701. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, e' disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita' e le modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma. 702. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonche' di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma. 703. I benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». 704. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l'anno 2022. 705. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma. 706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. 707. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato. 708. Le disposizioni di cui all'articolo 373, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta. 709. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 710. La Commissione di garanzia esamina le richieste di cui al comma 709 nei tempi e con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13. 711. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura e' estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ». 712. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilita' ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalita' di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici di cui alla presente disposizione le imprese la cui attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonche' di parti degli stessi. 713. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1087, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »; b) al comma 1088, dopo le parole: « ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 ». 714. All'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' in quote o azioni di uno o piu' Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, gestiti dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa »; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. Le attivita' di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della societa' che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». 715. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Ciascun partecipante non puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale ». 716. Lo statuto della Banca d'Italia e' adattato, con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 717. Le disposizioni di cui ai commi 715 e 716 entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo dell'addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' applicata con un'ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali. 718. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa' per azioni, alle societa' in accomandita per azioni e alle societa' a responsabilita' limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda piu' del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o piu' altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio e' investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonche' dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili ». 719. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 720. Il tirocinio e' un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare. 721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficolta' di inclusione sociale; b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennita' di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa; c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; d) definizione di forme e modalita' di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta la propria attivita'. 722. La mancata corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 723. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non puo' essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio e' svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante e' punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilita', su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. 724. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 725. Il soggetto ospitante e' tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 726. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 727. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma ». 728. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: « 4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la societa' puo' provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonche' le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della societa' medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile ». 729. Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 730. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprieta' immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprieta' delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali. 731. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ». 732. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023. 733. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno ». 734. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 ». 735. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 » e dopo le parole: « comma 799 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 ». 736. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilita' visiva e pluridisabilita' e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS e' concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilita' visiva. 737. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attivita' fisica adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma. 738. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap. 739. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di contrastare discriminazioni verso persone con disabilita', anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di supporto attivo, e' attribuito per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS). 740. Al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e' destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 741. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto « Giro d'Italia Giovani Under 23 ». 742. Le risorse di cui al comma 741 sono assegnate, con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione ciclistica italiana per il finanziamento delle attivita' legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del « Giro d'Italia Giovani Under 23 ». 743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 e' incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022. 744. E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a favore dell'associazione « La Casa di Leo » che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 745. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, eroga in favore degli interventi del Piano azione coesione della regione Umbria la somma di euro 18.148.556. Il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano azione coesione della regione Umbria. 746. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: « 3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti ». 747. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, e' autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'. 748. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. 749. Ai fini della replicabilita' della metodologia « LAD Project », riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, e' concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Pavia, per la realizzazione degli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 750. E' autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM). 751. Al fine di assicurare lo sviluppo della competitivita' dell'infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonche' la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicita' e biocompatibilita', e' previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla societa' consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR, e' ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 752. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed e' assicurato il relativo monitoraggio. 753. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 754. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, e' abrogato. 755. Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario », al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. 756. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al comma 755. 757. Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito il Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonche' la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo. 758. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per l'anno 2022. 759. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identita' Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attivita' di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette localita'. 760. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a 27,5 milioni per l'anno 2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ». 761. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della roadmap Esfri nel Mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'hub dell'infrastruttura europea di ricerca « Resilience » a Palermo, e' autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attivita' di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili e beni. 762. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalita' e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 761. 763. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: « 5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di: a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'; b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. 5-quater. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ». 764. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1, e' consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche' a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 ». 765. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attivita' in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalita' non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa massimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. 766. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: « 7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola »; b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: « I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva » sono inserite le seguenti: « comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I ». 767. I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022. 768. All'articolo 234, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla societa' subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuita' del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga e' conformato ai livelli di mercato ». 769. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione e' prorogato al 31 dicembre 2022. 770. Al fine di garantire la continuita' didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, e' istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresi' definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola. 771. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. 772. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 773. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero e' autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022. 774. Al fine di favorire attivita' seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalita', la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza, e' istituito il Fondo per la diffusione della cultura della legalita'. 775. Il Fondo di cui al comma 774, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, e' destinato alle universita' statali italiane per le diverse attivita'. 776. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attivita' finanziabili per ciascuna universita' statale, nonche' le linee guida per la relativa organizzazione. 777. Entro novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 776, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinate alle universita' statali che presentino uno o piu' progetti di cui ai commi da 774 a 776. 778. Le universita' destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti. 779. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle citta' di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due citta'. 780. Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarita' identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuita' nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo per la tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia, con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse del Fondo di cui al primo periodo. 781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 782. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: « e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 »; b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: « 1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO e' assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino ». 783. Al fine di valorizzare le attivita' di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, e' stanziato un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022. 784. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). 785. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 786. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 787. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 788. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale « Giovani e memoria », di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 789. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni, nonche' le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita', progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. 790. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi 785, 786, 787, 788 e 789, nonche' per il riordino complessivo delle attivita' in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attivita' nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 791. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualita' e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787 e per le attivita' di cui al comma 788. 792. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi nel limite di spesa massima autorizzata ai sensi del presente comma: a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attivita' formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la piu' vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali; b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti; c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, e anche nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici; d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani; e) valorizzazione delle attivita' svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico; f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalita' di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti; g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea; h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalita' del presente comma. 793. Per le finalita' di cui al comma 792, e' istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, dell'Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonche' da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 792, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonche' di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal comma 792. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini. 794. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini. 795. Ai componenti del Comitato promotore e del comitato scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato e del comitato scientifico sono poste a carico del contributo di cui al comma 792. 796. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 792, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 793. 797. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, con la finalita' di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identita' storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori. 798. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalita' e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 797. 799. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2020 e per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli ». 800. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ».