801. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». 802. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: « un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione "Orchestra Giovanile Luigi Cherubini" » sono aggiunte le seguenti: « e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salo', societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei ». 803. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 22 dicembre 1982, n. 960, e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 804. La Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonche' di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto « Il Perugino » nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte. 805. Per la celebrazione di cui al comma 804, e' autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022. 806. Per le finalita' di cui al comma 804, e' istituito presso il Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino ». Il Comitato e' presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'universita' e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Citta' della Pieve, nonche' da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalita' di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attivita' formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805. 807. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi: a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni; 1) all'articolo 12, al comma 1, le parole: « entro il 31 marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza triennale », al comma 2, le parole: « , tenuto conto della relazione di cui al comma 4, » sono soppresse e, al comma 4, le parole: « in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ogni anno »; 2) all'articolo 13, comma 1, le parole: « , cui e' allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4 » sono soppresse; b) gli incrementi di spesa di cui al comma 381, lettera a), sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della societa' civile e ad altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125; c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: « in un apposito fondo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 »; 2) il comma 768 e' abrogato. 808. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2022. 809. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». 810. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. 811. Al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, e in coerenza agli stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole « sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS » sono sostituite dalle seguenti: « sottosistema di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/ SSC o ERTMS "B3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/ SSC ». All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 812. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma. 813. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. 814. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono individuate le misure di cui al comma 813. 815. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per l'anno 2022. 816. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella citta' di Venezia, in relazione all'assoluta specificita' in termini di costi e modalita' di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuita' territoriale con le isole della laguna e l'accessibilita' e la mobilita' nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della citta' antica, e' autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della citta' di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziate a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonche' dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. 817. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex Arsenale della Marina militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del sito di interesse nazionale, e' previsto un contributo a favore della regione Sardegna di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 818. Agli oneri derivanti dal comma 817, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 819. Dopo l'articolo 1677 del codice civile e' inserito il seguente: « Art. 1677-bis. - (Prestazione di piu' servizi riguardanti il trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di piu' servizi relativi alle attivita' di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili ». 820. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per l'anno 2022. 821. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: « Art. 166-bis. - (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) - 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e gia' sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all'autorita' competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorita' competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo ». 822. Per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 823. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2022. 824. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. 825. A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nei settori di cui al comma 824, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'erogazione dei predetti contributi. 826. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. 827. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attivita' ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui e' situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe. 828. Per il supporto tecnico alle attivita' istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonche' per l'attuazione del PNRR, e' assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 829. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022. 830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza alle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all'attivita' di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e' riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. 832. L'agevolazione e' richiesta dal gestore del centro agroalimentare purche' l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831. 833. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 834. L'agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 e' concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». 835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 836. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche. 837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini. 838. Per lo svolgimento delle attivita' del Nucleo di ricerca e valutazione, e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 839. Al fine di potenziare le attivita' di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica. 840. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il proseguimento delle attivita' di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022. 841. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: « siti di smaltimento finale di rifiuti » sono sostituite dalle seguenti: « siti di smaltimento e trattamento di rifiuti ». 842. Con la finalita' di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, e' concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonche' dei produttori di vino biologico che investano in piu' moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini. 843. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi. 844. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10, le parole: « 31 marzo 2018 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »; b) al comma 11, al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente e' stanziato un contributo straordinario di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ». 845. All'articolo 63 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: « la cui scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « la cui scadenza e' prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »; b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalita' delle opere idrauliche nonche' le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario liquidatore dell'EIPLI e' autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili, all'assunzione di un numero massimo di 13 unita' di personale con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023, da reclutare tra i candidati risultati idonei nella selezione bandita con decreto commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con decreto commissariale n. 93 del 4 marzo 2019. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonche' per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria ». 846. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus, di seguito denominato « bostrico », in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle gia' colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono individuate le misure di intervento per i territori coinvolti. 847. Le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza. 848. Le regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attivita' di cui al comma 846, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 849. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848, alle attivita' urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 850. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione piu' adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonche' in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale. 851. Salvo quanto previsto al comma 848, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, del medesimo decreto legislativo, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure. 852. Fermo restando quanto previsto al comma 850, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui ai commi da 846 a 855 i soggetti di cui al comma 850 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'articolo 163, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture. 853. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. 854. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata. 855. Per le finalita' di cui ai commi da 846 a 854, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 856. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; b) al comma 2, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono inserite le seguenti: « e a 560.415 euro per l'anno 2022 » e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 » sono aggiunte le seguenti: « , e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ». 857. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvopastorali, con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022. Il Fondo e' destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanita' ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167. 858. A valere sul Fondo di cui al comma 857, una quota annua pari ad euro 500.000 e' destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione. 859. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 860. Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 dell'incremento di cui al comma 859 e' destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313. 861. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma 859, almeno 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura. 862. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, di cui al comma 860. 863. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonche' di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la societa' SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 864. Per le finalita' previste dal comma 863, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. 865. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. 866. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 865. 867. I finanziamenti disposti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 865 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 868. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonche' di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonche' interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalita' alberghiera, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023. 869. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868. 870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023. 871. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021. 872. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al comune di Nicotera, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori di rifacimento del lungomare del medesimo comune. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera. 873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 874. Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 875. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani. 876. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa. 877. Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti. 878. Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani, e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione e' altresi' incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo e' autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall'anno 2023. 879. Al fine di contribuire all'attivita' dell'associazione denominata « Fondazione Antonino Scopelliti » con sede operativa a Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 880. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel comune di Palermo, e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro. 881. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 ». 882. Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018 e' incrementato di euro 250.000 per l'anno 2022. 883. In considerazione della recente apertura nel territorio del comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha comportato per la struttura amministrativa dell'ente locale un grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il comune di Verduno e' autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato due unita' di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. A tal fine, e' autorizzata la spesa massima di 82.000 euro annui a decorrere dal 2022. 884. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: « Art. 5. - (Formazione iniziale) - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo. 2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad una prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni »; b) all'articolo 7, comma 1, le parole da: « che, avendo svolto il tirocinio operativo » fino alla fine del comma sono soppresse. 885. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unita' nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, e' autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022. 886. In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area III, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. E' a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184 per l'anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023. 887. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ». All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: « Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici ». 888. Alla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero: « 185 » e' sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai seguenti: « 190 », « 195 » e « 200 » e i numeri: « 1.167 », « 1.185 », « 1.235 », « 4.530 », « 4.548 » e « 4.598 » sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: « 1.172 », « 1.195 », « 1.250 », « 4.535 », « 4.558 » e « 4.613 ». Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024. 889. A favore del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022. 890. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economica, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, cosi' come definita anche dall'Action Plan for the Social Economy della Commissione europea. 891. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 890, l'ISTAT, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonche' del progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'ISTAT e' autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione. 892. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 890. 893. Al fine di tutelare la qualita' del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo Coraebus undatus, il sughero estratto e' obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di contenimento della diffusione del Coraebus undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo. 894. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attivita' di monitoraggio del Coraebus undatus mediante apposita convezione con l'Universita' degli studi di Sassari. 895. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 894. 896. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, promuovendo l'istruzione e la cultura negli strati piu' emarginati della popolazione etiopica. 897. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine di sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, e di affiancare le attivita' degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado. 898. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022 a favore del Centro studi Salvo d'Acquisto-CESD, finalizzato a sostenere e a diffondere le attivita' in ambito culturale dedicate alla nobile figura dell'Arma dei carabinieri Salvo d'Acquisto. 899. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'Accademia galileiana di scienze, lettere ed arti di Padova, e' autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2022. 900. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti « B.I.I. ONLUS » di Treviso.