Art. 4
Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e
tour operator
1. Per l'attuazione della linea progettuale « Digitalizzazione
Agenzie e Tour Operator », Misura M1C3, investimento 4.2.2,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie
di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, e'
riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella
misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024
per investimenti e attivita' di sviluppo digitale come previste
dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro,
nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno
2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60
milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento
rispetta il principio di «non arrecare danno significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE
n. 2020/852.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il
credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con facolta' di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri
intermediari finanziari. Il credito d'imposta e' usufruito dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto
della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per
il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione
europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive
comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede
agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli
aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' applicative del presente articolo, anche ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Identico.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo):
«Art. 9 (Disposizioni urgenti recanti introduzione di
un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi
ricettivi). - 1. Per sostenere la competitivita' del
sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore,
per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi
ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o
ancillari, nonche', per una quota non superiore al 10 per
cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di
viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di
settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento
straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 -
Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o
al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming,
di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta
per cento dei costi sostenuti per investimenti e attivita'
di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo
complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra
indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo
massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito
d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari
importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio
ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un
servizio gratuito di velocita' di connessione pari ad
almeno 1 Megabit/s in download;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita
diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di
garantire gli standard di interoperabilita' necessari
all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici
e privati e di favorire l'integrazione fra servizi
ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicita' per la promozione e
commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici
sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche
gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il
marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e
offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita'
per persone con disabilita';
g) servizi relativi alla formazione del titolare o
del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal
presente comma.
2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i
costi relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al
credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione
di versamento, secondo modalita' e termini definiti con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La
prima quota del credito d'imposta relativo alle spese
effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile non
prima del 1° gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono definite le tipologie di spese
eleggibili, le procedure per la loro ammissione al
beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le
soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di
spesa sostenuta, nonche' le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e'
revocato se i beni oggetto degli investimenti sono
destinati a finalita' estranee all'esercizio di impresa.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei
crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo
complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi
di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai
sensi dell'articolo 17.».
- Il riferimento al testo del regolamento UE n.
2020/852 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 09 luglio 1997, n. 241, (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni) e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 del
18 dicembre 2013 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il riferimento al testo all'articolo 52 della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo dei commi da 1037 a 1050,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.