Art. 3 bis
Fondo turismo
1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e' sostituito dal seguente: «3. Il Fondo di cui al comma 1 e'
incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di
euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30
milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi
annuali, le somme gia' assegnate al Piano operativo "Cultura e
turismo", come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del
28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17
settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del
Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 178 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 178 (Fondo turismo). - 1. Al fine di sostenere il
settore turistico mediante operazioni di mercato, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con
una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il
fondo e' finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio e
fondi di investimento, gestiti da societa' di gestione del
risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e
valorizzazione di immobili destinati ad attivita'
turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del
fondo, comprese le modalita' di selezione del gestore del
fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto
nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti
privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
2. Il corrispettivo al soggetto gestore e'
riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al
comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno
2020.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 40
milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per
l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30
milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a
rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le
somme gia' assegnate al Piano operativo "Cultura e
turismo", come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n.
46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli
interventi di competenza del Ministero della cultura. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».