno
2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base  delle  specifiche
richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  608. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il  comma
41 e' sostituito dal seguente: 
  « 41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  19  e'
autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a  decorrere  dall'anno
2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860,  della
legge 30 dicembre 2020, n.  178,  come  modificata  dall'articolo  1,
comma 28,  lettera  b),  della  legge  27  settembre  2021,  n.  134.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma  858,  primo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  parole:  "1.820  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "1.231 unita'", le  parole:  "900  unita'"
sono sostituite dalle seguenti: "610 unita'", le parole: "735 unita'"
sono sostituite dalle  seguenti:  "498  unita'"  e  le  parole:  "185
unita'" sono sostituite dalle seguenti: "123 unita'" ». 
  609. Per il  triennio  2022-2024  gli  oneri  posti  a  carico  del
bilancio  statale  per  la  contrattazione  collettiva  nazionale  in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e per i  miglioramenti  economici  del  personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. A valere sui predetti importi  si  da'  luogo,  nelle
more della definizione dei citati contratti collettivi  nazionali  di
lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in  regime
di  diritto  pubblico,  in  deroga  alle  procedure  previste   dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di
cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti,  nella  misura  percentuale,  rispetto   agli   stipendi
tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e
dello 0,5 per cento a decorrere dal 1°  luglio  2022.  Tali  importi,
comprensivi  degli  oneri  contributivi  ai  fini   previdenziali   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  di  cui  al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo  21,  comma  1-ter,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri  per  i
rinnovi contrattuali per il triennio  2022-2024,  da  destinare  alla
medesima finalita' e da determinare sulla base dei  medesimi  criteri
di cui al comma 609, nonche' quelli  derivanti  dalla  corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi  dell'articolo  48,  comma  2,  dello
stesso decreto legislativo. 
  611. Le disposizioni di cui al comma  610  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere  dal  2022,  della
somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine  di  definire,  nell'ambito
della  contrattazione  collettiva  nazionale  relativa  al   triennio
2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  i  nuovi  ordinamenti
professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali
destinatario delle disposizioni  contrattuali  relative  al  triennio
2016-2018  che  hanno  previsto   l'istituzione   delle   commissioni
paritetiche sui sistemi di classificazione professionale  nel  limite
di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del  monte
salari 2018 relativo al predetto  personale.  Per  il  corrispondente
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale, alle finalita' di cui al  primo
periodo si provvede mediante integrazione, a  carico  dei  rispettivi
bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali  di
lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo  48,  comma  2,  del
citato decreto legislativo n. 165 del  2001,  secondo  gli  indirizzi
impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti
della medesima percentuale del monte salari  2018  di  cui  al  primo
periodo. 
  613. Al fine di conseguire  l'obiettivo  di  una  piena  formazione
digitale, ecologica e amministrativa dei  dipendenti  della  pubblica
amministrazione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
apposito fondo per la formazione con una  dotazione  iniziale  di  50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  614. Al fine di adeguare l'organico  della  magistratura  ordinaria
alle piu' gravose attivita' connesse alla protezione  internazionale,
alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonche'  alle  funzioni
di legittimita' in ragione delle  competenze  relative  alla  Procura
europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria
e' aumentato complessivamente di 82 unita'.  La  tabella  B  allegata
alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da  ultimo  modificata  dall'articolo
24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021,  n.  118,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' sostituita
dalla tabella B di cui all'allegato 9 annesso alla presente legge. Il
Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  a  bandire  nel   corso
dell'anno 2022 le procedure concorsuali di  reclutamento  finalizzate
all'assunzione,  nell'anno  2023,  delle  unita'  di   personale   di
magistratura di cui al presente comma. 
  615. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  614  e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di
euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di
euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di
euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per  l'anno  2029,
di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di  euro  10.391.927  per  l'anno
2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032. 
  616. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2022, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di  concorso  gia'  bandito
alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della
vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  nel
limite di euro 1.761.450 per l'anno  2022,  di  euro  12.636.951  per
l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di  euro  14.092.556
per l'anno  2025,  di  euro  17.606.962  per  l'anno  2026,  di  euro
17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per  l'anno  2028,  di
euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e
di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031. 
  617. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma
3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. La gestione finanziaria della  Commissione  si  svolge  in
base al bilancio di previsione approvato dalla  Commissione  medesima
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce. Il rendiconto  della  gestione  finanziaria  e'  approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione  e
il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  sono  pubblicati  nella
sezione relativa alla Commissione del sito  internet  del  Parlamento
italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della  Commissione
e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  60.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2022, da ripartire in  egual  misura  ad  integrazione  del
finanziamento di ciascuna Camera ». 
  618. Al fine di  favorire  lo  snellimento  delle  procedure  e  la
semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione  di
garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici, all'articolo 5 del decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «  alla  Presidenza  della
Camera dei deputati » sono inserite le seguenti: « , con le modalita'
stabilite dalla stessa Presidenza, » e le parole: « , e  la  relativa
documentazione contabile » sono soppresse; 
      2) al quarto periodo, le parole:  «  contestualmente  alla  sua
trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera »  sono
soppresse; 
      3)  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:   «   La
documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di
cui al presente  comma,  ricevuti  nell'anno  solare  precedente,  e'
trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio
2012, n. 96, entro il termine di cui al secondo periodo del  comma  4
del medesimo articolo 9 ». 
  619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma  1,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati  al
personale  di  cui  all'articolo  46,  commi  3  e  6,  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi  previsti.
Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna  Forza
di  polizia  e  delle  Forze  armate  in  misura  proporzionale  alla
ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo  3  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  620. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1023, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »; 
    b) al comma 1024, le parole: « e di euro 141.521.230  per  l'anno
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di  euro  149.721.230  per
l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023 » e le parole: « e,
per  l'anno  2022,  di  euro  139.050.547  e   di   euro   2.470.683,
rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74  e  per
il personale di  cui  al  medesimo  comma  75  dell'articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,  per
l'anno   2022,   di   euro   147.250.547   e   di   euro   2.470.683,
rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74  e  per
il personale di  cui  al  medesimo  comma  75  dell'articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009, e, per l'anno 2023, di euro 134.600.000  e  di
euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al  medesimo
comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo
24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009 ». 
  621. Al fine di garantire e sostenere  la  prosecuzione,  da  parte
delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori  compiti  connessi
al contenimento della diffusione del virus  SARS-CoV-2,  l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata, per l'anno 2022,  la  spesa
complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786  per  gli
altri oneri connessi all'impiego del personale. 
  622. All'articolo 110 del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti: 
  «  8-ter.  La  deduzione  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del maggior  valore
imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle  attivita'  immateriali
le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo  103  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in  misura
non  superiore  ad  un  diciottesimo  del  costo  o  del  valore,  e'
effettuata, in ogni  caso,  in  misura  non  superiore,  per  ciascun
periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel  caso  di
cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di  destinazione
a finalita' estranee all'esercizio  dell'impresa  ovvero  al  consumo
personale o familiare dell'imprenditore o nel  caso  di  eliminazione
dal complesso produttivo,  l'eventuale  minusvalenza  e'  deducibile,
fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore  di  cui  al
primo  periodo,  in  quote  costanti  per  il  residuo   periodo   di
ammortamento come determinato ai sensi dello  stesso  primo  periodo.
Per l'avente causa la quota di costo  riferibile  al  residuo  valore
ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo,  al  netto
dell'eventuale minusvalenza dedotta dal  dante  causa  ai  sensi  del
secondo periodo, e' ammessa in deduzione in  quote  costanti  per  il
residuo periodo di ammortamento. 
  8-quater. In deroga alle disposizioni di cui  al  comma  8-ter,  e'
possibile effettuare la deduzione  del  maggior  valore  imputato  in
misura  non  superiore,  per  ciascun   periodo   d'imposta,   a   un
diciottesimo di detto importo, mediante il versamento  di  un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita'  produttive  e  di  eventuali  addizionali   nella   misura
corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  al  netto  dell'imposta
sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del  presente  articolo,
da effettuare in un massimo di due rate di pari  importo  di  cui  la
prima con scadenza entro il termine  previsto  per  il  versamento  a
saldo  delle  imposte  sui  redditi  relativo  al  periodo  d'imposta
successivo a quello con riferimento  al  quale  la  rivalutazione  e'
eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto  per  il
versamento a saldo delle imposte  sui  redditi  relative  al  periodo
d'imposta successivo ». 
  623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
le  modifiche  di  cui  al  comma  622  hanno  effetto  a   decorrere
dall'esercizio successivo  a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. 
  624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, hanno provveduto al versamento delle  imposte  sostitutive  ai
sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n.   126,   hanno   facolta'   di   revocare,   anche   parzialmente,
l'applicazione della disciplina  fiscale  del  citato  articolo  110,
secondo modalita'  e  termini  da  stabilire  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate. La  revoca  costituisce  titolo
per il rimborso ovvero per  l'utilizzo  in  compensazione,  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo  modalita'  e
termini da stabilire con  il  medesimo  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo. 
  625. All'articolo 208, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), la parola: « , contabile » e' soppressa; 
    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  « b-bis) in tutte le  altre  ipotesi  e'  quello  presso  la  corte
d'appello di Roma ». 
  626.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2022-2024,  sono
determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle  misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
  627. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 11.681.894 per  l'anno
2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di  euro  149.463.318  per
l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 388.397.575
a decorrere dall'anno 2036. 
  628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il  comma
1037 e' sostituito dal seguente: 
  « 1037. Per  l'attuazione  del  programma  Next  Generation  EU  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti
dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del  Next
Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per  l'anno  2022  e  di
53.623 milioni di euro per l'anno 2023 ». 
  629. Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma  della
disciplina della magistratura onoraria  in  funzione  dell'efficienza
del  sistema   giustizia,   attraverso   misure   coerenti   con   le
sollecitazioni sovranazionali  e  nel  rispetto  dei  limiti  imposti
dall'ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio  2017,  n.
116, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 29. - (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari  in
servizio) - 1. I magistrati onorari in servizio alla data di  entrata
in vigore del presente decreto possono essere  confermati  a  domanda
sino al compimento del settantesimo anno di eta'. 
  2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto  che  non  accedano   alla   conferma,   tanto
nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella
di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma  3,
hanno diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad  un'indennita'  pari,
rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute  fiscali,  per
ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia  stato
impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500  al
lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  prestato
nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per
meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite
di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio  prestato
per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un anno.  La
percezione  dell'indennita'  comporta  rinuncia  ad  ogni   ulteriore
pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al  rapporto  onorario
cessato. 
  3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore
della magistratura  procede  con  delibera  ad  indire  tre  distinte
procedure valutative da  tenere  con  cadenza  annuale  nel  triennio
2022-2024. Esse riguardano  i  magistrati  onorari  in  servizio  che
rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano maturato: 
    a) oltre 16 anni di servizio; 
    b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; 
    c) meno di 12 anni di servizio. 
  4. Le procedure valutative di cui  al  comma  3  consistono  in  un
colloquio orale, della durata massima di 30 minuti,  relativo  ad  un
caso pratico vertente sul diritto civile  sostanziale  e  processuale
ovvero sul diritto penale  sostanziale  e  processuale,  in  base  al
settore in cui i candidati  hanno  esercitato,  in  via  esclusiva  o
comunque  prevalente,  le  funzioni  giurisdizionali   onorarie.   Le
procedure  valutative  si  svolgono   su   base   circondariale.   La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del tribunale o
da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito  almeno  la
seconda  valutazione  di  professionalita'  designato  dal  consiglio
giudiziario  e  da  un  avvocato  iscritto  all'albo   speciale   dei
patrocinanti  dinanzi  alle  magistrature  superiori  designato   dal
consiglio  dell'ordine.  Le  funzioni  di  segretario   di   ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo  in  servizio
presso l'amministrazione della  giustizia,  purche'  in  possesso  di
qualifica professionale per la quale e' richiesta  almeno  la  laurea
triennale. I segretari sono  designati  dal  presidente  della  corte
d'appello nell'ambito del cui distretto insistono  i  circondari  ove
sono costituite le commissioni e individuati  tra  il  personale  che
presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui  le  domande  di
conferma superano il  numero  di  novantanove  sono  costituite  piu'
commissioni di valutazione, in proporzione al numero  dei  candidati,
in modo tale che ogni commissione possa  esaminare  almeno  cinquanta
candidati. Le  misure  organizzative  necessarie  per  l'espletamento
delle procedure valutative sono determinate con decreto del  Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore  della  magistratura,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione.  Con  tale  decreto  sono  fornite  le
indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande,  alla
data di inizio delle  procedure,  alle  modalita'  di  sorteggio  per
l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute  di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle  sedi  di  esame,  nonche'
alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle
commissioni e' corrisposto un gettone di  presenza  di  euro  70  per
ciascuna seduta dalla durata minima di due  ore  alla  quale  abbiano
partecipato. 
  5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al
comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia
natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo  il  diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. 
  6. I magistrati onorari confermati,  entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura  valutativa  di
cui al comma 3, possono optare per il regime  di  esclusivita'  delle
funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati  onorari  confermati
e'  corrisposto  un  compenso  parametrato  allo  stipendio  e   alla
tredicesima mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre  2021  al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica
F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente,  del  numero  di  anni  di
servizio maturati di cui al comma 2, in  applicazione  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del  comparto  o
funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per  tali
voci dai contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  successivi  al
triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita'  giudiziaria
in misura pari al doppio dell'indennita' di amministrazione spettante
al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo  precedente
e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse  al  lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono  nel
fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente
comma non e' cumulabile  con  i  redditi  di  pensione  e  da  lavoro
autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari  confermati  che  optano
per  il  regime  di  esclusivita'  delle  funzioni  onorarie  non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
presente  decreto  e  si  applica  l'articolo   16   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
  7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di
cui al comma 6 e' corrisposto un compenso parametrato allo  stipendio
e alla tredicesima mensilita', spettanti alla data  del  31  dicembre
2021 al personale amministrativo giudiziario di Area  III,  posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente,  del  numero  di
anni di servizio maturati di cui al  comma  2,  in  applicazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma  6,  con
esclusione degli incrementi previsti  per  tali  voci  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio  2019-2021.  E'
inoltre  corrisposta  un'indennita'  giudiziaria   in   misura   pari
all'indennita'   di   amministrazione    spettante    al    personale
amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente  e  non  sono
dovute  le   voci   retributive   accessorie   connesse   al   lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono  nel
fondo risorse decentrate. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3,  del  presente  decreto,
con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in  modo  da
assicurare  il  contestuale  espletamento  di   ulteriori   attivita'
lavorative o professionali. 
  8. Ai magistrati onorari  e'  riconosciuto  il  buono  pasto  nella
misura spettante al personale dell'amministrazione  giudiziaria,  per
ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore  a  sei,
come risultante da specifica attestazione del dirigente  dell'ufficio
giudiziario. 
  9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in  vigore
del presente decreto cessano  dal  servizio  qualora  non  presentino
domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3
»; 
    b) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: « 15 agosto  2025
» sono sostituite dalle seguenti:  «  raggiungimento  del  limite  di
permanenza in servizio »; 
    c) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: 
  « Art.  31.  -  (Indennita'  spettante  ai  magistrati  onorari  in
servizio) - 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale  e
ai vice procuratori onorari in  servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  continuano  ad  applicarsi,  sino  alla
conferma di cui all'articolo 29,  i  criteri  di  liquidazione  delle
indennita' previsti dalle disposizioni di cui all'articolo  11  della
legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo
4 del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  273,  per  i  giudici
onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari »; 
    d) all'articolo 32, il comma 1 e' abrogato. 
  630. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui
al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13  luglio  2017,
n. 116, come sostituito dal comma  629  del  presente  articolo,  non
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro
della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n.  116,  e  la  dotazione  organica  dei
giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e' fissata  in
complessive  6.000  unita'.  La  predetta  dotazione  organica  sara'
rideterminata, con le medesime modalita' di cui al predetto  articolo
3, nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  631. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano  l'opzione
di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto  legislativo  13  luglio
2017, n. 116, si applicano in quanto compatibili le  disposizioni  in
materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e  7-quater,
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  632.  Per  l'espletamento  delle  procedure   valutative   di   cui
all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, e'
autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro  41.160
per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024. 
  633. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai  commi
da 629 a 632 e' autorizzata la spesa di euro  22.837.626  per  l'anno
2023, di euro 58.620.460 per l'anno  2024,  di  euro  83.465.327  per
l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 46.631.375 a
decorrere dall'anno 2032. 
  634. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un apposito fondo, con una  dotazione  di  4.300
milioni di euro per  l'anno  2022,  di  4.500  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro  annui  per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni  di  euro  per
l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato
alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto  sospeso,
derivanti dal pagamento tramite  il  canale  postale  delle  pensioni
gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,
ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12  agosto  1974,
n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte  al
conto  sospeso,  le  medesime  risorse  sono  assegnate  direttamente
all'Istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il
quale provvede alle relative  sistemazioni  fornendo  all'INPS  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  ogni  elemento  informativo
utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione  di
ciascuna partita. 
  635. A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al  comma
634, l'INPS e' autorizzato a contabilizzare nel proprio  bilancio  la
riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria  statale.
Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono definiti i  criteri  e  le  gestioni  previdenziali  a  cui
attribuire le regolazioni contabili. 
  636. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2025 ». 
  637. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli  anni  2021  e
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ». 
  638. All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli  anni  2021  e
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ». 
  639. All'articolo 1, comma 290, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « per l'anno 2021 ». 
  640. Il  programma  di  attribuzione  di  rimborsi  in  denaro  per
acquisti effettuati mediante l'utilizzo  di  strumenti  di  pagamento
elettronici, disciplinato dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  si
conclude il 31 dicembre  2021,  ferma  restando  la  sospensione  del
programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera  b),
del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre
2020, n. 156, la lettera c) e' abrogata. 
  641. L'articolo 8 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  si  applica
esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
a), del medesimo regolamento. 
  642. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria  servizi  assicurativi
pubblici (Consap) Spa ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  289-bis  e
289-ter, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono  risolte,  in
relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a  decorrere  dal
completamento  delle  operazioni  di  rimborso  cashback  e  rimborso
speciale, di cui agli articoli 6  e  8  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre  2020,
n. 156, relativamente al periodo di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi
gli obblighi a carico di  PagoPa  Spa  e  Consap  Spa  relativi  alla
gestione delle controversie derivanti dall'attuazione  del  programma
cashback, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa. 
  643. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre  2020,
n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili  con
le disposizioni dei commi da 637 a 644. 
  644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui  al  comma
642  e'  istituito  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione  di
3 milioni di euro per l'anno 2022. 
  645. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile,  per  l'anno
2022, per i contratti  di  apprendistato  di  primo  livello  per  la
qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore, stipulati nell'anno 2022, e'  riconosciuto  ai  datori  di
lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari
o inferiore a nove uno sgravio contributivo del  100  per  cento  con
riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  per  i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,  fermo
restando il livello di aliquota  del  10  per  cento  per  i  periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 
  646. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. 
  647. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in  materia  di
estensione dei servizi  di  cura  domiciliare  per  gli  anziani,  e'
riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto
pilota della Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato « viva
gli Anziani ». La Comunita' di  Sant'Egidio  -  ACAP  ONLUS  assicura
forme di  raccordo  con  i  servizi  sanitari  e  sociali  competenti
territorialmente. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro  1.278.000  per  l'anno  2022,  di  euro
2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024. 
  648.  Al  primo  periodo  del  comma  23  dell'articolo   103   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: « mesi sei »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
diciotto mesi »; 
    b) dopo le parole: « nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di
euro per l'anno 2021 »  sono  inserite  le  seguenti:  «  nonche'  di
20.000.000 di euro per l'anno 2022 ». 
  649. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  86,
della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e'  incrementata  di  1.450
milioni di euro nell'anno 2021. 
  650. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  447,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 1.850 milioni di  euro  per
l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2  e
dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. 
  651. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,
del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del
contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori  compiti
comunque  connessi  all'emergenza   epidemiologica   in   corso,   e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  euro  49.103.808,  di  cui
euro 900.558 per il pagamento dei  servizi  espletati  congiuntamente
dal personale della Polizia di Stato  e  dal  personale  delle  Forze
armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali, euro  15.835.500  per
gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di
polizia ed euro 30.427.125 per  il  pagamento  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. 
  652. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo
dal  1°  agosto  al  31  dicembre  2021,  e'  autorizzata  la   spesa
complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche
in  deroga  ai  limiti   vigenti,   delle   prestazioni   di   lavoro
straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria di piu' gravosi compiti derivanti dalle  misure
straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico. 
  653. Le disposizioni che prevedono, in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia  delle
entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a
tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. 
  654. Agli oneri derivanti dai commi 649, 650, 651  e  652,  pari  a
3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede: 
    a)  quanto  a  497  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
3,  del  decreto-legge  8  giugno  2021,  n.  79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112; 
    b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi  perenti
della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi  perenti
della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte corrente di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte capitale di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data del 15 ottobre 2021, non  sono  state  riassegnate  ai
pertinenti  programmi  e  che  sono  acquisite  per   detto   importo
all'erario; 
    g)  quanto  a  200  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, relative ai  trattamenti  di  cassa  integrazione
salariale operai agricoli (CISOA); 
    l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
    m)  quanto  a  300  milioni  di  euro,  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778  intestata
all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare  il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
    n)  quanto  a  868  milioni  di  euro,  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778  intestata
all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare  il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
    o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189; 
    p) quanto a  18,046  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 651 e 652. 
  655. Ai fini dell'immediata attuazione  delle  disposizioni  recate
dai commi da 649 a 657, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
  656. Il decreto-legge  10  dicembre  2021,  n.  209,  e'  abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla  base  del
medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209. 
  657. Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 656 entrano in vigore
il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  658.  In  considerazione  del   significativo   impatto   collegato
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e
rilancio della filiera produttiva del distretto industriale  pratese,
e' attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di  euro
per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese  del  settore
tessile del distretto industriale  pratese,  cosi'  come  individuato
dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000,  n.
69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317,  e  della  legge  11
maggio 1999, n. 140, per attivita'  di  studi,  ricerche  e  progetti
collettivi e di filiera.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma,  il
sostegno alle imprese puo' essere  disposto  per  una  o  piu'  delle
seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione  dei  costi
di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione  di
tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e  innovazione;  transizione
ecologica ed economia circolare; rafforzamento  della  cultura  sugli
standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei  luoghi
di   lavoro;   riassetto    organizzativo    del    distretto    teso
all'irrobustimento della filiera produttiva. 
  659. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti le modalita' di erogazione del  contributo  di  cui  al
comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita'
finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di  verifica,
di controllo e di rendicontazione delle spese  sostenute  utilizzando
il medesimo contributo. 
  660. Al fine di favorire l'ottenimento della  certificazione  della
parita' di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e' istituito, presso il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per le attivita'
di formazione propedeutiche all'ottenimento della  certificazione  di
parita' di genere », con una dotazione  di  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delegato   per   le   pari
opportunita' e la famiglia, sono determinate le misure formative  che
consentono l'accesso  al  Fondo  nonche'  le  relative  modalita'  di
erogazione, nel rispetto del limite  di  spesa  di  cui  al  presente
comma. 
  661. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione
della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare
il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' ulteriormente incrementato di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2022. Le  predette  risorse  sono  destinate,  nel  limite  di  spesa
autorizzato, alle seguenti finalita': 
    a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento
dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonche' al  loro
funzionamento; 
    b) quanto a 1 milione di euro, alle attivita' di  monitoraggio  e
raccolta di dati di cui al comma 665. 
  662. Il Ministro delegato per le pari opportunita',  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  provvede
annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di  cui
al comma 661, tenendo conto: 
    a) della programmazione delle regioni e delle  province  autonome
di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  interventi  gia'  operativi  per
contrastare il fenomeno della violenza domestica e di  genere  e  per
favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica  e  di
genere  offrendo,  al  contempo,  garanzie  volte   ad   evitare   la
vittimizzazione  secondaria  o   ripetuta,   l'intimidazione   o   le
ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime; 
    b) del numero dei centri per il recupero degli uomini  autori  di
violenza domestica e di  genere  e  degli  enti  aventi  le  medesime
finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione  e
provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la  loro  presenza  a
livello nazionale; 
    c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento  dei
centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione  alla
necessita'    della    continuita'    dell'operativita'    e     alla
standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte
dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti. 
  663. I centri per il  recupero  degli  uomini  autori  di  violenza
domestica e di genere possono essere costituiti da: 
    a) enti locali, in forma singola o associata; 
    b) associazioni il cui scopo sociale preveda  il  recupero  degli
uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al  loro
interno competenze specifiche in materia  di  violenza  di  genere  e
recupero   degli   uomini   autori   di   violenza,   con   personale
specificamente formato; 
    c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto  o  d'intesa
tra loro o in forma consorziata. 
  664. I centri per il  recupero  degli  uomini  autori  di  violenza
domestica operano in  maniera  integrata  con  la  rete  dei  servizi
socio-sanitari e  assistenziali  territoriali,  tenendo  al  contempo
conto delle necessita' fondamentali per la protezione  delle  persone
che subiscono violenza, anche qualora svolgano  funzioni  di  servizi
specialistici. 
  665. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662,
presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative  adottate
nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il  decreto  di
cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che  i  soggetti
beneficiari devono riportare nella relazione  di  cui  al  precedente
periodo. 
  666. Sulla base delle informazioni fornite dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma  665,  il
Ministro delegato per le  pari  opportunita'  presenta  alle  Camere,
entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una  relazione  sullo  stato  di
utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665. 
  667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio
2019, n. 69, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno
2022 al fine di finanziare gli interventi  relativi  ai  percorsi  di
trattamento psicologico  per  il  reinserimento  nella  societa'  dei
condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari  o
conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo
13-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354.  Le  risorse  di  cui  al
presente comma sono  ripartite,  in  base  a  criteri  stabiliti  con
decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le  associazioni
e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma
1-bis, in coerenza con gli interventi di  cui  all'articolo  1  della
medesima legge n. 354 del 1975. 
  668. Per le finalita' di cui all'articolo 5-bis  del  decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle  pari  opportunita',  di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022. 
  669.  Al  fine  di  dare  concreta  attuazione  a  quanto  disposto
dall'articolo 26-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e   alle   pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per  l'anno
2022. 
  670. Al fine  di  favorire,  attraverso  l'indipendenza  economica,
percorsi di autonomia e  di  emancipazione  delle  donne  vittime  di
violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi  del
primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
  671. Ai fini della prevenzione e del  contrasto  del  fenomeno  del
cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con  una  strategia
di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni  delle
scuole di ogni ordine e grado, e' istituito il Fondo  permanente  per
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 
  672. Il Fondo di cui al comma 671 e' istituito presso il  Ministero
dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2022. 
  673. Al Fondo di cui  ai  commi  671  e  672  possono  accedere  le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4,  della  legge
29 maggio 2017, n.71, e in particolare: 
    a) associazioni sportive dilettantistiche; 
    b) associazioni di genitori facenti  parte  del  Forum  nazionale
delle associazioni dei genitori della  scuola  (FONAGS),  di  cui  al
decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14; 
    c) associazioni la cui finalita' principale  sia  la  tutela  dei
minori. 
  674. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dai commi da
671 a 673, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare  con  proprio  decreto  le  occorrenti  variazioni   di
bilancio. 
  675. Presso il Ministero dell'interno  e'  istituito  un  fondo  di
solidarieta' in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva
di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione  di
un contributo nei confronti dei proprietari di unita'  immobiliari  a
destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia
all'autorita' giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo
comma, e 633 del codice penale. 
  676. Con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero della  giustizia  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione
del comma 675 anche al fine del rispetto  del  limite  di  spesa  ivi
indicato. 
  677. Il Fondo per le non autosufficienze  di  cui  all'articolo  1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato per un
ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022. 
  678. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' di  vita
delle persone anziane ed il contrasto  alla  solitudine  domestica  e
alle difficolta' economiche, nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5
milioni di euro per l'anno 2022,  finalizzato  alla  concessione,  da
parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di
coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta  libera  e
volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di eta'. 
  679. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro  per  le  pari
opportunita' e la famiglia, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  i
requisiti minimi dei progetti di cui al comma  678,  i  quali  devono
comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo
anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani  che  sceglie
di aderire al progetto. 
  680. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra  i  comuni
interessati si provvede con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679. 
  681. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  778,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni
di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi
rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali
vigenti in materia e nel limite di spesa  autorizzato  ai  sensi  del
presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate  agli
enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di  cui  al  decreto
del Ministro dell'interno 7 maggio 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalita'
di assegnazione delle predette risorse. 
  682. Allo  scopo  di  potenziare  le  azioni  volte  a  contrastare
l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, e' autorizzata la spesa  di
2 milioni di euro per l'anno 2022 per il rifinanziamento della  legge
14 agosto 1991, n. 281 
  683. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  15-quater,
15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
  684. E' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
salute un fondo  denominato  Fondo  per  i  test  di  Next-Generation
Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023. 
  685. Il Fondo di cui al comma 684 e' destinato al potenziamento dei
test di NextGeneration Sequencing di profilazione genomica dei tumori
dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza. 
  686. Con decreto del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui
al comma 684, nonche' il sistema di monitoraggio  dell'impiego  delle
somme. 
  687. Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il
Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area  dei
disturbi  della  nutrizione  e  dell'alimentazione   (DNA)   le   cui
prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale. 
  688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine  di
garantire il contrasto dei DNA,  e'  istituito  presso  il  Ministero
della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della  nutrizione
e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per  l'anno
2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. 
  689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto
corrente rilevate per l'anno 2021. La  ripartizione  complessiva  del
Fondo e' definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022. 
  690. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e' autorizzata la spesa massima di
3 milioni di euro per l'anno 2022. 
  691. La durata della ferma dei medici e degli  infermieri  militari
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
nonche' all'articolo  19-undecies,  comma  1,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e'
prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022. 
  692. La durata degli incarichi individuali a tempo  determinato  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del  31  dicembre
2021, e' prorogata, con il consenso degli  interessati,  sino  al  31
dicembre 2022. 
  693. All'articolo 1, comma 488, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021
» sono sostituite dalle seguenti: « 4  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023 ». 
  694. All'articolo 1, comma 490, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2021 » sono  sostituite
dalle seguenti: « per l'anno 2021 e  2,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022 ». 
  695.  Al  fine  di  assicurare  l'utilizzo   di   apprestamenti   e
dispositivi info-operativi e  di  sicurezza  idonei  a  garantire  il
supporto  e  la  protezione  del  personale  italiano  impiegato  nel
territorio della Repubblica di Gibuti, e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000 annui a  decorrere
dall'anno 2023. Alla copertura  degli  oneri  di  cui  al  precedente
periodo  si  provvede  a  valere   sulle   risorse   destinate   alla
cooperazione internazionale iscritte nello stato  di  previsione  del
Ministero della difesa. 
  696. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  e'
inserito il seguente: 
  « Art. 2-bis. - (Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa) -
1. Nelle more della revisione della dotazione  organica  dell'Agenzia
industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di  garantirne
l'efficacia  delle  capacita'  tecnico-amministrative  connesse  alle
attivita' derivanti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata, a decorrere dal  1°  marzo
2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di
apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti.  Con  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione,  adottato  su  proposta
del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono  individuate  le  qualifiche  professionali   e
tecniche dei predetti contratti e il relativo  trattamento  economico
ed e' stabilita la distribuzione del relativo  personale  nell'ambito
degli stabilimenti dell'Agenzia. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite  massimo  di
spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno
2023 e di euro  256.000  per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente
riduzione  dei  risparmi  di  spesa  di  parte  corrente  di   natura
permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n.  244,
e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ». 
  697. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno  2022.  Il  predetto
incremento e' destinato a supportare il personale  delle  istituzioni
scolastiche statali, gli studenti e le  famiglie  attraverso  servizi
professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione
alla prevenzione e al trattamento  dei  disagi  e  delle  conseguenze
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  698. Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche statali dal Ministero  dell'istruzione,  sulla  base  dei
criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  Fondo  per  il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  699. Per favorire  l'incremento  dell'attrattivita'  turistica  del
Paese e per supportare le attivita' organizzative e di  sviluppo  nel
territorio nazionale, con particolare attenzione per la regione Lazio
e  la  citta'  metropolitana  di  Roma  Capitale,   per   interventi,
finalizzati a supportare attivita' di organizzazione e gestione della
manifestazione, connessi allo svolgimento dei Campionati  europei  di
nuoto  che  si  terranno  a  Roma  nell'anno  2022,  e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla  Federazione
italiana nuoto. 
  700. Al fine di favorire l'adozione di misure  per  la  tutela,  la
valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana  che,  nella  sua
espressione territoriale, artistica  e  tradizionale,  ha  per  scopo
prevalente lo svolgimento di un'attivita' diretta alla produzione  di
beni, anche  semilavorati,  i  quali,  in  ragione  del  processo  di
lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo
ed  estetico,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dello   sviluppo
economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2022.