Art. 3 
 
                      Gestione degli interventi 
 
  1. La gestione degli interventi  di  cui  al  presente  decreto  e'
svolta dal Ministero, fatte salve le attivita' di  controllo  di  cui
all'art. 13 e di regolazione contabile delle minori entrate,  fiscali
e contributive, derivanti dalla fruizione del  credito  d'imposta  di
cui al Capo II da parte dei soggetti  beneficiari  dell'agevolazione,
che sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 
  2. Per  la  gestione  degli  interventi,  il  Ministero  si  avvale
dell'assistenza  tecnica  di  Invitalia,  sulla  base   di   apposita
convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  l°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
  3. Gli oneri connessi alle  attivita'  di  assistenza  tecnica,  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui ai
successivi articoli 4, comma 1 e 17, comma 1, entro il limite massimo
del due per cento delle medesime risorse.