art. 1 (commi 801-900)
  801. All'articolo 22, comma 2-octies, del  decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367,  le  parole:  «  31  dicembre  2021  »,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». 
  802. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
dopo le parole: « un contributo di un milione di euro a favore  della
Fondazione "Orchestra Giovanile Luigi Cherubini" » sono  aggiunte  le
seguenti: « e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo  di
0,5  milioni  di  euro   complessivi   da   suddividere   in   misura
proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione  Musicale
Gasparo da Salo', societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore,
l'Associazione  culturale  musicale  I  Filarmonici   di   Benevento,
l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e  l'Orchestra
dei Giovani Europei ». 
  803. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e
2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo
2001, n. 73, e' autorizzata  la  spesa  di  3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di  spesa  di
cui alla legge 22 dicembre 1982, n. 960, e' incrementata di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
  804. La Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione  dello
sviluppo  della  cultura  e  della  ricerca  scientifica  nonche'  di
salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale  italiana  e
del patrimonio artistico e storico della nazione, a  essa  attribuite
dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro  Vannucci  detto  «  Il
Perugino » nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte. 
  805. Per la celebrazione di cui al comma  804,  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022. 
  806. Per le finalita' di cui al comma 804, e' istituito  presso  il
Ministero della cultura  un  Comitato  promotore  delle  celebrazioni
legate alla figura di Pietro Vannucci  detto  «  Il  Perugino  ».  Il
Comitato e' presieduto da un presidente nominato dal Ministero  della
cultura   e   composto   da   un   rappresentante    del    Ministero
dell'istruzione, uno del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal  sindaco
del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Citta' della  Pieve,
nonche' da quattro esperti della vita  e  delle  opere  del  Perugino
designati dal Ministro  della  cultura.  Il  Comitato,  nominato  con
decreto del  Ministro  della  cultura,  che  ne  definisce  anche  le
modalita' di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere,
attraverso  un  adeguato  programma  di  celebrazioni,  di  attivita'
formative, editoriali, espositive  e  di  manifestazioni  artistiche,
culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera
di Pietro Vannucci. A  tal  fine,  al  Comitato  sono  attribuite  le
risorse di cui  al  comma  805.  Al  termine  delle  celebrazioni  il
Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31  dicembre  2022,
predispone una relazione conclusiva  sulle  iniziative  realizzate  e
sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta  al  Ministro
della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai  componenti  del
Comitato non e' corrisposto alcun compenso,  gettone  di  presenza  o
altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito
delle risorse di cui al comma  805,  al  solo  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate per le attivita'  strettamente
connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.
Le spese per il funzionamento sono poste a carico  delle  risorse  di
cui al comma 805. 
  807. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi: 
    a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le  seguenti
modificazioni; 
      1) all'articolo 12, al comma 1, le parole: « entro il 31  marzo
di ogni  anno  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  con  cadenza
triennale », al comma 2, le parole: « , tenuto conto della  relazione
di cui al comma 4, » sono soppresse e, al comma 4, le  parole:  «  in
allegato allo schema del documento triennale di programmazione  e  di
indirizzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre  di
ogni anno »; 
      2) all'articolo 13, comma 1, le parole: « , cui e' allegata  la
relazione di cui all'articolo 12, comma 4 » sono soppresse; 
    b) gli incrementi di spesa di cui al comma 381, lettera a),  sono
destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a
dono,   anche   di    emergenza    umanitaria,    facendo    ricorso,
prioritariamente, alle organizzazioni  della  societa'  civile  e  ad
altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'articolo 26  della
legge 11 agosto 2014, n. 125; 
    c) all'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 767,  secondo  periodo,  le  parole  da:  «  in  un
apposito fondo » fino alla fine del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nel  finanziamento  di  cui  all'articolo  18,  comma  2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019,
n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
77 »; 
      2) il comma 768 e' abrogato. 
  808. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  227,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato in misura pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2022. 
  809. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, alla lettera b-bis), le  parole:  «  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». 
  810. I contributi previsti dalle disposizioni di  cui  all'articolo
1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2022. 
  811. Al fine di dare piena attuazione alla misura di  finanziamento
in Italia del sistema di  segnalamento  ERTMS,  e  in  coerenza  agli
stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3
del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.  156,  le  parole  «
sottosistema  di  bordo  di  classe  "B"  al  sistema  ERTMS  »  sono
sostituite dalle seguenti: « sottosistema  di  bordo  di  classe  "B"
SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/ SSC o ERTMS  "B3  MR1"
comprensivo  di  STM  SCMT/SSC  al  sistema  ERTMS  versione  B3   R2
comprensivo  di  STM  SCMT/  SSC  ».  All'attuazione  della  presente
disposizione si provvede con le  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio
dello Stato. 
  812. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  ai
contribuenti e' riconosciuto, nel limite  massimo  complessivo  di  3
milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta  per  le  spese
documentate  relative  all'installazione  di  sistemi   di   accumulo
integrati in impianti di produzione  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili, anche se gia' esistenti e  beneficiari  degli  incentivi
per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative per
l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero
in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti  di  cui
al presente comma. 
  813. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di  cui  al
presente comma, misure per far fronte alle conseguenze  degli  eventi
atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi  dal
3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito  un
fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. 
  814. Con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Dipartimento
della protezione civile anche al fine  del  coordinamento  con  altri
eventuali interventi in corso di realizzazione nelle  medesime  zone,
sono individuate le misure di cui al comma 813. 
  815. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58, e' incrementato ulteriormente  di  1  milione  di
euro per l'anno 2022. 
  816.  Al  fine  di  contrastare  gli   effetti   negativi   causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19  sull'equilibrio  economico
del contratto di servizio per lo svolgimento del  trasporto  pubblico
locale acqueo nella citta'  di  Venezia,  in  relazione  all'assoluta
specificita' in termini di  costi  e  modalita'  di  svolgimento  del
medesimo servizio, e al fine di garantire la continuita' territoriale
con le isole della laguna  e  l'accessibilita'  e  la  mobilita'  nel
centro  storico  tenuto   conto   della   particolare   conformazione
geomorfologica della citta'  antica,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro  per
l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere
il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della  citta'
di Venezia. Tali risorse devono considerarsi  aggiuntive  rispetto  a
quelle  ordinariamente  stanziate  a  legislazione  vigente  e   sono
concesse, al fine di evitare sovracompensazioni,  tenendo  conto  dei
costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  nonche'  dei  costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. 
  817. Per la realizzazione di  interventi  urgenti  di  manutenzione
straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi
per lo svolgimento del  Vertice  G8  nell'ex  Arsenale  della  Marina
militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno  del  sito
di interesse nazionale, e' previsto  un  contributo  a  favore  della
regione Sardegna di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024. 
  818. Agli oneri derivanti dal comma 817, pari a 3,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  819.  Dopo  l'articolo  1677  del  codice  civile  e'  inserito  il
seguente: 
  « Art. 1677-bis. - (Prestazione  di  piu'  servizi  riguardanti  il
trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente,
la prestazione di piu' servizi relativi alle attivita' di  ricezione,
deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni
di un altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose  da  un
luogo a un altro si applicano  le  norme  relative  al  contratto  di
trasporto, in quanto compatibili ». 
  820. Al fine di sostenere e accelerare la  spesa  per  investimenti
pubblici da parte dello Stato, delle regioni,  degli  enti  locali  e
degli altri enti pubblici,  anche  con  riferimento  agli  interventi
previsti dal PNRR e con particolare  riguardo  alla  redazione  delle
valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti  i
livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti
a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58,
della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  sono  incrementati  di  euro
700.000 per l'anno 2022. 
  821.  Ai  fini  della  semplificazione  delle  procedure   per   la
produzione di energia idroelettrica ecocompatibile  dagli  acquedotti
mediante l'impiego di impianti mini  idroelettrici,  dopo  l'articolo
166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'  inserito  il
seguente: 
  « Art. 166-bis. - (Usi delle acque per approvvigionamento potabile)
- 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle
concessioni per l'uso  potabile  delle  acque,  in  riferimento  alla
risorsa idrica concessa per uso potabile e gia' sfruttata in canali o
condotte  esistenti,   possono   avanzare   richiesta   all'autorita'
competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei
medesimi sistemi idrici. L'autorita' competente  esprime  la  propria
determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la  domanda
si intende accettata. Per  tali  usi  i  gestori  sono  obbligati  al
pagamento  dei  relativi   canoni   per   le   quantita'   di   acqua
corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di
cui  al  secondo  comma  dell'articolo  35  del  testo  unico   delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti  elettrici,  di  cui  al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
  2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per  le  finalita'
di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  devono  consentire  lo
sfruttamento delle  infrastrutture  idriche  esistenti  quali  canali
artificiali o condotte, senza  incremento  di  portata  derivata  dal
corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha  luogo
il prelievo ». 
  822. Per le finalita' di cui  all'articolo  16,  comma  3-bis,  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo  articolo  16,  e'
autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni  2022
e 2023. 
  823. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  103,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 6 milioni di
euro per l'anno 2022. 
  824. Al fine di  favorire  la  transizione  ecologica  del  settore
turistico e alberghiero, e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero  del  turismo  il  Fondo  pratiche  sostenibili,  con   una
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. 
  825. A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a  fondo
perduto alle imprese che operano nei settori di cui al comma 824,  al
fine di  sostenerle  nelle  scelte  a  minor  impatto  ecologico  con
particolare riguardo alla sostituzione dei set  di  cortesia  monouso
con set realizzati con materiali biodegradabili e  compostabili.  Con
decreto del  Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i
criteri per l'erogazione dei predetti contributi. 
  826. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della
ristorazione, e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  il  Fondo  per  la
valorizzazione   dei   prodotti   agroalimentari    tradizionali    e
certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. 
  827. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge,  sono  definite  le  forme  di  agevolazioni  o
incentivi per attivita' ricettive, di ristorazione e per  i  pubblici
esercizi che garantiscano un'offerta  adeguata  di  prodotti  censiti
come produzioni alimentari  tipiche  ai  sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 30 aprile 1998,  n.  173,  o  come  denominazioni
protette o biologiche provenienti dalla regione  in  cui  e'  situato
l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe. 
  828. Per il supporto tecnico alle attivita' istruttorie svolte  dal
Ministero della transizione ecologica,  con  particolare  riferimento
alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e  di  valutazione
ambientale  strategica,  nonche'  per  l'attuazione  del   PNRR,   e'
assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 
  829. Al fine di accelerare gli interventi  strategici  necessari  a
ricondurre  la  situazione  di  inquinamento  dell'aria  nei   limiti
previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 21 maggio  2008,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88,  le  risorse  di  cui  all'articolo   30,   comma   14-ter,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione  di
euro per l'anno 2022. 
  830.  Al  fine  di  integrare  le  risorse  a  disposizione   delle
amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza  alle  norme
in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016,  n.  132,  e'
autorizzata la spesa di  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da
utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse
all'attivita' di controllo ambientale degli organi di vigilanza  che,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le
prescrizioni tecniche  previste  dall'articolo  318-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022,
relative  all'installazione  e  messa  in  funzione  di  impianti  di
compostaggio presso i centri agroalimentari  presenti  nelle  regioni
Campania,  Molise,  Puglia,  Basilicata,  Calabria  e   Sicilia,   e'
riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione  di  euro
per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta,  pari  al  70  per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente. 
  832.  L'agevolazione  e'   richiesta   dal   gestore   del   centro
agroalimentare purche'  l'impianto  di  compostaggio  possa  smaltire
almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
prodotti dal medesimo centro agroalimentare.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' di applicazione e  di  fruizione  del  credito
d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui  al  comma
831. 
  833. Il credito d'imposta  e'  utilizzabile  in  compensazione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive. 
  834. L'agevolazione di cui ai commi da 831 a  833  e'  concessa  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ». 
  835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto
di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo  12
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
settembre 1997, n.  357,  e'  istituito  presso  il  Ministero  della
transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto  da
rappresentanti  del  Ministero  della  transizione   ecologica,   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   di
SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti,
operativo fino al 31 dicembre  2023.  Ai  componenti  del  Nucleo  di
ricerca e valutazione non spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  836. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di
specie non autoctone di cui all'articolo  12,  comma  3,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  conformano  i
rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni  dalla
conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui  al
comma 835 consentendo l'immissione  delle  sole  specie  riconosciute
come autoctone dalle rispettive carte ittiche. 
  837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca  e  valutazione,
sentiti la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA,  con
decreto del Ministero della transizione ecologica  sono  definite  le
specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come
autoctone per regioni o per bacini. 
  838. Per lo svolgimento delle attivita' del  Nucleo  di  ricerca  e
valutazione, e' autorizzata la spesa di  150.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023. 
  839.  Al  fine  di  potenziare   le   attivita'   di   bonifica   e
disinquinamento anche con  riguardo  alla  verifica  dello  stato  di
attuazione e all'aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad
elevato rischio di crisi  ambientale,  e'  autorizzata  la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione
ecologica. 
  840. Al fine di consentire, nel  limite  di  spesa  autorizzato  ai
sensi  del  presente  comma,  il  proseguimento  delle  attivita'  di
bonifica delle discariche abusive, il fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 113, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  e'  rifinanziato
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022. 
  841. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007,  n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.  87,
le parole: « siti di smaltimento finale di rifiuti » sono  sostituite
dalle seguenti: « siti di smaltimento e trattamento di rifiuti ». 
  842. Con la finalita' di  favorire  la  promozione  dei  territori,
anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate
alla cultura enogastronomica del Paese, e' concesso, per l'anno 2022,
un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di  euro,
a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonche' dei  produttori  di
vino biologico  che  investano  in  piu'  moderni  sistemi  digitali,
attraverso l'impiego di un codice a barre  bidimensionale  (QR  code)
apposto sulle etichette che permetta una comunicazione  dinamica  dal
produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo  su  siti  e
pagine  web  istituzionali  dedicati   alla   promozione   culturale,
turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25
ottobre 2011, in  materia  di  informazioni  sugli  alimenti,  e  dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013,  e  (UE)  2019/33  della  Commissione,  del  17
ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini. 
  843. Con decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, di concerto con il Ministero  del  turismo,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi. 
  844. All'articolo 21 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10, le parole: « 31 marzo 2018 », ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »; 
    b) al comma 11, al primo periodo, le parole: « 30 giugno  2018  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 » ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: « Al  fine  di  consentire  alla  gestione
commissariale il  regolare  esercizio  delle  funzioni  dell'Ente  e'
stanziato un contributo straordinario di euro  500.000  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 ». 
  845. All'articolo 63 del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: « la cui scadenza e' prevista tra il 1°
agosto 2020 e il 21 giugno 2021 » sono sostituite dalle  seguenti:  «
la cui scadenza e' prevista tra il 31 dicembre 2021 e  il  31  agosto
2022 » e le parole: « fino al 31  dicembre  2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »; 
    b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «  A
decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di  garantire  lo  svolgimento
delle attivita' necessarie ad assicurare il mantenimento dello  stato
di efficienza e  funzionalita'  delle  opere  idrauliche  nonche'  le
manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse,  il  Commissario
liquidatore dell'EIPLI e' autorizzato a  procedere,  in  deroga  alla
normativa  vigente  e   nei   limiti   delle   risorse   disponibili,
all'assunzione di un numero massimo di 13  unita'  di  personale  con
contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre  2023,
da reclutare tra i candidati risultati idonei nella selezione bandita
con decreto commissariale n. 341 del 19  dicembre  2018  ed  inseriti
nella graduatoria approvata con decreto commissariale  n.  93  del  4
marzo 2019. Agli oneri  derivanti  dalla  proroga  dei  contratti  di
lavoro a  tempo  determinato  nonche'  per  le  nuove  assunzioni  il
Commissario dell'EIPLI provvede a valere  sulle  risorse  disponibili
della gestione liquidatoria ». 
  846. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips
typographus, di seguito denominato « bostrico »,  in  fase  epidemica
nelle regioni alpine, tra cui quelle gia' colpite dagli effetti della
tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per  il  cui
contrasto si rendono  necessarie,  oltre  alle  misure  previste  nel
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti  azioni  di
carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono  individuate  le
misure di intervento per i territori coinvolti. 
  847. Le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di
cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante,  anche
al fine del  riconoscimento  della  provenienza  legale  dei  tronchi
ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza. 
  848. Le regioni possono provvedere in luogo  dei  proprietari  alle
attivita' di cui al comma 846, in caso di loro prolungata  inerzia  e
in caso di terreni silenti come definiti ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 2, lettera h) del testo unico di cui al decreto  legislativo  3
aprile 2018, n. 34. 
  849. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847  e  848,  alle
attivita' urgenti poste in essere per prevenire i danni  da  bostrico
si applicano le misure di accelerazione  e  semplificazione  previste
dal  decreto-legge  31   maggio   2021   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  850. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e  detentori  a
qualunque  titolo  di  boschi   minacciati   dal   bostrico,   previa
comunicazione alla regione competente per territorio, per un  periodo
di  sette  anni  possono  procedere  alle   operazioni   urgenti   di
prevenzione piu' adeguate, inclusi gli abbattimenti con  rilascio  in
loco   delle   piante   o   allontanamento   delle   stesse    previa
scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti  tecnici
specialistici predisposti dalla regione stessa,  in  deroga  ad  ogni
disposizione vigente in materia vincolistica nonche' in esenzione dai
procedimenti di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  valutazione
ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di  incidenza
ambientale. 
  851.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  848,  al  momento   della
presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i
soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli
81 ed 85 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, autocertificazioni, rese ai sensi  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure  di
evidenza pubblica,  che  i  predetti  soggetti  verificano  ai  sensi
dell'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo 18  aprile
2016, n.  50,  mediante  la  Banca  dati  centralizzata  gestita  dal
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  o  i
mezzi  di  prova  di  cui  all'articolo  86,  del  medesimo   decreto
legislativo, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la
gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti
responsabili delle procedure. 
  852.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  850,  ai   fini
dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui ai commi da 846 a 855  i  soggetti  di  cui  al
comma 850 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 36  e
63 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,  anche  non  espletate
contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora  richiesto
dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le
verifiche circa il  possesso  dei  requisiti,  secondo  le  modalita'
descritte all'articolo 163, comma 7, del medesimo decreto legislativo
n. 50 del  2016.  Ove  esistenti,  tali  operatori  sono  selezionati
all'interno delle white list delle prefetture. 
  853. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850  possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 113-bis  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, e lavorazioni su piu' turni  giornalieri,  nel  rispetto
delle norme vigenti in materia di lavoro. 
  854. Nell'espletamento delle procedure di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita'  di  cui  ai
commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare
le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni  per  iscritto,
assegnando al concorrente un termine compatibile  con  la  situazione
epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque  giorni.  Qualora
l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica,  il
soggetto aggiudicatario e'  liquidato  ai  sensi  dell'articolo  163,
comma 5, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  per  la  parte  di
opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata. 
  855. Per le finalita' di cui ai commi da 846 a 854, nello stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' istituito un apposito  fondo  con  una  dotazione  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  per  misure  di
tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni  fitosanitarie
per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto  Ips  typographus,
nelle regioni Lombardia, Veneto  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  856. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre  2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; 
    b) al comma 2, dopo le parole: « per ciascuno degli anni  2020  e
2021 » sono inserite le seguenti: « e a 560.415 euro per l'anno  2022
» e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1089, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 » sono aggiunte  le  seguenti:  «  ,  e  per
l'anno 2022  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ». 
  857. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  un   Fondo   per   la
valorizzazione    internazionale    dei     patrimoni     immateriali
agro-alimentari  ed  agro-silvopastorali,  con  dotazione  pari  a  2
milioni di euro per il 2022. Il Fondo e'  destinato  a  sostenere  le
tradizioni  e  le  pratiche  agroalimentari  ed  agro-silvo-pastorali
dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanita' ai  sensi
della Convenzione per la  salvaguardia  del  patrimonio  immateriale,
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge
27 settembre 2007, n. 167. 
  858. A valere sul Fondo di cui al comma 857, una quota  annua  pari
ad  euro  500.000  e'  destinata,  per  l'anno  2022,   a   sostenere
l'iscrizione  di  nuove  tradizioni  e  pratiche  agro-alimentari  ed
agro-silvo-pastorali  nella  Lista  rappresentativa   dei   patrimoni
immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione. 
  859. Al fine di sostenere  la  filiera  apistica  e  promuovere  lo
sviluppo  competitivo  del  comparto  della  frutta  a   guscio,   di
incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di  gestione
selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione  e  sostenere
il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del  fondo  per
la tutela e il rilancio delle  filiere  apistica,  brassicola,  della
canapa e della frutta a guscio, di cui  all'articolo  1,  comma  138,
della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  e'  incrementata  di  12,75
milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024. 
  860.  Una  somma  pari  ad  euro  7,75  milioni  per  l'anno   2022
dell'incremento di cui al comma 859 e' destinata all'attuazione degli
interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della
legge 24 dicembre 2004, n. 313. 
  861. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della  filiera
della frutta a guscio ai sensi del comma 859, almeno 300.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore  della
corilicoltura. 
  862. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  138,
secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  178,  con  decreto
del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  definiti  i  criteri  e   le   modalita'   di
ripartizione  delle  risorse  destinate  al  sostegno  della  filiera
apistica, di cui al comma 860. 
  863. Al fine di  assicurare  l'espletamento  dei  compiti  previsti
dall'articolo 15-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  21  maggio
2018, n. 74, nonche' di quelli in svolgimento nel periodo transitorio
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre
2019, n. 116, la societa' SIN - Sistema informativo nazionale per  lo
sviluppo dell'agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo
14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  e'
autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unita'  di  personale
con contratto di lavoro a tempo  indeterminato,  nel  rispetto  delle
previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  864.  Per  le  finalita'  previste  dal  comma  863,  la  dotazione
finanziaria  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in   agricoltura   e'
incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2023. 
  865. Al fine di  promuovere  le  colture  di  piante  aromatiche  e
officinali biologiche sul territorio nazionale  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, il  Fondo  per  lo  sviluppo  delle  colture  di  piante
aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. 
  866. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 865. 
  867. I finanziamenti disposti a valere sulle risorse del  Fondo  di
cui  al  comma  865  sono  erogati  nel  rispetto   della   normativa
dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
  868.  Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  le  eccellenze  della
ristorazione e della pasticceria italiana nonche' di  valorizzare  il
patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante
interventi  che  incentivino  la  valorizzazione   dei   prodotti   a
denominazione d'origine e  indicazione  geografica  e  le  eccellenze
agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali
e altri beni strumentali durevoli, nonche' interventi in  favore  dei
giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e  dell'ospitalita'
alberghiera, sono  istituiti  presso  il  Ministero  delle  politiche
agricole   alimentari   e    forestali    due    fondi    denominati,
rispettivamente, « Fondo di parte  corrente  per  il  sostegno  delle
eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare  italiano  »,  con
una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e  14  milioni  di
euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte  capitale  per  il  sostegno
delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano  »,
con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31  milioni
di euro per l'anno 2023. 
  869. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868. 
  870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di
recente apertura, e' istituito presso il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023. 
  871. Con decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di  cui
al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021. 
  872. E' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, da  destinare  al  comune  di  Nicotera,  nel
limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori
di rifacimento del lungomare del medesimo comune. E'  autorizzata  la
spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, per i lavori  di  manutenzione
straordinaria della  strada  comunale  per  il  mare  Contrada  Colle
Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera. 
  873. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  26,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  874. Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati in 2  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto  a  1
milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per  l'anno  2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili. 
  875. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse  al  contenimento
della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche
di  natura  sanitaria,  dei  flussi  migratori,  nei   limiti   dello
stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di  spesa
massimo, e' autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5  milioni
di euro da ripartire tra  i  comuni  di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto
Empedocle,  Pozzallo,  Caltanissetta,  Messina,  Siculiana,  Augusta,
Pantelleria e Trapani. 
  876. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione  e
ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonche' le  modalita'
di monitoraggio della spesa. 
  877. Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo
di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro  il
31  luglio  2022,  un  rendiconto  corredato  da  apposita  relazione
illustrativa delle risorse finanziarie  utilizzate  e  dei  risultati
raggiunti. 
  878. Al fine di adeguare le strutture  territoriali  del  Ministero
dell'istruzione nella provincia  di  Barletta,  Andria  e  Trani,  e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno  2022.  La  dotazione
organica del Ministero dell'istruzione e' altresi' incrementata di un
posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante
l'indizione  di  nuove  procedure  concorsuali  pubbliche.  Ai   fini
dell'attuazione  di  quanto  previsto  nel  precedente   periodo   e'
autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149
a decorrere dall'anno 2023. 
  879.  Al  fine  di  contribuire   all'attivita'   dell'associazione
denominata « Fondazione Antonino Scopelliti » con  sede  operativa  a
Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  880. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al
superamento dell'emergenza cimiteriale  nel  comune  di  Palermo,  e'
autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro. 
  881. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2019-2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 2022-2024 ». 
  882. Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa
autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato
per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC),
il fondo di cui all'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali  relativo
al triennio 2016-2018 e' incrementato  di  euro  250.000  per  l'anno
2022. 
  883. In considerazione della recente apertura  nel  territorio  del
comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha comportato  per
la struttura amministrativa dell'ente locale un grave sovraccarico di
lavoro, per le connesse pratiche amministrative e  burocratiche,  con
conseguente detrimento dei servizi per  i  residenti,  il  comune  di
Verduno  e'  autorizzato,  nell'anno  2022,  ad  assumere   a   tempo
indeterminato due unita' di personale  amministrativo  e  tecnico  da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. A tal fine,  e'
autorizzata la spesa massima di 82.000 euro  annui  a  decorrere  dal
2022. 
  884. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 5. - (Formazione iniziale) - 1. Con regolamento del Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di  svolgimento  del
corso di formazione iniziale della durata di un anno,  articolato  in
periodi  alternati  di  formazione  teorico-pratica  e  di  tirocinio
operativo, di valutazione dei partecipanti al termine  del  corso  ai
fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento  nella
qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione  del  rapporto  di
impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri  di  determinazione
della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo. 
  2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al  comma  1,
il funzionario e' destinato, in sede di prima  assegnazione,  ad  una
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito  delle  sedi
di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei
posti,  l'assegnazione  e'  effettuata  in  relazione   alla   scelta
manifestata da ciascun funzionario secondo  l'ordine  di  ruolo  come
determinato ai sensi del comma 1. Il  periodo  minimo  di  permanenza
nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni
»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, le parole da: « che, avendo svolto il
tirocinio operativo » fino alla fine del comma sono soppresse. 
  885.  Per  lo   svolgimento   della   procedura   concorsuale   per
l'assunzione di 180 unita' nella qualifica  iniziale  della  carriera
prefettizia, e' autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022. 
  886. In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato,  per
l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a  44
dipendenti  appartenenti  all'area  III,  posizione   economica   F1,
mediante lo scorrimento delle graduatorie di  concorsi  vigenti  alla
data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi.  E'  a
tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo  di  euro  1.543.184
per l'anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023. 
  887. All'articolo  23  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma
e' sostituito dal seguente: « Il servizio nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate del personale del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e' computato conformemente
all'articolo 144  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18 ». All'articolo 144, secondo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti,
in fine, i seguenti  i  periodi:  «  Il  dipendente  in  costanza  di
servizio  o  i  superstiti  aventi  causa  possono  rinunciare   alle
maggiorazioni gia' acquisite relativamente  ai  periodi  di  servizio
anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione  sono  calcolate
con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto  di  rinuncia
le maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione  di  trattamenti
pensionistici ». 
  888. Alla tabella 1 allegata al regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero: « 185 »
e' sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna,
dai seguenti: « 190 », « 195 » e « 200 » e i numeri:  «  1.167  »,  «
1.185 », « 1.235  »,  «  4.530  »,  «  4.548  »  e  «  4.598  »  sono
rispettivamente sostituiti dai seguenti: « 1.172  »,  «  1.195  »,  «
1.250 », « 4.535 », « 4.558 » e « 4.613 ». Per le finalita' di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di euro  838.805  per  l'anno
2022, euro 1.677.610  per  l'anno  2023  e  euro  2.516.415  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  889.  A  favore  del  Comando  unita'   forestali,   ambientali   e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e' autorizzata la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2022. 
  890.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a  1,5
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni   2022   e   2023   per
l'implementazione  di  politiche  organiche  di   natura   economica,
finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, cosi'  come
definita  anche  dall'Action  Plan  for  the  Social  Economy   della
Commissione europea. 
  891. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 890, l'ISTAT, previa
stipula di apposita convenzione  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  provvede  a  disciplinare  obiettivi  e  contributi,
procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale
nonche' del progetto di  sviluppo  delle  statistiche  sul  movimento
della platea di attori dell'economia sociale. Nei  limiti  di  quanto
previsto dalla convenzione, l'ISTAT e'  autorizzato  a  sottoscrivere
contratti di collaborazione. 
  892. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al  comma
890. 
  893. Al fine di tutelare la qualita' del sughero  nazionale  contro
l'attacco dell'organismo nocivo Coraebus undatus, il sughero estratto
e'  obbligatoriamente  sottoposto  a  trattamento  termico   mediante
tecniche di bollitura prima di essere movimentato  al  di  fuori  del
territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono stabilite le modalita'  di  contenimento  della  diffusione  del
Coraebus undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo. 
  894. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un  apposito  fondo  con
una dotazione di 150.000 euro  per  l'anno  2022  per  effettuare  le
attivita' di monitoraggio  del  Coraebus  undatus  mediante  apposita
convezione con l'Universita' degli studi di Sassari. 
  895. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e  di
gestione del fondo di cui al comma 894. 
  896. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno  2022,
a favore  della  fondazione  Anna  Milanese,  al  fine  di  garantire
assistenza e protezione alle ragazze povere ed  orfane  dell'Etiopia,
promuovendo l'istruzione e la cultura negli  strati  piu'  emarginati
della popolazione etiopica. 
  897. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno  2022,
a favore dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente,  al  fine
di sviluppare  la  funzione  di  educazione,  formazione  e  cultura,
attraverso proprie iniziative, e di  affiancare  le  attivita'  degli
istituti di istruzione di ogni ordine e grado. 
  898. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022 a
favore  del  Centro  studi  Salvo  d'Acquisto-CESD,   finalizzato   a
sostenere e a diffondere le attivita' in  ambito  culturale  dedicate
alla nobile figura dell'Arma dei carabinieri Salvo d'Acquisto. 
  899.  Al  fine  di  avviare  un  programma  di  riqualificazione  e
adeguamento  dell'edificio  monumentale  e  di   valorizzazione   del
percorso museale dell'Accademia galileiana  di  scienze,  lettere  ed
arti di Padova, e' autorizzata la spesa di 125.000  euro  per  l'anno
2022. 
  900. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e
della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi  della
vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4,
5 e 6 della  legge  3  aprile  2001,  n.  138,  per  l'anno  2022  e'
autorizzata la spesa di  200.000  euro  in  favore  della  Biblioteca
italiana per ipovedenti « B.I.I. ONLUS » di Treviso.