Art. 3
Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli
investimenti di sviluppo nel turismo
1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese
(FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo»,
Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per
gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita'
ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000
euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31
dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.
2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1,
comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprieta' delle
strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attivita'
imprenditoriale.
3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e'
concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei
costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento
dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di
riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono
risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C
58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal
contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale
quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori
economici, e' prevista la concessione di finanziamenti agevolati con
durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di
preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse
disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui
all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi
dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta
a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a
condizioni di mercato.
5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a
quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con
altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per
gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente
normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il
periodo di applicazione del « Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C
91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della
Commissione.
6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione
e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente
articolo, in conformita' alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5,
e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione
del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a
quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata
legge n. 311 del 2004.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali,
nonche' l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere
disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al
comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo
idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle
istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo
presentate a valere sulle predette risorse addizionali.
8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di
cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate dalla
societa' SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilita' di risorse a
legislazione vigente.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
9-bis. Al fine di rendere piu' efficienti gli investimenti di cui
al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere
la crescita economica nazionale e la competitivita' delle imprese,
all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Tale
limite massimo e' ridotto al 50 per cento per le assegnazioni
effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli
investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».
Riferimenti normativi
- Il riferimento alla comunicazione della Commissione
UE (2021/C 58/01) e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 2.
- Il riferimento al regolamento UE n. 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo dei commi 354, 355 e 361
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«Art. 1. - 1.-353. Omissis.
354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e'
ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi
alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base
degli interventi gia' disposti a legislazione vigente. Ai
fini dell'individuazione degli interventi ammessi al
finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti
progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico;
c-quater) iniziative e programmi di ricerca e
sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
356. Omissis.
357. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai
singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei
principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto
disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per
l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da
354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni
economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti
agevolati, anche per quanto concerne i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le
ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per
la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e
rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di
finanziamento bancario a copertura delle spese
d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso
del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente
comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355,
lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
358.-360. Omissis.
361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per
ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.
Omissis.».
- La Comunicazione della Commissione europea 2020/C 91
I/01 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea C 091 I del 20 marzo 2020.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi
Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE
S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A.
succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti
e obblighi della SACE in essere alla data della
trasformazione.
2.
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma
9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio
delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in
grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso
singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente
assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, e' preventivamente autorizzato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione
istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del
Ministro e' sottoposto al controllo preventivo di
legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Le
garanzie e le coperture assicurative prevedono che la
richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza
sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e'
alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di
cui al periodo precedente sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in
spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e' affidata
a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard
prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE
S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo
e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata
decennale, approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e sottoposta alla
registrazione della Corte dei conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
non e' prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e
del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
previste nella polizza di assicurazione, nonche' la
gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita'
di escussione della garanzia dello Stato relativa agli
impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione
della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE
S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle
altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle
richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di
informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al
comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, riguardo all'andamento delle
operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma
9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A.
del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui
sono investite le riserve tecniche, sulla base delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero
dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE
S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la
determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e'
copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo
delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed
e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I
componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in
caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun
componente partecipa alla riunione con diritto di voto.
Il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare
alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le
materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle
proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio
delle amministrazioni componenti il Comitato e puo'
richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed
operazioni. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle
funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del
Comitato non spettano compensi, indennita' o emolumenti
comunque denominati, ne' rimborsi di spese.
Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su
proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di
attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare
progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle
operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma
9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk
Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con
particolare riguardo alle operazioni che possono
determinare elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di
destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i
processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di
rischio sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per
l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma
9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo
impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla
convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il
rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento
del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e
all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
formulando proposte.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio
1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 3, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia,
SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, a condizioni di
mercato e in conformita' alla normativa dell'Unione Europea
per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche
deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie
sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i
confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
all' esercizio del credito in Italia nonche' di imprese di
assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate
all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma , ivi inclusi
portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede
in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200
miliardi di euro. Per le medesime finalita' ed entro tale
importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. e' altresi'
abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in
conformita' alla normativa dell'Unione europea, garanzie
sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di
prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di
debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con
sede in Italia. L'attivita' di cui al presente comma e'
svolta con contabilita' separata rispetto alle attivita' di
cui al comma 9. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma,
e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima
richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello
Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti criteri, modalita' e
condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della
garanzia dello Stato, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, e sono altresi' individuate le
attivita' che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'
Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per
quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite
ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A.
nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di
titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare
la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A.
e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti
dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con
l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con
l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione
o coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5,
6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2, 3 e
4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere
applicati sino alla data di approvazione dello statuto
della SACE S.p.A. La titolarita' e le disponibilita' del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla
SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli
impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca -
FRI). - 1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono
assumere anche la forma di contributi in conto interessi
concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento
e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di
finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti
S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore,
determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358
della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge, i
programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la
crescita sostenibile possono essere agevolati anche a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito
anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a
valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359,
360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le risorse di cui al comma 354 del medesimo articolo 1
non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere
dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate
alle finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70
per cento. Tale limite massimo e' ridotto al 50 per cento
per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al
fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La
ricognizione delle risorse non utilizzate puo' essere
effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire
dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con
riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:
a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale per le risorse gia' destinate a interventi in
relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i
decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni
per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per
la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni;
b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni
pubbliche titolari degli interventi agevolativi che
accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo
necessario alla copertura finanziaria delle istanze
presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano
chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le
risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle
agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da
atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e
formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la
parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in
cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino,
entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie
informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo'
procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali
evidenze a sua disposizione;
c) le proprie scritture contabili per le risorse
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia'
erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei
finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei
finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente
articolo e all'articolo 1, comma 355, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non
utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 e'
comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Con decreti interministeriali del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico sono determinate, sentita la Cassa depositi e
prestiti S.p.a., le modalita' di utilizzo e il riparto
delle risorse di cui al comma 3 tra gli interventi
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui
all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge.
5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".