Art. 2 
 
                  Estensione dell'obbligo vaccinale 
 
  1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
degli organismi di cui alla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  delle
strutture di  cui  all'articolo  8-ter  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari).  -  1.  Dal  15
dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione  dell'infezione
da SARS-CoV-2 di  cui  all'articolo  3-ter,  da  adempiersi,  per  la
somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita'
delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo  9,  comma
3, del  ((decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)), si applica  anche
alle seguenti categorie: 
      a) personale scolastico del sistema  nazionale  di  istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  l'infanzia  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore; 
      b) personale del comparto della difesa,  sicurezza  e  soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di  cui  agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124((, e, a decorrere
dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14  giugno  2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2021,  n.
109)); 
      c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa nelle strutture di  cui  all'articolo  8-ter  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad  esclusione  di  quello  che
svolge attivita' lavorativa con  contratti  esterni,  fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; 
      d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa    alle    dirette     dipendenze     del     Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti
penitenziari per adulti e minori. 
    2.  La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per  lo
svolgimento delle attivita'  lavorative  dei  soggetti  obbligati  ai
sensi del comma 1. I dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  delle
istituzioni di cui al comma  1,  lettera  a),  i  responsabili  delle
strutture in cui presta servizio il personale  di  cui  al  comma  1,
lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo  di  cui  al
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2
e 7. ((I direttori degli uffici scolastici regionali e  le  autorita'
degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano,
rispettivamente, l'adempimento  del  predetto  obbligo  vaccinale  da
parte dei  dirigenti  scolastici  e  dei  responsabili  delle  scuole
paritarie nonche' delle altre istituzioni di cui al comma 1,  lettera
a). L'attivita' di verifica e l'adozione  dell'atto  di  accertamento
sono svolte secondo le modalita' e con gli effetti di cui al comma 3.
In caso di sospensione dei dirigenti scolastici,  la  reggenza  delle
istituzioni scolastiche statali e' attribuita ad altro dirigente  per
la durata della sospensione.)) 
    3. I  soggetti  di  cui  al  comma  2  verificano  immediatamente
((l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1)) acquisendo
le informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la
presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni
dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di
presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,  la   certificazione   ((attestante   l'adempimento
dell'obbligo vaccinale)). In  caso  di  mancata  presentazione  della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa,   senza   conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti  la  retribuzione  ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati. La  sospensione  e'
efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al  datore
di  lavoro  dell'avvio  o  del  successivo  completamento  del  ciclo
vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e
comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre
2021. 
    4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle  istituzioni  di
cui  al  comma  1,  lettera  a),  provvedono  alla  sostituzione  del
personale  docente((,  educativo   ed   amministrativo,   tecnico   e
ausiliario)) sospeso mediante l'attribuzione  di  contratti  a  tempo
determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti
sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale,  riacquistano  il
diritto   di   svolgere   l'attivita'   lavorativa.   Il    Ministero
dell'istruzione   per   l'anno   scolastico    2021/2022    comunica,
mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unita'  di
personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal  servizio  e
la durata  della  sospensione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e  ((previa  verifica
tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti  dal  sistema
informativo NoiPA)), provvede ad effettuare le occorrenti  variazioni
di bilancio. 
    5.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa   in   violazione
dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e' punito con la sanzione di
cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo  i
rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le  disposizioni  di  cui  al
primo  periodo  si  applicano  anche  in  caso  di  esercizio   della
professione o di svolgimento dell'attivita' lavorativa in  violazione
degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis. 
    6. La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'
sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione
amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma
da euro 600 a euro 1.500.».  
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8-ter  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'articolo  1
          della legge 23  ottobre  1992,  n.  421)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.: 
                «Art. 8-ter  (Autorizzazioni  alla  realizzazione  di
          strutture  e  all'esercizio  di   attivita'   sanitarie   e
          sociosanitarie). -  1.  La  realizzazione  di  strutture  e
          l'esercizio di attivita' sanitarie  e  sociosanitarie  sono
          subordinate  ad  autorizzazione.  Tali  autorizzazioni   si
          applicano   alla   costruzione    di    nuove    strutture,
          all'adattamento di strutture gia'  esistenti  e  alla  loro
          diversa    utilizzazione,    all'ampliamento     o     alla
          trasformazione nonche' al trasferimento in  altra  sede  di
          strutture gia' autorizzate, con riferimento  alle  seguenti
          tipologie: 
                  a) strutture che erogano prestazioni in  regime  di
          ricovero ospedaliero a  ciclo  continuativo  o  diurno  per
          acuti; 
                  b) strutture che erogano prestazioni di  assistenza
          specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese  quelle
          riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; 
                  c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano
          prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo  o
          diurno. 
                2.  L'autorizzazione   all'esercizio   di   attivita'
          sanitarie   e',   altresi',   richiesta   per   gli   studi
          odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
          attrezzati   per   erogare   prestazioni    di    chirurgia
          ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
          di particolare complessita' o che comportino un rischio per
          la sicurezza del paziente, individuati ai sensi  del  comma
          4, nonche' per  le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad
          attivita' diagnostiche, svolte anche a favore  di  soggetti
          terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari. 
                3. Per la  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e
          sociosanitarie il comune acquisisce,  nell'esercizio  delle
          proprie  competenze  in   materia   di   autorizzazioni   e
          concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge  5  ottobre
          1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre  1993,  n.  493  e  successive  modificazioni,  la
          verifica di compatibilita'  del  progetto  da  parte  della
          regione.  Tale  verifica  e'  effettuata  in  rapporto   al
          fabbisogno complessivo e alla  localizzazione  territoriale
          delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
          di  meglio  garantire   l'accessibilita'   ai   servizi   e
          valorizzare le aree di insediamento  prioritario  di  nuove
          strutture. 
                4.   L'esercizio   delle   attivita'   sanitarie    e
          sociosanitarie da parte di strutture  pubbliche  e  private
          presuppone il possesso dei requisiti  minimi,  strutturali,
          tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
          e coordinamento ai sensi dell'articolo  8  della  legge  15
          marzo 1997, n.  59,  sulla  base  dei  principi  e  criteri
          direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4,  del  presente
          decreto. In sede di  modificazione  del  medesimo  atto  di
          indirizzo  e  coordinamento  si   individuano   gli   studi
          odontoiatrici, medici e di altre professioni  sanitarie  di
          cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi. 
                5. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229,  le
          regioni determinano: 
                  a) le modalita' e i  termini  per  la  richiesta  e
          l'eventuale    rilascio    della    autorizzazione     alla
          realizzazione   di   strutture   e   della   autorizzazione
          all'esercizio  di  attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria,
          prevedendo la possibilita'  del  riesame  dell'istanza,  in
          caso di esito negativo o  di  prescrizioni  contestate  dal
          soggetto richiedente; 
                  b) gli ambiti territoriali in  cui  si  riscontrano
          carenze di strutture o di capacita'  produttiva,  definendo
          idonee  procedure  per   selezionare   i   nuovi   soggetti
          eventualmente interessati.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  9,   comma   3,   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  si
          rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema
          integrato di educazione e di istruzione dalla nascita  sino
          a sei anni, a norma  dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
          lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: 
                «Art. 2  (Organizzazione  del  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione). - 1. Nella  loro  autonomia  e
          specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
          dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle  proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 
                2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
                3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
          in: 
                  a) nidi e micronidi che accolgono le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
          organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
          ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
          ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
          continuita' con la scuola dell'infanzia; 
                  b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1,  comma
          630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  accolgono
          bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
          e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
          a sei anni di eta'. Esse rispondono a  specifiche  funzioni
          di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                  c)    servizi    integrativi     che     concorrono
          all'educazione e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e
          soddisfano i bisogni delle famiglie in  modo  flessibile  e
          diversificato   sotto    il    profilo    strutturale    ed
          organizzativo. Essi si distinguono in: 
                    1. spazi gioco, che accolgono bambine  e  bambini
          da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                    2. centri per bambini e famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                    3. servizi  educativi  in  contesto  domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
                    4.  I  servizi  educativi  per  l'infanzia   sono
          gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta,  da
          altri enti pubblici  o  da  soggetti  privati;  le  sezioni
          primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 
                    5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
          del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.   59   e
          all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel
          Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
          continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
          primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
          ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
          sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
          tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
          curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
          compresa tra i tre ed i sei anni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4,  6  e  7  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del  segreto)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: 
                «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  al
          comma 3 e' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza (DIS). 
                2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
                3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                  a) coordina l'intera attivita' di informazione  per
          la  sicurezza,  verificando  altresi'  i  risultati   delle
          attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma  restando  la
          competenza  dei   predetti   servizi   relativamente   alle
          attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con  i
          servizi di sicurezza degli Stati esteri; 
                  b) e' costantemente informato delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
                  c)  raccoglie  le  informazioni,  le  analisi  e  i
          rapporti provenienti dai servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza,  dalle  Forze  armate  e   di   polizia,   dalle
          amministrazioni dello Stato e  da  enti  di  ricerca  anche
          privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
          per  l'elaborazione  dei  rispettivi   piani   di   ricerca
          operativa,  elabora  analisi  strategiche  o   relative   a
          particolari situazioni; formula valutazioni  e  previsioni,
          sulla scorta dei contributi analitici settoriali  dell'AISE
          e dell'AISI; 
                  d) elabora, anche sulla base delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
                  d-bis)  sulla   base   delle   direttive   di   cui
          all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c)  del  presente  comma,
          coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate  a
          rafforzare  la  protezione  cibernetica  e   la   sicurezza
          informatica nazionali; 
                  e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
                  f) trasmette, su disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
                  g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il  piano
          di acquisizione delle risorse umane e materiali e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  h) sentite l'AISE e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; 
                  i) esercita il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
                  l)   assicura   l'attuazione   delle   disposizioni
          impartite dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
          apposito regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
          Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
          sulla loro corretta applicazione; 
                  m) cura le attivita'  di  promozione  e  diffusione
          della  cultura   della   sicurezza   e   la   comunicazione
          istituzionale; 
                  n)  impartisce  gli  indirizzi  per   la   gestione
          unitaria del personale di cui all'articolo 21,  secondo  le
          modalita' definite dal regolamento di cui al  comma  1  del
          medesimo articolo; 
                  n-bis) gestisce unitariamente,  ferme  restando  le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          118-bis  del  codice  di   procedura   penale,   introdotto
          dall'articolo  14  della   presente   legge,   qualora   le
          informazioni richieste alle  Forze  di  polizia,  ai  sensi
          delle lettere c) ed e) del comma 3 del  presente  articolo,
          siano  relative  a  indagini  di  polizia  giudiziaria,  le
          stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329  del
          codice di procedura penale, possono essere  acquisite  solo
          previo nulla osta della autorita'  giudiziaria  competente.
          L'autorita' giudiziaria puo'  trasmettere  gli  atti  e  le
          informazioni anche di propria iniziativa. 
                5. La direzione generale del DIS e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore  al  quadriennio.  Per  quanto   previsto   dalla
          presente  legge,  il  direttore  del  DIS  e'  il   diretto
          referente del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
          dell'Autorita'  delegata,  ove  istituita,   salvo   quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
          5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato  al
          personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito  del
          medesimo Dipartimento. 
                6. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  sentito
          il direttore generale del  DIS,  nomina  uno  o  piu'  vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
                7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
                8. Il regolamento previsto dal comma 7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
                  a) agli ispettori e' garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
                  b) salva specifica  autorizzazione  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
                  c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
                  d) non e'  consentito  il  passaggio  di  personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                  e)  gli  ispettori,   previa   autorizzazione   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli  atti
          conservati  presso  i  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza e presso  il  DIS;  possono  altresi'  acquisire,
          tramite il direttore generale del DIS,  altre  informazioni
          da enti pubblici e privati.». 
                «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  esterna
          (AISE), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  alla  difesa  dell'indipendenza,  dell'integrita'  e
          della sicurezza della Repubblica, anche  in  attuazione  di
          accordi   internazionali,   dalle    minacce    provenienti
          dall'estero. 
                2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in  materia
          di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISE  individuare  e
          contrastare  al  di  fuori  del  territorio  nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4. L'AISE puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio
          nazionale soltanto in  collaborazione  con  l'AISI,  quando
          tali operazioni siano strettamente  connesse  ad  attivita'
          che la  stessa  AISE  svolge  all'estero.  A  tal  fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
                5. L'AISE risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISE informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
          il  Ministro  dell'interno  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
                8. Il  direttore  dell'AISE  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISE,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISE   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISE
          sono disciplinati con apposito regolamento.». 
                «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  interna
          (AISI), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  a  difendere,  anche  in   attuazione   di   accordi
          internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e  le
          istituzioni democratiche poste  dalla  Costituzione  a  suo
          fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita'  eversiva  e
          da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 
                2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
          la sicurezza, che si svolgono  all'interno  del  territorio
          nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
          economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare  e
          contrastare  all'interno  del   territorio   nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4.  L'AISI  puo'   svolgere   operazioni   all'estero
          soltanto  in  collaborazione  con   l'AISE,   quando   tali
          operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che  la
          stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale.  A
          tal  fine  il  direttore  generale  del  DIS  provvede   ad
          assicurare  le  necessarie  forme  di  coordinamento  e  di
          raccordo   informativo,   anche   al   fine   di    evitare
          sovrapposizioni funzionali o territoriali. 
                5. L'AISI risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISI informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
          il Ministro  della  difesa  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
                8. Il  direttore  dell'AISI  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISI,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISI   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISI
          sono disciplinati con apposito regolamento.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2021,   n.   109
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140: 
                «Art. 12 (Personale). - 1. Con  apposito  regolamento
          e'   dettata,   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico, anche in  deroga  alle  vigenti
          disposizioni di legge, ivi incluso il  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
          presente  decreto,  la  disciplina   del   contingente   di
          personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle  funzioni
          volte alla tutela della sicurezza  nazionale  nello  spazio
          cibernetico   attribuite   all'Agenzia.   Il    regolamento
          definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale,  e
          il  relativo   trattamento   economico   e   previdenziale,
          prevedendo, in particolare, per il  personale  dell'Agenzia
          di cui al comma 2, lettera  a),  un  trattamento  economico
          pari a quello in godimento da parte  dei  dipendenti  della
          Banca d'Italia, sulla scorta  della  equiparabilita'  delle
          funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
          La  predetta  equiparazione,   con   riferimento   sia   al
          trattamento  economico  in  servizio  che  al   trattamento
          previdenziale,  produce  effetti   avendo   riguardo   alle
          anzianita'    di    servizio     maturate     a     seguito
          dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. 
                2.  Il  regolamento  determina,   nell'ambito   delle
          risorse  finanziarie   destinate   all'Agenzia   ai   sensi
          dell'articolo 18, comma 1, in particolare: 
                  a) l'istituzione di un ruolo  del  personale  e  la
          disciplina generale del rapporto d'impiego alle  dipendenze
          dell'Agenzia; 
                  b) la  possibilita'  di  procedere,  oltre  che  ad
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  attraverso   modalita'
          concorsuali,  ad  assunzioni  a  tempo   determinato,   con
          contratti di diritto privato, di soggetti  in  possesso  di
          alta    e    particolare    specializzazione    debitamente
          documentata,  individuati  attraverso  adeguate   modalita'
          selettive, per lo svolgimento  di  attivita'  assolutamente
          necessarie all'operativita' dell'Agenzia o  per  specifiche
          progettualita' da portare a termine in  un  arco  di  tempo
          prefissato; 
                  c) la possibilita' di avvalersi di  un  contingente
          di esperti, non superiore a cinquanta unita',  composto  da
          personale, collocato fuori ruolo o in posizione di  comando
          o altra analoga posizione  prevista  dagli  ordinamenti  di
          appartenenza, proveniente da pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni   scolastiche,   ovvero   da   personale    non
          appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso  di
          specifica   ed   elevata   competenza   in    materia    di
          cybersicurezza e di tecnologie digitali  innovative,  nello
          sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
          tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
          disseminazione,  nonche'  di  significativa  esperienza  in
          progetti  di  trasformazione  digitale,  ivi  compreso   lo
          sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
          su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina  la
          composizione del contingente e il  compenso  spettante  per
          ciascuna professionalita'; 
                  d) la determinazione della percentuale massima  dei
          dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato; 
                  e)  la  possibilita'  di  impiegare  personale  del
          Ministero della difesa,  secondo  termini  e  modalita'  da
          definire con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri; 
                  f) le ipotesi di incompatibilita'; 
                  g)  le  modalita'  di  progressione   di   carriera
          all'interno dell'Agenzia; 
                  h)  la  disciplina  e  il   procedimento   per   la
          definizione degli aspetti  giuridici  e,  limitatamente  ad
          eventuali compensi accessori,  economici  del  rapporto  di
          impiego  del  personale  oggetto  di  negoziazione  con  le
          rappresentanze del personale; 
                  i) le modalita' applicative delle disposizioni  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  recante  il
          Codice   della   proprieta'   industriale,   ai    prodotti
          dell'ingegno   ed   alle    invenzioni    dei    dipendenti
          dell'Agenzia; 
                  l) i casi di cessazione dal servizio del  personale
          assunto a tempo  indeterminato  ed  i  casi  di  anticipata
          risoluzione dei rapporti a tempo determinato; 
                  m) quali delle disposizioni possono essere  oggetto
          di  revisione  per  effetto  della  negoziazione   con   le
          rappresentanze del personale. 
                3. Qualora le assunzioni di cui al comma  2,  lettera
          b),  riguardino  professori   universitari   di   ruolo   o
          ricercatori  universitari  confermati   si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  anche
          per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 
                4. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente decreto, il  numero  di  posti  previsti
          dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato  nella
          misura complessiva di trecento unita', di  cui  fino  a  un
          massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
          massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
          un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale. 
                5. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, la dotazione organica  puo'  essere  rideterminata
          nei limiti delle risorse finanziarie destinate  alle  spese
          per il personale di  cui  all'articolo  18,  comma  1.  Dei
          provvedimenti adottati in  materia  di  dotazione  organica
          dell'Agenzia e' data tempestiva  e  motivata  comunicazione
          alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR. 
                6.  Le  assunzioni  effettuate  in  violazione  delle
          disposizioni del presente decreto o del regolamento di  cui
          al  presente  articolo  sono  nulle,  ferma   restando   la
          responsabilita' personale, patrimoniale e  disciplinare  di
          chi le ha disposte. 
                7. Il personale che presta comunque la propria  opera
          alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e'  tenuto,  anche
          dopo la cessazione  di  tale  attivita',  al  rispetto  del
          segreto  su  cio'  di   cui   sia   venuto   a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 
                8. Il regolamento di cui  al  comma  1  e'  adottato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
          deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
          materia e per i profili finanziari  e,  per  i  profili  di
          competenza, del COPASIR e sentito il CIC.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  9,  comma   10,   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  si
          rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1, 3, 5  e
          9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35  (Misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19) pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25  marzo
          2020, n. 79: 
                «Art. 4 (Sanzioni e controlli). -  1.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
          e  applicate  con  i  provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
                Omissis. 
                3.  Si  applicano,  per  quanto  non  stabilito   dal
          presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
          capo I della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
          2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
          le violazioni delle  misure  di  cui  all'articolo  3  sono
          irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                Omissis. 
                5. In caso di reiterata violazione della disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
                Omissis. 
                9.  Il  Prefetto,   informando   preventivamente   il
          Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione  delle  misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori
          misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  maggio
          2020, n. 125: 
                «Art. 2 (Sanzioni e controlli). - Omissis. 
                2-bis.  I  proventi  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie, relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  presente  decreto  accertate  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, sono devoluti allo  Stato  quando  le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti  alle
          regioni, alle province e ai  comuni  quando  le  violazioni
          siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali   ed   agenti,
          rispettivamente,  delle  regioni,  delle  province  e   dei
          comuni. 
                Omissis.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.