601. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidita' stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o piu' anticipazioni di liquidita', al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidita' concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima. 602. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidita'. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari. 603. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 456, le parole: « fino all'esercizio 2045 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452 »; b) il comma 458 e' sostituito dal seguente: « 458. La gestione commissariale di cui al comma 452 e' chiusa a decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale la regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidita', da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 453: a) le risorse residue sulla contabilita' speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione Piemonte; b) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui alla lettera a) sono riversate d'ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ». 604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita' e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto e' ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilita' dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali. 606. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e' incrementato di 89,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per il personale docente. 607. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 608. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il comma 41 e' sostituito dal seguente: « 41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 e' autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n. 134. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1.820 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "1.231 unita'", le parole: "900 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "610 unita'", le parole: "735 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "498 unita'" e le parole: "185 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "123 unita'" ». 609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalita' e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 611. Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalita' di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo. 613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 614. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle piu' gravose attivita' connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonche' alle funzioni di legittimita' in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di 82 unita'. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 9 annesso alla presente legge. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, delle unita' di personale di magistratura di cui al presente comma. 615. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 614 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032. 616. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2022, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di euro 14.092.556 per l'anno 2025, di euro 17.606.962 per l'anno 2026, di euro 17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per l'anno 2028, di euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031. 617. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione e' autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera ». 618. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) al primo periodo, dopo le parole: « alla Presidenza della Camera dei deputati » sono inserite le seguenti: « , con le modalita' stabilite dalla stessa Presidenza, » e le parole: « , e la relativa documentazione contabile » sono soppresse; 2) al quarto periodo, le parole: « contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera » sono soppresse; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma, ricevuti nell'anno solare precedente, e' trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 9 ». 619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 620. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1023, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »; b) al comma 1024, le parole: « e di euro 141.521.230 per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 149.721.230 per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023 » e le parole: « e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e, per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 ». 621. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. 622. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti: « 8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attivita' immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, e' effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza e' deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, e' ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. 8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, e' possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo ». 623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. 624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facolta' di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalita' e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalita' e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo. 625. All'articolo 208, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), la parola: « , contabile » e' soppressa; b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: « b-bis) in tutte le altre ipotesi e' quello presso la corte d'appello di Roma ». 626. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036. 628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1037 e' sostituito dal seguente: « 1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023 ». 629. Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: « Art. 29. - (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio) - 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di eta'. 2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita' pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita' dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato. 3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio. 4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione e' composta dal presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato. 5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. 6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennita' di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non e' cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 e' corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari all'indennita' di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attivita' lavorative o professionali. 8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. 9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3 »; b) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: « 15 agosto 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « raggiungimento del limite di permanenza in servizio »; c) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: « Art. 31. - (Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio) - 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennita' previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari »; d) all'articolo 32, il comma 1 e' abrogato. 630. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dal comma 629 del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e' fissata in complessive 6.000 unita'. La predetta dotazione organica sara' rideterminata, con le medesime modalita' di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 631. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 632. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, e' autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024. 633. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai commi da 629 a 632 e' autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032. 634. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita. 635. A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 634, l'INPS e' autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili. 636. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 637. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ». 638. All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ». 639. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ». 640. Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, la lettera c) e' abrogata. 641. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento. 642. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso cashback e rimborso speciale, di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, relativamente al periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa. 643. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644. 644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 642 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. 645. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, e' riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 646. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. 647. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, e' riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato « viva gli Anziani ». La Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024. 648. Al primo periodo del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « mesi sei » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »; b) dopo le parole: « nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « nonche' di 20.000.000 di euro per l'anno 2022 ». 649. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021. 650. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. 651. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. 652. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di piu' gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico. 653. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 654. Agli oneri derivanti dai commi 649, 650, 651 e 652, pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede: a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112; b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario; g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA); l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 651 e 652. 655. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dai commi da 649 a 657, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 656. Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209. 657. Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 656 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 658. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, e' attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, cosi' come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attivita' di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese puo' essere disposto per una o piu' delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva. 659. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo. 660. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parita' di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita' e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonche' le relative modalita' di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. 661. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalita': a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonche' al loro funzionamento; b) quanto a 1 milione di euro, alle attivita' di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665. 662. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto: a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi gia' operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime; b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale; c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessita' della continuita' dell'operativita' e alla standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti. 663. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata. 664. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici. 665. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo. 666. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665. 667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella societa' dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975. 668. Per le finalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. 669. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. 670. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 671. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, e' istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 672. Il Fondo di cui al comma 671 e' istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. 673. Al Fondo di cui ai commi 671 e 672 possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n.71, e in particolare: a) associazioni sportive dilettantistiche; b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS), di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14; c) associazioni la cui finalita' principale sia la tutela dei minori. 674. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dai commi da 671 a 673, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 675. Presso il Ministero dell'interno e' istituito un fondo di solidarieta' in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unita' immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorita' giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale. 676. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma 675 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato. 677. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022. 678. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficolta' economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di eta'. 679. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto. 680. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679. 681. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse. 682. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281 683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. 684. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 685. Il Fondo di cui al comma 684 e' destinato al potenziamento dei test di NextGeneration Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza. 686. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 684, nonche' il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. 687. Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale. 688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, e' istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. 689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del Fondo e' definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022. 690. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 giugno 1990, n. 135, e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2022. 691. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonche' all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022. 692. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 693. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ». 694. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ». 695. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, e' autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. 696. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente: « Art. 2-bis. - (Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa) - 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacita' tecnico-amministrative connesse alle attivita' derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico ed e' stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ». 697. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento e' destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 698. Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 699. Per favorire l'incremento dell'attrattivita' turistica del Paese e per supportare le attivita' organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la regione Lazio e la citta' metropolitana di Roma Capitale, per interventi, finalizzati a supportare attivita' di organizzazione e gestione della manifestazione, connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nell'anno 2022, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto. 700. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.