Art. 2
Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita
e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo"
del Fondo di garanzia per le PMI)», Misura M1C3, investimento 4.2.4,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di
garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del presente
decreto e ai giovani fino a 35 anni di eta' che intendono avviare
un'attivita' nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100
milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata
agli interventi volti al supporto degli investimenti di
riqualificazione energetica. Per i giovani che intendono avviare
attivita' nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo
periodo sono concesse ai soggetti di eta' compresa tra 18 e 40 anni.
La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformita'
alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni
nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del
fondo, in particolare richiamando la decisione C (2010)4505 del 6
luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve
rispettare il principio di «non arrecare danno significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE
n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2020.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate su singoli
finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di
riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del
principio «non inquinare significativamente», di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare
la continuita' aziendale delle imprese del settore turistico e
garantire il fabbisogno di liquidita' e gli investimenti del settore.
3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C
(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1 si
applicano le seguenti disposizioni:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5
milioni di euro;
c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499;
d) la percentuale di copertura della garanzia diretta e'
determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la
percentuale di copertura della garanzia diretta e' stabilita nella
misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione
finanziaria; tale copertura puo' essere incrementata, mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento
dell'importo dell'operazione finanziaria;
e) la percentuale di copertura della riassicurazione e'
determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020.
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la
percentuale di copertura della riassicurazione e' stabilita nella
misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o
da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi
rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80
per cento; tale copertura puo' essere incrementata, mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento
dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la
riassicurazione;
f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a
fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto
beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari
ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere
del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il
rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una
maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di
rinegoziazione;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la
garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di
cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019;
h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali
che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni
nei confronti del soggetto finanziatore classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, purche' la predetta classificazione non sia stata effettuata
prima del 31 gennaio 2020;
i) non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del
Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti; m) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche
su operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione da parte
del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il
soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
3-bis. Nell'attivita' di rilascio delle garanzie di cui al comma 1
il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione
del rischio adeguato alle specificita' economico-finanziarie delle
imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la
composizione del consiglio di gestione del Fondo e' integrata con un
membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante
delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
imprese turistiche.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni
operative del Fondo.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche'
l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse
addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono
all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione
rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d) ed e), e,
previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale
S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di
ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia
di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 100, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«Art. 2. - 1. - 99. Omissis.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese (232) (233) (234);
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Omissis.».
- Il testo del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
187 del 26 giugno 2014.
- Il riferimento normativo al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE)
2019/2088 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 198 del 22 giugno 2020.
- La comunicazione della Commissione europea
2021/C58/01, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea C 58 del 18 febbraio 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino
al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti
misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa
e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le
imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,
determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate
per l'anno 2019. Resta fermo che la misura di cui alla
presente lettera si applica, alle medesime condizioni,
anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei
diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente
da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti
pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia
diretta e' incrementata, anche mediante il concorso delle
sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di
durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1°
luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono
concesse nella misura massima dell'80 per cento. L'importo
totale delle predette operazioni finanziarie non puo'
superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
c-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, il limite di durata delle nuove
operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili
dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal
soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari
estensione della garanzia, fermi restando il predetto
periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione
europea;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il
pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione
per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157
del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente
comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A,
delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai
fini della definizione delle misure di accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di' importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea
ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, a
decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per
cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i
nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito
in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche
esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di
associazioni professionali e di societa' tra professionisti
nonche' di persone fisiche esercenti attivita' di cui alla
sezione K del codice ATECO la cui attivita' d'impresa e'
stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto
attestato dall'interessato mediante dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1° luglio
2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento,
puo' essere applicato un tasso di interesse diverso da
quello previsto dal periodo precedente. In favore di tali
soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale
del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. La garanzia e' altresi' concessa in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche
prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
siano piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai
sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni
siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia
e' altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a
condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera
b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta
anche su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di
finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di
durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e
possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal
soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
non superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi
nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento
della perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile
2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili,
con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle
garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi
pubblici" sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, in possesso
del requisito per la qualificazione come micro, piccola o
media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento e, relativamente alle nuove imprese
costituite o che hanno iniziato la propria attivita' non
oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del
Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi
due bilanci approvati, senza valutazione del merito di
credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari
finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei
medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore
di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, le parole
"euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00".
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo
di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede,
quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 e dell'articolo
10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
marzo 2017 (Nuove modalita' di valutazione delle imprese ai
fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese e articolazione delle misure di garanzia):
«Art. 6 (Applicazione del modello di valutazione). -
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 12, comma 1, l'applicazione del modello di
valutazione ai fini della valutazione del merito di credito
dei soggetti beneficiari e' estesa a tutte le operazioni
finanziarie ammissibili al Fondo, fatta eccezione per le
operazioni finanziarie di cui al comma 2. A decorrere dalla
medesima data, il modello di valutazione e' altresi'
applicato ai fini dell'accesso alle garanzie rilasciate dal
Fondo su portafogli di finanziamenti, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e
integrazioni e di portafogli di mini bond, ai sensi
dell'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni e
integrazioni. E', in ogni caso, fatta salva la possibilita'
per il Consiglio di gestione di individuare, anche sulla
base dei dati desunti dall'attivita' di monitoraggio della
rischiosita' degli impieghi del Fondo, specifiche tipologie
di operazioni finanziarie o di soggetti beneficiari per i
quali la valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia e'
effettuata, oltre che attraverso il predetto modello, sulla
base di ulteriori criteri e parametri, individuati mediante
apposita integrazione delle condizioni di ammissibilita' e
delle disposizioni di carattere generale del Fondo.
2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi previsti dalla vigente normativa del
Fondo per l'accesso alla garanzia, il modello di
valutazione non si applica alle richieste di intervento
relative a operazioni finanziarie:
a) riferite a nuove imprese;
b) riferite a start-up innovative e incubatori
certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26
aprile 2013;
c) di microcredito;
d) di importo non superiore a euro 25.000,00 per
singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00
qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
e) a rischio tripartito di cui all'art. 8.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le
operazioni finanziarie riferite a nuove imprese possono
accedere alla garanzia solo se concesse a fronte di un
programma di investimento e a condizione che i mezzi
propri, cosi' come definiti dalle condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui
all'art. 12, comma 1, apportati dal soggetto beneficiario
siano pari ad almeno il 25%(percento) dell'importo del
medesimo programma di investimento.
4. Le operazioni finanziarie di cui al comma 3 sono
valutate, secondo criteri individuati dalle condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui
all'art. 12, comma 1, sulla base del piano di impresa,
completo di bilancio previsionale triennale, redatto
secondo lo schema allegato alle disposizioni operative.
5. Con riferimento alle richieste di riassicurazione
e controgaranzia, nel caso di richiesta effettuata da un
soggetto garante autorizzato, la valutazione delle
operazioni finanziarie riferite a nuove imprese e'
effettuata, in deroga alle modalita' e alle condizioni
stabilite dai commi 3 e 4, dal medesimo soggetto garante
autorizzato, fermi restando i requisiti di accesso al Fondo
previsti dall'art. 4.
6. Le richieste di garanzia riferite a start-up
innovative e incubatori certificati che non rispettano le
condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto
interministeriale 26 aprile 2013, sono valutate sulla base
delle ordinarie modalita' previste dal presente articolo.»
«Art. 10 (Commissioni). - 1. Le misure delle
commissioni da versare al Fondo a fronte della garanzia,
articolate anche in funzione della diversa rischiosita' dei
soggetti beneficiari e con separata indicazione della quota
riferita, relativamente alle richieste di garanzia del
Fondo presentate dai soggetti garanti, alla riassicurazione
e alla controgaranzia, sono stabilite con successivo
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferme
restando le fattispecie per le quali la legge dispone la
gratuita' della garanzia.
2. A modifica e integrazione di quanto stabilito dal
regolamento n. 248 del 1999, nei casi in cui, a seguito
della concessione della garanzia, l'operazione finanziaria
garantita non sia successivamente perfezionata con le
modalita' e nei termini fissati dalle disposizioni
operative, il soggetto richiedente versa al Fondo una
commissione di importo pari a euro 300,00.
3. Nel caso di reiterato mancato pagamento delle
commissioni di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio di
gestione, su proposta del gestore del Fondo, puo'
deliberare sia limitazioni riferite all'ammontare massimo
delle operazioni garantibili, sia l'inibizione a operare
con il Fondo. Tali limitazioni, graduate in ragione della
gravita' dell'inadempimento, sono disposte per un periodo
temporale definito, fino a un massimo di dodici mesi.».
- Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92.
- Il testo del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248
(Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 1999, n. 177.
- Il riferimento al testo del comma 1037, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.