Art. 3
Gestione degli interventi
1. La gestione degli interventi di cui al presente decreto e'
svolta dal Ministero, fatte salve le attivita' di controllo di cui
all'art. 13 e di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali
e contributive, derivanti dalla fruizione del credito d'imposta di
cui al Capo II da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione,
che sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
2. Per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale
dell'assistenza tecnica di Invitalia, sulla base di apposita
convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
3. Gli oneri connessi alle attivita' di assistenza tecnica, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui ai
successivi articoli 4, comma 1 e 17, comma 1, entro il limite massimo
del due per cento delle medesime risorse.