art. 1 (commi 701-800)
  701. Al fine di promuovere  la  tutela  e  la  conservazione  delle
caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche,  e'
disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990,  n.  188,  nel
limite di spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2022,  finalizzato
all'elaborazione  e  alla  realizzazione  di  progetti  destinati  al
sostegno e  alla  valorizzazione  dell'attivita'  nel  settore  della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'.  Alla
valutazione dei  progetti  di  cui  al  presente  comma  provvede  il
Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della  citata
legge n. 188 del  1990.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sentiti il Ministro  della  cultura,  il
Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono  individuati
i criteri, le finalita' e le modalita' di riparto,  di  monitoraggio,
di rendicontazione e di verifica delle risorse  di  cui  al  presente
comma. 
  702. Al fine di contenere  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti  dei  prezzi  nel
settore elettrico e del gas naturale, nonche' di scongiurare il fermo
produttivo delle fornaci e,  al  contempo,  tutelare  un  marchio  di
eccellenza nel mondo, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una  dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle  imprese  operanti
nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati i criteri e le modalita' di  riparto  delle
risorse di cui al presente comma, nonche' le modalita' di recupero  e
di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate  di  cui  al
presente comma. 
  703. I benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai  sensi
e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de
minimis ». 
  704. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022,  la  cura  e  il
recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  rifinanziato  per  4,5
milioni di euro per l'anno 2022. 
  705.  Al  fine  di  contrastare  e  prevenire  con   efficacia   la
proliferazione di alcune specie di  fauna,  per  prevenire  eventuali
danni economici e in caso di accertati squilibri  ecologici,  in  via
sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno  2022,
che costituisce limite di spesa  per  l'introduzione  in  Italia  del
vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. Entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  il  Ministro  della
salute, con proprio provvedimento, autorizza  la  sperimentazione  in
Italia del contraccettivo di cui al presente comma. 
  706. Le disposizioni in materia  di  esonero  di  cui  all'articolo
9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono prorogate fino al 31 marzo 2022. 
  707. Per il ristoro ai comuni delle minori  entrate  derivanti  dal
comma 706 e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro  per
l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da adottare  entro  il
30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la  condizione  prevista  dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, il decreto e' comunque adottato. 
  708. Le disposizioni di cui all'articolo 373, comma 2, lettera  d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  sono  estese  anche  ai  veicoli  del  Corpo
valdostano dei vigili del fuoco,  del  Corpo  forestale  della  Valle
d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta. 
  709. I partiti politici che hanno presentato  oltre  i  termini  la
richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato  in
regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza  per  essere
ammessi al beneficio entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  710. La Commissione di garanzia esamina  le  richieste  di  cui  al
comma 709 nei tempi e con le modalita' di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge   28   dicembre   2013,   n.   149,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13. 
  711. All'articolo 60, comma  7-bis,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  In
relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente  alla
pandemia  da  SARS-CoV-2,  tale  misura   e'   estesa   all'esercizio
successivo per i soli soggetti che nell'esercizio  di  cui  al  primo
periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo
del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ». 
  712. Al fine di promuovere, nel  limite  di  spesa  autorizzato  ai
sensi del presente comma, la competitivita'  del  sistema  produttivo
nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca  industriale  e
dello sviluppo sperimentale, e' istituito un apposito fondo presso il
Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione  di
euro per l'anno  2022.  Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i  progetti
di rilevanza strategica nel settore  navale  rivolti  all'innovazione
tecnologica e digitale e alla  sostenibilita'  ambientale.  Per  tali
progetti il Ministro dello sviluppo economico  concede  finanziamenti
con le modalita' di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.  Possono
accedere ai benefici di cui alla presente disposizione le imprese  la
cui attivita' principale riguarda la  costruzione,  trasformazione  e
revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonche'
di parti degli stessi. 
  713. Al fine  di  razionalizzare  l'uso  dell'acqua  e  ridurre  il
consumo di  contenitori  di  plastica  per  acque  destinate  ad  uso
potabile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1087, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »; 
    b) al comma 1088, dopo le parole: « ciascuno degli  anni  2021  e
2022 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2023 ». 
  714. All'articolo 18-quater del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche
in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in piccole  e  medie  imprese
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, nonche' in quote o azioni di uno o  piu'  Fondi  per  il  Venture
Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in Fondi per
il Venture Capital, gestiti dalla  societa'  che  gestisce  anche  le
risorse di cui all'articolo 1, comma 116,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, in ogni caso allo scopo  di  favorire  il  processo  di
internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento
e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa »; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. Le attivita' di individuazione di potenziali  investimenti
e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in  venture
capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della  societa'
che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica ». 
  715. All'articolo 4 del decreto-legge 30  novembre  2013,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5,  il
comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  « 5.  Ciascun  partecipante  non  puo'  possedere,  direttamente  o
indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento.  Per
le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto  ed  ogni
altro diritto economico e patrimoniale ». 
  716. Lo statuto della Banca d'Italia e' adattato, con le  modalita'
stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10  marzo
1998, n. 43, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  717. Le disposizioni di cui ai commi 715 e 716  entrano  in  vigore
con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti
nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute
al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti  del  3  per  cento
previsti dall'articolo 4, comma  5,  del  decreto-legge  30  novembre
2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  gennaio
2014, n. 5, nel testo vigente prima della data di entrata  in  vigore
della presente legge, l'aliquota di cui  all'articolo  77  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo  dell'addizionale
di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1,  comma  65,  della
legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  e'  applicata  con  un'ulteriore
addizionale di 27,5 punti percentuali. 
  718. All'articolo 1, comma 125, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Il  regime
speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione  congiunta,  alle
societa' per azioni, alle societa' in accomandita per azioni  e  alle
societa' a responsabilita' limitata, a  condizione  che  il  relativo
capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo  2327
del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato,
svolgenti  anch'esse  attivita'  di  locazione  immobiliare  in   via
prevalente, secondo la definizione  stabilita  al  comma  121,  nelle
quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda piu' del 50 per
cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento
dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o
SIINQ e una o piu' altre SIIQ  o  SIINQ  o  FIA  immobiliare  di  cui
all'articolo 12 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui  patrimonio
e' investito almeno per l'80 per cento  in  immobili  destinati  alla
locazione, ovvero in partecipazioni in  SIIQ  o  SIINQ  o  altri  FIA
immobiliari che investono negli stessi beni o  diritti  nelle  stesse
proporzioni, congiuntamente ne possiedano  il  100  per  cento  della
partecipazione al capitale  sociale,  nonche'  dei  diritti  di  voto
nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli  utili,
a condizione che la SIIQ o SIINQ  o  le  SIIQ  o  SIINQ  partecipanti
possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto  nell'assemblea
ordinaria e di partecipazioni agli utili ». 
  719. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58,  comma  1,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  720. Il tirocinio e' un percorso formativo di alternanza tra studio
e   lavoro,   finalizzato   all'orientamento   e   alla    formazione
professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e  offerta
di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di  un  titolo  di
studio  formalmente   riconosciuto,   il   tirocinio   si   definisce
curriculare. 
  721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo  e  le  regioni  concludono,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  un  accordo  per  la
definizione di linee-guida condivise in materia di  tirocini  diversi
da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri: 
    a)  revisione  della   disciplina,   secondo   criteri   che   ne
circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficolta' di
inclusione sociale; 
    b)  individuazione  degli   elementi   qualificanti,   quali   il
riconoscimento  di  una  congrua  indennita'  di  partecipazione,  la
fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali  rinnovi  e
limiti numerici di tirocini attivabili in relazione  alle  dimensioni
d'impresa; 
    c)  definizione  di  livelli  essenziali  della  formazione   che
prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una
certificazione delle competenze alla sua conclusione; 
    d) definizione di  forme  e  modalita'  di  contingentamento  per
vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota
minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; 
    e)  previsione  di  azioni  e  interventi  volti  a  prevenire  e
contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,  anche  attraverso  la
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta
la propria attivita'. 
  722. La mancata corresponsione dell'indennita' di cui alla  lettera
b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione  di
una sanzione amministrativa il cui ammontare  e'  proporzionato  alla
gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo  di
1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle  previsioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  723. Il tirocinio non costituisce rapporto di  lavoro  e  non  puo'
essere  utilizzato  in  sostituzione  di  lavoro  dipendente.  Se  il
tirocinio e' svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni  di
cui al periodo precedente, il soggetto ospitante  e'  punito  con  la
pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e  per
ciascun giorno di  tirocinio,  ferma  restando  la  possibilita',  su
domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. 
  724. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte
del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo  9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
  725.  Il  soggetto  ospitante  e'   tenuto,   nei   confronti   dei
tirocinanti, a propria cura e  spese,  al  rispetto  integrale  delle
disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  726. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della  legge
28 giugno 2012, n. 92. 
  727. All'articolo 1, comma 591, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  A  decorrere
dall'esercizio 2021,  alle  spese  di  natura  corrente  del  settore
informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di  cui  al
presente comma ». 
  728. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  « 4-bis. In sede di prima  attuazione,  ai  fini  dell'espletamento
delle attivita' di cui al comma 1, la societa' puo'  provvedere  alla
selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria,  le
esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio  di  CCM
dagli addetti in via prevalente  all'esecuzione  della  commessa,  in
servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero,  i
livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica  di
assunzione  nonche'  le  competenze  acquisite  nell'esecuzione   del
servizio  oggetto  del  contratto,  tenuto   conto   delle   esigenze
organizzative della  societa'  medesima.  Si  applicano  i  contratti
collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81. 
  4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis  non
determina  in   alcun   caso   trasferimento   d'azienda   ai   sensi
dell'articolo 2112 del codice civile ». 
  729. Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
  730. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
interpretano nel senso che il richiamo  agli  atti  di  trasferimento
della  proprieta'  immobiliare  delle  aree  destinate   all'edilizia
economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre  1971,
n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma  di
Bolzano, agli atti  di  trasferimento  della  proprieta'  delle  aree
destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste
nelle rispettive leggi provinciali. 
  731. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti:  «
per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ». 
  732. Al fine di incoraggiare la  partecipazione  dei  giovani  allo
sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e  475,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi
perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4  e
5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno  2022
e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023. 
  733. All'articolo 1, comma 472, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che provvede a sua
volta a trasferirle annualmente al Consiglio  nazionale  dei  giovani
entro i primi sessanta giorni dell'anno ». 
  734. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: « , anche in osservanza  del  livello  essenziale
delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea,  della
legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  in  modo  che  venga  gradualmente
raggiunto entro il 2026, alla luce  dell'istruttoria  condotta  dalla
predetta Commissione, l'obiettivo di  servizio  di  un  rapporto  tra
assistenti sociali  impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali  e
popolazione residente pari a 1 a 6.500 ». 
  735. All'articolo 1, comma 801, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, dopo le parole: « comma 797 » sono inserite le seguenti: « e  al
comma 792 » e dopo  le  parole:  «  comma  799  »  sono  inserite  le
seguenti: « e al comma 792 ». 
  736. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere  i  diritti  delle
persone con disabilita'  visiva  e  pluridisabilita'  e  favorire  la
fruizione di servizi di  vario  interesse,  all'Unione  italiana  dei
ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS e' concesso un  contributo  di  2
milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023  per
iniziative a favore dei cittadini con disabilita' visiva. 
  737. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  ai
contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo  di  1,5
milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta  per  le  spese
documentate sostenute per fruire di attivita'  fisica  adattata.  Con
decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  sono  definite  le  modalita'  attuative  per  l'accesso   al
beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in  caso  di
illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai  fini  del
contenimento della  spesa  complessiva  entro  i  limiti  di  cui  al
presente comma. 
  738.  Al  fine  di  contribuire  alla  piena  realizzazione   degli
obiettivi della convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
persone con disabilita', ratificata ai  sensi  della  legge  3  marzo
2009, n. 18, e' attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro  per
l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno  2023  alla  FISH  -
Federazione italiana per il superamento dell'handicap. 
  739. Al fine di contribuire alla piena realizzazione  dei  principi
della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.  18,  e
di contrastare discriminazioni verso persone con  disabilita',  anche
sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali  interventi
di rappresentanza e di supporto attivo, e' attribuito per l'anno 2022
un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie  di
persone con disabilita' intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS). 
  740.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  eventi   anche
internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo  sport,  e'
destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024. 
  741. Al fine di favorire lo  sviluppo  del  settore  giovanile  del
ciclismo  italiano,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l'anno 2022,
finalizzato   all'erogazione   di   contributi   per   lo   sviluppo,
l'organizzazione  e  l'internazionalizzazione  del  progetto  «  Giro
d'Italia Giovani Under 23 ». 
  742. Le risorse di cui al comma 741  sono  assegnate,  con  decreto
dell'Autorita' delegata in materia  di  sport,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  alla
Federazione ciclistica italiana per il finanziamento delle  attivita'
legate all'organizzazione e  all'internazionalizzazione  del  «  Giro
d'Italia Giovani Under 23 ». 
  743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale
propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al  comma
49 del medesimo articolo 1 e' incrementato di 3 milioni di euro.  Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva  di  3
milioni di euro, entro il 30 giugno 2022. 
  744. E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a
favore dell'associazione « La Casa di Leo » che  ospita  i  familiari
dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia  in  cura  presso
l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
  745.  Al  fine  di  dare  esecuzione  alle  sentenze  della   Corte
costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  eroga  in  favore  degli
interventi del Piano azione coesione della regione Umbria la somma di
euro 18.148.556. Il Gruppo di azione coesione di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del  13  febbraio  2015,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
attiva le procedure amministrative necessarie per  l'adeguamento  del
piano finanziario del Piano azione coesione della regione Umbria. 
  746. All'articolo 23 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
  « 3-quater. Per le finalita' di cui al  comma  2,  lettera  c-ter),
possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in
forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da
aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione  o
in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli  interventi
il Ministero dello  sviluppo  economico  si  avvale,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  sulla  base  di  apposita
convenzione,  delle  societa'   finanziarie   costituite   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n.  49.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  sono  stabiliti,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti  di
Stato, modalita' e criteri per  la  concessione,  l'erogazione  e  il
rimborso dei predetti finanziamenti ». 
  747.  In  relazione  ai  maggiori  costi  operativi  sostenuti,  e'
autorizzato un contributo di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2022  a
favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'. 
  748. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti  da
malattie rare della retina, nello stato di previsione  del  Ministero
della salute e' istituito un fondo per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023 con una  dotazione  di  500.000  euro  annui.  Con  decreto  del
Ministero della salute sono disciplinate le modalita'  di  attuazione
del presente comma. 
  749. Ai fini della replicabilita' della metodologia «  LAD  Project
», riguardante la presa in  cura  dei  bambini  affetti  da  malattia
oncologica, e' concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno
2022 in favore del  comune  di  Pavia,  per  la  realizzazione  degli
interventi in coordinamento con le locali  strutture  ospedaliere  di
oncologia pediatrica e con il coinvolgimento  degli  enti  del  Terzo
settore. Al trasferimento delle risorse al comune di  Pavia  provvede
il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   dopo   la
pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI  della  parte
II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  750. E' autorizzata la spesa  di  un  milione  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore  della  Fondazione  italiana
per la sclerosi multipla (FISM). 
  751.  Al  fine  di  assicurare  lo  sviluppo  della  competitivita'
dell'infrastruttura di ricerca nel  settore  oncologico,  nonche'  la
prosecuzione  della  sperimentazione   regolatoria   per   studi   di
tossicita' e biocompatibilita', e' previsto un contributo  ordinario,
per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con  erogazione  diretta
alla societa' consortile Biogem  (Biologia  e  genetica  molecolare).
Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di
ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, per la parte destinata al CNR, e' ridotto di 1,5  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022. 
  752. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  456,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 2 milioni di
euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e  5  milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.  Con  decreto
del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022,
i criteri di riparto delle risorse tra  i  soggetti  beneficiari  nel
limite  della  spesa  autorizzata  ed  e'  assicurato   il   relativo
monitoraggio. 
  753. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del  comma  752,
pari a 2 milioni di euro per l'anno  2022,  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni  dal
2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
  754. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167,
e' abrogato. 
  755. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e'
istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione  in
simulazione in  ambito  sanitario  »,  al  fine  di  implementare  la
formazione    in    simulazione     nell'ambito     delle     aziende
ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo  21  dicembre
1999, n. 517, e  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288,
con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. 
  756. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  proprio   decreto,
stabilisce i criteri e le modalita' per  la  ripartizione  del  Fondo
nazionale di cui al comma 755. 
  757. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e'
istituito il Fondo nazionale per le malattie  infiammatorie  croniche
intestinali, al fine di sostenere  la  formazione,  lo  studio  e  la
ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonche'  la
valutazione dell'incidenza delle medesime sul  territorio  nazionale,
con una dotazione finanziaria di 500.000 euro  per  l'anno  2022.  Il
Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della  presente  legge,  con  proprio  decreto,  stabilisce  i
criteri e le modalita'  per  la  ripartizione  del  Fondo  nazionale,
prevedendo, in particolare, che le  risorse  destinate  alla  ricerca
scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento  del  totale
del medesimo Fondo. 
  758. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  335,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di
1.200.000 euro per l'anno 2022. 
  759. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il  peculiare
patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identita'
Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) e' autorizzata la  spesa
di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di  attivita'  di
sensibilizzazione e raccolta del consenso  al  trattamento  dei  dati
genetici presso la popolazione delle suddette localita'. 
  760. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo
nazionale, attraverso la valorizzazione  della  ricerca  nel  settore
agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare  le  risorse
per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a 27,5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «  a  27,5
milioni per l'anno  2021  e  a  30,5  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2022 ». 
  761. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee
di ricerca della  roadmap  Esfri  nel  Mezzogiorno  e  di  assicurare
l'insediamento dell'hub  dell'infrastruttura  europea  di  ricerca  «
Resilience » a Palermo, e' autorizzata  la  spesa  nel  limite  di  1
milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in  favore
della Fondazione per le  scienze  religiose  Giovanni  XXIII  per  la
realizzazione di attivita' di progettazione, acquisto, conservazione,
restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili  e
beni. 
  762. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono stabiliti modalita' e criteri di assegnazione  e
di rendicontazione delle risorse di cui al comma 761. 
  763. All'articolo 5  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «  5-ter.  I  docenti  o  ricercatori,  che  siano  stati  iscritti
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o   che   siano
cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione  europea,  che  hanno  gia'
trasferito in Italia la residenza prima dell'anno  2020  e  che  alla
data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del  regime  previsto
dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare
per l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  3-ter  del
predetto articolo 44, previo versamento di: 
    a) un importo  pari  al  10  per  cento  dei  redditi  di  lavoro
dipendente  e  di  lavoro  autonomo  prodotti   in   Italia   oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente  a  quello  di
esercizio dell'opzione, se  il  soggetto  al  momento  dell'esercizio
dell'opzione  ha  almeno  un  figlio  minorenne,  anche   in   affido
preadottivo,  o  e'  diventato  proprietario  di   almeno   un'unita'
immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al
trasferimento  in  Italia   o   nei   dodici   mesi   precedenti   al
trasferimento, ovvero ne diviene  proprietario  entro  diciotto  mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente  comma,  pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'; 
    b) un  importo  pari  al  5  per  cento  dei  redditi  di  lavoro
dipendente  e  di  lavoro  autonomo  prodotti   in   Italia   oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente  a  quello  di
esercizio dell'opzione, se  il  soggetto  al  momento  dell'esercizio
dell'opzione  ha  almeno  tre  figli  minorenni,  anche   in   affido
preadottivo,  e  diventa  o  e'  diventato  proprietario  di   almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al
trasferimento, ovvero ne diviene  proprietario  entro  diciotto  mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente  comma,  pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,  anche
in comproprieta'. 
  5-quater. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite  con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ». 
  764. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1-bis.  A  seguito  dell'estirpazione  di  cui  al  comma  1,  e'
consentito ai soggetti ivi indicati di  procedere  al  reimpianto  di
piante  riconosciute  come   tolleranti   o   resistenti   ai   sensi
dell'articolo 18, lettera b),  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2020/1201 della Commissione, del 14  agosto  2020,  anche  di  specie
vegetali diverse da quelle estirpate,  in  deroga  alle  disposizioni
vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche'
a  quanto  disposto   dall'articolo   3   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 ». 
  765. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza
epidemiologica e al sostegno e alla progettazione  e  implementazione
di attivita' in  materia  di  istruzione  e  formazione,  degli  enti
gestori, aventi finalita' non lucrative,  delle  scuole  di  servizio
sociale, individuati ai sensi e  per  gli  effetti  della  disciplina
nazionale e regionale vigente, e' autorizzata  la  spesa  di  400.000
euro per l'anno 2022 che costituisce limite  di  spesa  massimo.  Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinati  i  criteri  e  le
modalita' per la ripartizione delle somme di cui  al  presente  comma
anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. 
  766. All'articolo 1  della  legge  3  agosto  2009,  n.  115,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  « 7-bis.  In  applicazione  del  comma  11,  la  diminuzione  della
retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo
I ha comunque effetto automaticamente anche per  il  personale  della
scuola »; 
    b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: « I contratti, di
durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva » sono
inserite  le  seguenti:   «   comunque   per   un   periodo   massimo
corrispondente a quello previsto per i  docenti  italiani  distaccati
presso le Scuole europee di tipo I ». 
  767. I comuni che hanno deliberato  la  procedura  di  riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre  del
2021  possono  deliberare  il  piano  di   riequilibrio   finanziario
pluriennale entro il 31 gennaio 2022. 
  768. All'articolo 234, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Per  il  tempo
strettamente   necessario   al   completamento   del   programma   di
trasferimento   del   servizio   alla    societa'    subentrante    e
all'integrazione  dell'efficacia  della   convenzione   di   cui   al
precedente periodo, al fine di assicurare la continuita' del servizio
di istruzione, educazione e formazione di  rilevanza  costituzionale,
sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  valore  economico  dei
servizi erogati durante la suddetta proroga e' conformato ai  livelli
di mercato ». 
  769.  Il  termine  di  cui  all'articolo  3,   comma   3-ter,   del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione  delle  procedure
concorsuali  pubbliche  bandite  dal  Ministero  dell'istruzione   e'
prorogato al 31 dicembre 2022. 
  770.  Al  fine  di  garantire  la   continuita'   didattica   nelle
istituzioni scolastiche  statali  situate  nelle  piccole  isole,  e'
istituita  un'apposita  sezione  nell'ambito   del   fondo   per   il
miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite
di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2022.  Con
decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30  aprile
di ciascun anno, le risorse di cui al primo  periodo  sono  ripartite
tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole  isole,
in proporzione al numero degli studenti  che  risultano  iscritti  in
detti  plessi  al  momento  dell'emanazione  del  decreto,  ai   fini
dell'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata. Con  il  decreto
di cui al periodo precedente sono altresi'  definiti  i  criteri  per
l'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata  a  ciascun  docente
assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a  un  plesso
sito in una piccola isola. 
  771. Al fine di rafforzare gli  interessi  italiani  all'estero  e'
autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno  2022  per  la
promozione  della  lingua  e   cultura   italiana   all'estero,   con
particolare riferimento al sostegno degli enti gestori  di  corsi  di
lingua e cultura italiana all'estero. 
  772. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere  dall'anno
2022 per adeguare, nel  limite  di  spesa  autorizzato  dal  presente
comma, le retribuzioni del personale  di  cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  773. Per il sostegno della rete dei consoli onorari  all'estero  e'
autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022. 
  774. Al fine di  favorire  attivita'  seminariali  e  di  studio  e
iniziative studentesche e di promuovere la cultura  della  legalita',
la condivisione dei principi costituzionali  e  l'impegno  contro  le
mafie e la violenza, e' istituito il Fondo per  la  diffusione  della
cultura della legalita'. 
  775. Il Fondo di  cui  al  comma  774,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  con  una
dotazione di 1 milione di euro per l'anno  2022,  e'  destinato  alle
universita' statali italiane per le diverse attivita'. 
  776. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le attivita'  finanziabili
per ciascuna universita' statale,  nonche'  le  linee  guida  per  la
relativa organizzazione. 
  777. Entro novanta giorni dall'approvazione del decreto di  cui  al
comma  776,  il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel  limite
massimo di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,  destinate  alle
universita' statali che presentino uno o  piu'  progetti  di  cui  ai
commi da 774 a 776. 
  778. Le universita' destinatarie delle  risorse  provvedono,  entro
trenta giorni dalla  comunicazione  dell'avvenuto  finanziamento,  ad
avviare le procedure per garantire la presenza  e  la  collaborazione
diretta delle studentesse e degli studenti. 
  779. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle  citta'  di
Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura  per  il
2023, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da
ripartire in parti uguali per le due citta'. 
  780. Al fine di  assicurare  e  promuovere  la  valorizzazione  del
territorio, nel rispetto delle relative  peculiarita'  identitarie  e
culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari  storici
e la riscoperta di  aree  archeologiche  dimenticate,  garantendo  la
continuita'  nella  fruizione  per  i  visitatori,  nello  stato   di
previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo  per  la
tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia,  con
una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022.  Con  decreto  del
Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per il riparto delle risorse del Fondo di cui  al  primo
periodo. 781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata
di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati
all'erogazione,  in   parti   eguali,   di   contributi   in   favore
dell'Accademia  internazionale  di  Imola,  dell'Accademia   musicale
Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole,  per  il  proseguimento
della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al  primo
periodo si provvede  con  decreto  del  Ministro  della  cultura,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  782. All'articolo 2 della legge 20  dicembre  2012,  n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, le parole: «  e  di  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni  2020,  2021  e  2022  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2020  e
2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 »; 
    b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
  « 1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale  della
musica MITO e' assegnato un contributo complessivo pari a  1  milione
di euro per l'anno  2022  in  favore  della  Fondazione  I  Pomeriggi
Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino ». 
  783. Al fine di  valorizzare  le  attivita'  di  missione  pubblica
dell'Istituto  dell'Enciclopedia   italiana,   in   particolare   per
l'aggiornamento  della  base  dati  della   Biografia   nazionale   e
dell'Osservatorio  della  lingua  italiana,   anche   attraverso   la
fruizione digitale dell'opera, e' stanziato un contributo  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2022. 
  784. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 in  favore  della  Fondazione  EBRI  (European
Brain Research Institute). 
  785. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo  Matteotti,
nella ricorrenza dei cento  anni  dalla  sua  morte,  allo  scopo  di
promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera  e
del  suo  pensiero  in  ambito  nazionale  e  internazionale,   anche
raccogliendone, conservandone, restaurandone  e  digitalizzandone  la
documentazione relativa, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  786.  Ai  fini  della  celebrazione  della  figura  di  Pier  Paolo
Pasolini, nella ricorrenza dei cento  anni  dalla  sua  nascita,  per
promuoverne e  valorizzarne  la  conoscenza  in  ambito  nazionale  e
internazionale, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023. 
  787. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico  Berlinguer,
nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne  e
valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e  internazionale,  e'
autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni  2022  e
2023. 
  788. La Repubblica riconosce il giorno 31  ottobre  quale  Giornata
nazionale « Giovani e memoria », di  seguito  denominata  «  Giornata
nazionale », al fine di promuovere i valori e il significato profondo
dei personaggi, degli eventi  e  della  memoria,  rafforzando,  anche
mediante   il   ricorso   alle   nuove   tecnologie,   ai   linguaggi
contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il  grado
di consapevolezza,  coinvolgimento  e  partecipazione  delle  giovani
generazioni. La Giornata nazionale non determina gli  effetti  civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  789. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato,  le  regioni,
le  province,  le  citta'  metropolitane  e  i  comuni,  nonche'   le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della
loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in  coordinamento
con le  associazioni  e  con  gli  organismi  operanti  nel  settore,
iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni,  attivita',  progetti  e
altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore  della
memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. 
  790. Per il raggiungimento degli obiettivi e per  la  realizzazione
delle attivita' di cui ai commi 785, 786, 787, 788 e 789, nonche' per
il riordino complessivo delle attivita'  in  materia  di  anniversari
nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio  dei  ministri
ovvero all'Autorita' politica delegata per le politiche giovanili  le
funzioni di indirizzo e coordinamento e  la  gestione  delle  risorse
finanziarie in materia  di  anniversari  nazionali  e  valorizzazione
della partecipazione delle giovani  generazioni.  La  Presidenza  del
Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico  e  organizzativo
alle predette attivita' nell'ambito delle risorse finanziarie,  umane
e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  791. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' politica  delegata  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita'   per   l'utilizzo   delle   risorse    finalizzate    alla
predisposizione e realizzazione di un programma di  progettualita'  e
di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787
e per le attivita' di cui al comma 788. 
  792. Per la celebrazione del  centenario  della  morte  di  Giacomo
Puccini nell'anno 2024, e' autorizzata la spesa  di  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno  2023  per  il
finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e
diffusione della conoscenza  della  vita,  dell'opera  e  dei  luoghi
legati alla  figura  di  Giacomo  Puccini,  finalizzati  ai  seguenti
obiettivi nel limite  di  spesa  massima  autorizzata  ai  sensi  del
presente comma: 
    a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e
privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti  televisive,
ricercatori e singoli individui privati, delle  attivita'  formative,
anche di carattere didattico, editoriali,  espositive,  congressuali,
seminariali, scientifiche, culturali  e  di  spettacolo,  incluso  il
Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo
la conoscenza  del  patrimonio  musicale,  artistico  e  documentario
relativo alla  figura  e  all'opera  di  Giacomo  Puccini,  anche  in
relazione  ai  riconoscimenti  conseguiti  sul  piano   nazionale   e
internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la  piu'
vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale,  nazionale
e internazionale, con  particolare  riferimento  all'Unione  europea,
anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali; 
    b)  recupero,  restauro  e  riordino   del   materiale   storico,
artistico, archivistico,  museografico  e  culturale  riguardante  la
figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi  idonee
per la  collocazione  di  tale  materiale  e  per  la  sua  eventuale
esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla  biografia
dell'artista, anche mediante il  riordino  delle  fonti  storiche,  e
pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti; 
    c) promozione della  ricerca  scientifica  in  materia  di  studi
pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di  materiali  inediti;
istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per
l'elaborazione di saggi storiografici e  musicologici  sull'opera  di
Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei  conservatori  e  delle
accademie musicali, e anche nelle scuole di ogni ordine  e  grado,  a
fini didattici; 
    d)  recupero  edilizio  e  restauro   conservativo   dei   luoghi
pucciniani; 
    e) valorizzazione delle attivita' svolte dai soggetti, pubblici e
privati, che a diverso titolo operano nel campo della  conservazione,
dello studio e  della  diffusione  dei  materiali  pucciniani,  anche
attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di  favorirne
la fruizione da parte del pubblico; 
    f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalita'  di
promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto  e
operato, anche attraverso  interventi  di  manutenzione,  restauro  o
potenziamento delle strutture esistenti; 
    g) promozione di progetti contraddistinti da ampi  e  qualificati
rapporti di collaborazione tra istituzioni  e  soggetti,  pubblici  e
privati,  a  livello  locale,  provinciale,  regionale,  nazionale  e
internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea; 
    h)  realizzazione  di  ogni  altra  iniziativa   utile   per   il
conseguimento delle finalita' del presente comma. 
  793. Per le finalita' di cui al comma 792, e' istituito il Comitato
promotore delle celebrazioni  pucciniane,  di  seguito  denominato  «
Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  o
da un suo delegato,  e  composto  dal  Ministro  della  cultura,  dal
Ministro  dell'istruzione,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, o da loro delegati, dal presidente  della  regione  Toscana,
dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci  dei  comuni  di
Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo
Puccini,  della  Fondazione  Festival  Pucciniano,  della  Fondazione
Simonetta Puccini per  Giacomo  Puccini,  del  Centro  studi  Giacomo
Puccini,  della  Fondazione  Teatro  alla  Scala,   dell'Associazione
lucchesi nel mondo,  della  Casa  musicale  Ricordi  e  dell'Archivio
storico Ricordi, nonche' da quattro insigni esponenti della cultura e
dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della  vita  e  delle
opere di Giacomo Puccini, nominati con  decreto  del  Ministro  della
cultura, di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione  e  con  il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.  Il  Comitato,   anche
avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel  limite  di
spesa  autorizzato  ai  sensi  del  comma  792,  ha  il  compito   di
promuovere, valorizzare  e  diffondere  in  Italia  e  all'estero  la
conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un
adeguato programma di celebrazioni  e  di  manifestazioni  culturali,
nonche'  di  interventi  di  tutela  e  valorizzazione   dei   luoghi
pucciniani,  attraverso  l'utilizzazione  delle  risorse  finanziarie
previste dal comma 792. Al Comitato possono successivamente  aderire,
previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  altri  enti  pubblici  o
soggetti privati che vogliano  promuovere  la  figura  e  l'opera  di
Giacomo Puccini. 
  794. Al termine delle celebrazioni,  il  Comitato,  che  rimane  in
carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una  relazione
conclusiva  sulle  iniziative  realizzate  e  sull'utilizzazione  dei
contributi assegnati, che presenta al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato  costituisce
un comitato scientifico che formula gli  indirizzi  generali  per  le
iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini. 
  795.  Ai  componenti  del  Comitato  promotore   e   del   comitato
scientifico non sono  riconosciuti  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque  denominati.  Le  spese
per il funzionamento del Comitato e  del  comitato  scientifico  sono
poste a carico del contributo di cui al comma 792. 
  796. Per le celebrazioni del  centenario  della  morte  di  Giacomo
Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al  comma  792,
per  la  predisposizione  e  per  l'attuazione  di  un  programma  di
interventi  finanziari  e  di  iniziative   culturali,   informative,
scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792,  anche  attraverso
l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di  cui  al  comma
793. 
  797. In  coerenza  con  quanto  previsto  dall'articolo  4-ter  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo,
di cui alla legge 30 aprile  1985,  n.  163,  e'  incrementato  di  1
milione di euro per l'anno 2022,  con  la  finalita'  di  tutelare  e
valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una
riconoscibile identita' storica e culturale, per la  conservazione  e
la trasmissione delle tradizioni storiche  e  popolari  in  relazione
alla promozione dei territori. 
  798.  Ai  fini  dell'accesso  alle  relative  risorse,  i  soggetti
interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti,
nei termini e secondo le  modalita'  e  la  procedura  stabiliti  con
apposito bando del Ministro della cultura, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro  i
successivi due mesi, con  decreto  del  Ministro  della  cultura,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede
all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto
delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa  di  cui  al
comma 797. 
  799. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2020 e per l'anno  2021
» sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022  »
e il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «  Le  fondazioni
lirico-sinfoniche entro il 30 giugno  2022  rendicontano  l'attivita'
svolta nel 2021, dando conto in particolare di  quella  realizzata  a
fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli ». 
  800. All'articolo 1, comma 594, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura
di cui ai commi 589 e 590 del presente  articolo  »  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «  del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  di   cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ».