IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 19 maggio 2020, n. 128 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 38-ter del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
che dispone:
a) al comma 1, che «Per sostenere il rafforzamento, nell'intero
territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui
all'art. 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta
nella misura del cinquanta per cento dei costi di costituzione o
trasformazione in societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino
all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che
costituisce limite di spesa»;
b) al comma 2, che «Il credito d'imposta e' riconosciuto nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, per l'anno 2021»;
c) al comma 2-bis, che «Tra i costi di costituzione o
trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di
iscrizione nel registro delle imprese nonche' le spese inerenti
all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e
direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in
societa' benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai
sensi del comma 2 e' fissato in 10.000 euro per ciascun
contribuente»;
Visto il comma 3, primo periodo, del citato art. 38-ter del
decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che «Per la promozione
delle societa' benefit nel territorio nazionale, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un
fondo con una dotazione di tre milioni di euro per l'anno 2020»;
Visto il secondo periodo del comma 3 del medesimo art. 38-ter del
decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che «Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del
presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di
cui al comma 1»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal
regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 511 del 22 febbraio 2019;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile
1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 il
quale dispone che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre
1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio
1997, n. 174, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli
articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta';
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 4 luglio 2006, n. 153 e successive modificazioni, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale», il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che
intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del
suddetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tra l'altro, dei
crediti d'imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione dei
redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28
dicembre 2007, n. 300 e successive modificazioni, nonche' l'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2000, n. 302 e
successive modificazioni, che dispongono il limite massimo di
utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del
credito d'imposta;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre
2011, n. 226 e successive modificazioni e integrazioni recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privato che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n.
115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234», e
successive modificazioni;
Visto l'art. 1, commi 376 e seguenti della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
Visto l'art. 18-ter del medesimo decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto rilancio»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19
maggio 2020, n. 128, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;
b) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
d) «societa' benefit»: le imprese, di qualsiasi dimensione, di
cui art. 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2015, n. 302 e successive modificazioni e
integrazioni;
e) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come
modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115,
finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico
generale;
f) «regolamento de minimis»: il pertinente regolamento, tra il
regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il
regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile sulla base dell'attivita'
svolta dalla societa' benefit beneficiaria.