Art. 2 Estensione dell'obbligo vaccinale 1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' inserito il seguente: «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). - 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del ((decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)), si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124((, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109)); c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attivita' lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. ((I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorita' degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonche' delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attivita' di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalita' e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali e' attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione.)) 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente ((l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1)) acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione ((attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale)). In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente((, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario)) sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unita' di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e ((previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA)), provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e' punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis. 6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.».
Riferimenti normativi - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. - Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.: «Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie). - 1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari. 3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. 4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano: a) le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente; b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.». - Per il testo dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: «Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. 3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita', dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita' con la scuola dell'infanzia; b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in: 1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo. 4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta' compresa tra i tre ed i sei anni.». - Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: «Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo; n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.». «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. 2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. 8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.». «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. 8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.». - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140: «Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito. La predetta equiparazione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianita' di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. 2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia; b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine in un arco di tempo prefissato; c) la possibilita' di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalita'; d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato; e) la possibilita' di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; f) le ipotesi di incompatibilita'; g) le modalita' di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia; h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale; i) le modalita' applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprieta' industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia; l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato; m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale. 3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b), riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale. 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica puo' essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia e' data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR. 6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 7. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR e sentito il CIC.». - Per il testo dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79: «Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a un terzo. Omissis. 3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Omissis. 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. Omissis. 9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125: «Art. 2 (Sanzioni e controlli). - Omissis. 2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Omissis.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.